Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2017.21

 

 

rg/sc

Lugano

16 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 6 giugno 2017 di

 

 

AT 1

 

 

contro

 

 

 

CV 1  

 

 

in materia di contributi della previdenza professionale

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta al pagamento, a titolo di contributi della previdenza professionale, di fr. 5'381.45 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2017 e di fr. 67.25 per interessi dal 1. gennaio al 31 marzo 2017, chiedendo altresì il rigetto dell’op-posizione al precetto esecutivo n. __________ del 13 aprile 2017 dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili;

 

                                     -   con la risposta di causa parte convenuta – producendo della documentazione – ha comunicato:

 

"  (…)

Abbiamo sottoscritto un contratto con la AT 1 fondazione il 1 dicembre 2012, per poi chiuderlo il 31 agosto 2015, in quanto la società è diventata ente senza salario.

 

Dai numerosi conteggi da noi sempre contestati non siamo riusciti ad oggi ad avere un conteggio esatto. L’ultimo conteggio sfociato nel pe no. __________ e oggetto d’opposizione vede un saldo a favore dell’AT 1 LPP di CHF 5'381.45 al 31.03.2017.

 

Precisiamo che

    Al 9.09.2016 vi era un saldo a favore della AT 1 LPP di CHF 3'633.90 sfociato nel PE no __________ del 17.10.2016, poi annullato senza dare spiegazioni;

    che la signora __________ è uscita il 31.08.2015;

    che il sig. __________ è uscito il 31.08.2016.

 

Considerato che il rapporto con la AT 1 LPP è terminato il 31 agosto 2016 e non il 31 maggio 2017 come da loro disdetto, chiediamo il conteggio corretto fino al 31 agosto 2016. Tenendo conto dei seguenti dipendenti:

 

2015

__________ dal 1.01.2015 al 31.08.2015, esente per

Infortunio                                                                                                         CHF        0.00

__________ dal 1.01.2015 al 31.12.2015, solo rischio                          CHF    838.80

2016

__________ dal 1.01.2016 al 31.08.2016                                                CHF 1'669.60

 

Totale                                                                                                              CHF 2'508.40

 

Pur comprendendo le spese e gli interessi siamo ben lontani dalla cifra richiesta.

 

Chiediamo che il conteggio venga rielaborato correttamente, di seguito procederemo al saldo immediato.” (doc. III);

 

                                     -   con scritto 12 luglio 2017, producendo a sua volta ulteriori documenti, la fondazione attrice ha precisato: “ (…) Come da nostra documentazione allegata, abbiamo verificato se tutto è stato elaborato correttamente. E con questo scritto come anche da documentazione allegata attestiamo che abbiamo eseguito gli incarichi della convenuta correttamente. La convenuta è senza personale dal 01.09.2016 (uscita del signor __________). Come da estratto conto e da ultima fattura del 13 dicembre 2016 (allegata) potrete constatare che non ci sono stati più versamenti dalla convenuta dal 10.06.2016. Quindi gli unici costi che sono stati addebitati fino ad oggi sono spese di mora” (cfr. V);

 

                                     -   prendendo posizione sulla determinazione 12 luglio 2017 di controparte, la società convenuta ha dichiarato che “(…) dopo aver letto la risposta della AT 1 e più precisamente “… quindi gli unici costi che sono stati addebitati fino ad oggi sono spese di mora …” dalla loro richiesta di CHF 5'031.00 al nostro conteggio di CHF 2'508.40 le spese di cura ci sembrano eccessive. Pertanto restiamo in attesa di un nuovo conteggio da parte di AT 1” (cfr. VII);

 

                                     -   con scritto 10 agosto 2017 l’istituto di previdenza ha osservato:

 

"  (…)

L’importo menzionato dal convenuto di CHF 2'508.40 per le spese di mora non è corretto.

Dall’estratto conto si evincono le seguenti spese di mora e di esecuzione:

 

                              Diffida del 15.04.2016:                   CHF           300.00

                              Diffida del 09.09.2016:                   CHF           300.00

                              Tassa di esecuzione:                     CHF           500.00

                              Totale                                                CHF      1'100.00

 

Le spese di mora e precetto esecutivo sono state pattuite nel regolamento dei costi e sono basilarmente dovute. Siamo disposti a venire incontro al cliente rinunciando alle spese di diffida del 09.09.2016 di CHF 300.00. L’importo totale dovuto si riduce quindi a CHF 5'081.45.

 

Le restanti somme si riferiscono alle fatturazioni dei premi, interessi e costi per i precetti di pagamento. Per esempio l’importo di CHF 823.80 si riferisce alla fattura del 13.12.2016 per il nuovo premio del signor __________. Per via dell’uscita del signor __________ il premio originario si è ridotto da CHF 1'658.50 a CHF 823.80, motivo per cui il 13.12.2016 abbiamo addebitato un premio a nostro favore di CHF 823.80 e dall’altra parte abbiamo accreditato il premio di CHF 1'658.50.

 

Le spese del precetto esecutivo di CHF 73.30 sono elencate due volte, perché il cliente ha subito un’esecuzione due volte.

 

Dall’estratto conto e dai conteggi dei contributi che il cliente ha ricevuto da parte nostra si evince un resoconto dettagliato sui movimenti del conto premi.

 

Sta quindi al convenuto dimostrare con quale addebiti concreti non è d’accordo. Ad oggi il convenuto non ha portato nessuna prova che attestino un errore da parte nostra.

 

Per questo motivo vi preghiamo di voler convalidare la nostra accusa.” (doc. IX);

 

                                     -   rispondendo ai quesiti postile dal Tribunale, con scritto 24 novembre 2017 parte attrice ha affermato: “(…) In riferimento ai punti 1 e 2: In allegato troverete, come richiesto, le spiegazioni in merito alle singole mutazioni e i relativi conteggi dei contributi. In riferimento al punto 3: Come potete desumere dal punto 5.3 del contratto di affiliazione (allegato 2), i contributi per le prestazioni di rischio, quelli per il loro adeguamento all’evolu-zione dei prezzi e i contributi spese sono esigibili all’inizio dell’anno o in concomitanza con l’ammissione di un collabora-tore alla previdenza per il personale. Il termine di pagamento degli accrediti di vecchiaia e dei contributi al fondo di garanzia è previsto per la fine dell’anno; in caso di uscite dal servizio il termine coincide con la fine del rapporto di lavoro. Secondo l’estratto conto (allegato 6) in datata 05.09.2016 il saldo disponibile era di CHF 4'992.40. Tale documento comprende anche i contributi di risparmio per l’anno 2016, pari a CHF 1'658.50 che tuttavia occorreva versare entro la fine del 2016. L’importo è stato fatturato il 22.03.2016 con datata di valuta al 31.12.2016. Detraendo l’importo di CHF 1'658.50 dal saldo al 05.09.2016 (CHF 4'992.40), si ottiene la somma di CHF 3'333.90 il cui versamento vi è stato sollecitato con la lettera del 09.09.2016, periodo in cui avrebbe già dovuto essere versato. In riferimento al punto 4: In allegato troverete copia del nostro sollecito del 15 aprile 2016” (cfr. XII);

 

                                     -   prendendo posizione sulle considerazioni espresse da controparte, parte convenuta ha in particolare affermato che “(…) Non possiamo nient’altro che riconfermarci su quanto inoltrato il 31 luglio 2017, e meglio le spese di mora ci sembrano eccessive ed il nostro conteggio di CHF 2'508.40 è corretto. (…) Pertanto restiamo in attesa di un nuovo conteggio da parte di AT 1, che onoreremo a ricezione” (cfr. XIV);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

 

                                     -   la competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52);

 

                                     -   l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

 

                                     -   con la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 22/30 novembre 2012 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti (con effetto dal 1. dicembre 2012) tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/2). Le per-sone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calco-lo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/4-5, B/2-4, C/1-8; cfr. Piano di previdenza, doc. A/2). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi;

 

                                     -   dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino al 31 agosto 2016 (conformemente alla comunicazione 6 dicembre 2016, doc. III/5) anche se formalmente il contratto d’adesione è stato disdetto per il 31 maggio 2017 dalla fondazione attrice in applicazione dell’art. 7.3 del contratto di affiliazione (cfr. doc. A/3). In particolare pendente lite sono stati illustrati e documentati gli elementi (riassunti nella tabella di cui al doc. C/1) per la quantificazione del debito contributivo con riferimento alle mutazioni e ai periodi di liberazione dal pagamento dei premi che hanno interessato i dipendenti __________ (doc. A/4 p. 2, C/2, C/6, C/8) rispettivamente __________ (doc. C/3, C/4, C/5), come pure la dipendente __________ (doc. A/4 p. 1, A/5, C/7), con un debito per contributi ed interessi (spese escluse) a carico della convenuta ammontante – considerando il periodo contributivo con decorrenza dal 1. dicembre 2012 – a complessivi fr. 3'908.15 (cfr. estratti sub doc. A/6 e B/1). Non quindi a fr. 2’508.40 come sostenuto nella risposta di causa dalla società convenuta che, oltre a non aver considerato l’esistenza di un saldo negativo riportato relativo al periodo antecedente il 1. gennaio 2015  (cfr. estratti conto citati), ha quantificato in maniera non corretta rispetto alla documentazione testé menzionata prodotta pendente lite dall’attrice e rimasta incontestata i contributi 2015 e 2016 senza per altro considerare gli addebiti per la dipendente __________ registrati nel corso del 2016 (cfr. estratti conto citati, cfr. doc. C/7). Preso atto delle documentate precisazioni di controparte, parte convenuta, riferendosi al summenzionato suo conteggio esposto in risposta di causa, si è invero limitata a ribadire in maniera generica e non circostanziata come le “spese di mora ci sembrano eccessive” (cfr. XIV, cfr. anche VII);

 

                                     -   le spese vanno riconosciute nella misura in cui sono documentate e sono previste nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto conto in doc. A/6) risultano compro-vate e conformi all’art. 2 del Regolamento dei costi (sub doc. A/2) le spese per la diffida del 15 aprile 2016 (fr. 300, doc. C/9) e per quella del 9 settembre 2016 (fr. 300, doc. A/7.1) cui parte attrice nelle more della presente procedura ha tuttavia espressamente dichiarato di rinunciare (cfr. IX). Non possono per contro essere ammesse, in quanto dal fascicolo non risultano documentate, le spese di diffida di fr. 300 addebitate il 10 settembre 2014 (cfr. estratto conto in doc. A/6). Vanno inoltre rico-nosciute le spese di esecuzione di fr. 500 (cfr. doc. A/7.2, cfr. art. 2 Regolamento dei costi);

 

                                     -   non può per contro essere confermato l’addebito di fr. 73.30 registrato il 14 novembre 2016 (cfr. estratto conto in doc. A/6) né la richiesta di rimborso di fr. 73.30 formulata nel petitum. Trattasi in entrambi i casi di spese di precetto anticipate dalla fondazione. Va al proposito ricordato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte né dal-l’assicuratore né dal tribunale in quanto costituiscono un accessorio del credito che devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007); 

 

                                     -   la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale dell’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);

 

                                     -   stante quanto sopra va quindi riconosciuto un credito complessivo di fr. 4'775.40 (5'381.45 – 300 – 300 – 73.30 + 67.25) e non di fr. 5'448.70 fatto valere in petizione;

 

                                     -   la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE __________ del 13 aprile 2017 dell’UE di __________ merita accoglimento.

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF. Lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEL e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

 

                                     -   la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca). A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicura-tore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame –  la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). 

 

 

Per questi motivi,

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

 

                                    §   La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 4'775.40 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2017 su fr. 4'708.15.

 

                                 §§   È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 13 aprile 2017 dell’UE di __________ per l’importo di fr. 4'775.40 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2017 su fr. 4'708.15.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                     

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti