Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2017.25

 

RG/sc

Lugano

9 febbraio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli il 12/13 luglio 2017 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 

 

1.  AT 1  

1 rappr. da:   RA 1  

2. AT 2  

 

 

a

 

 

 

1.  CV 1  

1 rappr. da:   RA 2  

2. CV 2  

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

 

 

 

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.1      Per sentenza 23 maggio 2017, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da CV 1 e AT 1 il 4 settembre 1987. Al punto n. 2 del dispositivo il Pretore ha disposto che “gli averi maturati dalle parti dalla data del matrimonio (4 settembre 1987) al 31 dicembre 2016 sono divisi a metà. Cresciuta in giudicato la presente decisione, l’incarto verrà trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la quantificazione del conguaglio LPP” (cfr. I, II).

 

1.2    Il 12/13 luglio 2017 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

 

1.3   Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP), ed ha inoltre esperito diversi accertamenti volti a stabilite l’entità degli averi da dividere. Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXII) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi successivi.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

 

                                2.3   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, tali disposizioni applicandosi ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017).

 

                                2.4   Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo art. 122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di divorzio. Tuttavia nel caso in esa-me al punto n. 2 del dispositivo della sentenza di divorzio, cre-sciuto in giudicato e quindi vincolante per lo scrivente Tribunale, il Pretore ha stabilito il 31 dicembre 2016 quale dies ad quem per il riparto.

 

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). 

 

                                2.5   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

                                 2.6

                             2.6.1   Dalla documentazione acquisita agli atti non è dato di stabilire l’esatto ammontare dell’avere previdenziale di spettanza di CV 1 al momento del matrimonio (4 settembre 1987). Dal fascicolo emerge tuttavia che a quel momento egli era impiegato presso la ditta __________ con un salario ammontante nel 1987 a fr. 49'010 (cfr. estratto conto AVS, doc. XXI/2). CV 1 è nato il __________ 1958 e non vi sono elementi o allegazioni di parte che consentono di ritenere che egli fosse assicurato ai fini previdenziali prima dell’entrata in vigore della LPP (1. gennaio 1985); è quindi giustificato ritenere che l’ex marito è stato obbligatoriamente assicurato per la vecchiaia (con accumulo quindi di capitale di risparmio) a far tempo dal 1. gennaio 1985 (art. 7 LPP). In assenza di dati precisi appare equo e ragionevole considerare ai fini del presente giudizio stanti le retribuzioni negli anni 1985 (fr 46'930), 1986 (fr. 48'100) e 1987 (49'010) nonchè i salari coordinati LPP negli anni 1985 (fr. 16'560), 1986 e 1987 (fr. 17'280) (cfr. Stauffer, op. cit., n. 413 p. 153) e richiamato l’art. 16 LPP relativo agli accrediti di vecchiaia un avere presente al momento del matrimonio (settembre 1987) di fr. 5'000.

 

                                         Dal fascicolo emerge inoltre che egli è stato assicurato alla CV 2, dapprima da agosto 1989 ad aprile 1991 ed in seguito da luglio 2000 a maggio 2014, quale dipendente della ditta __________ rispettivamente della __________ (cfr. XVIII). Sempre presso la CV 2 (per il 2° pilastro) – dove l’avere di fr. 301'274.35 presente al 31 maggio 2014 è rimasto nel frattempo depositato (cfr. XVIII) – l’ex marito è nuovamente stato assicurato a far tempo dal 1. luglio 2017 per il tramite del suo nuovo datore di lavoro, la __________ (cfr. XVIII) e ciò dopo essere stato assicurato quale dipendente della __________ alla __________ (dove risultano pure essere stati accreditati averi previdenziali da precedenti istituti per complessivi fr. 6'336.10; cfr. XXV/5 [non può che trattarsi degli istituti cui l’interessato è stato assicurato o deteneva averi di libero passaggio in relazione ai periodi di attività svolti alle dipendenze dei datori di lavoro indicati nel citato estratto conto AVS per gli anni 1991 a 1999]).

                                        

                                         Essendo da ritenere che al momento determinante stabilito dal Pretore (31 dicembre 2016) l’ex marito disponeva presso la CV 2 di un capitale previdenziale di fr. 301'274.35 (capitale, come visto, rimasto depositato, senza interessi, presso questa fondazione dal 31 maggio 2014) e considerati gli interessi ex art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Schneider/ Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) maturati sull’avere (fr. 5’000) presente all’epoca del matrimonio e cifrabili in fr. 7'213.15 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), l’avere previdenziale di CV 1 soggetto a divisione ammonta a fr. 289'061.20 (301’274.35 - 5'000 - 7'213.15).

 

                             2.6.2   Per quanto  riguarda AT 1, dagli atti emerge che a far tempo da gennaio 1985 è stata assicurata alla __________, dove nel febbraio 1994 ha beneficato di un versamento di fr. 19'989.20 (cfr. X/F) che l’interessata asserisce es-sere stato utilizzato per l’ammortamento del debito ipotecario relativo all’abitazione coniugale (cfr. X). Ora, gli artt. 30a e segg. LPP relativi alla promozione della proprietà d’abitazione sono in vigore solo dal 1. gennaio 1995 e non si può quindi ritenere che contrariamente a quel che succede con i prelievi (non in contanti) giusta l’art. 30c cpv. 6 LPP che devono essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 LFLP il prelievo operato in concreto dall’ex moglie sia rimasto vincolato alla previdenza (cfr. art. 30c cpv. 6 LPP; sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss). In quanto uscito dal circuito previdenziale (trattasi infatti di versamento su un conto privato, quindi in contanti), l’importo di fr. 19'989.20, accumulato a far tempo dal gennaio 1985 e comprensivo quindi dell’avere presente al momento del matrimonio (settembre 1987), non è suscettibile di essere considerato nell’odierno giudizio (prima del 1. gennaio 1995, per il finanziamento della proprietà d’abitazione la LPP prevedeva unicamente la possibilità, al raggiungimento dell’età di pensionamento, del versamento in capitale di metà della prestazione di spettanza dell’assicurato; art. 37 cpv. 4 vLPP; in argomento Stauffer, op. cit., n. 954 p. 354s).

 

                                         AT 1 risulta in seguito essere stata assicurata, sempre quale impiegata della __________ e sino al 31 dicembre 2004, alla __________ (cfr. XIX). Successivamente è stata assicurata alla __________ quale dipendente della __________ sino al 31 agosto 2008 (cfr. XXIV). E’ stata quindi affiliata alla __________ dapprima tramite il datore di lavoro __________ (sino a febbraio 2010) ed in seguito tramite l’__________ (sino a gennaio 2014) (cfr. XXIV, X/A). Dopo l’uscita da __________ (31 dicembre 2013) è stata assicurata, da settembre 2014, all’AT 2 dove il 31 dicembre 2016 disponeva di una prestazione divisibile di fr. 166'642 (cfr. X/B-C, XVII, XXIV), importo che risulta essere comprensivo degli averi accumulati in precedenza presso gli istituti di previdenza sopra menzionati (cfr. XIX, XXIV/1-2).

 

                             2.6.3   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un importo di CHF 61'209.60 ([289'061.20 - 166'642] : 2).

 

                                2.7   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                         Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di CHF 61'209.60, unitamente agli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su tale importo a far tempo dal 31 dicembre 2016 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di AT 1 presso l’AT 2.

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                                2.8   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 289'061.20.

 

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 166'642.

 

                                 3.-   È fatto ordine alla CV 2 (contratto __________; n. d’assicurato __________) di versare, conformemente ai considerandi, a favore di AT 1 presso l’AT 2 l’importo di fr. 61'209.60 oltre interessi compensativi dal 31 dicembre 2016.

 

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti