Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2018.6

 

rg/sc

Lugano

18 ottobre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 27 febbraio 2018 di

 

 

AT 1  

 

 

contro

 

 

 

CV 1  

 

 

in materia di contributi della previdenza professionale

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – a titolo di contributi della previdenza professionale – di CHF 13'256.47 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2018, di CHF 35 per interessi dal 1. al 19 gennaio 2018 e delle “spese per il presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili;

 

                                     -   la società convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   la competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52);

 

                                     -   l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.

 

                                         Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

 

                                     -   con la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 9/28 ottobre 2013 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti (con effetto dal 1. settembre 2013) tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/2). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (doc. A/4-5; cfr. Piano di previdenza, doc. A/2). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi;

 

                                     -   dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino al 31 dicembre 2017 (cfr. disdetta contratto d’affiliazione, doc. A/3);

 

                                     -   l’addebito delle spese va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono previste nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto conto in doc. A/6) vanno ammesse le spese di diffida del 14 aprile 2017 per CHF 300 nonché le spese di esecuzione di CHF 500 del 1. giugno 2017, entrambe documentate (doc. A/6, A/7.1-7.2, A/8) e previste all’art. 2 del Regolamento dei costi (sub doc. A/2). Non possono invece essere ammesse le spese di CHF 500 registrate il 19 aprile 2016 (cfr. estratto conto in doc. A/6) in quanto non documentate;

 

                                     -   la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);

 

                                     -   non può per contro essere confermato l’addebito di CHF 103.30 registrato il 18 luglio 2017 (cfr. estratto conto in doc. A/6). Trattasi di spese di precetto anticipate dalla fondazione. Va al proposito ricordato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte né dall’assi-curatore né dal tribunale in quanto costituiscono un accessorio del credito che devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuld-betreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007); 

 

                                     -   stante quanto sopra, va quindi riconosciuto un credito di complessivi CHF 12'688.17 (13'256.47 – 103.30 – 500 + 35);

 

                                     -   la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società convenuta al precetto esecutivo n. __________ del 29 gennaio 2018 dell’UE di __________ merita accoglimento.

 

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

 

                                     -   per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 2 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

                                     

                                         Nel caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dall’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 200;

 

                                     -   alla parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili (non può che riferirsi a tale indennizzo la richiesta, peraltro priva di riscontro nel regolamento dei costi, formulata nel petitum dalla fondazione attrice, di rifusione di non meglio precisate “spese del presente precetto”). Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). 

 

 

 

Per questi motivi,

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

 

                                    §   La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 12'688.17 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2018 su CHF 12'653.17.

 

                                 §§   È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 29 gennaio 2018 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 12'688.17 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2018 su CHF 12'653.17.

 

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

                                     

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                     

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti