Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2018.22

 

rg/gm

Lugano

6 dicembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 27 luglio 2018 di

 

 

AT 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

CV 1  

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

 che                                   con la petizione in oggetto l’attrice chiede la condanna di CV 1 al versamento di una rendita annua d’invalidità LPP di fr. 11'060 con decorrenza, come per la rendita AI già riconosciutale, dal mese di ottobre 2016;

 

con la risposta di causa il fondo di previdenza dichiara di riconoscere la pretesa attorea, precisando che – esistendo un nesso materiale e temporale tra l’inabilità al lavoro sorta durante il peri-odo di copertura assicurativa e la successiva invalidità – l’attrice ha diritto ad una rendita annua d’invalidità LPP di fr. 11'976.00 dal 1. ottobre 2016, momento della decorrenza della rendita AI;

 

con scritto 9 ottobre 2018 parte attrice ha chiesto che i versamenti annui a partire dal 1. ottobre 2016 e successivi versamenti mensili vengano effettuati sul conto da essa indicato nel medesi-mo scritto, che venga indicato un recapito postale e telefonico del collaboratore a cui rivolgersi in caso di necessità e che parte convenuta emetta (in duplice copia) un nuovo certificato assicurativo aggiornato relativo alle “prestazioni di diritto passate, presenti e future” (cfr. XIII);

 

con scritto 18 ottobre 2018 l’attrice ha prodotto la documentazione – nel frattempo trasmessale da CV 1 – relativa al conteggio della prestazione d’uscita di fr. 4'951.40 che il 5 gennaio 2016, a seguito dell’uscita dell’assicurata dall’istituto di previden-za, era stata accreditata alla Fondazione di libero passaggio di __________ (doc. E), nonché lo scritto 3 ottobre 2018 con cui CV 1, ai fini del versamento delle prestazioni d’invalidità riconosciute, ha chiesto all’attrice di provvedere alla trasmissione della totalità della sua prestazione di libero passaggio nel frattempo trasferita alla suddetta fondazione (doc. F). A quest’ultimo riguardo parte attrice sostiene che la questione del rimborso della prestazione d’uscita già versata alla Fondazione di libero passaggio di __________ debba essere risolta tra l’istituto di previdenza convenuto e la fondazione di libero passaggio;

 

    con osservazioni 15 novembre 2018 CV 1 ha in particolare precisato che essendo l’attrice titolare del conto presso la Fondazione di libero passaggio di __________, è lei stessa a dover richiedere a quest’ultima il trasferimento dell’avere di sua spettan-za (cfr. XVIII);

 

a non aver dubbi con la risposta di causa il fondo convenuto ha riconosciuto la fondatezza della richiesta attorea;

 

    quo al rimborso a CV 1 della prestazione d’uscita di spettanza dell’attrice già versta alla Fondazione di libero passaggio di __________ nel gennaio 2016, occorre rilevare che – come rettamente osservato da CV 1 nelle more della presente procedura – spetta alla persona assicurata e non all’istituto di previdenza debitore della prestazione d’invalidità provvedere a richiedere, quale creditore, la restituzione della prestazione d’uscita già trasferita al nuovo istituto (di previdenza o di libero passaggio) ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LFLP, il quale, è bene osservare, è tenuto alla restituzione nella misura in cui necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d’invalidità o per superstiti (cfr. DTF 141 V 197 consid. 5.3; Walser, in Schneider/Geiser/Gächter (Editeurs), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 3 n. 7-8; cfr. anche DTF 133 V 212 consid. 4.6), ritenuto inoltre che giusta l’art. 3 cpv. 3 LFLP le prestazioni per superstiti e d’invalidità possono essere ridotte nella misura in cui non vi è restituzione;

 

    per il resto, non avendo parte convenuta fornito pendente lite le informazioni richieste dall’attrice relativamente alla sua situazione previdenziale né tantomeno sostenuto di avervi precedentemente già provveduto (su tale punto CV 1 è rimasta silente), in applicazione dell’art. 86b cpv. 1 lett. a LPP – atteso che il diritto all’informazione può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4; Pärli, in Commentaire LPP et LFLF, cit., ad art. 86b n. 11) – a CV 1 deve essere fatto ordine di trasmettere a AT 1 i certificati di previdenza (cfr. Pärli, cit., ad art. 86b n. 6) relativi a tutti gli anni di assicurazione (ad eccezione di quello concernente il 2015 di cui l’assicurata risulta essere già in possesso; cfr. doc. C);

 

    non mette infine conto di esaminare le ulteriori summenzionate richieste di parte attrice formulate pendente lite, sulle quali non compete allo scrivente Tribunale statuire.

 

 

per questi motivi

dichiara e pronuncia

 

1.    La petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

 

§    CV 1 è tenuta a versare a AT 1 una rendita d’invalidità annua dal 1. ottobre 2016 conformemente ai considerandi.

 

§§  È fatto ordine a CV 1 di trasmettere a AT 1 le informazioni richieste conformemente ai considerandi.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti