statuendo nella causa rimessagli il 13/14 luglio 2017 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2
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1. CV 1 2. CV 2
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio) |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 4 maggio 2017, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha riconosciuto, modificato e completato la sentenza del 21 giugno 2016 con cui il Tribunale di primo grado di __________ (__________) ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 26 agosto 1996. Per quanto qui interessa, al punto n. 3 del dispositivo il Pretore ha disposto che “… gli averi LPP maturati dalle parti in costanza di matrimonio (26 agosto 1996 – 21 giugno 2016) sono divisi a metà. Cresciuta in giudicato la presente decisione, l’incarto verrà trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la quantificazione del conguaglio LPP. Con l’ordine di trasferimento del conguaglio a favore del marito dovrà essere istituito un blocco del capitale, con l’obbligo per l’i-stituto previdenziale destinatario di segnalare direttamente a AT 1 ogni ev. richiesta di prelievo a contanti presentata da CV 1” (cfr. doc. I, II).
1.2 Il 13/14 luglio 2017 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ e agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle prese di posizione delle parti e del-l’esito degli accertamenti esperiti dal Tribunale al fine di individu-are i datori di lavoro e i rispettivi istituti di previdenza presso cui gli ex coniugi detenevano o detengono averi previdenziali accu-mulati in costanza di matrimonio, si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo della procedura di completamento della sentenza straniera di divorzio (art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le di-vorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, tali disposizioni applicandosi ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017).
2.4 Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo art. 122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di divorzio. Tuttavia nel caso in esa-me al punto n. 2 del dispositivo della sentenza di divorzio, cresciuto in giudicato e quindi vincolante per lo scrivente Tribunale, il Pretore ha stabilito il 21 giugno 2016 quale dies ad quem per il riparto.
L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Come accennato (cfr. supra consid. 2.2), giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6
2.6.1 Dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento del matrimonio (26 agosto 1996) CV 1 disponesse di averi previdenziali o di libero passaggio. L’istruttoria di cau-sa ha per contro permesso di stabilire che al momento determinante per il riparto (21 giugno 2016) l’ex marito – che dal 1993 al 1999, quale dipendente di diversi esercizi pubblici (cfr. VI-2, XVI, XXVIII-1) rispettivamente della ditta __________ (cfr. XV, XXVII), era stato assicurato unicamente per i rischi invalidità e decesso senza accumulo di capitale di vecchiaia LPP non raggiungendo l’età minima di cui all’art. 7 cpv. 1 LPP – disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 21'649.65 presso la CV 2 (cfr. XXVIII) dove, quale dipendente di diversi esercizi pubblici (__________ a __________, __________ e __________ a __________; cfr. XXVIII-1), ha iniziato ad accumulare capitale previdenziale a far tempo dal 2000 (cfr XXVIII/1). CV 1 non risulta più assicurato presso la CV 2 a far tempo dal 31 ottobre 2016 (cfr. XXXVII).
2.6.2 Per quanto riguarda AT 1, dagli atti non risulta che al momento del matrimonio disponesse di averi previdenziali. Dal fascicolo emerge invece che da febbraio 2001 è assicurata ai fini previdenziali al AT 2, dove in data 21 giugno 2016 disponeva di un capitale previdenziale divisibile di CHF 117'862.45 (cfr. XIX).
2.6.3 Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un importo di CHF 48'106.40 ([117'862.45 - 21'649.65] : 2).
2.7 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di CHF 48'106.40, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 21 giugno 2016 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di CV 1 (non più assicurato alla CV 2 dal 31 ottobre 2016; cfr. supra consid. 2.6.1) su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP, 60 cpv. 5 LPP) . Come da decisione pretorile (cfr. supra consid. 1.1) – che non compete allo scrivente Tribunale sindacare – deve essere confermato il blocco del capitale con l’obbligo per la Fondazione istituto collettore LPP, cui viene trasmessa copia del presente giudizio, di comunicare a AT 1 ogni eventuale richiesta di prelievo in contanti presentata da CV 1.
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 117'862.45.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 21'649.65.
3.- È fatto ordine al AT 2 di versare, conformemente ai considerandi, a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione istituto collettore LPP, l’importo di CHF 48'106.40 oltre interessi compensativi dal 21 giugno 2016.
4.- Il capitale trasferito conformemente al punto n. 3 del dispositivo della presente sentenza rimane bloccato presso la Fondazione Istituto collettore LPP – cui viene trasmessa copia del presente giudizio – con l’obbligo per quest’ultima di segnalare a AT 1 ogni eventuale richiesta di prelievo in contanti presentata da CV 1.
5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti