statuendo sulla petizione del 16 settembre 2017 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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considerato in fatto e in diritto
che - con la petizione in oggetto AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, conviene in giudizio la CV 1 (in seguito: CV 1) postulando la condanna di quest’ultima – da parte dello scrivente Tribunale (TCA) competente, a mente dell’attore, “in ragione dei combinati disposti degli art. 82 cpv. 1 e 73 cpv. 1 lett. LPP” (cfr. petizione p. 2) – al versamento/ripristino delle “rendite riferite alle polizze d’assi-curazione n. __________, n. __________ [contratto n. __________, ndr] e n. __________ [contratto n. __________, ndr] con effetto dal 1° febbraio 2017 (…)” (cfr. petitum) relative ai “contratti d’assicurazione previdenziale (pilastro 3a) (…) ossia di “polizze d’assicurazione … nell'ambito della previdenza vincolata (pilatro 3a)” (cfr. petizione pp. 2 e 3), prestazioni che l’ente assicurativo avrebbe sospeso, dopo disdetta dei singoli contratti assicurativi, invocando un caso di reticenza ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LCA;
- con la risposta di causa la CV 1, rappresentata dallo studio legale RA 2, contesta preliminarmente sia la competenza del TCA a giudicare le richieste attoree relative alla polizza n. __________ trattandosi di previdenza non vincolata (pilastro 3B) sottoposta alla giurisdizione civile, sia la sua legittimazione passiva per quanto attiene alle pretese derivanti dai contratti assicurativi n. __________ e __________ trattandosi di contratti (d’adesione) stipulati non con la CV 1 bensì con la __________ (aventi ad oggetto la previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria) rispettivamente con __________ per il promovimento della previdenza in favore del personale (concernenti invece unicamente la previdenza sovraobbligatoria). Nel merito si oppone in ogni caso integralmente alle pretese attoree contestandone la fondatezza e ribandendo come l’attore sia incorso in una reticenza per aver dichiarato fatti non veri al momento della stipula delle polizze assicurative. In subordine e in via riconvenzionale chiede, con riferimento alla polizza n. __________, la condanna di AT 1 alla restituzione delle pre-stazioni indebitamente versate in ragione di fr. 197'500, riservandosi, per quanto riguarda i contratti n. __________ e n. __________, di richiedere il rimborso delle prestazioni (indennità) indebitamente pagate in ragione di fr. 276'430;
- in replica (e risposta riconvenzionale) parte attrice chiede la rettifica della denominazione delle parti convenute sostenendo come la necessità di tale modifica sia emersa solo dalle indicazioni e dalla documentazione prodotta con la risposta di causa. Osserva inoltre come CV 1 agisca “integralmente anche per __________ e per __________ per il promovimento della previdenza in favore del personale” e come è di conseguenza dato di ritenere che “anche a queste ultime l’atto di causa petizione è stato effettivamente consegnato e ne sono perfettamente e tempestivamente a conoscenza”. Rileva pure come CV 1 sia sempre intervenuta nell’ambito di tutti i contratti di assicurazione su incarico delle due fondazioni di previdenza e ciò anche per la notifica delle asserite reticenze. In merito alla polizza n. __________ l’attore assevera che dai documenti versati a-gli atti dalla convenuta effettivamente emerge che trattasi di previdenza individuale libera (pilatro 3B) e che di conseguenza la relativa pretesa verrà fatta valere dinanzi al competente giudice civile. Nel merito si riconferma nelle richieste di petizione respingendo la domanda riconvenzionale;
- in duplica parte convenuta si è riconfermata nelle proprie domande di giudizio;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- giusta l’art. 73 cpv. 1 prima frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controver-sie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto;
- l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in RSA 1989, p. 84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174);
- nella versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V 320, 326);
- con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) – con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del terzo pilastro A) (Messaggio sulla 1a Revisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’isti-tuto assicurativo (eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del terzo pilastro) non è quindi indicato quale possibile parte (notasi al riguardo che tra gli istituti d’assicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico (contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti dell’istituto assicurativo; DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove é precisato che i rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere distinti da quelli tra istituto di previdenza e assicurazione);
- nel caso in esame CV 1 risulta essere assicuratore sia della __________ che della __________ per il promovimento della previdenza in favore del personale, avendo la prima concluso con entrambi gli istituti previdenza, a garanzia delle prestazioni previdenziali da essa dovute ai propri assicurati, un contratto d’assicurazione collettiva (cfr. l’art. 3.1 di entrambi i contratti d’adesione sub doc. 4 e 5; cfr. anche gli estratti RC in doc. 15 da cui emerge che lo scopo sociale della __________ consiste nella “Durchführung der Personalvorsorge für die Arbeitnehmer der ihr angeschlossenen Arbeitgeber im Rahmen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) durch Kollektiv-Versicherungsvertrage mit der zur Gruppe der Stifterin gehörenden CO 1” e che lo scopo sociale della __________ per il promovimento della previdenza in favore del personale consiste nella “Durch-führung der Personalvorsorge für die ihr angeschlossenen Firmen und verbandlichen Organisationen als nicht registrirte Stiftung (…) Zur Erreichung ihres Stiftungszwecks schliesst di Stiftung mit der zur Gruppe der Stifterin gehörenden CV 1 einen Kollektiv-Versicherungsvertrag ab”; sottolineature del redattore]). Non trattasi quindi nel caso di specie di istituto di previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LPP o di fondazione di previdenza ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC, né di istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv. 2 OLP (istituto assicurativo presso cui è stata stipulata una polizza di libero passaggio per il mantenimento della previdenza) bensì di una società (anonima) d’assicurazione cui è affidata la copertura dei rischi dei suddetti istituti di previdenza (artt. 67ss LPP; in argomento cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 2 n. 21, § 4 n. 22; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 2006 p. 105) ai quali non può di essere di conseguenza riconosciuta veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP (e ciò anche nell’ipotesi in cui l’assicurazione dovesse fungere da riassicuratore ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA, ciò che non risulta essere qui il caso) (Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641; Riemer, op. cit., § 8 n. 4 e § 4 n 4; SZS 1998 p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);
- con riferimento alle pretese fatte valere in petizione in relazione alla polizza n. __________ emessa nel febbraio 1994 (cfr. doc 16), la petizione (e consequenzialmente pure la domanda riconvenzionale volta alla restituzione di fr. 197'500 presentata in via subordinata dalla CV 1) risulta irricevibile sotto il profilo della competenza rationae materiae dello scrivente Tribunale. In virtù dei combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP3 rientrano nella competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza cantonale unica le controversie relative a contratti di previdenza individuale vincolata (pilastro 3A) conclusi con istituti d’assicurazione. Nel caso concreto la suddetta polizza – come rettamente evidenziato nella risposta di causa e come risulta d’altronde dagli atti (segnatamente dalla documentazione [sub. doc. 16] concernente le numerose attesta-zioni annuali trasmesse dall’assicuratore all’attore ai fini fiscali riguardanti il valore della polizza e l’ammontare delle rendite versate – ha per oggetto non la previdenza individuale vincolata (pilastro 3A) bensì la previdenza individuale libera (pilastro 3B), ambito, questo, che, come del resto ammesso da parte attrice in sede di replica, non rientra nel campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP ma è sottoposta alla giurisdizione civile (cfr. pro multis STCA 34.2006.46 del 18 giugno 2007);
- pur ammettendo in sé la qualità di parte quale ente assicurativo in forza del citato art. 73 cpv. 1 lett. b LPP, in concreto alla CV 1 difetta in ogni caso la legittimazione passiva.
La questione, esaminabile d'ufficio (DTF 118 Ia 129 consid. 1 p. 130; STF 9C-904/2012 del 6 maggio 2013), di sapere se una parte è legittimata ad agire in giudizio in qualità di attrice (legittimazione attiva) e quale altra parte debba essere convenuta in giudizio (legittimazione passiva) si determina – anche nelle procedure su azione di diritto pubblico – secondo il diritto materiale (DTF 116 II 257 consid. 3). Di principio la legittimazione attiva spetta al detentore del diritto in discussione, mentre quella passi-va alla persona obbligata materialmente. L’attore ha legittimazio-ne attiva quando egli, e non un altro, è titolare della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva quando è contro il suo presunto diritto che l’azione è stata inoltrata e me-glio è il titolare dell’obbligo che gli si contesta (in argomento Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 60, p. 119). La legittimazione (attiva o passiva) si distingue dalla capacità di essere parte. Nel primo caso infatti le parti possono essere tali e nel processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La legittimazione non è pertanto una condizione dell’ammis-sibilità processuale dell’azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione (attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è sufficiente un giudizio in ordine (Kölz/Bosshard/Röhl, Kommentar zum Verwaltungs-rechtspflegegesetz des Kantons Zürich, § 83 n. 3);
- oggetto della petizione, per quanto concerne le polizze di cui ai contratti n. __________ e n. __________, sono prestazioni previdenziali del pilastro 2A (previdenza obbligatoria) e 2B (previdenza sovraobbligatoria). Eventuali debitori di tali prestazioni possono unicamente essere la __________ rispettivamente la __________ in favore del personale quali istituti di previdenza con cui la __________ quale datore di lavoro ha sottoscritto (nuovamente) nel marzo 2000 i rispettivi contratti d’adesione n. __________ (con la __________ per il promovimento della previdenza in favore del personale, doc. 5 e doc. I; contratto sostitutivo del precedente contratto stipulato nel gennaio 1997, doc. I) e n. __________ (con la __________, doc. 4 e doc. H; contratto sostitutivo del precedente contratto stipulato nel settembre 1992, doc. H). Alla CV 1, non titolare dell’eventuale obbligo prestati-vo nei confronti dell’attore, difetta pertanto la legittimazione pas-siva. La petizione presentata contro quest’ultima, anche se per i-potesi ricevibile, è in ogni caso da respingere nel merito per carenza di legittimazione passiva;
- in sede di replica, come accennato, parte attrice ha chiesto la rettifica della denominazione della parte convenuta proponendo le medesime richieste di giudizio (ad eccezione di quella riguardante la polizza n. __________ concernente il pilastro 3B che l’atto-re, come visto, ha dichiarato di voler sottoporre al giudice civile) non più nei confronti della CV 1 bensì della __________ rispettivamente della __________ in favore del personale;
- nel caso di specie non si tratta semplicemente di un’errata indicazione della parte convenuta la cui corretta identità appariva sin dall’inizio evidente, ciò che in sé consentirebbe di procedere ad una rettifica (sul punto cfr. DTF 110 V 349 consid. 2, STFA B 12/03 del 12 novembre 2003 consid. 1; vedi anche Ackermann, Verfahrensrechtliche Aspekte des präkären Leistungsverhältnisses, in: Schaffauser/Kieser, Das prekäre Leistungsverhältnis im Sozialversicherungsrecht, p. 43). Con la petizione parte attrice – e per essa il suo patrocinatore – ha invece qualificato la vertenza in oggetto come vertenza giuridicamente attinente al pilastro 3A (cfr. petizione p. 2) ed ha consequenzialmente rivolto le proprie pretese nei confronti della CV 1 (quale istituto d’assicu-razione con cui è in sé possibile concludere contratti di previdenza vincolata; cfr. art. 1 OPP3) chiedendo la condanna di que-st’ultima al versamento/ripristino delle rendite riferite alle singole polizze assicurative, che ancora a pagina 3 della petizione ha qualificato come polizze di previdenza vincolata. Si è quindi in presenza, a non aver dubbi, non di una errata indicazione del nome di una parte, bensì di una errata qualificazione giuridica della fattispecie – difficilmente scusabile se si considera che (contrariamente all’assunto attoreo secondo cui la necessità di considerare i due istituti di previdenza quali parti convenute è e-mersa solo con la risposta di causa) nei due scritti del 16 marzo 2017 indirizzati all’assicurato e concernenti il recesso dai contratti n. __________ e n. __________ per reticenza, la CV 1 aveva preci-sato di agire su incarico __________ rispettivamente della __________ in favore del personale (cfr. doc. H, I; la medesima indicazione figura pure su diverse altre comunicazioni scritte contenute nel doc. 15) – con conseguente indicazione dell’ente assicurativo (e non degli enti previdenziali) quale parte convenuta. Giova per il resto ricordare che in procedura civile – ai cui principi (applicabili al procedimento in rassegna se mai solo per analogia) parte attrice sembra voler far riferimento – la correzione (rettifica) dell’erronea designazione di una parte, da distinguersi dalla sostituzione delle parti (cfr. infra), è ipotesi, non realizzata nella fattispecie, che concerne il caso di un semplice errore redazionale e che è unicamente possibile se qualsiasi rischio di confusione può essere escluso (sul punto cfr. DTF 131 I 57);
- stante quanto sopra, resta da valutare l’eventualità di una sostituzione di parte ai sensi dell’art. 44 LPAmm, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca. Nel caso concreto tale eventualità deve essere negata: la sostituzione a titolo particolare (a differenza della successione a titolo universale) necessita infatti del consenso della controparte (cfr. anche, ancorchè non applicabile in casu, l’art. 83 cpv. 4 CPC e l’art. 17 cpv. 1 PC; cfr. Ackermann, op. cit., pp. 43s; cfr. anche STFA B 61/02 del 17 agosto 2005 consid. 4.1, STF B 93/05 del 21 marzo 2007 consid. 1), ciò che non corrisponde al caso in esame parte convenuta essendovisi opposta con la duplica;
- in conclusione, nella misura in cui ricevibile la petizione deve essere respinta per carenza di legittimazione passiva di parte convenuta (stante l’accoglimento delle richieste di giudizio formulate in via principale dalla CV 1, non occorre statuire sulla domanda riconvenzionale presentata in via subordinata);
- la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca);
- non fungendo nel caso concreto la CV 1 quale organismo con compiti di diritto pubblico (in relazione ai pilastri 2A, 2B e 3A) ma unicamente quale assicuratore privato nell’ambito del pilastro 3B non sottoposto, come visto, alla competenza di questo Tribunale, ad essa, visto l’esito della procedura, vanno riconosciute congrue ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui ricevibile la petizione è respinta per carenza di legittimazione passiva.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. AT 1 verserà alla CV 1 fr. 1'500 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni