statuendo sull’istanza del 14 marzo 2018 di
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RI 1
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CV 1 |
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con cui è chiesta la divisione (a metà) degli averi previdenziali accumulati da RI 1 in costanza di matrimonio presso la __________, previo riconoscimento della sentenza dell’8 febbraio 2017 con cui il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli istanti l’11 maggio 1996;
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Con sentenza n. __________ pubblicata l’8 febbraio 2017 il Tribunale Civile di __________, Prima Sezione Civile, in accoglimento della domanda congiunta proposta il 27 gennaio 2017 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da RI 1 e CV 1 l’11 maggio 1996 (cfr. doc. B).
1.2 Con l’istanza in oggetto RI 1 e CV 1 congiuntamente – dopo aver in particolare precisato che “non essendo di competenza del giudice italiano decidere sulla divisione degli averi di previdenza, i coniugi demandano a codesta autorità tale decisione” e che “i coniugi concordano sulla divisione a metà” – chiedono allo scrivente Tribunale che venga riconosciuta la sentenza n. __________ del Tribunale Civile di __________ e che venga diviso a metà secondo l’art. 123 CC l’avere previdenziale accumulato da RI 1 in costanza di matrimonio presso la __________, con versamento a CV 1 dell’importo di sua spettanza.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Il 1. gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210) concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.). Con effetto dal 1. gennaio 2017 sono pure stati modificati l’art. 89a CC, gli artt. 331d e 331e CO (RS 220), gli artt. 22-25a LFLP (RS 831.42), gli artt. 2, 16, 19a bis, 19c, 19d, 19f-k OLP (RS 831.425), gli artt. 15a, 15b, 16, 19, 20, 24a, 26a, 26b, 27i OPP2 (RS 831.411.1), gli artt. 11a, 12, 20a OPPA (RS 831.411), gli artt. 280, 281, 283, 284 CPC (RS 272) nonché l’art. 63 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 e l’art. 64 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 LDIP (RS 291).
2.3 A partire dal 1. gennaio 2017 in applicazione del sopra menzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i tribunali svizzeri. Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale (art. 64 cpv. 1bis LDIP).
Come questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare (STCA 34.2017.34 del 23 ottobre 2017 e STCA 34.2017.38 del 17 novembre 2017) la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP ha come conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un tribunale straniero non può più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della completazione e della modifica di un precedente giudizio – sulla divisione della previdenza professionale svizzera e che le decisioni straniere (anche quelle di modifica o completazione) relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera (Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille: Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, pp. 97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015 pp. 1385-1386; cfr. anche i combinati artt. 25 lett. a e 26 lett. a LDIP stante i quali per il riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede).
2.4 La sentenza n. __________ emanata l’8 febbraio 2017 dal Tribunale Civile di __________ (che gli istanti asseriscono, senza per altro fornire la relativa prova, essere cresciuta in giudicato [per la crescita in giudicato quale condizione per il riconoscimento di decisione straniera cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP]) correttamente non regola la questione della divisione degli averi previdenziali detenuti dai coniugi in Svizzera, il conguaglio di averi previdenziali depositati presso istituti svizzeri di previdenza, come visto, essendo dal 1. gennaio 2017 di esclusiva competenza dei tribunali svizzeri.
Ciò significa che su tale punto la sentenza del Tribunale Civile di __________ deve essere completata ai sensi dell’art. 64 LDIP.
Ora, competente (previa delibazione, cfr. art. 29 cpv. 3 LDIP) a completare la sentenza estera di divorzio in rassegna è il giudice (civile) del divorzio.
Infatti, l’esecuzione della divisione secondo gli artt. 122 e segg. CC delle prestazioni d’uscita da parte del giudice della previdenza competente ex art. 25a cpv. 1 LFLP presuppone una decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di ripartizione degli averi previdenziali ritenuto che questa chiave è vincolante per il giudice istituito dall’art. 25a cpv. 1 LFLP il cui compito, dal profilo materiale, è limitato all’esecuzione di quanto stabilito dal giudice civile (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46). Ciò vale anche nel caso di sentenze di divorzio emanate da un tribunale straniero: in caso di sentenza straniera di divorzio che non si pronuncia sul conguaglio della previdenza in relazione ad averi detenuti da istituti previdenziali svizzeri, le pretese relative al conguaglio devono essere fatte valere con una azione di completazione dinanzi al giudice del divorzio svizzero (DTF 131 III 289 consid. 2.3; STF 9C_385/2008 consid. 2.2, STF B 45/00 consid. 2; cfr. anche STF 5C.173/2001; SZS 2004 p. 464; Cardi-naux, op. cit., pp. 106, 109). L’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP stabilisce inoltre che nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio (ai fini di stabilire la competenza territoriale del giudice istituito dall’art. 73 LPP che deve procedere alla divisione fondandosi sulla chiave di ripartizione stabilita dal giudice civile) è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (è quindi garantito che il giudice del completamento non debba trasmettere la causa al giudice della previdenza di un altro Cantone; cfr. Cardinaux, op. cit., p. 109).
Infine, l’art. 64 LDIP (completamento o modificazione di una decisione) al suo capoverso 1 stabilisce che, fatte salve le disposizioni della legge concernenti la protezione dei minori (art. 85 LDIP), i tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 o 60. Giusta il capoverso 1bis i tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale; se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri della sede dell'istituto di previdenza (sul punto cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero del 29 maggio 2013, FF 2013 4194; cfr. Cardinaux, op. cit., pp. 108-109).
Non essendo data la competenza dello scrivente Tribunale a completare la sentenza n. __________ del Tribunale Civile di __________ e non essendo di conseguenza neppure data la competenza a (pregiudizialmente) riconoscere e dichiarare esecutiva la sentenza di divorzio (art. 29 cpv. 3 LDIP, art. 65 LDIP; cfr. Trigo Trindade, in SJ 1995 p. 480; Stutzer, in FamPra.ch 2/2006 pp. 252, 254), l’istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile.
2.5 Per regolare la questione del conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso concreto essere intentata presso il competente tribunale civile svizzero un’azione di completamento del giudizio (straniero) di divorzio (sul punto cfr. Geiser, op. cit., 1385; Romano, op. cit., p. 74; Cardinaux, op. cit., p. 116).
2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’istanza è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti