Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2017.4

 

rg/gm

Lugano

15 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli il 23/25 gennaio 2017 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 

 

AT 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

a

 

 

 

CV 1 

__________

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

 

 

 

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.1      Per sentenza 28 dicembre 2016, cresciuta incontestata in giudicato il 23 gennaio 2017, il Pretore di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 25 settembre 2007. Al punto n. 3 del dispositivo il Pretore ha disposto una divisione a metà dei rispettivi averi pre-videnziali maturati in costanza di matrimonio (cfr. I, II).

 

1.2    Il 23/25 gennaio 2017 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

 

1.3   Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXI) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi successivi.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

 

                                2.2   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore sino al 31 dicembre 20116, le nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; in casu la procedura di divorzio si è conclusa con la sentenza di divorzio emessa il 28 dicembre 2016, rimasta inimpugnata).

 

                                2.3   Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimo-nio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio giusta l’art. 122 CC (in vigore sino al 31 dicembre 2016) deter-minante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).

 

                                         L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di ma-trimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al mo-mento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato du-rante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                         A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). 

 

                                2.4   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’ap-plicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

                                         Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

 

                                 2.5

                             2.5.1   Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) risulta che CV 1 non disponeva di averi previdenziali o di libero passaggio al momento del ma-trimonio (25 settembre 2007). Dal fascicolo emerge invece che è stata assicurata da gennaio a dicembre 2009 alla __________ (XIII, XXI), in seguito alla __________ (cfr. XXII, XIV), da gennaio 2012 luglio 2014 alla __________ (cfr. XXV), con trasferimento, all’usci-ta, dell’avere ivi depositato (che in base agli atti è da ritenere essere comprensivo anche degli averi accumulati presso i pre-cedenti menzionati istituti di previdenza) alla __________ (cfr. XXV/1). Nel giugno 2015 quest’ultima ha trasferito l’avere di spettanza di CV 1 alla __________ dalla quale l’assicurata è uscita nel luglio 2016 con trasferimento della prestazione di libero passaggio alla __________ (cfr. XX/1, XXVII). Presso quest’ultima è stata assicurata sino al 31 dicembre 2016 e alla crescita in giu-dicato del divorzio (momento determinante per il riparto; cfr. su-pra consid. 2.3) disponeva di un avere previdenziale divisibile di CHF 14'697.20 (cfr. XXVII). Infine, il 10 maggio 2017 l’intero ca-pitale previdenziale di spettanza di CV 1 è stato trasferito a __________ dove è assicurata a far tempo dal 15 febbraio 2017 (cfr. XXIX).

 

                             2.5.2   Per quanto riguarda invece AT 1, dagli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che in costanza di matrimonio egli abbia accumulato averi previdenziali suscetti-bili di essere divisi (cfr. VII/4, XIX/1-2).

 

                             2.5.3   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) e considerato che l’intero l'avere di vecchiaia di CV 1 è stato accumulato dopo la celebrazione del matrimonio, a favore di AT 1 spetta un importo di CHF 7'348.60 (14'697.20 : 2).

 

                                2.6   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                         Pertanto, la somma di CHF 7'348.60, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'isti-tuto debitore – maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato del divorzio (23 gennaio 2017) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP,  60 cpv. 5 LPP).

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della rela-tiva sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della pre-stazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                                2.7   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 14'697.20.

 

                                 2.-   È fatto ordine a __________ di versare a favore di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP, la somma di CHF 7'348.60 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 23 gennaio 2017.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti