Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2018.19

 

RG/sc

Lugano

12 novembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli l’8/11 giugno 2018 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 

 

1.  AT 1  

1 rappr. da:   RA 1  

2. AT 2  

 

 

a

 

 

 

1.  CV 1  

1 rappr. da:   RA 2  

2. CV 2  

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

 

 

 

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.1      Per sentenza 6 marzo 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio il 29 maggio 1998. Per quanto qui interessa, al punto 5 del dispositivo il Pretore ha disposto che “La previdenza professionale è divisa a metà come di legge, valuta 01.01.2017 (art. 123 C)”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo delle prestazioni da dividere (cfr. doc. I).

 

1.2    L’8/11 giugno 2018 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

 

1.3   Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XX), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

 

                                2.3   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 19 maggio 2016 e si è conclusa con sentenza del 6 marzo 2018).

 

                                2.4   Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo art. 122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di divorzio. Tuttavia, nel caso in esa-me al punto n. 5 del dispositivo della sentenza di divorzio, cresciuto in giudicato e quindi vincolante per lo scrivente Tribunale, il Pretore ha stabilito il 1. gennaio 2017 quale dies ad quem per il riparto.

 

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Come accennato (cfr. supra consid. 2.2), giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

 

                                2.5   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

                                         Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall’ex moglie nelle more della presente procedura (cfr. XVII), l’avere di spettanza di AT 1 di cui alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3A) n. __________ presso __________ (cfr. IV-8) non può quindi essere preso in considerazione nell’ambito della presente divisione (i capitali del 3 pilastro A e B soggiacciono alle disposizioni del regime matrimoniale; Geiser, La previdenza professionale nel nuovo divorzio, in: AA.VV., Il nuovo diritto del divorzio, Atti della giornata di studio CFPG del 18 ottobre 1999, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pp. 40s; Schneider/Bruchez, op. cit., pp. 215s);

 

                                2.6   L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO per la proprietà d’abita- zione effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

                                      

                                 2.7

                             2.7.1   Dalle dichiarazioni di parte e dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (29 maggio 1998) CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita di CHF 36'437.30 presso la Fondazione __________ (cfr. IV-4, XI-1 ), dove è stata assicurata – quale dipendente di __________ – sino a febbraio 2000, con trasferimento, all’uscita, dell’avere accumulato di CHF 44'149 alla __________ quale istituto di previdenza di __________ (cfr. IV-5). In seguito, da gennaio 2005 a dicembre 2017, quale dipendente di __________ è stata assicurata alla __________ (cfr. IV-6, II-5), dove il 1. settembre 2006 risulta aver effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione di CHF 69’179 (cfr. II-5, IV-1, XI-1) e dove al mo-mento determinante stabilito dal Pretore (1. gennaio 2017, cfr. supra consid. 1.1) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 64’949.35 (cfr. II-5). All’uscita dall’istituto di previdenza della __________ in data 31 dicembre 2017, il capitale previdenziale di sua spettanza è stato trasferito a CV 2 (cfr. IV-6), dove CV 1 è attualmente ancora assicurata quale dipendente di __________ (cfr. IV-1, XI).

 

                             2.7.2   Per quanto riguarda AT 1, al momento del matrimonio disponeva di una prestazione di libero passaggio di CHF 6’636 presso __________ quale dipendente della __________ (cfr. VI-3). Dopo essere stato, in seguito, assicurato alla AT 2 prima di essere assicurato, da gennaio 2003 a ottobre 2009, alla __________ (cfr. XV) – ora __________ – e successivamente ancora alla AT 2 (AT 2) a far tempo dal 1. giugno 2011, alla data determinante per il riparto (1. gennaio 2017) disponeva presso quest’ultimo di una prestazione divisibile di CHF 92'080.60 (cfr. XIII). Tale importo risulta comprensivo di tutti gli averi precedentemente acquisiti, anche di quelli per un certo periodo depositati presso la __________ dopo l’affiliazione alla __________ e prima della (seconda) affiliazione alla AT 2 (cfr. XIII, XV). Dal fascicolo emerge inoltre che durante l’affiliazione alla __________, AT 1 ha effettuato, in data 20 luglio 2007, un prelievo per il finanziamento dell’a-bitazione di CHF 36’510 (cfr. XV).

                                     

                             2.7.3   Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

                                     

                                         Per quanto riguarda CV 1, conformemente al sopra menzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, stante un avere al momento del matrimonio (29 maggio 1998) di CHF 36'437.30 rispettivamente di CHF 48'011.17 (tenendo cioè in considerazione gli interessi [per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch] ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo), considerato il prelievo di CHF 69’179 effettuato il 1. settembre 2006 (di cui CHF 21'167.83 [= 69’179 – 48'011.17] acquisiti durante il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di CHF 64’949.35 presente al momento del divorzio (1. settembre 2017), l’importo accumulato in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso deve essere cifrato in CHF 86'117.18 (64’949.35 + 21'167.83).

 

                                         Per quanto riguarda AT 1 invece, sempre in applicazione della tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, stante un avere al momento del matrimonio (29 maggio 1998) di CHF 6’636 rispettivamente di CHF 8'936.48 (tenendo cioè in considerazione gli interessi [per il calcolo cfr.www.gerichte-zh.ch] ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo), considerato il prelievo di CHF 36'510 effettuato il 20 luglio 2007 (di cui CHF 27'573.52 [= 36’510 – 8'936.48] acquisiti durante il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di CHF 92'080.60 al momento del divorzio (1. settembre 2017), l’importo accumulato in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso deve essere cifrato in CHF 119'654.12 (92'080.60 + 27'573.52).

 

                             2.7.4   Ne segue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati un avere divisibile di CHF 119'654.12 accumulato da AT 1 e un avere divisibile di CHF 86'117.18 accumulato da CV 1, a favore di quest’ultima spetta a saldo (DTF 129 V 254) un importo di CHF 16’768.47 ([119'654.12 - 86'117.18] : 2).

 

                                2.8   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                         Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di CHF 16’768.47, unitamente agli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su tale importo a far tempo dal 1. gennaio 2017 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di CV 1 presso CV 2 (contratto __________).

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                                2.9   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 86'117.18.

 

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 119'654.12.

 

                                 3.-   È fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso CV 2 (contratto __________), l’importo di CHF 16’768.47 oltre interessi compensativi dal 1. gennaio 2017.

 

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti