Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2016.40

 

BS

Lugano

4 aprile 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 20 dicembre 2016 di

 

 

AT 1 

 

 

contro

 

 

 

 

 

1. CV 1 

2. CV 2 

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che

                                     -   con petizione del 22 dicembre 2016 AT 1, nato il __________ 1951, facendo presente di aver iniziato il 1° luglio 2015 un’attività lavorativa presso il CV 2 (in seguito: CV 2), società sportiva affiliata ai fini previdenziali alla CV 1 (in seguito: CV 1), ha chiesto al TCA d’intervenire presso il datore di lavoro e l’istituto previdenziale affinché gli sia rilasciata “la polizza di libero passaggio/cassa pensione”. Rileva inoltre che dai conteggi salariali prodotti risulta come il datore di lavoro abbia effettuato la trattenuta previdenziale. Chiede inoltre che il Tribunale verifichi se effettivamente il CV 2 abbia correttamente versato l’imposta alla fonte;

 

                                     -   con la risposta di causa 10 gennaio 2017 l’__________ (in seguito: __________), agente per conto della CV 1, ha evidenziato che l’attore non è stato mai annunciato dal proprio datore di lavoro e di aver “provveduto ad elaborare l’entrata e procederemo con il regolare pensionamento in data 1.04.2016 “(III);

 

                                     -   nonostante l’intimazione della petizione al CV 2 per la presentazione della risposta di causa, la società sportiva non ha prodotto alcunché;

 

                                     -   su richiesta del TCA, il 28 febbraio 2017 __________ ha prodotto due certificati previdenziali (stato 1° luglio 2015 e 1° gennaio 2016; VII/2) ed il conteggio finale relativo al versamento del capitale previdenziale quale prestazione di vecchiaia a seguito del pensionamento, al 1° aprile 2016, dell’attore (VII/1);

 

                                     -   chiamato da questa Corte a prendere posizione sulla nuova documentazione, l’attore è rimasto silente;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2  LOG;

 

                                     -   ai sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).

                                         L'art. 73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6, pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).

                                         Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

                                         Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320 con riferimenti).

                                         Trattandosi in concreto di una vertenza concernente l’assicurazione ai fini previdenziali di un lavoratore, con conseguente obbligo di conteggio da parte del datore di lavoro, qui convenuto, con sede nel Canton Ticino, la competenza territoriale e materiale del TCA è data; 

 

                                     -   per quanto concerne la legittimazione passiva, nella già citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA ha stabilito che le controversie inerenti all’obbligo di conteggio da parte del datore di lavoro (ad esempio in caso di mancata deduzione dei contributi previdenziali oppure di parte del salario) sono esclusivamente dirette contro lo stesso; qualora la vertenza abbia per oggetto il versamento di una prestazione d’uscita o all’ammontare della stessa l’azione va rivolta contro l’istituto di previdenza.

 

                                         Risultando dalla risposta di causa come il datore di lavoro non abbia mai annunciato alla previdenza professionale l’attore, si tratta quindi di una vertenza relativa all’obbligo di conteggio ed è pertanto data la legittimazione passiva nei confronti del datore di lavoro (CV 2).

 

                                         È pure data la legittimazione passiva della CV 1. Infatti, oltre al rilascio del relativo certificato di previdenza (in merito al diritto dell’assicurato, quale diritto d’informazione ex art. 86b LPP, di ricevere dal proprio istituto di previdenza il certificato individuale di assicurazione in cui è indicata la situazione previdenziale cfr. Pärli, in Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 86b LPP, n. 6 pag. 1382), l’attore ha anche chiesto che sia “rilasciata” la polizza di libero passaggio, da intendersi, come si vedrà, quale versamento in capitale dell’avere di vecchiaia;

 

                                     -   ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 24’570 franchi (stato dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

                                     

                                         Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).

 

                                                      Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 24’570 franchi (stato dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.

                                                      È tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

 

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 25'675.- sino a 84'600.- franchi (stato dal 1° gennaio 2015). Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di 3'525.- franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP);

                                     

                                     -   l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (fra i tanti cfr. Brechbühl, in Schneider/Geiser/Gächter, op.cit., art. 66, n. 30 pag. 1080ss). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP);

 

                                     -   dalle allegazioni di petizione (rimaste incontestate), dalla documentazione prodotta dall’attore (in particolare i contratti di lavoro) risulta che quest’ultimo ha lavorato alle dipendenze del FCL dal 1° luglio 2015 al 31 marzo 2016, percependo fr. 2'800.-- lordi mensili, vale a dire un salario superiore al minimo ex art. 7 cpv. 1 LPP. Risulta inoltre che il datore di lavoro non lo ha affiliato ai fini previdenziali;

 

                                     -   di conseguenza, in accoglimento della petizione, il CV 2 deve essere condannato ad assicurare AT 1 alla CV 1 per il periodo dal 1° luglio 2015 al 31 marzo 2016 e a versare i relativi contributi a suo favore;

 

                                     -   avendo l’attore terminato l’attività presso il CV 2 per intervenuto pensionamento al 1° aprile 2016, lo stesso ha diritto ad una prestazione di vecchiaia (secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. a LPP gli uomini hanno diritto a prestazioni di vecchiaia con il compimento del 65° anno di età). Come si evince dallo scritto 25 gennaio 2016 dell’__________, l’assicurato ha scelto il versamento in capitale in luogo della rendita;

 

                                     -   riguardo al chiesto controllo del versamento dell’imposta alla fonte, spetta all’attore informarsi direttamente all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, Bellinzona, non essendo questa Corte competente in materia;

                                     -   giusta l’art. 29 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola, pertanto, non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di temerarietà o leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; art. 20 cpv. 2 Lptca).                                                        

                                         Nel caso in esame il datore di lavoro convenuto, benché affiliato ad un istituto di previdenza, non ha provveduto ad annunciare al proprio istituto previdenziale i salari percepiti da AT 1, ciò che ha reso necessaria la presente procedura nel corso della quale il datore di lavoro non è intervenuto in causa e non ha fornito alcuna collaborazione. Il suo comportamento va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per complessivi fr. 500.--.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è accolta.

 

                                         §    CV 2 è condannato ad assicurare AT 1 alla CV 1 per il periodo 1° luglio 2015 – 31 marzo 2016 sulla base di un salario mensile lordo di fr. 2'800.-- con conseguente versamento dei relativi contributi della previdenza professionale.

 

                                         §§ La CV 1 è tenuta a versare a AT 1 il capitale previdenziale conformemente ai considerandi.

 

                                 3.-   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico di CV 2 .

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti