Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2017.24

 

RG/sc

Lugano

25 ottobre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 4 luglio 2017 di

 

 

AT 1 

 

 

contro

 

 

 

CV 1 

 

 

in materia di contributi della previdenza professionale

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

                                                                               

                                1.1   Per contratto d’adesione sottoscritto il 14 settembre / 12 ottobre 2015 (contratto n. __________) CV 1, titolare della ditta individuale __________ (cfr. estratto RC agli atti), ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, __________ con effetto dal 1. settembre 2015 (doc. A/1).

 

                                1.2   Disdetto – dopo l’invio di diffide (doc. A/9-11) – il contratto d’ade-sione per il 30 giugno 2016 (doc. A/12-13) a motivo del mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare di CHF 5'668.60  (comprensivo di interessi al 30 giugno 2016 e spese; cfr. conteggio sub doc. A/13), adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 10 gennaio 2017 (doc. A/14), con la petizione in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna di CV 1 al pagamento di CHF 5'593.15 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2017, più CHF 187.90 per interessi sino 31 dicembre 2016 nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione” e “altri costi. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposi-zione al suddetto precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili.

 

                                1.3   Con scritto 24 luglio 2017 parte convenuta ha affermato:

 

"  In merito al caso sopracitato, mi sono permessa di fare opposizione per i seguenti motivi:

 

·     Se io nel certificato di salario del Signor __________ per l’anno 2015 dichiaro 11'000.-- perchè viene calcolato 33'000? (foglio 6+7).

·     Per l’anno 2016 abbiamo informato l’assicurazione che il contratto del Signor __________ veniva cambiato da fisso a Ore, pertanto anche in questo caso mi chiedo perchè si calcola di base 33'000.-- lordi annui.

·     Non capisco perchè anche a me privatamente viene calcolato un reddito lordo di 33'000.-- annui che io personalmente da Settembre 2015 a Giugno 2016 non ho percepito salario alcuno (foglio 6 parte 2).” (doc. III)

 

                                1.4   Con scritto 10 agosto 2017 la fondazione attrice ha così risposto alle questioni sollevate da controparte:

 

"  (…)

Da parte nostra abbiamo eseguito le affiliazioni del personale come richiesto dalla società, che consistono:

 

Notifica d'entrata del signor __________ al momento della creazione del contratto, il 01.09.2015, con un salario annuo assicurato di CHF 33'000.

 

Notifica d'entrata della signora CV 1 al 01.01.2016 con un salario annuo annunciato di CHF 33'000.

 

Documenti che alleghiamo alla presente.

 

I salari calcolati per la previdenza professionale sono sempre su base annua, quindi per una persona che entra in un società il salario da annunciare è sempre calcolato sull'anno intero alfine di assicurare correttamente le prestazioni (vecchiaia, invalidità e decesso). Per tale ragione abbiamo preso in considerazione il salario completo del signor __________ e non quello percepito per il periodo da settembre a dicembre, come menzionato nell'opposizione della signora CV 1.

 

Per quanto concerne invece la signora CV 1 la notifica di entrata menziona quanto sopra e non quanto comunicato dalla stessa sempre sull'opposizione del 24.07.2017.

 

Gli aggiornamenti annui sono sempre stati eseguiti sulla base di questi salari visto che la società affiliata non ci ha mai trasmesso alcuna modifica o comunicazione riguardanti gli stessi, anche dopo i nostri richiami.

 

Dall'inizio del contratto, il 01.09.2015, nessun premio fatturato è mai stato versato, per tale ragione abbiamo iniziato la procedura di incasso.

 

Per poter determinare se le nostre pretese sono esatte abbiamo, come di prassi, richiesto le dichiarazioni dei salari direttamente all'AVS, la quale ci ha informati che per il momento la __________ non ha ancora comunicato.

 

Al momento in cui saremo in possesso degli annunci ufficiali all'AVS provvederemo, se è il caso, alla correzione dei salari (annui) e dei premi.

 

Se nessuna correzione dovrà essere apportata, il premio da noi richiesto resterà dovuto e la procedura di incasso seguirà il suo corso.

 

Non esiti a contattarci in caso di necessità.” (doc. V)

 

                                1.5   Il 30/31 agosto 2017 CV 1 ha prodotto le dichiarazioni dei salari AVS per gli anni 2015 e 2016 (cfr. doc. VII/1-2).

 

                                1.6   Preso atto dei salari AVS comunicati da controparte, la fondazione attrice ha in seguito comunicato:

 

"  Ci riferiamo all'incarto numero 34.2017.24, nonché alla nostra corrispondenza del 10.08.2017, per comunicarvi di aver ricevuto la lista dei salari da parte dell'AVS. (allegato 1)

 

Sulla base di quest'ultimo abbiamo quindi provveduto alla correzione come segue:

 

__________ - salario dal 01.09.2015 al 31.12.2015 CHF 11'000.00, quindi CHF 33'000.00 per tutto l'anno.

                           salario dal 01.01.2016 al 30.06.2016 CHF 8'150.00,

quindi CHF 16'300.00 per tutto l'anno. (non assicurato e non fatturato).

 

CV 1 - nessun salario annunciato.

 

Dopo tali modifiche risulta un accredito in favore della società di CHF 3'750.00. (allegato 2)

 

Riassumiamo quindi l'importo ancora dovuto con:

CHF 1'843.15 al 01.01.2017 più gli interessi di CHF 187.90 al 31.12.2016 e le spese di esecuzione.

 

Vi rammentiamo che ogni datore di lavoro ha la responsabilità di comunicare correttamente ed in modo veritiero i salari dei dipendenti agli istituti di previdenza.

 

Vogliate prendere debita nota di quanto menzionato sopra e continuare la procedura in corso.” (doc. IX)

 

                                1.7   Con scritto pervenuto al Tribunale il 4 ottobre 2017 parte convenuta ha osservato:

 

"  La ringrazio per la documentazione inviatami, sono contenta che finalmente è stato ricalcolato e corretto il dovuto.

Non ho ulteriori contestazioni da fare.

 

Ho solo ancora un punto da chiarire, attualmente ho un atto esecutivo a mio carico emesso dalla AT 1 per un importo pari a 5593,15.- più tutte le spese.

Allo stesso ho fatto opposizione ben sapendo che l'importo non corrispondeva alla realtà, ora non so come si procede, come posso esigere la cancellazione dell'esecuzione emessa?” (doc. XI)

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli isti-tuti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

 

                                2.3   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

 

                                2.4   Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

 

Le persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi sui conti-contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di previdenza __________ (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).

 

Dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta del contratto) e gli interessi dovuti dalla convenuta è stato eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Al riguardo pendente lite ,su richiesta di parte convenuta, sono stati chiariti alcuni aspetti e sono state apportate, dopo produzione delle distinte salariali AVS per gli anni 2015 e 2016, le dovute modifiche da parte della fondazione attrice condivise da controparte (cfr. IX, XI).

 

Dopo la suddetta rettifica, come da nuovo conteggio 31 agosto 2017 (cfr. IX e allegati) l’importo ancora dovuto dalla datrice di lavoro ammonta a CHF 1'843.15 (comprese spese di diffida e per scioglimento del contratto, cfr. A/9-13; cfr. Regolamento delle spese sub doc. A/1) con interessi di ritardo dal 1. gennaio 2017 e CHF 187.90 per interessi al 31 dicembre 2016.

 

In quanto giustificati e contemplati nel Regolamento delle spese (sub doc. A/1; cfr DTF 117 II 258) devono pure essere riconosciuti a favore della fondazione attrice i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese di esecuzione”, CHF 300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/14).

 

Complessivamente alla fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 2'331.05 (1'843.15 + 187.90 + 300).

 

                                2.5   L’attrice chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. gennaio 2017 (sull’importo, corretto pendente lite, di CHF 1'843.15).

 

                                         Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

                                        

                                         Nel caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.

 

                                2.6   L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 10 gennaio 2017.

 

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

                                     

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione limitatamente all’importo di CHF 2'331.05 (cfr. supra consid. 2.4), senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

 

                                         Le ulteriori questioni attinenti alla procedura esecutiva sollevate da parte convenuta nelle more della procedura (cfr. XI) esulano dall’oggetto del presente giudizio.

 

                                2.7   La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP, 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

                                         Alla fondazione attrice, ancorché parzialmente vincente e non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150; SZS 2001 p. 174; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

 

                                         §    CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 2'331.05 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2017 su CHF 1'843.15.

 

                                         §§                                                                                   È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 10 gennaio 2017 limitatamente all’importo di CHF 2'331.05 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2017 su CHF 1'843.15.

 

                                 2.-   Non si prelevano nè tasse nè spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                                            Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                                      Gianluca Menghetti