Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2018.18

 

RG/sc

Lugano

27 agosto 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli il 5/6 giugno 2018 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 

 

1.  AT 1  

1 rappr. da:   RA 1  

2. AT 2  

 

 

a

 

 

 

1.  CV 1  

1 rappr. da:   RA 2  

2. CV 2   

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

 

 

 

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

                                1.1   Per sentenza 6 aprile 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio il 10 giugno 2005. Per quanto concerne il conguaglio della previdenza professionale, in sentenza (dispositivo n. 5) il Pretore ha stabilito che “la previdenza professionale è divisa a metà come di legge, valuta 23 novembre 2015 (art. 123 CC)”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

 

1.2   Il 5/6 giugno 2018 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

 

1.3   Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza interessati (CV 2 e AT 2) di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle prese di posizione delle parti (cfr. IV-XII) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei consideran-di a seguire.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novem-bre 2008).

 

                                2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

 

                                2.3   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad u-na autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017 consid. 2.2; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.2.1, STF 9C_149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017; in casu la causa di divorzio è stata promossa da Sabrina Caspani il 23 novembre 2015 e si è conclusa con sentenza del 6 aprile 2018).

 

                                2.4   Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazio-ne d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo art. 122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di divorzio. Nel caso in esame, come accennato, al punto n. 5 del dispositivo della sentenza di divorzio il Pretore ha applicato tale principio fissando il 23 novembre 2015 quale dies ad quem per il riparto.

 

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00. 27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

 

                                2.5   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

                                2.6   Dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) e dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (10 giugno 2005) nè CV 1 nè AT 1 disponevano di prestazioni d’uscita o averi di libero passaggio ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Per contro, al momento determinate per la divisione (23 novembre 2015) la ex moglie disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 1'280.63 presso la AT 2 (cfr. IX-1), l’ex marito, invece, di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 50'367.30 presso CV 2 (cfr. VIII-1).

 

                                         Ne segue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i suddetti averi accu-mulati in costanza di matrimonio, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un importo di CHF 24'543.35 ([50'367.30  - 1'280.63] : 2).

 

                                2.7   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                         Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di CHF 24'543.35 unitamente agli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su tale importo a far tempo dal 23 novembre 2015 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2 (n. d’affiliazione __________, n. d’assicurato __________).

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                                2.8   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 50'367.30.

 

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 1'280.63.

 

                                 3.-   È fatto ordine a CV 2nale (contratto di previdenza n. __________) di versare a favore di AT 1 presso la AT 2 (n. d’affiliazione __________, n. d’assicurato __________) l’importo di CHF 24'543.35 oltre interessi compensativi dal 23 novembre 2015.

 

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti