Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2017.39

 

rg/sc

Lugano

9 maggio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa deferitagli il 30/31 ottobre 2017 dalla Pretura __________ (art. 281 cpv. 2 CPC) e che oppone

 

 

 AT 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

a

 

 

 

 CV 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

 

 

 

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

                                1.1   Con sentenza 26 settembre 2017, cresciuta in giudicato il 28 ot-tobre 2017, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1, accertando “il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato dall’altro coniuge a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dal matrimonio alla crescita in giudicato di questa sentenza” (cfr. I, II).

 

                            1.2    Il 30/31 ottobre 2017 il Pretore aggiunto – precisando, tra l’al-tro, che “la parziale documentazione riguardante la questione della cassa pensione è rintracciabile nell’incarto ai doc. C e doc. rich. IV” – ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP.

 

                                 1.3    Il TCA, in applicazione dell’art. 25a cpv. 2 LFLP, ha quindi chiesto agli ex coniugi di determinarsi in merito all'importo da ripartire nonché di comunicare (con produzione della relativa documentazione) i nominativi degli istituti di previdenza ai quali sono stati assicurati durante il matrimonio, rispettivamente i nominativi degli istituti di libero passaggio o enti assicurativi presso cui detenevano o detengono averi previdenziali, indicando pure se sono stati effettuati prelievi per il finanziamento dell’abitazione o versamenti in contanti del proprio capitale previdenziale.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                2.2   La procedura di divorzio essendo, nel caso in esame, stata promossa il 2 dicembre 2016 e la relativa sentenza emanata il 26 settembre 2017, le disposizioni di cui agli artt. 122 e segg. CC, 5 e 22 e segg. LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divor-zio (cfr. art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC). In particolare – e contrariamente a quanto stabilito dal Pretore –  giusta il nuovo art. 122 CC mo-mento determinante per il riparto non è la crescita in giudicato del divorzio bensì la data del promovimento della procedura di divorzio, ossia il 2 dicembre 2016.

 

                                2.3   A norma dell'art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP, se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale conformemente agli artt. 280 e 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP, dopo che gli è stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione (vincolante; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) decisa dal giudice del divorzio. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni (art. 25 cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). 

 

                                         Una divisione giusta l’art. 25a LFLP (dopo trasmissione della causa conformemente all’art. 281 cpv. 3 CPC) implica l’esisten-za di pretese della previdenza professionale acquisite durante il matrimonio (art. 122 CC) ossia l’esistenza di una prestazione d’uscita o di averi di libero passaggio (art. 123 cpv. 1 CC) – rispettivamente, dal 1. gennaio 2017, del diritto ad una rendita (artt. 124 e 124a CC) – suscettibili di essere divisi (sul punto v. anche STCA 34.2008.21 del 17 aprile 2008 e 34.2006.3 del 16 marzo 2006; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 4).

                                     

                                2.4   Nella fattispecie in esame, dagli atti non risulta per nessuno dei due ex coniugi l’esistenza di averi (o prestazioni) previdenziali da sottoporre a divisione.

 

                                         CV 1, pur avendo svolto, nel periodo che qui interessa, attività lavorativa alle dipendenze di __________ (cfr. XIII) e presso la __________ (cfr. XVII, cfr. doc. 6 inc. pretorile), non risulta essere stato assicurato ai fini previdenziali – con conseguente accumulo di capitale previdenziale da ripartire nella presente sede – e ciò, per quanto riguarda il primo surriferito impiego, in ragione dell’asserita sua breve durata (cfr. XX), per quanto attiene invece alla seconda menzionata attività, a motivo di un (invero poco verosimile [cfr. certificato di lavoro sub doc. 6 inc. pretorile]) asserito statuto di indipendente e non di lavoratore dipendente (cfr. XX). L’esito di eventuali procedure – che spetta se mai alla parte interessata mettere in atto – volte a, dandosene il caso, assicurare retroattivamente il lavoratore ai fini previdenziali in considerazione dell’attività svolta presso le suddette imprese, potranno, nei termini e alle condizioni di cui a-gli artt. 24 e 25 Lptca, costituire motivo di revisione del presente giudizio (quo all’attività presso __________ si rimanda pure all’eventuale applicazione dell’art. 76 LPP: cfr. doc. 6 inc. pretorile dal quale si evince che dalla retribuzione del lavoratore sarebbero in ogni caso stati dedotti i contributi LPP; cfr. anche VI/1).

                                        

                                         AT 1, invece, come emerge dal fascicolo, non ha mai conseguito retribuzioni salariali atte a fondare l’ob-bligo d’assicurazione ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LPP (cfr. XIV/2-3; cfr. anche punto 11 della Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 14 luglio 2017, agli atti).

 

                                         Stante quanto sopra, considerata l’assenza di elementi giustificanti un riparto a norma degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere a divisione.

 

                                2.5   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

Patrocinata in causa da un avvocato, AT 1 ha instato per la concessione del gratuito patrocinio.

 

Presupposti per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47 consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16 ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06 del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss;  cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. pro multis DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; Zünd, cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73 LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).

 

                                     La fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, op. cit., art. 25a, n. 13; Schwegler, op. cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base dei documenti prodotti dalle parti, di quella già presente nell’incarto di divorzio e dei documenti e attestazioni, di facile lettura, acquisiti d’ufficio agli atti, senza particolari interventi delle parti che richiedessero l’assistenza di un legale.

 

                                     Difettando una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la relativa istanza deve di conseguenza essere disattesa.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Non si fa luogo a divisione.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 3.-   L’istanza di gratuito patrocinio di AT 1 è respinta.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti