statuendo sulla domanda del 22 giugno 2017 di
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AT 1
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CV 1 (VA)
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con cui è chiesta la delibazione della sentenza del 24 marzo 2016 del Tribunale Civile di __________ e l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali accumulati da AT 1 durante il matrimonio e detenuti da
AT 2
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 24 marzo 2016, passata in giudicato il 25 maggio 2016, il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da AT 1 e CV 1 il __________, confermando “la regolamentazione tra i ricorrenti dei rapporti economici e patrimoniali in genere (…)“ nella quale i coniugi hanno previsto – per quanto qui interessa – che “… Il signor AT 1 si impegna irrevocabilmente a richiedere al competente soggetto previdenziale elvetico e comunque a svolgere tutte le attività che si rendessero necessarie alla liquidazione, che sin d’ora espressamente autorizza, in favore della signora CV 1 della quota del II pilastro (LPP) di spettanza del coniuge, come gestito da AT 2 e comunque da ogni altro soggetto che risultasse titolare della relativa posizione previdenziale (…)” (doc. B).
Con istanza del 22 giugno 2017, per il tramite dell’RA 1 gli ex coniugi congiuntamente hanno chiesto allo scrivente Tribunale la delibazione della sentenza del Tribunale di __________ nonché la divisione a favore di CV 1 degli averi previdenziali accumulati da AT 1 durante il matrimonio.
1.2 Alla luce delle informazioni fornite dalle parti riguardo agli istituti di previdenza cui AT 1 è stato assicurato durante il matrimonio (cfr. I, cfr. doc. C), il TCA ha chiesto alla Fondazione AT 2 – unico istituto di previdenza svizzero cui l’ex marito è assicurato dal 1. maggio 2000 – una presa di presa di posizione in merito al riparto.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle valide sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica (cfr. art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC).
In casu la procedura di divorzio si è conclusa con la sentenza di divorzio emessa il __________ e cresciuta in giudicato il 25 maggio 2016. La nuova normativa entrata in vigore il 1. gennaio 2017 non trova qui pertanto applicazione.
Il 1. gennaio 2017 sono anche entrate in vigore le modifiche degli artt. 63 e 64 LDIP. In applicazione del nuovo art. 63 cpv. 1bis LDIP, competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i tribunali svizzeri. Anche per la modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri a partire dal 1. gennaio 2017 sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri (art. 64 cpv. 1bis LDIP). La competenza esclusiva dei tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP ha come conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un tribunale straniero non può più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della completazione e della modifica di un precedente giudizio – sulla divisione della previdenza professionale svizzera. Le decisioni straniere – anche quelle di modifica o completazione – relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera (STCA 34.2017.34 del 23 ottobre 2017 consid. 2.3; Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille: Entretien, régimes matrimoniaux, deuxiewme pilier et aspects fiscaux, 2016, pp. 97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015, p. 1385-1386; cfr. art. 26 cpv. 2 lett. a LDIP stante il quale per il riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede [in casu gli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP la escludono]).
Nella fattispecie in esame, come accennato, la procedura di divorzio si è conclusa con la sentenza di divorzio emessa il __________ e cresciuta in giudicato il 25 maggio 2016. I nuovi artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP non tornano pertanto applicabili.
2.3 Delibazione
2.3.1 La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
In caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1; Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit, in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizü-gigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio pronunciata all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da AT 1 il quale incontestatamente da maggio 2000 svolge, con accumulo di capitale previdenziale, attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr. IV, VI/1). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur), della sentenza del Tribunale di __________ laddove questa ha per oggetto il riparto delle aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.3.2 L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
In materia di previdenza professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la com-petenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla com-pensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung ausländi-scher Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).
In concreto la competenza del Tribunale Civile di __________ a pronunziare il divorzio tra AT 1 e CV 1 risultava data a norma dell’art. 26 lett. a LDIP (cfr. doc. B) come d’altronde pure a norma dell’art. 65 cpv. 1 LDIP.
2.3.3 Nel caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero – sottoposto alle me-desime regole applicabili al giudice svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria e non è quindi stata prodotta, come in casu, un’atte-stazione da parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27 cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, österrei-chischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Ru-mo-Jungo, in Pichonnaz/ Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind und Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr. anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp. 165ss).
Nella specie non sono ravvisabili motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CPC (ossia la fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accompagnata da un’atte-stazione d’attuabilità dell’istituto di previdenza) la sentenza del Tribunale di __________ laddove stabilisce – ancorchè in maniera non del tutto esplicita (cfr. supra consid. 1.1) – la ripartizione a metà a norma dell’art. 122 CC degli averi previdenziali accu-mulati in Svizzera da AT 1 in costanza di matrimonio (cfr. supra consid. 1.1), è suscettibile di essere riconosciuta e di-chiarata esecutiva. Per il resto gli effetti del giudizio del Tribunale di __________ non risultano diversi o più estesi di quelli che potrebbe avere un giudizio sulla medesima questione reso da un Tribunale svizzero.
2.4 Divisione
2.4.1 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi do-vuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Il giudice di cui all’art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa da quest’ultimo è vincolante per il giudice delle assicurazioni; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata deferita la controversia. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza; alle parti è comunque data la possibilità – tramite convenzione – di anticipare la data determinante per il riparto (DTF 132 V 236; SVR 2005 BVG Nr. 1 consid. 3.2.2; STF 5C.129/2001 del 6 settembre 2001). A seguito della suevocata modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in vigore dal 1. gennaio 2017 – non applicabile tuttavia al caso in esame – momento determinante per il riparto è quello del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 nuovo CC).
2.4.2 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.4.3 Dalla (incontestata) documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (__________) AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita di CHF 8'902 presso la Fondazione AT 2 (contratto n. __________), dove è assicurato a far tempo da maggio 2000 quale dipendente di Impregest SA e dove alla crescita in giudicato del divorzio (25 maggio 2016, data determinante per il riparto, cfr. supra consid. 2.4.1) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 75’252 (cfr. VI/1, IV/B).
Considerato che la prestazione d’uscita al momento del matrimonio (CHF 8'902) aumentata degli interessi sino al divorzio giusta il summenzionato art. 22 cpv. 1 LFLP ammonta a CHF 11'531 (cfr. V/1), stante di conseguenza un avere suscettibile di essere diviso di CHF 63'721 (75'252.50 – 11'531), richiamata la chiave di ripartizione di cui all’art. 122 CC e ritenuto come non risultino essere stati effettuati prelievi per il finanziamento del-l’abitazione primaria in costanza di matrimonio da parte dell’ex marito, a favore di CV 1 spetta un accredito di CHF 31'860.50 (63'721 : 2).
2.5 Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
CV 1 ha chiesto espressamene che l’avere di sua spettanza le venga accreditato presso __________ dove risulta avere presentato una richiesta d’a-pertura di un conto di libero passaggio a suo nome (doc. D).
Preso atto di come non venga invocata l’applicazione dei combinati artt. 5 cpv. 1 lett a e 25f cpv. 1 LFLP per un eventuale versamento in contanti, a detta richiesta va senz’altro dato seguito nel senso che l’avere di CHF 31'860.50 dovrà essere versato da parte della Fondazione AT 2 – unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo [per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009] di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dal 25 maggio 2016 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) – sul conto di libero passaggio da aprirsi presso __________ a nome di CV 1 (che dopo l’apertura del conto comuni-cherà alla Fondazione AT 2 le coordinate esatte per il versamento).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 63'721.
2.- E' fatto ordine alla Fondazione AT 2 (contratto n. __________, n. d’assicurazione __________) di versare a favore di CV 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso __________, la somma di CHF 31'860.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi dal 25 maggio 2016.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni