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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 9C_45/2018 del 12 aprile 2018 del Tribunale federale nella causa promossa con petizione del 3 giugno 2016 (inc. 34.2016.21) da
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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chiamata in causa TERZ 1
rappr. da: __________
ritenuto in fatto
1.1. Nel settembre 1995 AT 1, classe 1962, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI dovuta ai postumi di una ricaduta derivanti da un infortunio occorsogli nel 1981.
Non potendo più svolgere la precedente attività presso la ditta __________ di __________, con comunicazione 15 aprile 1996 l’Ufficio AI ha disposto un accertamento professionale di tre mesi (dal 1° aprile 1996 al 30 giugno 1996) quale ausiliario di pulizia presso la __________ di __________ (in seguito: __________; doc. 1). La __________, insieme alla __________ a __________, e la __________ a __________ fanno parte del Consorzio __________ di __________ per l’CV 1 (in seguito: CV 1; cfr. gli statuti in doc. I, in particolare l’art. 2 relativo allo scopo).
AT 1 è stato successivamente riconosciuto invalido nella misura del 55%, con diritto alla mezza rendita dal 1° luglio 1996 (cfr. lettera 16 ottobre 1996 dell’Ufficio AI doc. N). Dalla __________, oltre ad un’indennità per menomazione dell’integrità, percepisce una rendita del 55% dal 1° luglio 1997 (cfr. decisione13 marzo 1997 in doc. 6).
1.2. Con effetto dal 1° luglio 1996 AT 1 è stato assunto a tempo indeterminato dalla __________ (datrice di lavoro), così come si evince dai certificati di salario allestiti (cfr. certificati di salario 1996 – 2000 in doc. B), attività che tutt’oggi continua a svolgere. Competente per l’attuazione della previdenza professionali era la Fondazione __________ (ora Fondazione __________; in seguito: Fondazione collettiva LPP. Cfr. Regolamenti per l’opera di previdenza della __________ per gli anni 1995, 1999, 2005 e 2014; doc. AA1, AA2, 18 e AA3).
A seguito della cessazione dell’attività lucrativa presso la __________, quest’ultima affiliata anche lei alla Fondazione collettiva LPP, in data 21 agosto 1997 AT 1 nel compilare il formulario per il trasferimento degli averi previdenziali relativi alla parte “attiva” (data uscita: 31 luglio 1996), ha indicato di stipulare una polizza di libero passaggio liberata dal pagamento dei premi (assicurazione in caso di vita e di morte)” (O), il cui valore di restituzione nel maggio 2015 ammontava a fr. 15'466.-- (doc. P). Presso la citata fondazione previdenziale è stato aperto un conto “passivo” per il grado d’incapacità lavorativa del 55% (cfr. doc. Q, Q1).
1.3. AT 1 ha chiesto alla __________ spiegazioni in merito alla non deduzione dei contributi previdenziali.
A tal riguardo, il 2 aprile 2010 il direttore della stessa ha comunicato a AT 1 – con riferimento all’incontro avuto il 25 marzo 2010 tra loro due, la contabile ed il consulente (__________) della Fondazione collettiva LPP - che “ … per un’attività al 45% non vi è obbligo assicurativo. Superato questo limite, dovrà essere annunciato alla LPP” (doc. R).
A detta di AT 1, il 23 luglio 2015 egli è stato nuovamente convocato dal direttore della __________ e dal responsabile del Servizio clientela del Ticino di __________ (società assicurativa che gestisce la Fondazione collettiva LPP), sig. __________, dal cui incontro è risultato “… in termini molto generici e non del tutto chiari che una modifica intervenuta nel 2005 permetteva anche alle persone occupate a tempo parziale di contribuire alla Cassa Pensione “ (petizione punto no. 3). A AT 1, sempre secondo quanto da lui sostenuto (cfr. petizione punto no.3), è stato proposto di affiliarsi retroattivamente con effetto dal 2011 con il pagamento dei relativi contributi risultanti da una tabella consegnata dal sig. __________ (doc. S).
AT 1 si è poi rivolto alla __________ che con scritto 2 settembre 2015 ha chiesto al direttore della __________ un colloquio da tenere insieme al succitato responsabile clientela di __________ per discutere della situazione previdenziale. La rappresentante di AT 1 ha inoltre rilevato che il salario percepito dal suo assistito era soggetto ad obbligo contributivo in applicazione degli artt. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 4 OPP2 (doc. T).
Dopo un incontro tenutosi l’11 settembre 2015 tra la legale di AT 1, il direttore della __________ ed il signor __________ di __________, con scritto 2 ottobre 2015 la Delegazione consortile dell’CV 1, allegando una presa di posizione del 21 settembre 2015 di __________ (doc. V1) – di cui si parlerà successivamente – dopo aver riportato la situazione contributiva (punto no. 1), ha formulato una proposta di accordo (punto no. 2):
" 1) Considerato il termine di prescrizione di 5 anni previsto dall’Art. 41 cap. 2 della legge sulla previdenza professionale, i contributi e l’evoluzione della prestazioni di libero passaggio corrispondono a quanto calcolato da __________ e riportato nella tabella allegata alla lettera del 21.9.2015 (allegato 1).
Secondo il CCL Roca. Art. 47 il sig. AT 1 ha inoltre diritto, per il periodo dal 1.7.1996 al 31.12.2009 (13 anni e 6 mesi), a un’indennità di partenza pari a 4 mensilità, corrispondenti a Fr. 5'929.--.
In questo scenario il Sig. AT 1 si troverebbe dunque con una prestazione di libero passaggio al 31.12.2014 di Fr. 15'421 (a cui va aggiunta la quota del 2015), un’indennità d’uscita di Fr. 5'929 e dovrebbe contribuire alle prestazioni LPP per un totale di Fr. 9'277 (calcolati fino al 31.12.2015).
2) La nostra proposta di accordo prevede di versare al Sig. AT 1 la somma che corrisponde alla prestazione di libero passaggio calcolata per il periodo 1.7.1996 – 31.8.2015 (allegato 2, dati forniti da __________) a cui si devono dedurre i contributi che il sig. AT 1 avrebbe dovuto versare tramite la trattenuta sul salario (contributi che sono di fatto già stati versati al Sig. AT 1) compresi di relativi interessi (allegato 3).
3) Con la nostra proposta, a tacitazione di qualsiasi pretesa derivante dalla problematica in oggetto, intendiamo perciò versare al Sig. AT 1 Fr. 24'361, quale contributo al suo secondo pilastro.” (doc. V)
Nel menzionato scritto 21 settembre 2015 al direttore della __________, i responsabili di __________, facendo riferimento ai precedenti colloqui del 23 luglio 2015 e 11 settembre 2015, hanno rilevato:
" Non è chiaro se il signor AT 1 avrebbe dovuto essere assicurato nel contratto sopracitato dall'inizio della sua attività presso la __________ di __________, cioè dal 1º luglio 1996. Infatti, si può considerare che in applicazione dell'art. 1 cpv. 1 lit. c OPP2 (oggi art. 1 j cpv 1 lit. c OPP2) lui risultava già assicurato per l'attività principale. Tale questione non è però di rilievo dal momento in cui tanto lei come datore di lavoro come noi siamo disposti ad assicurare il signor AT 1 dall'inizio del 2010.
Per ciò che concerne le pretese antecedenti il 2010, secondo l'art. 41 cpv 2 LPP, i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni. Di conseguenza, ogni pretesa del signor AT 1 agli accrediti di vecchiaia ed ai contributi del datore di lavoro anteriori a settembre 2010 sono prescritti. In rigore, non dovrebbe essere assicurato prima di questa data, di conseguenza, non è criticabile che sia assunto nell'opera di previdenza già a partire dal 1º gennaio 2010.
In allegato le trasmettiamo una tabella con i costi e contributi dal 1º gennaio 2010 ad oggi.” (Doc. V)
Non condividendo la proposta fatta, con scritto 13 ottobre 2015 la patrocinatrice di AT 1 ha in particolare chiesto alla __________ un conteggio dei contributi dovuti dal datore di lavoro dal 1° luglio 1996 al 31 agosto 2015 (da settembre 2015 la __________ conteggia i contributi LPP, cfr. doc. DD), nonché un’attestazione dei relativi averi previdenziali (doc. BB).
In risposta, con lettera 5 novembre 2015 __________ ha ribadito che nel 1996 AT 1 non sottostava “alla previdenza della __________ presso la Fondazione __________: l’impiego faceva parte delle misure di reinserimento professionale dell’AI ; il suo salario non superava la soglia di entrata secondo l’art. 2 cpv. 1 LPP che all’epoca ammontava a CHF 23'880.00 (da non confondere con il salario coordinato in proporzione al grado d’invalidità in applicazione dell’art. 4 cpv. OPP2) e, inoltre, poteva essere considerato come già assicurato per l’attività principale”. Con il medesimo scritto __________ ha poi confermato la disponibilità di un’assicurazione retroattiva a partire dal 1° gennaio 2010. Infine, l’assicurazione gerente ha ipotizzato che se AT 1 “… avesse dovuto essere assicurato nell’opera di previdenza del suo datore di lavoro al 1° luglio 1996, ogni diritto agli accrediti di vecchiaia anteriori al 1° luglio 2010 è assolutamente prescritto. Non sarebbero invece prescritti gli accrediti di vecchiaia e i contributi dovuti nel novembre 2010, perché la prescrizione quinquennale decorre secondo l’art. 41 cpv. 2 LPP per i contributi e accrediti non compresi nella prescrizione assoluta (cfr. DTF 136 V 71, c. 4.3)”. Per questi motivi __________ ha ritenuto giustificata un’affiliazione a partire dal 1° gennaio 2010 (doc. AA).
Il 2 dicembre 2015 la rappresentante di AT 1, contestato il contenuto della succitata lettera, ha ribadito la richiesta di assicurazione ai fini previdenziali dal 1° luglio 1996 con versamento da parte del datore di lavoro dei relativi premi (doc. CC).
Il 17 dicembre 2015 __________ ha sostanzialmente confermato la propria posizione (doc. GG).
1.4. Con petizione del 3 giugno 2016 AT 1, patrocinato da __________, inoltrata nei confronti dell’CV 1, ha chiesto l’accoglimento della stessa formulando le seguenti domande di giudizio:
" ... è accertato l’obbligo di affiliazione e di versamento dei contributi LPP a favore del Signor AT 1, __________, presso l’Istituto di previdenza professionale della convenuta (__________) a decorrere dal 1° luglio 1996.
Di conseguenza, la parte convenuta (CV 1, __________) è tenuta ad assicurare il Signor AT 1, __________, presso la __________ con effetto dal … e condannata a versare a quest’ultima la totalità dei contributi dovuti da tale data.”
In sostanza AT 1 ribadisce che il suo datore di lavoro (__________) era obbligato ad assicurarlo presso il succitato istituto di previdenza sin dal luglio 1996 essendo il salario percepito superiore al salario assicurato minimo determinato ai sensi dell’art. 4 OPP 2. Contesta pertanto la proposta fattagli dal datore di lavoro di affiliarlo con effetto retroattivo il 1° gennaio 2010, rimarcando che quest’ultimo da settembre 2015 preleva dal suo salario i premi previdenziali (cfr. doc. DD) e che nel novembre dello stesso anno la CV 1 gli ha chiesto di firmare, senza particolari spiegazioni, il modulo per sciogliere la polizza di libero passaggio riferita alla parte della previdenza professionale rimasta attiva (45%), polizza che la stessa __________ gli aveva chiesto di costituire nel 1997.
Pertanto, violando i disposti di legge, il suo datore di lavoro non lo ha obbligatoriamente assicurato ai fini previdenziali. Evidenzia di essersi (inizialmente) fidato delle spiegazioni ricevute sia dal datore di lavoro che dall’istituto previdenziale circa il non assoggettamento alla LPP del salario percepito per l’attività svolta presso la __________, respingendo quindi i rimproveri di negligenza mossi dall’istituto stesso nei suoi confronti per non essersi preoccupato della sua situazione relativa al secondo pilastro.
L’attore conclude rimarcando che in caso di prescrizione dei contributi egli presenterebbe una lacuna pensionistica imputabile unicamente all’agire della __________ e dei consulenti della __________.
1.5. Con la risposta di causa l’CV 1, rappresentato dalla sua Delegazione consortile, chiede che venga accertata la propria disponibilità “… di affiliare l’attore nella loro opera di previdenza presso la Fondazione __________ con effetto al 1° gennaio 2010” e, in via riconvenzionale, postula che l’attore sia condannato a versargli fr. 9'277.-- di contributi previdenziali relativi alla quota parte del dipendente per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2015.
Ribadisce che in buona fede l’attore non è mai stato annunciato ai fini previdenziali poiché, secondo informazioni ricevute dai consulenti di __________, “… l’impiego faceva parte di misure di reinserimento professionale, egli risultava assicurato altrove a titolo principale (55%) e il suo salario annuo non raggiungeva la soglia di accesso di CHF 23'280.00 valida all’epoca (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP nella versione in vigore nel 1996)” e rileva inoltre che AT 1 si è interessato solo nel 2010 alla sua situazione previdenziale. Ritiene inoltre prescritti i contributi anteriori al mese di gennaio 2011, ossia 5 anni prima del precetto esecutivo spiccato dall’interessato nei confronti dell’Istituto stesso. Ribadendo la disponibilità di assicurare l’attore con effetto al 1° gennaio 2010 e di versare alla Fondazione collettiva LPP i relativi contributi, in via riconvenzionale chiede che l’attore si assuma la sua quota parte.
1.6. In replica l’attore ha confermato le sue tesi e con la risposta riconvenzionale contesta i contributi richiesti, facendo a tal riguardo presente di disporre di esigue entrate (VI).
1.7. Il 2 settembre 2016 la parte convenuta ha inoltrato la duplica e la replica riconvenzionale (VIII), mentre il 23 settembre 2016 l’attore ha introdotto la duplica riconvenzionale (X). Infine, quest’ultimo il 13 ottobre 2016 ha indicato i mezzi di prova da assumere (XIV).
1.8. Su richiesta del TCA, in data 21 agosto 2017 la Fondazione collettiva LPP ha trasmesso il conteggio relativo ai contributi previdenziali per il periodo 1° luglio 1996 – 31 agosto 2015 ed altra documentazione (XVII). Con scritto 14 settembre 2017 l’attore ha inoltrato le proprie osservazioni in merito al succitato accertamento (XXII). Invitato dal Tribunale a prendere posizione sulle censure sollevate da controparte, il 2 ottobre 2017 la Fondazione collettiva LPP ha fra l’altro modificato il summenzionato conteggio (XXIV).
1.9. Con decreto 5 ottobre 2017 il TCA ha chiamato in causa la Fondazione collettiva LPP (XXV).
Il 12 ottobre 2017 l’Istituto convenuto ha fatto presente di non aver osservazioni in merito al succitato scritto del 2 ottobre 2017 (XXX), che è stato invece oggetto di osservazioni da parte dell’attore (cfr. scritto del 16 ottobre 2017 XXXI).
Da ultimo, su richiesta del TCA il 23 ottobre 2017 la Fondazione collettiva LPP, e per essa il servizio giuridico della __________, ha fornito alcune precisazioni (XXXIV). Il 6 novembre 2017 l’attore ha prodotto ulteriori osservazioni (XXXVII), seguite, su richiesta di questa Corte, da una presa di posizione datata 20 novembre 2017 da parte di __________ (XXXIX) .
1.10. Con sentenza 7 dicembre 2017 questo TCA ha statuito:
“1.La petizione è parzialmente accolta.
§ È accertato l’obbligo da parte dell’CV 1 di assicurare AT 1 presso la __________ (ora TERZ 1) con effetto retroattivo al 1° luglio 1996 e con obbligo di versare alla __________ (ora TERZ 1) i contributi previdenziali a favore di AT 1 per il periodo 2001 (marzo) - 2015 (agosto).
2.La domanda riconvenzionale è accolta.
§ AT 1 è condannato a versare all’CV 1 la quota parte del lavoratore dei contributi previdenziali dal 2001 (marzo) al 2015 (agosto) per complessivi fr. 19'964,35.
3.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CV 1 verserà a AT 1 fr. 2'000.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa). (…).”
1.11. Con pronunzia 9C_45/2018 del 12 aprile 2018, pervenuta al TCA il 24 aprile 2018, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dall’attore con il quale chiedeva di riformare il dispositivo no. 2 della STCA 7 dicembre 2017 nel senso di fissare la sua quota parte dei contributi LPP dovuti nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2015 per complessivi fr. 9'277.--.
Accertato come il ricorrente in sede federale, contrariamente a quanto asserito dallo stesso, non abbia durante la procedura cantonale sollevato l’eccezione di prescrizione, l’Alta Corte ha tuttavia rilevato:
" 4.2. La seconda censura si rivela fondata. Il Tribunale cantonale si è discostato dalla conclusione della domanda riconvenzionale del 28 giugno 2016 senza avere interpellato la controparte. Negli scritti che si sono succeduti tra le parti, il datore di lavoro non ha mai preteso il rimborso dei contributi anteriori al 1° gennaio 2010, ciò che forse potrebbe spiegare perché il ricorrente non ha mai sollevato l'obiezione della prescrizione per i contributi anteriori a quella data. Ad ogni modo, l'iter seguito dal Tribunale cantonale viola il diritto di essere sentito del ricorrente sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (tra le altre DTF 122 V 166), su cui peraltro si fonda l'art. 20 cpv. 2 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 citato dal ricorrente, giusta il quale "se il Tribunale intende modificare un provvedimento a detrimento del ricorrente, gli assegna un termine di 10 giorni per esprimersi e per determinarsi sul mantenimento o sul ritiro del ricorso; se intende accordagli più di quanto ha domandato, deve dare alla controparte la possibilità di esprimersi in merito". Non avendo interpellato l'interessato, prima di decidere sui contributi dovuti prima del 1° gennaio 2010, il Tribunale cantonale è incorso in un errore che comporta - secondo la giurisprudenza costante (cfr. DTF 129 II 385 consid. 4.4.3 pag. 395) - l'annullamento del giudizio e il rinvio della causa per nuova decisione. In tale occasione le parti avranno la possibilità di pronunciarsi sul seguito che intendono dare alle proprie richieste.” (9C_45/2018).
1.12. Il 27 aprile 2018 il Vicepresidente del TCA ha inviato all’attore uno scritto del seguente tenore:
" Con riferimento alla procedura citata a margine ed alla STF di rinvio del 12 aprile 2018 (cfr. consid. 4.2), la informo che è prospettabile l’accoglimento della domanda riconvenzionale dell’CV 1 nel senso di condannare il suo cliente al rimborso dei contributi previdenziali (quota parte del salariato) anteriori al 1° gennaio 2010, per un importo maggiore di quanto richiesto dal datore di lavoro.
In applicazione dell’art. 20 cpv. 2 Lptca, sono ad assegnarle un termine di 10 giorni per prendere posizione al riguardo.” (III)
1.13. Con scritto 9 maggio 2018 l’attore ha fra l’altro risposto:
" (…)
Nella misura in cui la richiesta riconvenzionale dell'CV 1 sembrava iscriversi nel termine di prescrizione quinquennale disposto dall'art. 41 LPP, il Signor AT 1 ha esposto altri, importanti motivi, che suggerivano di respingere tale richiesta, allora quantificata in CHF 9'277.00.
A prescindere dalla necessità di accedere alle informazioni negategli prima dell'avvio del procedimento dinnanzi a codesto Tribunale, ossia di conoscere e stabilire i contributi dovuti in primis dall'CV 1 ex art. 66 cpv. 2 LPP, il Signor AT 1 aveva evidenziato la sua innegabile difficoltà ad assumere somme come quella esposta dall'attore riconvenzionale.
In particolare nella duplica riconvenzionale del 23 settembre 2016 (incarto n. 34.2016.21), egli aveva evidenziato che le sue esigue risorse finanziarie non gli avrebbero permesso di far fronte alla richiesta improvvisa di contributi arretrati elevati (non si tratta infatti di importi contenuti, regolarmente detratti dal salario). Va detto che nel frattempo il suo stipendio si è ulteriormente ridotto, passando a CHF 1432.15 mensili (vedi estratto salariale allegato).
Perciò, pur condividendo il principio del suo obbligo contributivo dal termine richiesto dall'TERZ 1 nella misura in cui apparentemente rispettoso della prescrizione quinquennale, il Signor AT 1 si era riservato di invocare la compensazione dell'importo a suo carico - purché esigibile - con i contributi arretrati persi, rispettivamente con le lacune pensionistiche cagionategli dall'agire del datore di lavoro.
Durante il procedimento di cui all'incarto n. 34.2016.21, codesto Tribunale ha ottenuto dalla TERZ 1 una tabella completa dei contributi che l'CV 1 avrebbe dovuto versare per il Signor AT 1 da luglio 1996 ad agosto 2015 inclusi. Si rinvia al doc. XXIV/6 della citata procedura, da cui risulta che nel periodo in questione il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'istituto di previdenza CHF 65'769.00 ex art. 66 cpv. 2 LPP.
Codesto lodevole Tribunale ha stabilito che nella fattispecie occorre ammettere una violazione qualificata dell'obbligo di notifica ai sensi della DTF 136 V 73, ragion per cui l'CV 1 è tenuto a pagare contributi previdenziali dal 10 marzo 2001 al 31 agosto 2015, ovvero CHF 54'730.80 (importo desunto dai valori presentati nel doc. XXIV/6 citato sopra). Tali aspetti non sono stati oggetto di impugnazione.
Riguardo all'obbligo contributivo del Signor AT 1, invece, non vi era né vi è alcun motivo per discostarsi dalla prescrizione quinquennale di cui all'art. 41 LPP, che la domanda riconvenzionale all'apparenza rispettava.
Premesso quanto sopra, alla luce dell'intenzione comunicata da codesto lodevole Tribunale il 27/30 aprile 2018, il Signor AT 1 solleva esplicitamente l'intervenuta prescrizione di eventuali pretese del datore di lavoro ex art. 66 cpv. 3 LPP antecedenti al termine summenzionato.
Si chiede inoltre di voler considerare che:
• l'importo massimo eventualmente imputabile al Signor AT 1 va desunto dalla tabella corretta di cui al doc. XXIV/6, prodotta dalla TERZ 1 dopo lo scambio degli allegati, e non può in alcun caso concernere il periodo antecedente alla prescrizione di cui all'art. 41 LPP.
• Non risulta che l'CV 1 abbia provveduto a versare i contributi dovuti ex art. 66 cpv. 2 LPP a decorrere dal 10 gennaio 2001, come stabilito nel dispositivo n. 1 della sentenza 7 dicembre 2017 di codesto Tribunale nel frattempo cresciuto in giudicato. A specifica richiesta del 26 aprile 2018 non è infatti pervenuto alcun riscontro dal datore di lavoro (vedi lettera RA 1 26 aprile 2018, con tracciamento invio, allegata in copia alla presente). La parte a carico del dipendente ex art. 66 cpv. 3 LPP non sarebbe pertanto nemmeno esigibile.
• Qualora l'CV 1 comprovi il versamento dell'importo dovuto ex art. 66 cpv. 2 LPP, il Signor AT 1 ribadisce l'intenzione di chiedere la compensazione della quota a carico del dipendente - nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale - con i contributi arretrati persi, rispettivamente con le lacune pensionistiche cagionategli dall'CV 1.” (doc. IV)
1.14. Chiamato dal TCA a prendere posizione in merito al succitato scritto dell’attore, il 23 maggio 2018 l’Istituto convenuto ha rinviato “alle prese di posizioni sostenute nella documentazione già prodotta dal nostro Istituto e dalla TERZ 1 durante il procedimento riferito all’incarto n. 34.2016.21” (VI).
1.15. Il 23 maggio 2018 __________ ha inoltrato le seguenti osservazioni allo scritto 9 maggio 2018 dell’attore:
" In qualità di società gestrice della TERZ 1 facciamo riferimento all'ordinanza del 15 maggio 2018 e prendiamo posizione in merito allo scritto dell'attore del 9 maggio 2018 entro il termine fissato.
Costatiamo che il legale dell'attore persiste a ripetere falsità malgrado le innumerevoli rettifiche fatte sia da parte nostra come da parte del datore di lavoro. Ci permettiamo, pertanto, di rinviare alle varie scritture scambiate prima e durante l'attuale procedimento. Non sembra, però, superfluo apportare di nuovo determinate precisazioni:
- Il datore di lavoro è l'unico debitore dei contributi complessivi di tutti i salariati. Il contributo annuo per l'insieme dei collaboratori viene addebitato all'inizio di ogni anno sul conto per il pagamento dei premi e il pagamento o i pagamenti del datore di lavoro vi sono accreditati. Di conseguenza, non esiste una prova del pagamento del contributo per un unico salariato.
- Unico creditore dei contributi dovuti dal datore di lavoro è la TERZ 1 e non l'attore. Di conseguenza, non sono riempite le condizioni di cui all'art. 120 cpv. 1 CO per permettere all'attore di compensare i contributi da lui dovuti al suo datore di lavoro con la parte dei contributi che quest'ultimo deve alla TERZ 1, come pretende l'attore contro la più elementale logica.” (doc. VII)
considerato in diritto
2.1. Con la STF 24 aprile 2018, ritenuto come litigiosa fosse unicamente la domanda riconvenzionale, l’Alta Corte ha rinviato gli atti al TCA affinché alla parte attrice in sede cantonale fosse data l’opportunità di determinarsi sull’eventualità di accogliere la domanda riconvenzionale nel senso di condannarla al versamento dei contributi previdenziali dovuti prima del 1° gennaio 2010, annullando nel contempo la sentenza cantonale.
Per costante giurisprudenza, secondo un principio generale applicabile nella procedura amministrativa, quando un’autorità di ricorso emana una decisione di rinvio, l’autorità alla quale la causa è rinviata, così come quella che ha reso la decisione, sono tenute a conformarsi alle istruzioni del giudizio di rinvio (sentenza 9C_207/2017 dell’8 settembre 2017, sentenza 8C_236/2017 del 24 luglio 2017, sentenza 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2).
D’altra parte, di principio un Tribunale è vincolato dal dispositivo di una decisione cresciuta in giudicato. I motivi della decisione non sono invece vincolanti a meno che il dispositivo non vi rinvii esplicitamente (sentenza 9C_368/2015 del 13 gennaio 2016, consid. 5.1; DTF 139 III 126 consid. 3.2.1; DTF 123 III 16 consid. 2a; DTF 121 III 474 consid. 4a; DTF 113 V 159 consid. 1c).
Come visto (cfr. consid. 1.12), il TCA ha proceduto ai sensi dei considerandi della STF 12 aprile 2018, chiedendo all’attore una presa di posizione in merito all’intenzione del Tribunale di accogliere la domanda riconvenzionale nel senso di condannarlo al versamento all’Istituto convenuto dei contributi previdenziali relativi alla quota parte del salario antecedenti il 1° gennaio 2010.
Avendo l’Alta Corte annullato per intero la sentenza cantonale, occorre in primo luogo tenere presente quanto segue.
2.2. Oggetto del contendere è sapere a partire da quando l’CV 1 deve assicurare ai fini previdenziali AT 1, beneficiario dal 1° luglio 1996 di una mezza rendita AI (grado d’invalidità del 55%), per l’attività iniziata il 1° luglio 1996 e svolta al 45% presso la __________ di __________, nonché da quando l’Istituto è tenuto a versare i contributi LPP. Oggetto della domanda riconvenzionale è invece l’importo dovuto da AT 1 all’CV 1 relativo alla sua quota parte di contributi.
2.3. Ai sensi l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
L'art. 73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6, pag. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).
Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320 con riferimenti).
Per quanto concerne la legittimazione passiva, nella già citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) l’Alta Corte ha stabilito che le controversie inerenti all’obbligo di conteggio da parte del datore di lavoro ex art. 66 cpv. 3 LPP (ad esempio in caso di mancata notifica del salario intero o parte di esso) dei contributi previdenziali oppure di parte del salario sono esclusivamente dirette contro lo stesso; qualora la vertenza abbia per oggetto il versamento di una prestazione d’uscita o all’ammontare della stessa l’azione va rivolta contro l’istituto di previdenza.
Infine, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Nella fattispecie concreta, come ricordato (cfr. consid. 1.1), la __________ fa parte del Consorzio __________ per l’CV 1. Alla Delegazione consortile è segnatamente delegata dal Consiglio consortile la competenza a stare in lite per un importo massimo di fr. 100'000.-- (art. 9 con riferimento all’art. 7 lett. h dello Statuto in doc. I), ciò che corrisponde al caso in esame.
Trattandosi nel caso concreto di una vertenza relativa all’obbligo di conteggio ex art. 66 cpv. 2 LPP, che presuppone l’obbligo assicurativo da parte del datore di lavoro, la legittimazione passiva nei confronti dell’Istituto, correttamente rappresentato in lite dalla Delegazione consortile, è data. Del resto la legittimazione passiva non è stata contestata dall’Istituto stesso (cfr. risposta punto. 3). Pacifico è che la petizione concerne una controversia previdenziale di competenza della scrivente Corte.
Altrettanto ricevibile è la domanda riconvenzionale dell’Istituto convenuto nel chiedere all’attore, dipendente della parte convenuta, il versamento dei contributi relativi alla quota parte del lavoratore poiché si tratta di una controversia in ambito previdenziale (cfr. DTF 142 V 117 consid. 1). Pacifica è del resto la legittimazione passiva del convenuto riconvenzionale.
Siccome l’attore ed il convenuto riconvenzionale lavora e risiede nel Canton Ticino, anche la competenza territoriale ex art. 73 cpv. 3 LPP di questo Tribunale è data.
Ne consegue che il TCA può entrare nel merito della petizione e della domanda riconvenzionale.
2.4. Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21’150 franchi (dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.
Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).
Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP (entrato in vigore il 1° gennaio 2005 con la 1° revisione della LPP) i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21’150 franchi (dal 1° gennaio 2015) sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.
È tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 24'675.- sino a 84'600.- franchi (dal 1° gennaio 2015). Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di 3'525.-- franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP);
L’art. 3a OPP 2, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, recita:
" 1Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 21’150 franchi (stato dal 1° gennaio 2015; n.d.r.), deve essere assicurato un importo di almeno 3525 franchi (stato 1° gennaio 2015 n.d.r.).
2Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 1 vale anche per l’assicurazione obbligatoria di persone per le quali gli importi limite sono ridotti conformemente all’articolo 4.”
A sua volta l’art. 4 OPP2 [“Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi (art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)]” prevede :
" Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoverso 1 e 46 LPP sono ridotti come segue:
|
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera |
Riduzione degli importi limite |
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¼ |
¼ |
|
½ |
½ |
|
¾ |
¾ |
2.5. Nella fattispecie concreta, l’attore sostiene che in applicazione dell’art. 4 OPP 2 il salario minimo ex art. 2 cpv. 1 e 7 LPP dev’essere diminuito di metà in virtù del fatto di essere beneficiario di una mezza rendita, motivo per cui parte convenuta doveva assicurarlo ai fini previdenziali sin dal luglio 1996.
Per contro, parte convenuta, con riferimento alla presa di posizione 5 novembre 2015 della Fondazione collettiva LPP (doc. AA), sostiene che non superando il salario minimo di fr. 23'280.--, importo in vigore nel 1996 (art. 2 cpv. 1 LPP), l’attore non soggiaceva all’obbligo assicurativo e che la riduzione in proporzione al grado d’invalidità ex l’art. 4 OPP 2 si riferisce unicamente al salario coordinato (art. 8 LPP). Infine, parte convenuta ritiene che l’attore fosse già assicurato in ambito previdenziale per l’attività principale.
In merito a quest’ultimo punto va ricordato che nel 1996 l’attore, su ordine dell’Ufficio AI, aveva svolto un periodo di tre mesi di accertamento professionale presso la __________, seguito nel luglio di quell’anno dall’inizio dell’attività lucrativa vera e propria. Essendo beneficiario di una mezza rendita, circostanza di cui l’Istituto convenuto sapeva, l’attività svolta non poteva essere equiparata ad un’attività accessoria il cui salario non sottostà all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lit.c OPP2 (oggi art. 1 j cpv 1 lit. c OPP2), così come ipotizzato nel succitato scritto 21 settembre 2015 della Fondazione collettiva LPP (cfr. consid. 1.3).
Non va poi dimenticato che quanto l’attore lavorava presso la __________ era assicurato presso la Fondazione collettiva LPP, motivo per cui quest’ultima sapeva della cessazione dell’attività lucrativa principale.
Dal momento che l’attore è titolare di una mezza rendita, il salario minimo ex artt. 2 cpv. 1 LPP e 7 cpv. 1 LPP va dimezzato così come previsto dall’art. 4 OPP2 e non solo, come sostenuto da parte convenuta, il salario coordinato. È lo stesso articolo che lo prevede: “… gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoverso 1 e 46 LPP sono ridotti.”
In tal senso si esprimono anche le seguenti sentenze federali (sottolineature del redattore):
- STF B 47/98 dell’11 luglio 2000 consid. 1a:
" Nach Art. 2 Abs. 1 BVG unterstehen der obligatorischen Versicherung Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr vollendet haben und bei einem Arbeitgeber einen bestimmten Mindestlohn beziehen. Die obligatorische Versicherung beginnt laut Art. 10 Abs. 1 BVG mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses.
Der vom Bundesrat gestützt auf Art. 2 Abs. 2 BVG erlassene Art. 1 Abs. 1 lit. d BVV 2 sieht indessen vor, dass Personen, die im Sinne der Invalidenversicherung zu mindestens zwei Dritteln invalid sind, der obligatorischen Versicherung nicht unterstellt sind. Für Personen, die im Sinne des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung zur Hälfte invalid sind, werden laut Art. 4 BVV 2 die Grenzbeträge nach den Artikeln 2 und 7 (für Versicherungspflicht massgebender Mindestlohn), 8 (koordinierter Lohn) und 46 (bei mehreren Arbeitsverhältnissen für freiwillige Versicherung insgesamt erforderlicher Mindestlohn) BVG um die Hälfte gekürzt. Im Übrigen ist es den Vorsorgeeinrichtungen verwehrt, leistungsbeschränkende Vorbehalte wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen anzubringen (BGE 123 V 267 Erw. 2c; SZS 1997 S. 545).”
- STF B 40/ 01 del 15 luglio 2003 consid. 1.1:
" Nach Art. 2 Abs. 1 BVG unterstehen Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr vollendet haben und bei einem Arbeitgeber einen über dem Grenzbetrag gemäss Art. 7 BVG liegenden Jahreslohn beziehen, der obligatorischen Versicherung. Diese beginnt mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses (Art. 10 Abs. 1 erster Satzteil BVG). Für Personen, die im Sinne des IVG zur Hälfte invalid sind, werden die entsprechenden Grenzbeträge um die Hälfte gekürzt (Art. 4 BVV2). Nicht der obligatorischen Versicherung unterstellt sind Personen, die im Sinne der IV zu mindestens zwei Drittel invalid sind (Art. 1 Abs. 1 lit. d BVV2). Diese Bestimmung ist nicht gesetzwidrig (BGE 118 V 164 f. Erw. 4a bis d und 243 Erw. 3a)”
Anche la dottrina sostiene una riduzione degli importi di coordinamento, tra cui quello del salario minimo assicurabile ex art. 2 e 7 LPP, in relazione al grado d’invalidità (sottolineature del redattore):
- Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, pagg. 185/6:
" Diese Grenzwerte gelten – im Obligatoriumsbereich – ohne Berücksichtigung des Beschäftigunsgrades. Für Teilinvalide werden hingegen die Grenzbeträge gemäss Art. 2,7, 8 Abs. 1 und 46 BVG entsprechend dem Invaliditätsgrad gesenkt (Art. 4 BVV2). (…).
Nicht gekürzt wird hingegen der Mindestbetrag des versicherten Lohnes gemäss Art. 8 Abs. 2 BVG (Art. 3a Abs. 2 BVV2). (..:)”.
- Vetter- Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 4 BVV2, pag. 366:
" Gekürzt werden die Beträge für den Mindestlohn, der erreicht werden muss, um im Obligatorium versichert zu sein, für den Koordinationsabzug und den oberen Grenzbetrag. Der versicherte Mindestlohn gemäss Art. 8 Abs. 2 BVG i.V.m. Art. 3a BVV 2 wird nicht reduziert.”
Va precisato che il salario minino ex art. 8 cpv. 1 LPP in relazione con l’art. 3a OPP2 non può essere ridotto. Dal 1° gennaio 2015 tale importo ammonta a fr. 3’525.--.
Ritornando al caso in esame, dai certificati di salario 1997 - 2000 prodotti dall’attore (doc. B - F), nonché dal riepilogo dei salari 1996 - 2015 (doc. V3) risulta che la retribuzione supera il salario minimo dimezzato ai sensi dell’art. 4 OPP2. Nel 1996 (aprile - dicembre) la retribuzione versata all’attore è stata di fr. 9'945.--; riportata su 12 mensilità (cfr. art. 2 cpv. 2 LPP) essa corrisponde a fr. 14'917.-, quindi un importo maggiore di fr. 11'640.-- corrispondente alla metà di fr. 23'280.-- di salario minimo valido nel 1996. Anche per gli anni successivi la retribuzione versata era superiore alla metà del salario minimo assicurato [fr. 21'206.-- di salario annuo nel 1997 e fr. 20'911.-- nel 1998, entrambi superiori alla metà del salario annuo minimo per gli anni 1997/1998 di fr. 11'940.-- (fr. 23880: 2); fr. 21'198.-- nel 1999 e fr. 21'544.-- nel 2000, importi superiori a fr. 12'060.--, ossia la metà del salario annuo minimo 1999/2000 di fr. 24'120.--]. Analogo discorso vale per gli anni 2003 - 2015 (cfr. tabelle in doc. 31), con la precisazione che non sono state prodotte le schede salariali per il 2001 e il 2002.
Visto quanto sopra, l’attore doveva essere obbligatoriamente assicurato alla Fondazione collettiva LPP da luglio 1996, mese in cui egli, dopo l’accertamento professionale AI, è stato assunto dall’Istituto convenuto a tempo indeterminato con un pensum del 45%, con l’obbligo di versamento dei rispettivi contributi, sia la quota parte del datore di lavoro che quella del salariato (per gli importi di riferimento ex art. 2,7 e 8 LPP cfr. Stauffer, op. cit., pag. 185).
Nondimeno va rilevato che il Regolamento per l’Opera di previdenza della __________ prevede anche una riduzione del salario minimo assicurato in proporzione al grado d’invalidità. Infatti, nel Regolamento, nella versione valida dal 1° gennaio 1995, all’art. 3 cifra 2 è fra l’altro stabilito che non vengono ammessi all’opera previdenziale “ … le dipendenti e i dipendenti il cui salario annuo (art. 6 cpv. 1 ) non supera il 66,66% della rendita semplice massima di vecchiaia (per le persone parzialmente invalide, questo importo viene dedotto in misura corrispondente al grado d’invalidità) “ (sottolineatura del redattore; doc. 18). Analoga regolamentazione è prevista nel Regolamento valido dal 1° gennaio 1999 (cfr. art. 3 cifra 2; doc. AA2). All’art. 3 cifra 2 del Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2005 si legge che non vengono ammessi alla previdenza a favore del personale “le dipendenti e di dipendenti il cui salario annuo (art. 6 cpv. 2) non supera il limite imposto alla LPP per l’ammissione, pari attualmente al 75% della rendita massima di vecchiaia dell’AVS. Questo importo viene ridotto per le persone parzialmente invalide ai sensi dell’Assicurazione federale per l’invalidità (AI). La riduzione ammonta al 25% per un grado d’invalidità del 40% almeno, al 50% per un grado d’invalidità del 50% almeno e al 75% per un grado d’invalidità del 60% almeno” (sottolineatura del redattore, doc. 19).
Va infine rilevato che dal tenore dell’email 12 novembre 2014 del direttore della __________ alla collaboratrice della medesima struttura si evince come entrambi seguissero quanto sostenuto dall’attore, ossia la riduzione del salario minimo e di quello coordinato in proporzione al grado d’invalidità. In particolare egli aveva scritto:
" Per il caso LPP che mi hai presentato, riguardante il dipendente e della CPA al beneficio di ½ rendita AI, ho potuto verificare che in effetti l’art. 4 OPP 2 stabilisce la proporzionalità delle relativa applicazione della legge. In altre parole per le persone parzialmente invalide, gli importi del salario minimo (fr. 21'060.--) e della riduzione di coordinamento (fr. 24'570.--) sono ridotti proporzionalmente.
Rimane aperto l’aspetto della retroattività .
Non so perché la fondazione di previdenza non abbia corretto negli anni questa anomalia.
Si potrebbe vedere con loro come sanare la situazione. Al limite si potrebbe invitarli a fare delle proposte.
Direi di prendere contatto con al LPP per assicurarsi che ne aveva diritto e se del caso come dice __________ trovare delle soluzione da proporre a AT 1.” (doc. 22)
Non va poi dimenticato che, come detto al consid. 1.3, dal 1° settembre 2015 l’attore è assicurato ai fini previdenziali. Tant’è che dai certificati di previdenza validi dal 1° settembre 2015, dal 30 novembre 2015, dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017 risulta notificato un salario annuo di fr. 19'270,55, importo inferiore ai fr. 21'150.-- di salario minimo ex art. 7 cpv. 1 LPP in vigore dal 1° gennaio 2015 (doc. D – G allegati a XVIII).
Nondimeno va fatto presente che, come visto nello scritto 21 settembre 2015 al direttore della __________ (consid. 1.3 pag. 4) la Fondazione collettiva LPP aveva ipotizzato, a motivo della prescrizione, al 1° gennaio 2010 l’inizio dell’assicurazione previdenziale. Non solo, ma dal mese di settembre 2015 all’attore sono dedotti i contributi LPP (doc. DD).
2.6. Per quel che concerne i contributi, l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (fra i tanti cfr. Brechbühl, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 66, n. 30 pag. 1080ss). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l’art. 66 cpv. 4 LPP datore di lavoro versa all'istituto di previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti.
2.7. Nel caso in esame parte convenuta ha sollevato la prescrizione dei contributi dovuti.
Va qui ricordato che per costante giurisprudenza federale, la prescrizione secondo l'art. 41 LPP, non deve essere esaminata d'ufficio dal giudice (DTF 129 V 241 consid. 4; STF I/04 del 1° settembre 2006 consid. 3.4 pubblicata in SVR 2007 BVG nr. 17; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 41 n. 9, pag. 152).
Secondo l’art. 41 cpv. 2 LPP (sino al 31 dicembre 2004: art. 41 cpv. 1 LPP) i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli da 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili.
La citata disposizione si applica sia agli istituti di diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia solo alla previdenza obbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria e preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare, sono applicabili gli art. 127 e 128 CO che contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b; cfr. anche Vetter – Schreiber, op. cit, ad art. 41 n. 1, pag. 150).
La pretesa di liberazione dal pagamento dei premi, analogamente a quella relativa ai contributi, si prescrive in cinque anni, la pretesa principale in dieci (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 127 e 129 consid. 6b).
Il termine di prescrizione comincia a decorrere quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Nell’ambito dei contributi previdenziali generalmente è il regolamento che definisce l’esigibilità (Pétremand, in Schneider/Geiser/Gächter, op.cit., art. 41, n. 15 pag. 651). Altrimenti applicabile è il succitato disposto dell’art. 66 cpv. 4 LPP (“Il datore di lavoro versa all'istituto di previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti”).
Prescritto il credito principale sono insieme prescritti gli interessi e le altre prestazioni accessorie del medesimo (art. 133 CO).
La prescrizione è interrotta, tra l’altro, mediante atti di esecuzione, azione od eccezione davanti a un giudice o un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione (art. 135 cifra. 2 CO).
Imprescrittibile è invece l’obbligo del datore di lavoro di affiliarsi con effetto retroattivo ad un istituto di previdenza (DTF 127 V 318 consid 3b con riferimenti), come pure la notifica retroattiva ai fini previdenziali di un dipendente (SZA 1998 pag. 387, consid. 7 citato in Vetter – Schreiber, op. cit., ad art. 41 n. 2, pag. 150).
L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che nel caso in cui l’obbligo assicurativo e, quindi, contributivo di un assicurato venga stabilito solo posteriormente con effetto retroattivo, i contributi che devono essere versati giusta l’art. 66 LPP diventano esigibili al più presto al momento della crescita in giudicato del giudizio che accerta tale obbligo d’affiliazione, e questo malgrado il rapporto assicurativo tra il lavoratore e l’istituto di previdenza del datore di lavoro insorga nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria ex lege (art. 2 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LPP) (SZS 2005 p. 233 con riferimento a SZS 2002 p. 510). Il succitato principio è stato da ultimo confermato nella già menzionata sentenza in SVR 2007 BVG in cui l’Alta Corte aveva in particolare evidenziato:
" Nel rinviare agli art. 129 a 142 CO, l'art. 41 LPP fa dipendere l'inizio della prescrizione dall'esigibilità del credito contributivo. Orbene, il credito contributivo può diventare esigibile solo se il lavoratore è stato correttamente annunciato all'istituto di previdenza. Solo a partire da tale momento l'istituto di previdenza può, sulla base del guadagno annunciato, conteggiare e addebitare i contributi. (...) Per determinare l'inizio del termine di prescrizione non può per contro semplicemente bastare la circostanza che il lavoratore avrebbe dovuto essere assicurato." (SVR 2007 BVG N. 17, consid. 4.7)
Ora, a modifica della succitata giurisprudenza, in DTF 136 V 73, riassunta nella DTF 140 V 162 consid. 6.3, il Tribunale federale ha ritenuto che nel caso in cui un datore di lavoro è affiliato a un istituto di previdenza, l’inizio dell’esigibilità dei premi relativi ad un salariato che non era stato annunciato all’istituto stesso corrisponde in linea di principio alla data di scadenza dei premi dovuti in base al rapporto di lavoro e non alla data dell’ammissione effettiva dell’assicurazione previdenziale (come era stato ammesso in passato). Tuttavia, se l’istituto di previdenza non era stato informato dell’esistenza del rapporto di lavoro soggetto all’obbligo assicurativo, a seguito di una violazione qualificata (“qualifizierte Meldepflichtverletzung”) dell’obbligo di notifica da parte del datore di lavoro, l’esigibilità dei crediti contributivi viene differita fino al momento della conoscenza dell’esistenza di tale rapporto di lavoro. In tal caso i crediti contributivi individuali si prescrivono in modo assoluto entro dieci anni dalla loro nascita (virtuale).
Di conseguenza, il termine di prescrizione relativo di cinque anni dalla conoscenza (ragionevolmente presunta) deve essere completato, colmando una lacuna di legge, con un termine di prescrizione assoluta: il credito di contributi individuali si prescrive in ogni caso entro dieci anni dalla loro nascita (virtuale) anche nei casi in cui si deva ammettere una violazione qualificata dell’obbligo di notifica da parte del datore di lavoro e che l’istituzione di previdenza abbia ignorato durevolmente e senza colpa propria i fatti che giustificavano il prelievo dei contributi.
Questa sentenza è stata riportata nel Bollettino sulla previdenza professionale no. 117 del 31 marzo 2010, edito dall’UFAS ed in SZS 2010 pag. 287 con commento della prof. dr. Gabriela Riemer-Kafka.
La succitata giurisprudenza è stata confermata dal TF con la summenzionata sentenza del 23 aprile 2014 pubblicata in DTF 140 V 154, in particolare al consid. 6. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che, visto “… lo stretto legame tra i contributi e l'importo delle prestazioni di vecchiaia della previdenza obbligatoria, “non può essere ammesso il diritto a prestazioni di vecchiaia calcolate sulla base di accrediti di vecchiaia relativi a un periodo di assicurazione durante il quale non sono stati né devono più essere versati i corrispondenti contributi “ (cfr. regesto).
Nella DTF 140 V 154 il TF aveva quindi confermato il giudizio dell’autorità inferiore nel ritenere prescritti i contributi previdenziali antecedenti il 1° gennaio 1999 (oggetto del contendere erano i contributi dal 1° ottobre 1980 al 29 luglio 2011), ossia retroattivamente dieci anni dal 18 dicembre 2008; quest’ultimo giorno corrispondeva al momento in cui l’istituto di previdenza aveva avuto conoscenza del rapporto lavorativo di un salariato che non era stato annunciato dal datore di lavoro a seguito di una violazione qualificata dell’obbligo di notifica da parte di quest’ultimo (DTF 140 V 161 consid. 6.1 e 6.4).
Ora, nel caso in esame, richiamato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 41 cpv. 2 LPP, tenuto conto che nel dicembre 2015 l’attore ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti dell’CV 1 per “i contributi LPP luglio 1996 – agosto 2015” (doc. L), interrompendo di conseguenza il termine di prescrizione, i contributi anteriori al dicembre 2010 sono prescritti. Parte convenuta si è detta comunque disponibile ad assicurarlo dal 1° gennaio 2010.
Occorre tuttavia esaminare se la fattispecie che qui ci occupa costituisce un caso di applicazione del termine di prescrizione decennale conformemente alla giurisprudenza citata al DTF 136 V 73. Bisogna in primo luogo verificare se vi è stata da parte del datore di lavoro una violazione qualificata dell’obbligo di notifica del collaboratore all’istituto di previdenza e se quest’ultimo abbia ignorato durevolmente e senza colpa i fatti che giustificavano il prelievo dei contributi (cfr. DTF 140 V 162 consid. 6.3.1).
Nella petizione (punto no. 2) l’attore ha sostenuto che:
" … durante il rapporto d’impiego presso la __________, tuttora in essere, ha ricorrentemente chiesto spiegazioni sul motivo per cui sul suo salario non venissero trattenuti contributi. Gli è sempre stato indicato che, tenuto conto della percentuale d’impiego e del salario annuo da lui percepito, non poteva essere affiliato alla Cassa pensione (anche qui __________).
Tali informazioni gli sono state fornite negli anni dal direttore della __________ e dal Signor __________, cui il datore di lavoro faceva capo per le questioni inerenti al secondo pilastro, e che gli veniva sempre presentato e designato quale “consulente per la Cassa pensioni __________ (vedi per esempio doc. R).”
In sede di risposta l’Istituto convenuto contesta quanto asserito dall’attore, sostenendo “di non essersi [l’attore, ndr] mai interessato alla sua cassa pensioni fino al 2010, cioè quattordici anni dopo l’inizio del rapporto di lavoro…” (risposta punto no. 7).
Innanzitutto va sottolineato che sin dal 1996 l’Istituto convenuto doveva notificare ai fini previdenziali AT 1. In questo contesto a nulla giova rimproverare all’attore di non essersi preoccupato della sua situazione previdenziale. Del resto, secondo questa Corte non è verosimile che egli abbia lasciato trascorrere 14 anni di attività alle dipendenze della parte convenuta, chiedendo solo nel 2010 ragguagli sul suo secondo pilastro.
Sia come sia, all’Istituto convenuto spettava, come già detto, procedere subito ad assicurare l’attore.
Visto quanto sopra, a mente del TCA, si può ritenere, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3 con riferimenti), che (al più tardi) sino al mese di aprile 2010 la Fondazione collettiva LPP non sapeva del rapporto lavorativo dell’attore.
Per questi motivi, in applicazione del termine di 10 anni di cui alla DTF 136 V 73, i contributi LPP (secondo il piano di previdenza al Regolamento previdenziale nella versione valida dal 1° gennaio 1999, il datore di lavoro paga i contributi trimestralmente posticipatamente; doc. AA3) dal marzo 2001 non sono prescritti; lo sono invece quelli antecedenti.
2.8. Ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 LPP spetta al datore di lavoro versare all’istituto di previdenza l’intero contributo della previdenza professionale. Secondo giurisprudenza il credito nei confronti del lavoratore per la restituzione dei contributi non dedotti dal salario si fonda sull’art. 66 cpv. 3 LPP (DTF 142 V 123 ss consid. 5), indipendentemente dalle condizioni economiche del lavoratore interessato.
Nella medesima sentenza il TF ha poi rilevato che il succitato credito da restituzione sottostà al termine di prescrizione di 5 anni previsto dall’art. 41 cpv. 2 LPP (DTF 142 V 126 ss. consid. 6).
Nel caso in esame, con la domanda riconvenzionale l'Istituto convenuto ha chiesto che l'attore venga condannato al pagamento della quota parte a carico del dipendente dei contributi previdenziali relativi al periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2015 per fr. 9'277.--.
Come spiegato al considerando precedente, il datore di lavoro si è dichiarato disponibile ad assicurare retroattivamente l'attore al 10 gennaio 2010 e versare i relativi contributi previdenziali. Di conseguenza, ha chiesto il riversamento della quota parte del dipendente.
Nella STCA 7 dicembre 2017, accertato come esigibili fossero i contributi previdenziali dal 10 marzo 2001 al 31 agosto 2015, questa Corte ha accolto la domanda riconvenzionale nel senso di condannare l'attore al versamento della sua quota parte di oneri previdenziali relativi al succitato periodo pari ad un importo di fr. 19'964,35.
Ora, in sede di rinvio, conformemente alla STF del 12 aprile 2018, con lettera 27 aprile 2018 questo TCA ha informato l'attore, in applicazione dell'art. 20 Lptca, dell'intenzione di condannarlo al rimborso dei contributi previdenziali (quota parte del salariato) anteriori al 1° gennaio 2010 (cfr. consid. 1.12). Con lettera 9 maggio 2018 l'attore ha sollevato l'eccezione di prescrizione (cfr. consid. 1.12).
Occorre pertanto applicare il termine di prescrizione quinquennale dell'art. 41 cpv. 2 LPP.
Come accennato, con la domanda riconvenzionale del 28 giugno 2016 l'Istituto convenuto ha chiesto il versamento della quota parte del salariato relativa ai contributi previdenziali. Trattasi di un atto interruttivo della prescrizione (cfr. consid. 2.7). La quota parte è dovuta quindi retroattivamente solo per i contributi previdenziali sino al 1 giugno 2011. Quelli antecedenti sono prescritti.
Siccome a partire dal 1° settembre 2015 dal salario dell'attore sono dedotti i contributi previdenziali (cfr. consid. 1.3, doc. DD), il riversamento è limitato ai contributi previdenziali dovuti sino al 31 agosto 2015.
2.9. Per quel che concerne l’ammontare dei contributi, su richiesta del TCA il 21 agosto 2017 __________ ha trasmesso il conteggio dei premi dal 1° luglio 1996 al 31 agosto 2015 suddivisi tra quota parte del datore di lavoro e del dipendente, oltre ai premi di rischio, di risparmio ed avere di vecchia (XVIII/A1).
Tale conteggio rispecchia quello prodotto con lo scritto 21 settembre 2015 di __________ alla __________ (doc. V3) solo che quest’ultimo non indicava la quota parte del datore di lavoro.
Con scritto 2 ottobre 2017 __________ ha rivisto il succitato conteggio per quel che concerne la quota parte del salariato, allegandone uno nuovo (XXIV/6), in quanto “...rivendendo il calcolo dei contributi nella tabelle annessa al nostro scritto del 21 agosto 2017, ci siamo resi conto, da una parte, che nel 2005 è entrato in vigore un nuovo regolamento che prevedeva già un contributo dell’8% (cfr. regolamento qui allegato) e, dall’altra, che nella tabella allestita a titolo informativo con inizio del 1996, il contributo è stato calcolato all’8% sin dall’inizio e per tutti gli anni, allorché era del 6% dal 1996 (cfr. art. 21 Regolamento 1995, qui allegato), del 7% dal 1999 (cfr. 21 Regolamento del 1999, qui allegato) e dell’8% solo dal 2005 fino ad oggi (cfr. art. 21 del Regolamento del 2005 e del Piano di previdenza del 2013, qui allegati) (XXIV). Rispetto alla prima tabella, nella nuova l’ammontare complessivo della quota parte del dipendente è inferiore.
Con lettere 14 settembre 2017 (XXII), 16 ottobre 2017 (XXXI), 6 novembre 2017 (XXXVII) l’attore ha sollevato diverse censure, ritenendo che dalle prese di posizione della Fondazione collettiva LPP “…. non sono dati i presupposti per confidare nella correttezza dei conteggi presentati da __________, né del fatto che i parametri di calcolo dei contributi e dell’avere di vecchiaia applicati rispecchiano quelli riservati agli altri dipendenti affiliati al contratto della __________ e gli garantirebbero la parità di trattamento che gli spetta “ (scritto 16 ottobre 2017, XXXI), chiedendo una verifica dei dati forniti da __________ da parte di un perito giudiziario o se del caso dell’UFAS.
L’attore ha poi rimarcato che, secondo la nuova tabella, i contributi del datore di lavoro per gli anni 2003 e 2004 sono inferiori a quelli del salariato, questo in contrapposizione con la parità dei contributi ex art. 66 cpv. 1 LPP. Secondo tale articolo, “L’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Una quota maggiore a carico del datore di lavoro può essere stabilita solo con il suo consenso” (sottolineatura del redattore).
A tal riguardo, con scritto 23 ottobre 2017 __________ ha rettamente spiegato che “….la parità dei contributi richiesta dall'art. 66 cpv 1 LPP è da osservare complessivamente per l'insieme della cerchia dei destinatari (cfr. Decisione del Tribunale federale del 25.03.2010, 9C 743/2009, c. 2.3 [recte consid. 4.2]). Secondo l'età di un singolo dipendente, della durata della sua affiliazione, dell’importo del suo avere di vecchiaia e dell’importo dei propri contributi, può succedere che in un periodo di tempo determinato il suo contributo sia più elevato di quello del datore di lavoro (cfr. Markus Moser, Beiträge – Grundbaustein des Vorsorgeaufbaus in der 2. Säule, SZS 2014 p. 4” (XXXIV)”, ciò che è stato il caso, per il periodo che c’interessa, unicamente per gli anni 2003 e 2004 (cfr. tabella in doc. XXXIV/6).
Ora, sulla base delle generiche e non sostanziate critiche mosse dall’attore ai conteggi di __________, non vi sono pertinenti motivi per mettere in dubbio la correttezza dei citati calcoli, rispettivamente per sospettare la presenza di una disparità di trattamento all’interno della cerchia degli assicurati, motivo per cui non è necessario procedere alle chieste verifiche [va qui ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti)], a meno che l’attore intenda contestare la trasparenza nel disciplinamento del sistema contributivo adottato (cfr. art. 65a cpv. 1 LPP), la cui competenza è riservata all’Autorità di vigilanza (art. 62 cpv. 1 lett. e LPP) e non all’autorità giudiziaria ex art. 73 LPP.
Determinante è che le aliquote per il contributo della quota parte del dipendente sono state determinate sui salari percepiti dall’attore, la cui entità è rimasta incontestata.
Facendo quindi riferimento alla tabella del 27 settembre 2017 (XXXIV/6), i contributi relativi alla quota parte del dipendente da giugno 2011 ad agosto 2015 ammontano complessivamente a fr. 6'455,65 [importo corrispondente alla somma dei contributi relativi ai seguenti periodi: giugno-dicembre 2011 (1'541,70:12 x 6 = fr. 770,85), 2012 (fr. 1'541,70), 2013 (fr. 1'541,70), 2014 (fr. 1'573,60), gennaio – agosto 2015 (fr. 1'027,80)].
2.10. Nella succitata DTF 136 V 73 al consid. 5.3 il TF ha fatto presente che i contributi prescritti possono essere oggetto di pretese risarcitorie per violazione del contratto di adesione (“Schadenersatz aus Verletzung anschlussvertraglicher Pflicht”) ai sensi dell’art. 97 CO, ritenuto che è sufficiente una violazione per negligenza lieve dell’obbligo di notifica da parte del datore di lavoro e che, modificando la propria giurisprudenza, competente a conoscere litigi di tale natura non è più il giudice civile ma quello della previdenza professionale (cfr. in tal senso anche DTF 140 V 169 consid. 8).
Nella menzionata DTF 136 V 73 l’eventuale azione di risarcimento riguardava una fondazione collettiva LPP nei confronti di un datore di lavoro (in casu si trattava di una ditta individuale, quindi di diritto civile; cfr. consid. 5.3). In DTF 140 V 154 la pretesa risarcitoria era invece di un salariato nei confronti del suo ex datore di lavoro e del rispettivo istituto di previdenza e concerneva il pregiudizio subito a seguito di una prestazione di vecchiaia di minor entità dovuta al fatto che non poteva essere determinata sulla base di accrediti di vecchiaia relativi ad un periodo assicurativo i cui contributi erano risultati prescritti.
Il TF, concluso che la persona salariata doveva essere affiliata retroattivamente dal 1° ottobre 1980 presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA, aveva poi evidenziato “ .. la détermination de la date à partir de laquelle le recourant est affilié à l'institution de prévoyance intimée, à titre rétroactif, peut, le cas échéant, jouer un rôle pour fonder d'éventuelles prétentions en dommages et intérêts résultant de la violation du contrat d'affiliation, dont ont fait état les premiers juges. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens“ (DTF 140 V 169 consid. 8).
Di conseguenza, il dipendente interessato aveva inoltrato alla Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale Cantonale del Canton Vaud un’azione di risarcimento contro PUBLICA e il Politecnico federale di Losanna (EPFL), suo datore di lavoro. Con sentenza del 5 gennaio 2017 (PP 28/14-4/2017; scaricabile da www.vd.ch/jurisprudence-tc) il Tribunale Vodese aveva dichiarato irricevibile tale azione in quanto diretta contro due enti di diritto pubblico federale. Il Tribunale aveva inoltre rinviato la causa a PUBLICA ed all’EPFL perché decidessero materialmente sulle pretese litigiose a loro rivolte conformemente all’art. 19 della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp, RS 170.32; cfr. in particolare consid. 4 della citata sentenza).
Nel caso in esame spetta all’attore valutare se intentare un’azione di risarcimento nei confronti del suo datore di lavoro, qui convenuto. Come visto (cfr. consid. 2.3), l’attore è dipendente dell’Istituto convenuto, un __________ e quindi un ente di diritto pubblico ticinese (cfr. i relativi statuti in doc. I). Per quel che concerne un’eventuale azione di risarcimento ai sensi della succitata giurisprudenza, applicabile è la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp, RL 2.6.1.1). In particolare questa legge si applica anche, come statuito al suo art. 1 cpv. 1 lett. b, ai Consorzi “ai membri ed ai supplenti dei loro organi legislativo ed esecutivo, alle loro commissioni e delegazioni, nonché ai loro funzionari (sottolineatura del redattore). Essa regola, fra l’altro, la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti (art. 3 lett. a LResp).
Secondo l’art. 18 cpv. 1 LResp “le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale l’agente pubblico svolge la sua funzione”. L’art. 22 cpv. 1 LResp stabilisce che “per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell’ente pubblico convenuto”.
Secondo l’art. 37 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG; RL 3.1.1.1, in virtù del rinvio dell’art. 4 cpv. 1 del Codice di diritto processuale svizzero, CPC) “il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le cause con valore litigioso superiore a 5’000 franchi e, indipendentemente dal valore litigioso, quelle concernenti le servitù e le ipoteche legali e quelle in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi. “
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 lett. b CPC, le azioni contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, si propongono al giudice della loro sede.
Di conseguenza il TCA non è competente a statuire in merito ad un’eventuale azione di risarcimento dell’attore contro l’Istituto convenuto (art. 32 cpv. 5 LOG).
Non da ultimo va ricordato che per il periodo non assoggettato alla Fondazione collettiva LPP AT 1 ha diritto ad un’indennità di partenza ai sensi dell’art. 47 CCL ROCA, così come risulta dallo scritto del 2 ottobre 2010 della Delegazione consortile dell’Istituto (cfr. consid. 1.3 pag. 3).
2.11. Con riferimento allo scritto 9 maggio 2018 del rappresentante dell’attore (cfr. consid. 1.13.), va detto che, pur comprendendo la difficoltà economica dell’attore nel versare all’Istituto convenuto la sua quota parte di contributi previdenziali, non è tuttavia competenza di questo Tribunale regolamentare tale aspetto.
Nel succitato scritto l’attore ha inoltre evidenziato che, nonostante sua esplicita richiesta, l’Istituto convenuto non ha ancora provveduto a versare alla Fondazione collettiva i contributi previdenziali arretrati così come stabilito nella STCA 11 dicembre 2017. A tal riguardo va evidenziato che data l’interdipendenza tra il dispositivo no. 1 e no. 2, il versamento potrà avvenire dopo la crescita in giudicato degli stessi. Va poi rilevato che con la STF di rinvio l’Alta Corte ha annullato la sentenza cantonale (cfr. consid. 4.2) motivo per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, il dispositivo no. 1 della sentenza cantonale non è cresciuto in giudicato.
L’attore ha poi ribadito “l'intenzione di chiedere la compensazione della quota a carico del dipendente - nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale - con i contributi arretrati persi, rispettivamente con le lacune pensionistiche cagionategli dall'CV 1.”
A tal riguardo, occorre ricordare che secondo dottrina e giurisprudenza la compensabilità di due pretese configura un principio generale del diritto, previsto, in ambito civile agli art. 120ss CO e applicabile, in via analogica, anche al diritto amministrativo, rispettivamente al diritto delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1994 pag. 217 consid. 3).
Riservate disposizioni particolari del diritto amministrativo, prestazione e controprestazione di Stato e cittadino possono quindi essere di regola compensate. Il principio della compensazione vale in particolare anche nel diritto delle assicurazioni sociali e anche in quegli ambiti in cui non è previsto espressamente; la maggior pare dei settori delle assicurazioni sociali, tuttavia, prevede espressamente una regola in tal senso (DTF 128 V 228 consid. 3a con riferimenti, 110 V 185 consid. 2; cfr. anche DTF 114 V 33).
La LPP prevede una norma specifica in materia di compensazione, secondo cui il diritto alle prestazioni (rendita di invalidità, di vecchiaia, per i superstiti e prestazione di libero passaggio) può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi, che non sono mai stati dedotti dal salario (art. 39 cpv. 2 LPP, DTF 126 V 315).
Come nel diritto privato, anche nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, una compensazione è possibile se sono adempiuti i seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i medesimi soggetti giuridici, ossia deve sussistere una reciproca identità tra debitore e creditore (“gegenseitige Identität von Gläubiger und Schuldner”); la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre scaduta ed esigibile giuridicamente (Imhof/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 6.a edizione, volume 1, pag. 196/7; DTF 128 V 224 consid. 3b; cfr. anche STFA non pubblicata 21 novembre 2002 nella causa L consid. 4.1, B 78/00).
Nel caso concreto, a prescindere che non si tratta di una
fattispecie prevista all’art. 39 cpv. 2 LPP, la chiesta compensazione non è
possibile già per il solo fatto che non sussiste una reciproca identità tra
debitore e creditore dei contributi previdenziali (datore di lavoro e istituto
di previdenza) da una parte e tra debitore e creditore della quota parte del
lavoratore (salariato e datore di lavoro) dall’altra. Parimenti non proponibile
è la richiesta di compensazione dei contributi (quota parte del dipendente) da
versare al datore di lavoro con le “lacune pensionistiche cagionate
dall’agire del datore di lavoro”, non rappresentando quest’ultime pretese
di natura previdenziale (cfr. consid. 2.10).
2.12. Visto quanto sopra, la petizione deve essere parzialmente accolta nel senso che, accertato l’obbligo da parte dell’CV 1 di assicurare AT 1 presso la __________ (ora __________) con effetto retroattivo al 1° luglio 1996, questi è condannato a versare i premi previdenziali dal 1° marzo 2001.
La domanda riconvenzionale è da accogliere parzialmente nel senso che AT 1 è tenuto a versare all’CV 1 la quota parte del dipendente dei contributi previdenziali per complessivi fr. 6'455,65 relativi al periodo 1°giugno 2011 – 31 agosto 2015.
2.13. L’attore, parzialmente vittorioso, patrocinato da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto all'importo di fr. 2'000.-- per ripetibili (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; STFA C 243/02 del 5 dicembre 2003; STFA I 840/02 del 28 febbraio 2006; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
L’attore riconvenzionale, benché vittorioso, non ha invece diritto a ripetibili poiché non rappresentato in causa e non essendo per il resto soddisfatte le condizioni per il riconoscimento di ripetibili a parte non patrocinata (secondo giurisprudenza, ad una parte vittoriosa non rappresentata va riconosciuto il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81 consid. 7, cfr. anche Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, § 76 nr. 65 pag. 608).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è parzialmente accolta.
§ È accertato l’obbligo dell’CV 1 di assicurare AT 1 presso la __________ (ora __________) con effetto retroattivo al 1° luglio 1996 e con obbligo di versare alla __________ (ora __________) i contributi previdenziali a favore di AT 1 per il periodo 2001 (marzo) - 2015 (agosto).
2. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
§ AT 1 è condannato a versare all’CV 1 la quota parte del dipendente dei contributi previdenziali dal 2011 (giugno) al 2015 (agosto) per complessivi fr. 6'455,65.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CV 1 verserà a AT 1 fr. 2'000.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti