Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2016.36

 

rg/sc

Lugano

14 aprile 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli il 13/14 dicembre 2016 dalla Pretura di __________ e che oppone

 

 

AT 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

a

 

 

 

1. CV 1

1 rappr. da: RA 1 

2. CV 2 

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

                                1.1   Con decisione 23 novembre 2016 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha riconosciuto e dichiarato l’esecutività del settlement agreement del 22 maggio 2016 sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritto da CV 1 (“Prima Parte”) e AT 1 (“Seconda Parte”)   unitisi in matrimonio il 2 aprile 2004e omologato dal Tribunale di __________ (__________).

Per quanto concerne gli aspetti previdenziali, al punto 3.10 del suddetto accordo è stato stabilito che “La Prima Parte dovrà pagare la metà dei crediti pensionistici della Cassa Pensione accumulati al 31.12.2015”.

 

In data 13/14 dicembre 2016 la Pretura di __________ ha quindi trasmesso per competenza decisionale allo scrivente Tribunale la decisione del 23 novembre 2016 e l’intera relativa documentazione.

 

1.2                                           Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi di determinarsi in merito alla divisione. Ha pure chiesto a CV 1 di fornire i nominativi degli istituti di previdenza ai quali è stato assicurato in Svizzera durante il matrimonio, rispettivamente i nominativi degli istituti di libero passaggio o enti assicurativi presso cui deteneva o detiene averi previdenziali del 2° pilastro (conti o polizze di libero passaggio), indicando pure se sono stati effettuati prelievi per il finanziamento dell’abitazione primaria o versamenti in contanti del proprio capitale previdenziale. AT 1 è invece stata invitata a trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuta apertura (o l'esistenza) di un conto o polizza di libero passaggio sul quale dovrà essere versato quanto di sua spettanza.

 

          Il TCA ha quindi interpellato l’istituto di libero passaggio dell’ex marito chiedendogli di fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini del riparto.

 

          Delle prese di posizione degli ex coniugi e dell’istituto di libero passaggio interessato si dirà per quanto occorra nel prosieguo.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                2.2   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle valide sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC).

 

                                         In casu la procedura di divorzio si è conclusa con la sottoscrizione dello settlement agreement del 22 maggio 2016 con consecutiva emissione del certificato di divorzio (doc. H) e iscrizione dello stesso nel registro dello stato civile in data 28 luglio 2016 (doc. E). La nuova normativa entrata in vigore il 1. gennaio 2017 non trova pertanto applicazione nel caso concreto.

 

                                2.3   Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

                                         L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                         Il giudice di cui all’art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa da quest’ultimo è vincolante per il giudice delle assicurazioni; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata deferita la controversia. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). 

 

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza; alle parti è comunque data la possibilità – tramite convenzione – di anticipare la data determinante per il riparto (DTF 132 V 236; SVR 2005 BVG Nr. 1 consid. 3.2.2; STF 5C.129/2001 del 6 settembre 2001). A seguito della suevocata modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in vigore dal 1. gennaio 2017 – non applicabile tuttavia al caso in esame – momento determinante per il riparto è quello del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 nuovo CC).

 

Non può pertanto essere condiviso l’assunto di CV 2, secondo cui per la divisione che ci occupa è determinante la prestazione disponibile al momento del promovimento della procedura di divorzio (cfr. IX). In ogni caso, nell’accordo omologato dal giudice del divorzio, per la divisione degli averi previdenziali le parti – in conformità alla surriferita giurisprudenza – hanno legittimamente pattuito la data del 31 dicembre 2015.

 

                                2.4   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

                                         Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

 

                                2.5   Dalla (incontestata) documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (2 aprile 2004) CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita di CHF 37'663.10 presso la __________ dove è stato assicurato da agosto 2001 a luglio 2013 (cfr. II/1, IV/2).

 

                                         Il 31 dicembre 2015, data decisiva per la divisione (cfr. supra consid. 1.1 e 2.3), egli disponeva di un avere previdenziale di CHF 252'627.20 presso CV 2  (conto n. __________; cfr. IV/1) dove nel settembre 2013 è stata trasferita la prestazione d’uscita di CHF 249'934.40 accumulata presso il citato istituto previdenziale (cfr. IV/1). Dal fascicolo risulta pure che nel novembre 2009 egli ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di CHF 120'000.-- e che tale somma è tuttavia stata rimborsata il 30 aprile 2013 ed è quindi stata considerata nel calcolo della prestazione presente al 31 dicembre 2015 (cfr. IV/2).

 

Dall’inserto emerge altresì che CV 1 dispone di un capitale di CHF 38'194.-- (valuta 1. gennaio 2017) sulla polizza __________ presso __________ (cfr. II/2-3). Trattandosi di un avere del 3 pilastro A, esso non è suscettibile di essere diviso nella presente sede (cfr. supra consid. 2.4).

 

                                         Ne consegue che, stante un capitale di CHF 252'627.20 al momento del divorzio ed essendo da ritenere che nell’omologata convenzione di divorzio gli ex coniugi __________ – come confermato da entrambi nelle more della presente procedura (cfr. IV) – abbiano concordato di dividere a metà l’avere previdenziale presente il 31 dicembre 2015 e “non solo quanto accumulato in corso di matrimonio”, richiamata la chiave di ripartizione stabilita in sede civile, a favore di AT 1 spetta un importo di CHF 126'313.60 (252'627.20 : 2).

 

                                2.6   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                         Pertanto, la somma di CHF 126'313.60, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 31 dicembre 2015 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita da parte di CV 2 e a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________ (cfr. IV/3).

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                                2.7   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 252'627.20.

 

                                 2.-   E' fatto ordine a CV 2 di versare a debito del conto n. __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________, la somma di CHF 126'313.60 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 31 dicembre 2015.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   La segretaria

 

giudice Raffaele Guffi                                         Stefania Cagni