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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 20 luglio 2017 di
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AT 1
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contro |
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1. Fondazione di Previdenza __________ (ora Fondazione di Previdenza __________), __________
3. __________ (ora __________, succursale di __________), __________
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato il __________ 1954, dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 2009 è stato alle dipendenze di __________ (ora __________). Per il tramite del datore di lavoro egli era assicurato per la previdenza professionale alla Fondazione di Previdenza __________ (in seguito: Fondazione __________; dal 1° novembre 2017 Fondo di Previdenza __________) ed al Fondo per prestazioni a carattere sociale della __________ (in seguito: Fondo __________; dal 6° luglio 2015: Fondo Complementare di Previdenza __________; dal 1° novembre 2017 Fondo Complementare di Previdenza __________) (cfr. estratti RC informatizzati).
A seguito del riconoscimento da parte dell’AI, con effetto dal 1° dicembre 2007, di una rendita intera e di due rendite completive per figli (cfr. decisione 13 agosto 2009 dell’Ufficio AI), con scritto 1° luglio 2009 il datore di lavoro ha comunicato a AT 1 quanto segue:
" (…) Con la presente le confermiamo l’ammissione al beneficio delle prestazioni d’invalidità nella misura del 100% dal 1° luglio 2009. In funzione delle decisioni dell’AI in merito al sussistere di un’incapacità lavorativa temporanea o duratura, ci riserviamo la facoltà di modificare in ogni tempo la presente decisione.
Fondazione di previdenza della __________.
Rendita d’invalidità annua:
Rendita annua fino al compimento del 65° anno
di CHF 80'980.--
Da corrispondere in rate mensili di: CHF 6'749.--
Il versamento sarà effettuato dalla Fondazione di
Previdenza __________.
Fondo per prestazioni a carattere sociale della __________,
__________.
Rendita d’invalidità annua:
Rendita annua fino al compimento del 65° anno di
CHF 17’400.--
(di cui CHF 5'400.-- assicurati nella Cassa __________ e
CHF 12'000.-- assicurati nella Cassa __________)
Da corrispondere in rate mensili di: CHF 1'450.--
Prestazione in capitale
Prestazione in capitale al 01.07.2009 CHF 40'889.25
Questi versamenti saranno effettuati dal Fondo per
prestazioni a carattere sociale della __________.
Rendita per figli
Per l’accertamento di un’eventuale rendita per figli sarà necessario che ci faccia pervenire i giustificativi di frequenza degli studi.
Con il riconoscimento della rendita d’invalidità il rapporto di lavoro con il nostro Istituto cessa in data 1° luglio 2009.
Le rendite le saranno accreditate direttamente sul suo conto corrente N° __________ presso la __________.
La preghiamo ritornarci l’allegata copia della presente firmata per accordo e accettazione.” (Doc. K)
Con lettera 16 settembre 2009 la __________ ha confermato il versamento, a partire da luglio 2009, di una rendita d’invalidità mensile di fr. 6'749.-- erogata dalla Fondazione di previdenza della __________ ed una rendita d’invalidità mensile di fr. 1'450.--versata dal Fondo per prestazioni a carattere sociale della __________. Il datore di lavoro ha fatto presente, una volta in possesso della necessaria documentazione, di valutare l’eventuale diritto a rendite per figli, informando inoltre che “con valuta 15.09.2009 le è stato bonificato un importo unico da parte del Fondo per prestazioni a carattere sociale della __________, di CHF 41'059,65” (doc. H).
AT 1 ha in seguito beneficiato di due rendite per i figli Alessio e Claudio, erogabili dal 1° luglio 2009, il cui importo è stato ridotto a seguito di sovrassicurazione (cfr. scritto 23 ottobre 2009).
Nel luglio 2011 la Fondazione __________, terminato il diritto alla rendita per il figlio __________, procedendo ad un nuovo calcolo di sovrassicurazione, ha ulteriormente ridotto la rendita per l’altro figlio. Tale calcolo è stato contestato da AT 1 per quel che concerne la determinazione del guadagno presumibilmente perso, contestazione che è stata portata dinnanzi al TCA il quale con sentenza 23 ottobre 2013 ha parzialmente accolto la petizione (inc. 34.2013.8).
1.2. A seguito della nascita del figlio __________, avvenuta il 23 marzo 2017, AT 1 ha chiesto alla Fondazione __________ ed al Fondo __________ il riconoscimento del diritto alla rendita per figlio, il cui importo è stato oggetto di uno scambio di email con una collaboratrice della Fondazione (doc. A - E; cfr. in particolare l’email 5 luglio 2017 in cui la collaboratrice, in risposta alla email della stessa data dell’attore che fissava al 14 luglio 2017 il termine per avere delucidazioni sul conteggio della rendita per figlio, ha fatto presente che il dossier è allo studio e che verrà data una risposta al più presto; E 2:).
1.3. Nel marzo 2017 AT 1 ha compiuto 63 anni.
Di conseguenza, dal 1° aprile 2017 le due rendite d’invalidità sono state trasformate in altrettante rendite di vecchiaia. Accortosi che la rendita mensile di fr. 1'000.-- dell’ex Assicurazione __________ erogata dal Fondo __________ non è stata versata, il 27 aprile 2017 AT 1 ha chiesto spiegazioni ricevendo risposta in giorno stesso dall’incaricata via email:
" Avendo raggiunto il pensionamento ordinario, a partire da aprile le sue rendite di invalidità sono state convertite in rendite di vecchiaia.
La rendita da parte della Fondazione di previdenza __________, essendo una rendita in primato di prestazioni, non ha subito modifiche.
Il Fondo Complementare di Previdenza __________ le versava invece fino a marzo una rendita di CHF 1'450.- composta da due parti:
una rendita di CHF 450.- (CHF 5’400.- annui) da parte della ex Cassa __________ __________, cassa a primato di prestazioni per cui la rendita non subisce modifiche dopo il pensionamento ordinario;
una rendita di CHF 1'000.- (CHF 12000.- annui) da parte della ex Cassa __________ __________, cassa a primato di contributi per cui al pensionamento l'importo viene ricalcolato in base al capitale previdenziale dell'assicurato. Nel suo caso il capitale di previdenziale, invece di essere mantenuto nella fondazione per finanziare una rendita di vecchiaia, le è stato bonificato in data 15.09.2009, come da nostra lettera del 16.09.2009, qui allegata. Questa rendita va quindi a cadere a partire da aprile 2017. (…)” (Doc. G)
Con email 28 giugno 2017 AT 1 ha contestato quanto sopra, sostenendo:
" (…) Innanzitutto, il rischio d'invalidità era basato sul "primato prestazioni", solo gli averi di vecchiaia erano determinati col "primato contributi".
Riguardo il versamento in capitale non ho richiesto il bonifico in luogo della rendita di vecchiaia e nessuno mi ha mai imposto una scelta in tal senso.
Inoltre, il documento accluso è inadeguato a giustificare la riduzione della rendita, perché a suo tempo sollecitato dal sottoscritto su richiesta dell'Ufficio AVS e, semmai, costituisce un'ulteriore conferma della rendita stessa, così come sancito nella sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (paragrafo 1.3).
Una riduzione di rendita di tale portata doveva in ogni caso essere suffragata da documenti e fatti congruenti ed imponeva la citazione delle relative basi legali, ciò che non è avvenuto!
I precedenti interlocutori di __________ e delle Fondazioni di Previdenza mi hanno per contro ripetutamente confermato che tutte le rendite erano da considerarsi vitalizie e che l'età ordinaria di pensionamento in caso d'invalidità era di 65 anni, motivo per cui, i certificati di Previdenza ed ulteriori informazioni sugli averi previdenziali mi sono sempre stati negati.
Un simile atteggiamento esige quindi delle investigazioni e delle spiegazioni.
Inoltre, sulla base di quanto affermato nel suddetto e-mail, i seguenti quesiti impongono delle risposte:
1. Per quali ragioni avreste omesso di notificarmi nei tempi e nei modi consoni che una parte della rendite di previdenza era da voi stata considerata limitata nel tempo (63 anni)?
2. Per quali motivi avreste evitato di produrre i relativi certificati annuali di previdenza di una rendita da voi ritenuta a primato contributi?
3. Con quali presupposti e attraverso quali basi legali la Fondazione di previdenza ha proceduto alla decurtazione delle rendite senza previa comunicazione al sottoscritto e violato in tal modo il mio diritto ad essere informato in modo esaustivo, coerente e congruente?
V'invito a revisionare nuovamente il mio dossier, poiché l'inganno nel nascondere o sottacere documenti ed informazioni rilevanti per trarne un beneficio economico, potrebbe anche comportare implicazioni a livello penale.
Confido pertanto in un chiarimento della vostra posizione nonché in un ravvedimento con il ripristino della rendita attualmente negata.” (Doc. I)
Con lettera datata 18 luglio 2017 la Fondazione __________ ed il Fondo __________ hanno risposto:
" Con riferimento alla sua email del 28 giugno scorso, Le confermiamo che nella Cassa/Ex Assicurazione __________ gli averi di vecchiaia erano determinati con il primato di contributi. In un primato di contributi la rendita di invalidità viene versata fino al pensionamento ordinario, mentre successivamente viene ricalcolata in base agli averi di vecchiaia dell'assicurato, che Lei ha prelevato il 15.09.2009.
A tale riguardo, Le ricordiamo altresì che la lettera del 01.07.2009 attestante l'accordo di versamento del capitale di CHF 40889.25 è stata da Lei controfirmata per accettazione.
Successivamente Lei è stato inoltre informato dell'avvenuto trasferimento di CHF 41'059.65 (che comprende i CHF 40'889.25 + interessi) con lettera del 16.09.2009 allegata alla nostra email del 27.04.2017.
Nella predetta lettera del 16.09.2009 veniva indicata una rendita mensile di CHF 1450.- (di cui CHF 450.- Cassa __________ e CHF 1'000.- Cassa/Ex Assicurazione __________) a partire da luglio 2009 senza specificare un termine di scadenza. È chiaro però che non si può trattare di una rendita vita natural durante ritenuto che in un primato di contributi, al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, la rendita di invalidità termina e viene sostituita da una rendita di vecchiaia calcolata in base agli averi a disposizione.
Nel suo caso gli averi di vecchiaia al pensionamento ordinario sono nulli poiché prelevati in data 15.09.2009.
Sempre nella lettera del 16.09.2009 si riprendevano le rendite indicate con la lettera del 01.07.2009 da Lei controfirmata per accettazione, dove viene specificato che le rendite vengono versate fino al compimento dell'età ordinaria di pensionamento, purtroppo indicata erroneamente a 65 invece che a 63 anni.
L'età ordinaria di pensionamento a 63 anni viene però riportata chiaramente nei regolamenti e nei certificati di previdenza. In particolare, nel certificato di paragone in suo possesso, fornito per il cambio di regolamento 31.12.2008/01.01.2009, è ben chiaro che l'età di pensionamento ordinario corrisponde ai 63 anni sia nel precedente regolamento che nel regolamento in vigore dal 01.01.2009.
Non risultano altre attestazioni da parte della nostra Amministrazione al riguardo.
La sua data di pensionamento a 63 anni è dunque intervenuta lo scorso 31.03.2017 per cui avendole già versato il capitale presente sulla Cassa/Ex Assicurazione __________, non avrebbe avuto senso alcuno produrre un certificato in data successiva al suddetto prelievo (si sarebbe trattato di un certificato a zero avendo prelevato l'intero capitale).
Considerato quanto precede, riteniamo evasi tutti i suoi quesiti con il presente scritto e La informiamo che non procederemo ad un ripristino della rendita di invalidità di CHF 1'000.- da parte della Cassa/Ex Assicurazione __________.” (Doc. J)
1.4. Con un’unica petizione presentata nei confronti di __________, della Fondazione di Previdenza __________ e del Fondo Complementare __________, AT 1 ha postulato:
" (…)
1.1. La Fondazione di previdenza __________ è condannata a versare al
signor AT 1 importi retroattivi di CHF 1'000.-- mensili dall’aprile 2017 oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2017.
1.2. La Fondazione di previdenza __________ è condannata a ricalcolare
le rendita per figlio con la percentuale del 15% anziché del 10% oltre gli interessi al 5% dal 20 luglio 2017 e a versare la differenza all’Attore.”
In sostanza egli contesta la soppressione della rendita d’invalidità di fr. 1'000.-- mensili della ex Assicurazione __________ erogata dal Fondo __________, in quanto non avrebbe dato la sua accettazione al contenuto del succitato scritto 1° luglio 2009 riguardante in particolare il versamento della prestazione in capitale. Essendo applicabili i regolamenti del 2009, rileva come gli stessi non prevedevano la possibilità di un prelievo in capitale degli averi di vecchiaia. Sostiene inoltre che la rendita d’invalidità era da intendersi come vitalizia. Conclude di non essere stato adeguatamente informato sulle conseguenze del prelievo della prestazione in capitale.
1.5. Con scritto 31 luglio 2017 l’attore ha comunicato al TCA di aver nel frattempo ricevuto dalla Fondazione __________ e dal Fondo complementare __________ la rendita per figlio, chiedendo di conseguenza di stralciare la richiesta di giudizio relativa al versamento della citata prestazione.
1.6. Con la risposta di causa la Fondazione __________ e il Fondo __________, entrambi rappresentati dall’avv. RA 1, preso atto della succitata richiesta di stralcio, hanno postulato la reiezione della petizione riguardo al ripristino della rendita d’invalidità dell’ex Assicurazione __________. Rilevato come nel petitum l’attore postuli la condanna della Fondazione __________ al versamento della rendita in parola, gestita dal Fondo __________, la Fondazione __________ contesta la propria legittimazione passiva.
Qualora il TCA dovesse ammettere la legittimazione passiva, la convenuta ribadisce sostanzialmente la correttezza della soppressione della rendita d’invalidità rispettivamente della non corresponsione di una rendita di vecchiaia dell’ex Assicurazione __________. Rileva che l’attore, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha accettato il contenuto dello scritto 1° luglio 2009, tra cui il versamento della prestazione in capitale previsto dal Regolamento 2003 applicabile in concreto, ben sapendo che la rendita d’invalidità prendeva termine con l’età pensionabile di 63 anni (sebbene nel citato scritto fosse stato erroneamente indicata l’età a 65 anni) e che quindi la rendita di vecchiaia non poteva essergli riconosciuta avendo egli nel 2009 prelevato gli averi di vecchiaia.
Respinge inoltre gli addebiti di malafede e di mancata informazione proferiti dall’attore.
1.7. Con replica l’attore, ribadendo le tesi esposte in petizione, ha segnatamente fatto presente di aver avviato la petizione nei confronti del datore di lavoro, della Fondazione __________ e del Fondo __________, indicando erroneamente nella proposta di giudizio nr. 1.1. la Fondazione in luogo del Fondo.
1.8. Il 28 settembre 2017 l’avv. RA 2 ha comunicato di aver assunto il patrocinio dell’attore (XIV).
1.9. In data 9 ottobre 2017 le convenute hanno duplicato.
1.10. Con lettera 18 ottobre 2017 l’attore ha ribadito i motivi per cui ha erroneamente indicato la Fondazione __________ (in luogo del Fondo __________) nel petitum riguardante il chiesto ripristino della rendita di fr. 1'000.--, modificando, anche a seguito dell’accordo sul versamento della rendita per figlio, le richieste di giudizio (XVIII).
Con scritto 13 novembre 2017 le convenute hanno inoltrato le proprie osservazioni a quanto sostenuto dall’attore (XIX).
1.11. Il 5 febbraio 2018 il TCA ha formulato al legale delle convenute alcune domande (XXI), ricevendo risposta il 20 febbraio 2018 (XXIV).
Le risposte sono state intimate all’attore per osservazioni, il quale in data 27 febbraio 2018 ha prodotto un memoriale, sollevando nuovi aspetti della vicenda (XXX). Al riguardo, su richiesta del TCA, il 21 marzo 2018 il legale delle convenute ha preso posizione (XXX).
1.12. Da ultimo, in data 20 giugno 2018 il legale delle convenute ha fornito ulteriori precisazioni richieste dal Tribunale (XXXIII), seguite dalle osservazioni 9 luglio 2018 dell’attore (XXXV). Il 27 luglio 2018 il legale delle convenute ha presentato una presa di posizioni su quanto rilevato dall’attore (XXXVII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto del contendere, dopo il riconoscimento della rendita per il figlio __________ da parte della Fondazione __________ e del Fondo __________ e la richiesta del relativo stralcio dal petitum (cfr. consid. 1.5), rimane la richiesta dell’attore del ripristino, dall’aprile 2017 (dopo il compimento del 63° anno di età), della rendita d’invalidità mensile di fr. 1000.-- da parte dell’ex Assicurazione __________ del Fondo __________.
A titolo preliminare occorre verificare la competenza di questo Tribunale.
2.2. Ai sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
L'art. 73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6, pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).
Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320 con riferimenti).
Infine, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Nel caso in esame, non trattandosi in casu di una controversia in ambito di definizione dell’obbligo contributivo la competenza materiale della __________, ex datore di lavoro, non è data.
Pacifica è invece la competenza materiale riguardo alla vertenza con il Fondo __________, poiché si tratta di una controversia tra un assicuratore LPP ed avente diritto riguardante il versamento di prestazioni previdenziali (cfr. DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA, avendo il Fondo __________ al momento della petizione sede nel Cantone Ticino
Visto quanto sopra, il TCA può entrare nel merito della petizione nei confronti del Fondo __________.
nel merito
2.3. La questione, esaminabile d'ufficio (cfr. DTF 118 Ia 129 consid. 1 p. 130; STF 9C-904/2012 del 6 maggio 2013), di sapere se una parte è legittimata ad agire in giudizio in qualità di attrice (legittimazione attiva) e quale altra parte debba essere convenuta in giudizio (legittimazione passiva) si determina - anche nelle procedure su azione di diritto pubblico - secondo il diritto materiale. Di principio la legittimazione attiva spetta al detentore del diritto in discussione, mentre quella passiva alla persona obbligata materialmente. In materia di convenzioni di affiliazione tra un istituto di previdenza e un datore di lavoro quest'ultimo assume la legittimazione attiva nella procedura d'azione ai sensi dell'art. 73 LPP nella misura in cui la controversia verte, come nel caso concreto, su una questione che è oggetto della convenzione di affiliazione passata fra i due (DTF 139 V 320 consid. 1 con riferimenti di giurisprudenza).
Ritornando al caso in esame, se da una parte è vero che nel petitum l’attore ha rivolto nei confronti della Fondazione __________ la richiesta di condanna al versamento della prestazione previdenziale in parola erogata dal Fondo __________, dall’altra va evidenziato che la petizione è stata introdotta anche contro quest’ultimo e nel testo della stessa l’attore ha chiaramente esposto le ragioni di una simile richiesta. Certo, si tratta di un’erronea indicazione nel petitum, come del resto ammesso in sede di replica dall’attore – tra l’altro in quel momento non rappresentato da un legale – che tuttavia, tenuto conto della chiara volontà di convenire in giudizio il Fondo __________, va trattata alla stregua di una svista e che quindi non compromette la manifesta volontà dell’attore di convenire il citato fondo.
Ne consegue che la censura di carenza di legittimazione passiva va disattesa.
2.4. Nel caso in esame, va ricordato che l’attore è stato beneficiario di prestazioni d’invalidità sia da parte della Fondazione __________ che dal Fondo __________. Sino al 31 dicembre 2008 il Fondo __________ prevedeva due assicurazioni integrative denominate
“Assicurazione __________” (par la parte fissa dello stipendio) e “Assicurazione __________” (per la parte variabile dello stipendio”, integrate dal 1° gennaio 2009 in Fondo Complementare (cfr. anche regolamento “Piano Complementare” entrato in vigore il 1° gennaio 2009; doc. VII/5).
Ciò lo si evince dagli atti ed è del resto spiegato nello scritto 20 febbraio 2018 della convenuta, risposta alla domanda no. 1 posta dal TCA (cfr. consid. 1.11).
Con il compimento del 63° anno di età, con effetto dal mese di aprile 2017, le rendite d’invalidità versate all’attore sono state trasformate in rendite di vecchiaia, così come spiegato dall’email 27 aprile 2017 (cfr. consid. 1.3).
Nessuna contestazione è sorta riguardo alle rendite di vecchiaia versate dalla Fondazione __________ e dal Fondo __________ (quest’ultimo limitatamente alla parte dell’ex Assicurazione __________), essendo le stesse prestazioni in primato di prestazioni, la cui trasformazione non ha subito modifiche rispetto alle precedenti rendite d’invalidità.
Con la petizione l’attore contesta invece la cessazione al 31 marzo 2017 della rendita d’invalidità dell’ex Assicurazione __________, chiedendone il versamento dopo il 1° aprile 2017.
Va qui fatto presente che anche se la legislazione sulla previdenza professionale è dominata dal principio del primato dei contributi (Gerhards, Grundniss zweite Säule – Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1990, p. 50, N. 23), gli istituti di previdenza possono scegliere piani previdenziali fondati sia su tale principio, sia sul sistema del primato delle prestazioni o su un sistema misto (STFA 121 II 198 consid. 3). Nel primo caso, le prestazioni erogate dall’istituto di previdenza sono calcolate individualmente per ogni assicurato sulla base dei contributi versati, i quali sono di regola fissi.
Nel sistema del primato delle prestazioni, l’ammontare dei contributi è calcolato in funzione delle prestazioni previste dall’istituto di previdenza. Le prestazioni sono spesso fissate in percentuale dello stipendio assicurato o più raramente in importi fissi, differenziati secondo le categorie di assicurati. I relativi contributi (del salariato e del datore di lavoro) sono calcolati in funzione della tariffa tenendo in considerazione l’età dell’assicurato (Gerhards, op. cit., p. 51, N. 24 e 25; Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 5. Auflage, Bern 1990, p. 113-114).
2.5. Nel caso in esame, come detto, contestata è la cessazione della rendita d’invalidità dell’ex Assicurazione __________ di cui parte attrice, con la presente petizione, chiede la continuazione del versamento anche dopo l’età pensionabile.
2.5.1. A tal riguardo parte convenuta rileva che l’art. 7 cifra 1 del Regolamento dell’ex Assicurazione __________ del 2003 (in merito al regolamento applicabile vedi sotto) prevede che la rendita d’invalidità viene versata al più tardi sino all’età di 63 anni, motivo per cui dall’aprile 2017 la citata prestazione mensile di fr. 1'000.-- è stata soppressa. Siccome il 15 settembre 2009 è stato bonificato l’intero avere di vecchiaia, al momento dell’età del pensionamento l’attore non ha diritto ad una prestazione di vecchiaia.
L’attore ritiene che – con riferimento al Regolamento 2009 del Fondo __________, entrato in vigore al 1° gennaio 2009, momento in cui è avvenuto il versamento del capitale di vecchiaia – tale versamento non era possibile. Egli sostiene che il versamento del capitale di vecchiaia era infatti possibile unicamente in luogo di una rendita di vecchiaia secondo l’art. 4.2 cpv. 2 Regolamento 2009 e solo previa richiesta scritta al Fondo da parte del beneficiario sino ad un mese prima dell’inizio della rendita di vecchiaia così come prescritto dall’art. 4.2 cifra 3 Regolamento 2009.
Secondo la convenuta, invece, è applicabile il Regolamento Assicurazione __________ del 2003, valevole nel 2007 anno in cui è sorto il diritto alla rendita d’invalidità. All’art. 7 cifra 3 di detto Regolamento prevedeva nei casi d’invalidità un diritto al capitale di vecchiaia.
Nella STCA 23 ottobre 2013 questo TCA aveva rilevato che faceva stato il Regolamento valido al momento in cui era sorto il diritto alla rendita d’invalidità (in concreto: dicembre 2007) indipendentemente dal fatto che, come era successo nel caso in esame, la prestazione previdenziale fosse stata differita (in casu sino al giugno 2009) avendo l’assicurato, nonostante la malattia, continuato a percepire il salario (cfr. STCA 34.2007.42 del 28 gennaio 2008 consid. 2.3 con riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Nel 2007 era in vigore, appunto, il Regolamento dell’Assicurazione __________ 2003 (doc. 4) il cui art. 7 relativo alla rendita d’invalidità prevedeva alla cifra 3 : “il diritto al capitale di vecchiaia acquisito nasce al 1° gennaio dell’anno seguente l’inizio delle rendite d’invalidità”; va qui fatto presente che il diritto al capitale era previsto anche in caso di vecchiaia (art. 5 cifra 1 e art. 6 Regolamento 2003), di vedovanza (art. 8 cifra 1 Regolamento 2003) ed in caso d’uscita dalla ditta (art. 9 cifra 1 Regolamento 2003)].
Del resto, anche se si volesse prendere il Regolamento 2009, il risultato sarebbe lo stesso. Difatti, all’art. 13.2 cpv 1 è statuito che “i beneficiari di una rendita il cui diritto è nato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento non hanno diritto a prestazioni secondo questo regolamento. Per loro valgono le disposizioni dei regolamenti precedenti”, ossia, nel caso in esame, quello del 2003.
2.5.2. Nella petizione l’attore sostiene di non aver firmato l’accordo del 1° luglio 2009 relativo al versamento della prestazione in capitale di fr. 40'889,25 (cfr. consid. 1.1). Ciò non corrisponde tuttavia alla realtà dei fatti. Vero che egli ha prodotto tale scritto sprovvisto della sua firma per accettazione (doc. K), ma è altrettanto vero che parte convenuta ha allegato la copia del citato accordo chiaramente controfirmato dall’attore (doc. VII/6). Non solo, nella citata lettera 16 settembre 2009 la __________, oltre a confermare le rendite d’invalidità della Fondazione __________ e del Fondo __________, aveva informato l’attore che “con valuta 15.09.2009 le è stato bonificato un importo unico da parte del Fondo per prestazioni a carattere sociale della __________, di CHF 41'059,65” (doc. H). A tale comunicazione egli non ha mai reagito.
Nelle osservazioni 27 febbraio 2018 (cfr. consid. 1.11) l’attore sostiene inoltre di non aver mai chiesto il versamento del capitale di vecchiaia (cfr. pag. 4).
Determinante è che, come visto, l’attore ha sottoscritto la proposta del 1° luglio 2009 e non risultano gli estremi per ritenere che la firma sia frutto di un vizio di volontà e tantomeno, come si vedrà, che l’attore non fosse cosciente delle implicazioni di quanto sottoscritto.
2.5.3. L’attore sostiene anche che le rendite d’invalidità della Fondazione __________ e dal Fondo __________ erano da intendere come vitalizie. A torto.
Certo, nel già citato scritto 16 settembre 2009 il datore di lavoro aveva fra l’altro confermato il versamento mensile delle rendite d’invalidità (fr. 6'749.-- dalla Fondazione CV 1 e fr. 1'450.-- mensili dal Fondo __________, quest’ultima suddivisa in fr. 450.-- dall’ex Assicurazione __________ e fr. 1'000.-- dall’ex Assicurazione __________) e nel citato scritto non vi figura una scadenza temporale (doc. H).
Tuttavia va ricordato che l’art. 7 cifra 1 del Regolamento Assicurazione __________ 2003 stabilisce che “la rendita d’invalidità corrispondente al 60% dello stipendio assicurato secondo la tabella allegata. Viene versata al più tardi fino all’età di 63 anni” (doc. VII/4; diversamente dall’assicurazione obbligatoria, nel sovvraobbligatorio – come è il caso in esame – il regolamento può prevedere una rendita d’invalidità non vitalizia: DTF 130 V 36; Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 26 n. 12, pag. 113).
Inoltre, nello scritto 1° luglio 2009 è stato inequivocabilmente indicata una “rendita annua fino al compimento del 65° anno di età”, quindi un lasso di tempo determinato. Ora, è vero che, come rilevato nella risposta di causa, in quella circostanza è stata erroneamente indicata, quale età di pensionamento ordinario, l’età di 65 anni. Tuttavia nei diversi certificati previdenziali relativi alle prestazioni della Fondazione __________ e del Fondo __________ è indicata la data del pensionamento ordinario, ossia il 31 marzo 2017, corrispondente al mese del compimento del 63° anno di età dell’attore (ad esempio doc. L, M, R e S). Va poi rilevato che nel marzo 2009 egli è stato informato delle mutazioni seguite all’entrata in vigore al 1° gennaio 2009 dei nuovi Regolamenti del Fondo __________ e della Fondazione __________ dai quali si evince chiaramente che l’età del pensionamento ordinario è fissata a 63 anni (doc. 71).
2.5.4. Con osservazioni 27 febbraio
2018 (punto no. 5) l’attore sostiene che la rendita d’invalidità andava versata
almeno sino al 31 marzo 2018 in applicazione delle disposizioni transitorie del
Regolamento del Fondo, edizione del 2017 (anno in cui ha compiuto l’età di 63 anni).
L’art. 93 cifra 1 di dette disposizioni prevede che “per le persone
assicurate e passive presenti nel Fondo al 1° gennaio 2013 valgono le seguenti
età ordinarie di pensionamento”; la cifra del succitato articolo dispone
che le persone nate nel 1954, come è il caso dell’attore, e più giovani l’età
di pensionamento è di 64 anni.
Con scritto del 17 giugno 2018 questo TCA, ha di conseguenza chiesto il motivo per cui “la rendita d’invalidità non è stata soppressa dal 1° aprile 2018, anno di compimento dell’età pensionabile di 64 anni?”(XXXII).
In risposta, il 20 giugno 2018 la convenuta ha rilevato che il citato art. 93 cifra. 3 delle disposizioni transitorie “regola le età ordinarie di pensionamento per le persone assicurate attive e passive presenti nel Fondo al 1° gennaio 2013; come si evince dall’allegato 5 (Definizioni) e dall'art. 12 del medesimo regolamento, con persone assicurate attive si intendono i collaboratori che hanno uno stipendio assicurato, mentre con persone assicurate passive vanno intesi collaboratori il cui calcolo dello stipendio assicurato dà un valore negativo o nullo ma che comunque dispongono di un avere di vecchiaia (cfr. anche allegato 4 – Riassunto delle prestazioni e dei contributi); relativamente all'Assicurazione __________, il signor AT 1 al 1º gennaio 2013 non rientrava né nell'una né nell'altra categoria, non avendo né uno stipendio assicurato né un avere di vecchia (quest'ultimo liquidato nel 2009); quanto disciplinato all'art. 93 cifra 3 del Regolamento 2017 del Fondo complementare di previdenza __________ non può pertanto ritenersi una deroga a quanto stabilito all'art. 7 cifra 1 Regolamento dell'Assicurazione __________ 2003, ciò che esclude una proroga del diritto alla rendita di invalidità fino al 1º aprile 2018” (XXXIII). Ora, questo TCA non può che aderire a quanto sopra.
Inoltre, come correttamente evidenziato nel summenzionato scritto, il Regolamento 2017 del Fondo non è applicabile al caso in esame. L’art. 93 cifra 1 del Regolamento 2017 stabilisce che gli eventuali diritti sono determinati “….secondo le disposizioni in vigore al momento in cui si verifica l’evento che le genera”. In concreto l’evento vecchiaia non ha portato alcun diritto, nel 2009 l’attore avendo ricevuto il capitale di vecchiaia; l’evento invalidità, invece, ha determinato l’applicazione del Regolamento ex Assicurazione __________ 2003 (cfr. consid. 2.5.1).
2.5.5. In queste circostanze l’attore era ben consapevole non solo di aver dato l’accordo al versamento del capitale di vecchiaia, ma di aver anche effettivamente ricevuto tale capitale e che la rendita d’invalidità dell’ex Assicurazione __________ fosse versata sino al compimento dell’età pensionabile.
2.6. L’attore sostiene una violazione dell’obbligo d’informazione, rilevando in particolare:
" (…) In virtù dell’art. 1.4 cifra 1 (Obbligo d’informazione del fondo) del regolamento 2009, dell’Art. 14 OPP 2 e per maggior chiarezza, le Fondazioni __________ avrebbero dovuto fornire all’Attore i certificati annuali di previdenza, ma si sono sempre rifiutati di farlo con la menzione che le rendite a “primato prestazioni” erano vitalizie, fatti che l’Autorità di Vigilanza ha ritenuto plausibili, così come sancito dalla decisione del 22 dicembre 2011 (PF/Inc. nr. __________). (…)” (Sottolineatura del redattore; doc. I pag. 7)
Va qui fatto presente che, per quanto riguarda l’obbligo di informazione che incombe agli istituti di previdenza, l’art. 86b LPP (“Informazione degli assicurati”) recita quanto segue:
" 1 L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:
a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;
b. l’organizzazione e il finanziamento;
c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.
2 Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di
riserve e sul grado di copertura.
3 Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.
4 L’articolo 75 è applicabile.”
Tale normativa è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (Kurt Pärli, in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art. 86b n. 18).
L’art. 86b LPP (cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.
Il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato (quali appunto i menzionati diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia) ai sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche art. 8 LFLP) può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 8; Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLF, 2010, (Pärli) ad art. 86b n. 11; l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza; cfr. anche art. 74 cpv. 2 LPP).
Le informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo individuale (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n. 6). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n. 9: cfr. anche DTF 131 V 472; STCA 34.2014.32 e 34.2015.23
Tale obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti costitutivi per le prestazioni, Come sia da intendere il requisito “in modo adeguato” è stato lasciato aperto dal Tribunale federale (cfr. Stauffer, op. cit. all’art. 86b pag. 316; DTF 133 V 331).
In ogni modo lo scopo della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber, op. cit. all’art. 86b n. 2, DTF 133 V 331 consid. 4.2.1).
Nel caso concreto dagli atti risulta come l’attore sia stato costantemente informato sulla sua situazione previdenziale sin dalla sua ammissione presso gli istituti previdenziali della __________; i certificati contenuti ai doc. 43 -71 ne sono la conferma.
In particolare nei due certificati previdenziali al 1.01.2008 del Fondo relativi all’ex Assicurazioni __________ e __________ (doc. 66 e 68) si evincono nel primo le prestazioni assicurate (rendita di vecchiaia, d’invalidità e vedovile) e nel secondo è indicato solo il capitale (avere di vecchiaia) il cui diritto maturava, come detto (cfr. consid. 2.5.1), oltre per i casi d’invalidità anche in caso di vecchiaia, d’invalidità, di vedovanza e di uscita dall’azienda.
L’attore ha poi ricevuto nel marzo 2009, a seguito delle modifiche regolamentari del 1° gennaio 2009, un certificato comparativo tra nuovo e vecchio regime (cfr. doc. 71) “allestito nell'interludio temporale tra l'entrata in vigore del nuovo regolamento previdenziale (1º gennaio 2009), Ia decisione dell’Ufficio cantonale dell’Assicurazione invalidità (13 agosto 2009, cfr. Doc. V) e il versamento in capitale a favore del signor AT 1 del settembre 2009 – tiene conto sia delle prestazioni derivanti dall’ex Assicurazione __________ che dall'ex Assicurazione __________, tant'è che l'importo alla voce versamenti pari a CHF 67'598.90 nella tabella "estratto conto" (cfr. Doc. 70) altro non è che la somma del capitale dell'ex Assicurazione __________ (CHF 27'114.50, cfr. Doc. 71/Doc. Q) e di quello dell’ex Assicurazione __________ (CHF 40'484.38; cfr. Doc. 71/Doc. Q).” (cfr. risposta 20 febbraio 2018 di parte convenuta alla domanda no. 1 del TCA).
Infine, proprio il riferimento alla “decisione” 22 dicembre 2011 dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni fatto dall’attore evidenzia come egli sia stato adeguatamente informato (doc. 8).
Certo, la convenuta avrebbe potuto ricordare all’attore che con il compimento del 63° anno di età egli non avrebbe più erogato la rendita d’invalidità dell’ex Assicurazione __________.
Tuttavia, come visto ai considerandi precedenti, l’attore – che a giudicare del tenore dei suoi allegati di causa, non appare essere sprovveduto nel settore che ci occupa – era consapevole delle conseguenze del suo agire.
2.7. In sede di replica, come pure nelle successive osservazioni 27 febbraio 2018 e 9 luglio 2018, l’attore denuncia sostanzialmente una prevaricazione della __________ nei confronti degli Istituti di previdenza interessati.
Ora, l’attore ha giustamente rilevato che le lettere 1° luglio 2009 e 16 settembre 2009 sono state scritte utilizzando carta intestata del datore di lavoro, la __________ e non del Fondo rispettivamente della Fondazione __________. Questo TCA aveva invece assunto che si trattasse di missive dell’istituto di previdenza della __________. Infatti nella STCA 23 ottobre 2013 al consid. 1.3 è stato scritto: “Facendo riferimento al progetto di decisione 18 maggio 2009 dell’Ufficio AI, con lettera 1° luglio 2009 la Fondazione __________ (sottolineatura del redattore) ha fra l’altro informato l’ex collaboratore del versamento di una rendita d’invalidità LPP di fr. 6'749.-- mensili, erogabile dal 1° luglio 2009, indicando anche le prestazioni a carattere sociale della __________ (doc. E).” Si tratta di un’inesattezza, ma sicuramente non dovuta, come sostenuto dall’attore nelle osservazioni 27 febbraio 2018, a “le reticenze, le omissioni e le dissimulazioni innescate dall’illecita condotta di __________, Fondo e Fondazione”.
La sostanza
comunque non cambia, visto che, quanto contenuto nei citati scritti
corrispondeva alla regolamentazione in vigore al momento dei fatti determinanti.
Né del resto durante questi anni l’attore ha sollevato contestazioni in merito
alla prestazioni previdenziali ivi indicate. Non solo, nel settembre 2009 egli
ha ricevuto un cospicuo capitale previdenziale.
Non è infine questa la sede per esaminare le asserite violazioni dell’obbligo
di segreto da parte delle Fondazioni interessate, come pure gli asseriti
pregiudizi e danni economici subiti dall’attore, i conflitti d’interesse degli
amministratori e le altre censure sollevate nelle osservazioni 27 febbraio 2018
e 9 luglio 2018. Tantomeno è necessario dare seguito alla lunga lista di
domande, contenute nelle citate “osservazioni”, sull’operato degli allora ed
attuali amministratori delle Fondazioni di previdenza della __________
rispettivamente della __________.
2.8. In conclusione, visto quanto sopra, correttamente con il compimento dell’età ordinaria da parte dell’attore la convenuta ha cessato dall’aprile 2017 l’erogazione della rendita d’invalidità dell’ex Assicurazione __________, senza l’obbligo di versare una rendita di vecchiaia della suddetta assicurazione, avendo l’interessato già prelevato il capitale di vecchiaia.
2.9. La procedura è di regola gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
La Fondazione convenuta vittoriosa e patrocinata da un legale, invocando l’art. 30 cpv. 3 della LPTCA ha chiesto la refusione di ripetibili.
Conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323 consid. 1a; 126 V 143 consid. 4b pag. 150). Un'eccezione a tale principio è data in caso di conduzione processuale temeraria o sconsiderata. Una conduzione temeraria o sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag. 150 seg.). In tal senso secondo l’art. 30 cpv. 3 Lptca gli assicuratori sociali e le autorità vincenti in causa non hanno diritto alle ripetibili, salvo se il comportamento processuale della controparte si dimostri temerario o se quest’ultima abbia agito con leggerezza, ciò che non corrisponde al caso in esame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione contro __________ (ora __________) è irricevibile.
2.La petizione contro la Fondazione di Previdenza __________ ed il Fondo Complementare di Previdenza __________ (ora Fondo Complementare di Previdenza __________) riguardante l’erogazione della rendita per figli è stralciata dai ruoli poiché priva di oggetto.
3. La petizione contro il Fondo Complementare di __________ (ora Fondo Complementare di Previdenza __________) riguardante il versamento della prestazione mensile d’invalidità di fr. 1'000.-- dall’aprile 2017 è respinta.
4. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti