Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2017.1

 

FS

Lugano

26 aprile 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 9 gennaio 2017 di

 

 

AT 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

Fondo di Previd. per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale, 6501 Bellinzona

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   A seguito del decesso il __________ 2016 dell’ex marito, AT 1 ha chiesto al Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (di seguito FEOC) informazioni circa il suo diritto a prestazioni (cfr. doc. D e E).

 

                                         Con ulteriore scritto dell’11 novembre 2016, tramite l’avv. RA 1, AT 1 ha chiesto al FEOC di confermarle l’applicazione dell’art. 44 punto 1 del Regolamento del Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (di seguito REOC) e di indicarle la documentazione necessaria ai fini del calcolo della rendita vedovile a suo favore (doc. F).

                                         Ne è seguito uno scambio di corrispondenza (doc. B, C e G) sfociato nella comunicazione del 24 novembre 2016 con la quale, richiamato l’art. 44 cpv. 1 REOC, il FEOC ha concluso che “(…) dalla sentenza di divorzio si evince che la signora AT 1 non ha diritto ad un contributo alimentare da parte dell’ex-marito. Per questo motivo il punto a) del sopraccitato articolo non è soddisfatto ed una rendita per ex-coniuge non è quindi esigibile. (…)” (doc. A).

 

                               1.2.   Il 9 gennaio 2017, con “ricorso in materia di previdenza professionale”, l’attrice, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, ha impugnato la “decisione” 24 novembre 2016 e rilevato, in particolare, che “(…) rappresenta una questione interpretativa stabilire se, da un lato, l'art. 44 REOC accordi prestazioni suscettibili di rispettare (o di anche di andare oltre) le esigenze minime stabilite dal diritto federale e, dall'altro, se in concreto l'art. 44 individui due o tre condizioni cumulative, dal momento in cui la norma pone in modo espresso solamente due condizioni cumulative, legando con la congiunzione "e" solamente il requisito dell'età anagrafica o del figlio a carico e il requisito della durata decennale del matrimonio, ma non anche il requisito del diritto, in seguito alla sentenza di divorzio, a una rendita o ad un'indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia. (…)” (cfr. ricorso pag. 7) ha postulato:

 

" (…)

1. Il ricorso è accolto.

 

    1.1.   la decisione del 24 novembre 2016 emessa dal Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (FEOC), è annullata;

 

    1.2.   Di conseguenza, è accertato il diritto a una rendita per ex-coniuge in capo alla Signora AT 1 con effetto dal 1° luglio 2016.

 

2. Protestate tasse, spese e ripetibili. (…)" (I, pag. 8)

 

                               1.3.   Con la risposta di causa dopo la chiesta proroga del termine (III e IV) e rilevato che nella presente procedura “(…) si tratta di un’azione in materia di previdenza professionale che non è preceduta da una decisione formale (…)” nella quale “(…) la signora AT 1 ha la parte di attrice mentre l’Istituto di previdenza quella di convenuto (…)” (V, pag. 2) , il FEOC, rappresentato dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione della petizione adducendo, in particolare, che “(…) l'art. 44 n. 1 REOC è molto chiaro e fra le condizioni per riconoscere le prestazioni legate al divorzio pone quella del versamento di una rendita o di un'indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia. L'interpretazione proposta dalla ricorrente, oltre a forzare in modo inammissibile il testo chiaro, si pone in insanabile contrasto anche con il n. 4 del medesimo disposto che prevede testualmente che: "l’ammontare annuo della rendita per coniuge divorziato è uguale alla prestazione di mantenimento di cui egli è privato" il che rafforza la condizione del versamento, al momento del decesso, di una prestazione di mantenimento. (…)” (V, pag. 3).

 

                               1.4.   Con scritto 8 febbraio 2017 l’attrice ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione (VII con allegati doc. L/1-2).

 

                                         Il FEOC, invitato a prendere posizione, con lettera del 23 febbraio 2017, ha comunicato al TCA che si riconferma nella risposta “(…) atteso che essi [ndr.: i documenti] non hanno rilevanza per la decisione che è chiamato a rendere questo Tribunale. (…)” (IX).

 

                                         Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’attrice (X).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   AT 1, come accennato (cfr. consid. 1.2), ha inoltrato al TCA un atto intitolato “ricorso in materia di previdenza professionale” contro la “decisione” 24 novembre 2016 con la quale il FEOC ha negato il diritto a una rendita per coniuge divorziato ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 REOC.

 

                                         In proposito va rilevato che l’Alta Corte ha statuito, riferendosi all'art. 73 LPP, che la LPP non prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 pag. 195).

                                         Per questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma dell'azione. Alla base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una "controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto" (SZS 2000 pag. 65; STF B 91/05 del 17 gennaio 2007; DTF 134 I 166; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 73 n. 1 pag. 270; cfr. anche DTF 112 Ia 184 consid. 2a; 118 Ib 177, 118 V 162; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 92).

                                         Dal momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare decisioni, le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art. 129 a 142 CO; DTF 117 V 332; Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 73 n. 28 pag. 278).

 

                                         Nel caso in esame il rimedio di diritto corretto è quindi quello dell'azione, non del ricorso. L'atto di causa è in ogni caso ricevibile in ordine come petizione.

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

 

                                         Siccome la sede del FEOC è in Ticino (cfr. art. 1 REOC) e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed (presunto) avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’attrice, a seguito del decesso dell’ex coniuge avvenuto il 28 giugno 2016 (cfr. doc. D), ha diritto a una rendita vedovile erogabile dal FEOC.

 

                               2.4.   L’art. 19 LPP, che regola le prestazioni per il coniuge superstite, stabilisce che

 

" 1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:

  a. deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o

  b. ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

 

2 Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.

 

3 Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti."

 

                                         In base alla delega di cui all’art. 19 cpv. 3 LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 20 OPP 2 che regola il diritto del coniuge divorziato e dell’ex partner registrato alle prestazioni per i superstiti che, nella versione – applicabile in concreto – in vigore fino al 31 dicembre 2016, ha il seguente tenore:

 

" 1 Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che:

 

  a. il matrimonio sia durato almeno dieci anni, e

  b. nella sentenza di divorzio gli sia stata assegnata una rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

 

1bis In caso di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica, l'ex partner superstite è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che:

 

  a. l’unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni; e

  b. nella sentenza di scioglimento dell’unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

 

2 Le prestazioni dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell’AVS e dell’AI, superino l’importo derivante dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata."

 

                                         Secondo l’art. 6 LPP la parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime.

                                         L’art. 19 LPP si trova nella seconda parte di questa legge e pertanto stabilisce delle esigenze minime a cui non si può derogare a sfavore dell'assicurato.

 

                                         Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPP gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all’età del pensionamento.

 

                                         Gli istituti di previdenza emanano, tra l’altro, disposizioni sulle prestazioni (art. 50 cpv. 1 lett. a LPP).

 

                               2.5.   Come accennato (cfr. consid. 2.3), litigioso è il diritto a una rendita vedovile.

 

                                         L’art. 44 cpv. 1 REOC, che regola le prestazioni legate al divorzio nel caso di decesso di un assicurato divorziato, stabilisce che:

 

" 1 Quando un assicurato divorziato muore, il coniuge divorziato superstite ha diritto ad una rendita per coniuge divorziato:

 

  a) se ha diritto, in seguito alla sentenza di divorzio, ad una rendita o ad un'indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia;

  b) se ha almeno un'età di 45 anni oppure abbia uno o più figli a carico; e

  c) il matrimonio con il defunto sia durato almeno 10 anni."

 

                                         Va qui rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), chiamato a pronunciarsi in merito al diritto della donna divorziata alle prestazioni per superstiti ai sensi dell’art. 19 LPP e dell’art. 20 cpv. 1 e 2 OPP 2, nella DTF 119 V 289 dopo aver premesso che “(…) per l'art. 19 cpv. 1 LPP la vedova ha diritto alla rendita per vedove se alla morte del coniuge deve provvedere al sostentamento di uno o più figli (lett. a), oppure ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni (lett. b). Giusta il cpv. 3 dello stesso articolo, il Consiglio federale disciplina il diritto della donna divorziata alla prestazione per i superstiti. In virtù di detta delega l'art. 20 OPP 2 dispone che dopo la morte dell'ex marito, la donna divorziata è equiparata alla vedova a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza di divorzio, la donna abbia beneficiato di una rendita o di un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia (cpv. 1). Le prestazioni dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell'AVS e dell'AI superano l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio (cpv. 2). (…)” (DTF 119 V 289 consid. 6a) ha evidenziato che “(…) orbene, non è controverso che la moglie divorziata al momento del decesso del precedente marito avesse avuto più di 45 anni, che il matrimonio fosse durato più di 10 anni e che la sentenza di divorzio le avesse attribuito una pensione alimentare mensile sino al raggiungimento dell'età AVS. (…)” (DTF 119 V 289 consid. 6b).

 

                                         Dal tenore della succitata sentenza sembrerebbe che, per poter beneficiare delle prestazioni, il coniuge superstite divorziato, oltre ad adempiere i presupposti ex art. 20 cpv. 1 OPP 2 per poter essere equiparato alla vedova o al vedovo, deve anche rispettare quanto disposto dall’art. 19 cpv. 1 LPP e meglio, provvedere al sostentamento di almeno un figlio o aver compiuto i 45 anni (quanto alla durata di almeno cinque anni del matrimonio è sicuramente data visto che l’art. 20 cpv. 1 lett. a OPP 2 richiede che il matrimonio sia durato almeno dieci anni).

                                         Quanto esposto emerge anche dalla sentenza del TFA del 28 febbraio 1994 (pubblicata in SZS 1995, pag. 134), laddove l’Alta Corte rileva che “(…) die Beschwerdeführerin erfüllt die Voraussetzungen für den Bezug einer Witwenrente insoweit, als die Ehe mit dem verstorbenen geschiedenen Mann mehr als zehn Jahre gedauert hat und sie bei dessen Tod das 45.Altersjahr zurückgelegt hatte. Streitig ist, ob auch die nach Art. 20 Abs. 1 BVV 2 und dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung massgebende Voraussetzung der lebenslänglichen Unterhaltsleistung gegeben ist. (…)” (SZS 1995, pag. 135).

                                         In simili circostanze ovvero se il coniuge superstite divorziato, oltre ad adempiere i presupposti ex art. 20 cpv. 1 OPP 2 per poter essere equiparato alla vedova o al vedovo, deve anche rispettare quanto disposto dall’art. 19 cpv. 1 LPP allora con l’art. 44 cpv. 1 il REOC ha ripreso (ovvero riformulato) le condizioni poste dagli artt. 19 LPP e 20 OPP 2.

 

                                         Al riguardo questo Tribunale rileva che in dottrina esiste un opinione diversa. Infatti, proprio avuto riguardo alle succitate sentenze federali, Riemer/Riemer-Kafka sostengono, in particolare, che “(…) Art. 19 Abs. 3 BVG/Art. 20 BVV 2 treten, wie sich aus der Gesetzessysthematik ergibt, an die Stelle von Art. 19 Abs. 1 (und Abs. 2) BVG, d.h., der geschiedene Ehegatte muss nur die Bedingungen von Art. 20 BVG erfüllen, nicht auch diejenigen von Art. 19 Abs. 1 BVG (so sinngemäss auch SZS 1995 S. 138/139, 1999 S. 242/243, STAUFFER, RZ 691; insofern missverständlich: BGE 119 V 293 E. 6a, SZS 1995 S. 135 E. 3), was allerdings im Einzelfall zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen kann (Besserstellung des geschiedenen Ehepartners/Partners im Vergleich zum verwitweten). (…)” (Riemer/Riemer-Kafka, “Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz”, Berna 2006, nota marginale 168, pagg. 154-155; la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Detta questione non merita qui ulteriore approfondimento e può qui restare aperta ritenuto che, come si vedrà al prossimo considerando, tanto l’art. 20 OPP 2 quanto l’art. 44 REOC stabiliscono che per poter beneficiare delle prestazioni del coniuge superstite divorziato è (cumulativamente) necessario che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stata assegnata una rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia. Ora, come si vedrà al prossimo considerando, quest’ultimo presupposto non è in concreto realizzato.

 

                               2.6.   Nel caso in esame il FEOC ha negato il diritto ad una rendita vedovile per ex coniuge non essendo adempiuto il presupposto, ritenuto cumulativamente necessario, di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. a REOC.

 

                                         Dalla sentenza di divorzio del __________ 1985 risulta, in effetti, che all’attrice non è stata assegnata una rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia (cfr. doc. C).

 

                                         L’attrice, adducendo che il tenore dell’art. 44 cpv. 1 REOC richiederebbe cumulativamente l’adempimento solo delle condizioni di cui alle lettere b) e c) (la congiunzione “e” essendo posta tra queste due lettere) e non anche di quelle poste dalla lettera a) (cfr. consid. 1.2), chiede a questo Tribunale “(…) di stabilire, interpretando il REOC, se la ricorrente, alla luce dei fatti accertati, ha o meno diritto a una rendita per ex-coniuge e, nel caso in cui venisse rilevata una violazione del diritto commessa dal FECO [ndr. recte: FEOC], si chiede al TCA di annullare la decisione impugnata e di accertare l’esistenza del diritto invocato. (…)” (cfr. ricorso pagg. 7 e 8).

                                         In sostanza l’attrice, ritenute adempite le condizioni circa l’età superiore ai 45 anni (AT 1, nata il __________ 1956, al momento del decesso dell’ex marito il __________ 2016 aveva 60 anni) e la durata del matrimonio di almeno 10 anni (il matrimonio risale all’__________ 1975 e la sentenza di divorzio è stata notificata il __________ 1985; cfr. doc. C; al riguardo va segnalato che determinante è la crescita in giudicato della sentenza di divorzio; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 19 n. 4 pag. 76) (art. 44 cpv. 1 lett. b) e c) REOC), pretende le prestazioni per superstite quale ex coniuge divorziato.

 

                                         Secondo la giurisprudenza relativa ai rapporti di previdenza professionale valgono i principi d'interpretazione dei contratti di diritto privato disciplinati dall'art. 18 cpv. 1 CO (STF 9C_37/2012, 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 6.4; vedi inoltre DTF 140 V 50, consid. 2 con riferimenti; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 49 n.i 6-9, pagg. 165-166). Ai sensi di questa norma, per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. Norme di regolamenti di istituti di previdenza professionale vanno quindi interpretate, qualora le disposizioni dell'istituto in questione siano litigiose e non permettano di stabilire una concordante volontà delle parti, secondo il principio della buona fede. Giusta tale principio, le dichiarazioni di volontà devono essere interpretate nel modo secondo il quale esse potevano e dovevano essere intese dal destinatario delle stesse trovandosi in un rapporto di fiducia. Non occorre pertanto fondarsi sulla volontà interiore del dichiarante, bensì sul senso oggettivo delle sue spiegazioni. Il dichiarante deve accettare quanto una persona corretta e di buon senso poteva capire in base alle sue spiegazioni. Si tratta quindi di determinare la volontà oggettiva dei contraenti, osservando la regola per cui formulazioni non chiare, ambigue o non usuali devono, in caso di dubbio, essere interpretate a svantaggio dell'autore delle stesse.

 

                                         Questo Tribunale, conformemente alla succitata giurisprudenza, non può confermare l’interpretazione del REOC così come pretesa dall’attrice per le seguenti ragioni.

 

                                         Innanzitutto va rilevato che se con il REOC si fosse voluto regolare due distinte fattispecie più precisamente il caso in cui fosse adempiuto il presupposto di cui alla lettera a) dell’art. 44 cpv. 1 REOC e quello in cui fossero invece cumulativamente ossequiate le condizioni di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo nelle quali all’ex coniuge andava riconosciuto il diritto a una rendita vedovile, allora tra le lettere a) e b) avrebbe dovuto esserci la congiunzione “o”.

                                         L’esigenza cumulativa (per il riconoscimento delle prestazioni legate al divorzio nel caso di decesso di un assicurato divorziato) dei presupposti di cui alla lettera a) dell’art. 44 cpv. 1 REOC con quelli posti dalle lettere b) e c) del medesimo disposto, risulta poi dal tenore del cpv. 3 dello stesso articolo secondo il quale “se, al momento del decesso dell’assicurato, il coniuge divorziato superstite non ha un’età di almeno 45 anni, oppure non ha figli a carico, ma soddisfa le altre condizioni del paragrafo 1 [ndr.: si intende il cpv. 1] qui sopra riportato, egli ha in tal caso diritto a un capitale equivalente a tre rendite annue per coniuge divorziato” (art. 44 cpv. 3 REOC).

                                         Da qui si evince che, nel caso in cui non fossero dati i presupposti dell’art. 44 cpv. 1 lett. b REOC (almeno 45 anni oppure uno o più figli a carico), per poter riconoscere al coniuge divorziato il diritto a prestazioni è in ogni caso necessario che egli adempia alle altre condizioni poste dal cpv. 1 e quindi che ossequi cumulativamente i presupposti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 44 cpv. 1 REOC.

 

                                         Anche l’art. 44 cpv. 4 REOC stabilisce che “l’ammontare annuo della rendita per coniuge divorziato è uguale alla prestazione di mantenimento di cui egli è privato, con deduzione delle prestazioni eventualmente versate da altre assicurazioni, in particolare dall’AVS/AI, ma al massimo all’ammontare derivante dalle esigenze minime della LPP per il coniuge superstite”. Dunque, nella misura in cui non vi è una prestazione di mantenimento nemmeno può esserci una rendita per coniuge divorziato.

                                         Ciò appare giustificato ritenuto anche che il TFA chiamato a pronunciarsi in un caso in cui questo Tribunale aveva respinto la petizione con cui l’attrice pretendeva una prestazione vedovile in quanto l’ex marito aveva continuato, oltre alla data stabilita nella sentenza di divorzio, a versarle gli alimenti e questo fino al momento della sua morte (STCA del 5 giugno 2002, incarto 34.2002.4), dopo aver evidenziato che “(…) per giurisprudenza, l'art. 20 OPP 2 […] si prefigge di coprire la perdita di sostegno che la donna divorziata subisce a seguito del decesso dell'ex coniuge e della perdita del contributo di mantenimento. Tuttavia, determinante non è la perdita effettiva di sostegno, bensì – per motivi amministrativi, dettati da considerazioni sulla sicurezza del diritto e dalla necessità di impedire eventuali abusi – solo quella risultante dalla sentenza di divorzio (RSAS 1995 pag. 139 seg.). (…)(STFA B 72/02 del 12 dicembre 2005, consid. 3.5) si è confermato nella propria giurisprudenza ribadendo che “(…) decisivo è quanto stabilito nella sentenza. Ragioni riconducibili alla sicurezza del diritto e volte ad evitare abusi in sede di applicazione impongono rigore nella determinazione dei dati entranti in linea di conto. Dal profilo della praticabilità del diritto è di tutta evidenza che non può esservi disputa su quanto risulta nella sentenza di divorzio cresciuta in giudicato. Non altrettanto si potrebbe sostenere nel caso in cui bastassero le dichiarazioni delle parti – non sempre di agevole dimostrazione probatoria e pertanto di dubbia affidabilità –, a maggior ragione nel caso in cui una di esse fosse nel frattempo deceduta. Tale incertezza renderebbe comunque necessaria un'istruttoria non solo laboriosa in termini di tempo ma anche incerta quanto all'esito. Non basta infatti provare che un certo importo è stato versato, ma occorre anche dimostrarne il motivo, potendo tale versamento essersi verificato per inavvertenza o comunque per una causa diversa. (…)” (STFA B 72/02 del 12 dicembre 2005, consid. 4.3).

                                         Richiamato quanto disposto al cpv. 4 dell’art. 44 REOC circa l’ammontare della rendita (confermato pure, come visto, dallo scopo dell'art. 20 OPP 2 che è proprio quello di compensare la perdita di sostentamento subita dalla donna divorziata a seguito della morte dell'ex coniuge e la conseguente privazione degli alimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 20 OPP2, n. 1 e 2, pag. 378; vedi anche la STCA del 18 maggio 2006, incarto 34.2005.77 citato nella risposta, con riferimenti), appare dunque evidente che non vi può essere diritto ad una rendita vedovile per coniuge divorziato se quest’ultimo non ha diritto ad una rendita o ad un’indennità in capitale al posto della rendita vitalizia stabilita nella sentenza di divorzio.

 

                                         Per i motivi suesposti richiamata la succitata giurisprudenza federale valida per l’interpretazione delle norme regolamentari questo Tribunale deve concludere che nella fattispecie concreta l’art. 44 cpv. 1 deve essere interpretato nel senso che per poter beneficiare del diritto ad una rendita vedovile il coniuge divorziato deve adempiere cumulativamente a tutti i presupposti posti dalle lettere a), b) e c) del cpv. 1 dell’art. 44 REOC.

 

                                         Di conseguenza – ribadito che la sentenza di divorzio del 7 ottobre 1985 non ha conferito all’attrice alcun diritto ad una rendita o ad un’indennità in capitale al posto delle rendita vitalizia (cfr. doc. C) – ciò già basta per negare a AT 1 il diritto ad una rendita vedovile dopo il decesso dell’ex coniuge e, meglio, a decorrere dal 1. luglio 2016, come chiesto con la petizione (cfr. consid. 1.2).

 

                                         In effetti, anche se postula che sia “(…) accertato il diritto ad una rendita per ex coniuge in capo alla signora AT 1 con effetto dal 1° luglio 2016 (…)” (cfr. petizione pag. 8, la sottolineatura è del redattore), in realtà la volontà dell’attrice è quella di vedersi assegnata la rendita vedovile (circa l’ammissibilità di un azione di accertamento vedi Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 73 LPP, n. 22, pagg. 276-277 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.7.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la petizione deve essere respinta.

 

                                         Al FEOC, ancorché rappresentato da un avvocato, seppur vincente in causa, non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La petizione è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti