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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 28 febbraio 2018 di
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AT 1
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contro |
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Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato il __________ 1952, è entrato nell’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPDS, dal 1. gennaio 2013 Istituto di previdenza del Cantone Ticino) il 1. settembre 1979 (cfr. doc. 241) e ha beneficiato del pensionamento per vecchiaia in tre tappe e meglio: nella misura del 25% dal 1. ottobre 2012 all’età di 60 anni e 0 mesi (cfr. doc. 160), nella misura di un ulteriore 25% dal 1. settembre 2013 all’età di 60 anni e 11 mesi (cfr. doc. 99 e 100) e per il restante 50% dal 1. settembre 2017 all’età di 64 anni e 11 mesi (cfr. doc. 11).
Con scritto del 29 agosto 2017, ritenuto il pensionamento totale dal 1. settembre 2017, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (di seguito ipct) ha quindi comunicato a AT 1 che l’importo annuo della pensione vecchiaia ammonta a fr. 60'668.-- (4'667.-- mensile) e quello del supplemento sostitutivo AVS/AI a fr. 22'560.-- (1'880.-- mensile) (cfr. doc. 11).
Nel conteggio relativo alle prestazioni del mese di settembre 2017 è infatti indicato l’importo totale di fr. 6'547.-- (4'667 + 1'880) con la precisazione che il supplemento sostitutivo AVS/AI viene versato fino al compimento dei 65 anni o, nel caso in cui la rendita AVS venisse richiesta a un’età precedente, sino a quella età (cfr. doc. 10).
Con e-mail del 25 settembre 2017, a seguito di una prima richiesta di chiarimenti (cfr. doc. 9), l’ipct, per quanto qui d’interesse, ha comunicato a AT 1 che “(…) l’importo relativo alla pensione base di CHF 4'667.00 mensili rimarrà invariato al raggiungimento dei 65 anni ed è versato in 13 mensilità. […] Con il compimento dei 65 anni viene invece soppresso il supplemento sostitutivo AVS/AI: a questo proposito, le comunichiamo che – compiendo lei 65 anni il 28.09.2017 – il supplemento sostitutivo AVS/AI verrà soppresso il 30.09.2017 (agli inizi di ottobre 2017 riceverà il conteggio delle prestazioni. (…)” (doc. 6).
Da una nota manoscritta risulta inoltre che il 18 ottobre 2017 un funzionario dell’ipct – visto l’e-mail del 16 ottobre del seguente tenore: “(…) Mi resta una ultima domanda: penso che il vostro conteggio definitivo si basi sulla cifra di fr. 34051 (pensione al 50% a 64 anni), anziché su 34435 (pensione al 50% a 65 anni). Il primo di settembre mi mancavano 28 giorni per arrivare a 65 anni, ma ovviamente non mi è stato concesso di iniziare l’anno scolastico come docente. Le chiedo: se la mia supposizione è corretta, non dovrei comunque avere diritto al conteggio di pensione relativo a 65 anni? Fortunatamente si tratta di cifre non consistenti, ma rimane la questione di principio. (…)” (doc. 1) –ha spiegato all’assicurato che “(…) - è andato in pensione al 1.9.2017 in base all’art. 64 Lord (pensionamento docenti) - l’importo di fr. 34'051.- è lo stesso di quello che avrebbe beneficiato a 64 anni (essendo al massimo delle prestazioni / periodo massimo di contribuzione secondo la NT) e non a 65 anni, in quanto c’è una riduzione per via del fatto che “finanzia” il S.S. che beneficia per un mese. (…)” (doc. 1).
Il conteggio relativo alle prestazioni del mese di ottobre 2017 riporta infatti l’importo totale di fr. 4'667.-- con l’indicazione che dal 1. ottobre 2017 è stato soppresso il supplemento sostitutivo in seguito alla concessione della rendita AVS (cfr. doc. 4).
1.2. Con petizione al TCA del 28 febbraio 2018 AT 1, tramite il RA 1, conviene l’ipct e – osservato come “(…) il AT 1 non ha scelto lui di andare in pensione al 31 agosto 2017, ma la scelta è stata imposta dalla legge. L'lPCT, nonostante il signor AT 1 abbia pagato per 11 mesi i contributi previdenziali durante il 64 esimo anno, ha applicato l'articolo 24, cpv. 5 della Lipct, che prevede un finanziamento dell'assicurato pari allo 0,06596 “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/Al”. La riduzione della rendita per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/Al non avviene, come lascerebbe intendere l'articolo 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di supplemento sostitutivo totale effettivamente percepito dal prepensionato, ma sulla base del montante calcolato nell'intero 64.esimo anno. La qual cosa penalizza il signor AT 1, avendo egli beneficiato del supplemento sostitutivo AVS/Al per un solo mese (settembre 2017) e per un prepensionamento imposto dalla legge in vigore per i docenti cantonali. Secondo l'ICPT si tratta unicamente di un procedimento per semplificare il calcolo in questi casi. Secondo il ricorrente si tratta di una semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia vita natural durante. (…)” (I) – chiede al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) “(…) di stabilire che il calcolo "semplificatorio" dell'ICPT relativamente all'articolo 24, cpv. 5 Lipct, applicato al signor AT 1, sia dichiarato illegale e che gli atti vengano rinviati all'ICPT per applicare una riduzione proporzionale all'effettivo godimento del supplemento sostitutivo AVS/Al da parte dell'assicurato. (…)” (I).
1.3. Con la risposta di causa, dopo la chiesta proroga del termine (III e IV), l’ipct ha chiesto la reiezione della petizione adducendo:
" (…)
Il signor AT 1 è nato il __________1952, è entrato nell'allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (in seguito CPDS) il 01.09.1979 e ha beneficiato del pensionamento per vecchiaia in 3 tappe:
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Pensionamento |
01.10.2012 |
01.09.2013 |
01.09.2017 |
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Età al pensionamento |
60 anni e 0 mesi |
60 anni e 11 mesi |
64 anni e 11 mesi |
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Pensionamento precedente |
- |
25% |
50% |
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Nuovo pensionamento |
25% |
25% |
50% |
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Pensionamento totale |
25% |
50% |
100% |
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Rendita vecchiaia precedente |
- |
16’413 |
26’617 |
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Suppl. sost. AVS/AI precedente |
- |
5’616 |
11’280 |
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Rendita vecchiaia nuova |
16’413 |
16'547, ridotta a 10'204 a seguito della richiesta di capitalizzazione di CHF 100’000 |
34’051 |
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Suppl. sost.AVS/AI nuovo |
5’568 |
5’616 |
11’280 |
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Rendita vecchiaia totale |
16’413 |
26’627 |
60’668 |
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Suppl. sost.AVS(AI totale |
5’568 |
11’232 |
22’560 |
Gli importi di pensione sono indicati in termini annui, laddove la rendita di vecchiaia è versata in 13 mensilità e il supplemento sostitutivo AVS/AI in 12.
Il supplemento sostitutivo AVS/AI è stato soppresso il 30.09.2017, con il compimento dei 65 anni del signor AT 1.
Per completezza d'informazione, dal 01.10.2012 al 31.01.2017, il signor AT 1 ha avuto diritto a un supplemento figlio agli studi del 10% della rendita di vecchiaia (non ridotta in caso di capitalizzazione della pensione). Vi è inoltre stato un adeguamento al rincaro del supplemento sostitutivo AVS/AI al 01.01.2013 e al 01.01.2015, analogamente e in concomitanza all'adeguamento al rincaro delle rendite AVS/Al.
Il 1° pensionamento è ancora avvenuto sotto l'ordinamento giuridico dell'allora CPDS, cioè la Legge sulla CPDS del 14 settembre 1976 (in seguito Lcpds) e il Regolamento della CPDS del 29 maggio 1996 (in seguito Rcpds). Per il 2° e il 3° pensionamento ha beneficiato delle garanzie di pensione date dalla norma transitoria ex art. 24 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 (in seguito Lipct).
In caso di pensionamento al 01.10.2017 (cioè al compimento dei 65 anni) la nuova rendita di vecchiaia (per il 50% di attività residua) che sarebbe spettata al signor AT 1 sarebbe stata di CHF 34'435 annui invece dei CHF 34'051 ricevuti con il pensionamento al 01.09.2017. Nella petizione in oggetto egli contesta quindi il fatto che a fronte del percepimento di CHF 940 (supplemento sostitutivo AVS/AI relativo al terzo pensionamento al 50% per il mese di settembre 2017), la sua rendita di vecchiaia annua risulti di CHF 384 inferiore vita natural durante, ritenendo leso il principio di proporzionalità tra la prestazione ricevuta e il finanziamento prestato.
Come avremo modo di spiegare in seguito, l'attore non può essere seguito nel suo ragionamento in quanto il principio di proporzionalità (la cui significatività, in termini di importi, nella fattispecie peraltro discutibile) cui fa appello deve essere misurato sull'insieme delle prestazioni di vecchiaia percepite e non su un singolo elemento delle stesse. In effetti, nella presente risposta di causa, dimostreremo che sull'insieme delle prestazioni di vecchiaia percepite il principio di proporzionalità è pienamente rispettato, anzi, al contrario, le prestazioni percepite dall'interessato risultano in realtà non sufficientemente finanziate, generando così una perdita importante per l'IPCT e un altrettanto importante guadagno per l'assicurato.
Spiegheremo inoltre che la richiesta di effettuare una riduzione della rendita di vecchiaia proporzionale all'effettivo godimento del supplemento sostitutivo AVS/AI non può essere accolta nei termini richiesti dall'attore. In effetti, come avremo modo di circostanziare, questa riduzione è proporzionale in termini di anni, ma non di mesi, in quanto presso l'allora CPDS non è mai stata fatta alcuna interpolazione di fattori attuariali riferiti a una data età, in quanto non prevista né dalla Lcpds né dal Rcpds. (…)” (V, pagg. 1 e 2).
Esposte le basi legali e regolamentari – precisato che “(…) nel prosieguo di questa risposta di causa faremo anche riferimento al Regolamento di previdenza dell'IPCT del 17 ottobre 2013 (in seguito Ripct). (…)” (V, pag. 6) –, quanto al calcolo delle prestazioni di vecchiaia fino al 31.12.2012 e riguardo all’interpolazione dell’attore che chiede l’applicazione di una riduzione proporzionale all’effettivo godimento del supplemento sostitutivo AVS/AI, l’icpt ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3) Calcolo delle prestazioni di vecchiaia fino al 31.12.2012
Secondo la Lcpds in vigore al 31.12.2012, la rendita di vecchiaia tra i 60 e i 65 anni risultava pertanto dal seguente calcolo (cfr. in particolare art. 22 Lcpds):
Rendita di vecchiaia = N – R e N = 1.5% x A x D x G, laddove:
N = Rendita di vecchiaia non ridotta per il finanziamento del
supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato;
A = Anni di assicurazione (calcolati al giorno esatto, cfr. art. 22 cpv.
6 Lcpds), ritenuti al massimo 40 anni e tenuto conto che per chi è entrato nella CPDS prima del 1995, gli anni di assicurazione vengono rivalutati nella misura di 4/3 (cfr. norma transitoria BU 1995, 79 (20 dicembre 1994) C2 cpv. 1 Lcpds);
D = Stipendio determinante corrispondente alla media degli stipendi
assicurati degli ultimi 10 anni, ma almeno al 90% dell'ultimo stipendio assicurato (intesi gli stipendi assicurati rapportati al 100%);
G = Grado di occupazione medio durante tutta la durata assicurativa
fino al momento del pensionamento, tenuto conto che, per chi è entrato nella CPDS prima del 1995, tale computo viene effettuato sull'arco di 30 anni (cfr. art. 16 cpv. 3 Rcpds);
R = Riduzione vitalizia delle rendita di vecchiaia per la
partecipazione al finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato;
e dove:
R = 75% x S x P x F e P = max (0%; 100% – ( L / N ) ), laddove:
S = Supplemento sostitutivo AVS/AI di diritto = A/40 x G x 80% della rendita massima AVS;
P = Percentuale di finanziamento del supplemento sostitutivo
AVS/AI a carico dell'assicurato;
L = Limite soglia = A/40 x G x 75% della rendita massima AVS (cfr.
art. 14c Lcpds);
F = Fattore attuariale applicabile in funzione all'età di
pensionamento (cfr. art. 11b Rcpds).
In caso di pensionamento parziale, la rendita di vecchiaia e il supplemento sostitutivo AVS/AI, calcolati al 100%, sono erogati in modo proporzionale alla percentuale di pensionamento.
Come si può evincere dagli articoli della Lcpds e del Rcpds riportati in precedenza, i fattori di moltiplicazione per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI dipendono dall'età di pensionamento, ma non viene indicato che in caso di pensionamento tra due età intere i fattori debbano essere interpolati. In mancanza di un'indicazione esplicita diversa, sono sempre stati applicati i fattori relativi agli anni compiuti al momento dell'evento assicurato.
Di conseguenza, fino al 2012, in caso di pensionamento di vecchiaia tra i 60 e i 65 anni, venivano calcolati i giorni di assicurazione dalla data di entrata in cassa pensioni fino alla data del pensionamento (rivalutati per 4/3 se l'assicurato era entrato nella CPDS prima del 1995, ritenuto un massimo di 14'400 giorni – cioè 40 anni), mentre per il calcolo del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI facevano stato gli anni compiuti al momento del pensionamento.
Esempio:
· Un assicurato, nato a gennaio del 1952, entrato nella CPDS il 01.09.1977, che ha sempre lavorato al 100% (G = 100%), chiede il pensionamento totale al 01.09.2012 (60 anni e 7 mesi).
· Il suo stipendio determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia è D = CHF 100'000.
· L'interessato al momento del pensionamento ha accumulato esattamente 35 anni di assicurazione, ossia 12600 giorni, i quali, rivalutati per 4/3 (siccome l'interessato è entrato in CPDS prima del 1995) danno 16'800 giorni, cioè più del massimo di 14'400 giorni. L'assicurato ha così maturato A = 40 anni di assicurazione e ha diritto alla rendita di vecchiaia massima, corrispondente al 60% (= 1.5% x 40) del suo stipendio determinante, ossia N = CHF 60'000 (= 60% x 100'000 x 100%), cui bisogna ancora dedurre la quota a carico dell'assicurato per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/Al.
· Avendo il massimo degli anni assicurativi ed avendo sempre lavorato al 100%, l'interessato ha diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI massimo, ossia (nel 2012), S = CHF 22'272 (= 40/40 x 100% x 80% x 27'840).
· Avendo il massimo degli anni assicurativi ed avendo sempre lavorato al 100%, il limite soglia corrisponde a L = CHF 20'880 (= 40/40 x 100% x 75% x 27'840).
· La quota a carico dell'assicurato per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI corrisponde a P = max( 0%; 100% - (20'880 / 60'000) ) = 65.2%.
· Il fattore di moltiplicazione per il calcolo della riduzione corrisponde all'età al momento del pensionamento, cioè 60 anni e quindi F = 0.27624. La riduzione della rendita di vecchiaia corrisponde pertanto a R = 75% x 22'272 x 65.2% x 0.27624 = 3'009.
· La rendita di vecchiaia di diritto corrisponde pertanto a CHF 56’991 (= 60000 – 3'009).
· Le prestazioni di vecchiaia annue di diritto dell'assicurato dal 01.09.2012 sono pertanto le seguenti:
o Rendita di vecchiaia CHF 56'991
o Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 22'272
Riassumendo, fino al 31.12.2012, nel vecchio piano in primato delle prestazioni, il calcolo dei giorni di assicurazione veniva fatto al giorno esatto del pensionamento, mentre per il fattore di moltiplicazione relativo al finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato facevano stato gli anni compiuti al momento del pensionamento.
[…].
5) Interpolazione
Nella sua petizione, il signor AT 1 chiede che l'IPCT applichi "una riduzione proporzionale all'effettivo godimento del supplemento sostitutivo AVS/AI da parte dell'assicurato". Ebbene, tale riduzione viene in effetti fatta su base annuale (i fattori variano di anno in anno), ma non su base mensile e questo semplicemente perché non vi è alcuna disposizione nella Lipct, nella Lcpds o nel Rcpds che preveda che si debba effettuare un'interpolazione mensile. Di conseguenza la CPDS/IPCT ha sempre applicato quanto previsto dalle rispettive Leggi e Regolamenti di previdenza, utilizzando i fattori di moltiplicazione secondo l'età al momento del pensionamento (chi ha 60 anni e 11 mesi non ha ancora 61 anni, salvo disposizioni esplicite che indichino che un approssimazione o un'interpolazione siano possibili). (…)” (V, pagg. 5-7 e 9)
Avuto riguardo al caso particolare l’ipct ha evidenziato che:
" (…)
6) Il caso del signor AT 1
Come ricordato nell'introduzione, il signor AT 1, nato il __________1952 ed entrato nell'allora CPDS il 01.09.1979, ha beneficiato del pensionamento per vecchiaia in 3 tappe. Di seguito riportiamo i calcoli che hanno determinato gli importi elencati nella tabella del capitolo 1), utilizzando le notazioni definite nel capitolo 3).
6.1) 1° pensionamento al 01.10.2012 (60 anni e 0 mesi) al 25%
Il pensionamento è avvenuto ancora sotto l'ordinamento giuridico della CPDS:
· A = 40 (il periodo 01.09.1979-30.09.2012 = 33 anni e 1 mese = 11’910 giorni, rivalutati per i 4/3 dà 15'880 giorni, cioè più del massimo di 14'400 giorni = 40 anni esatti)
· D = 114'781
· G = 100%
· N = 68'869 (= 1.5% x 40 x 114'781 x 100%)
· S = 22'272 (= 40/40 x 100% x 80% x 27'840)
· L = 20'880 (= 40/40 x 100% x 75% x 27'840)
· P = 69.69% (= 1 – 20'880 / 68'869)
· F = 0.27624 (fattore di moltiplicazione di 60 anni)
· R = 3'216 (= 75% x 22'272 x 69.69% x 0.27624)
· Rendita di vecchiaia al 100% = 65'653 (= 68'869 – 3'216)
Le prestazioni di diritto al 01.10.2012 al 25% sono:
· Rendita di vecchiaia al 25% = 16’413 = 25% x 65'653 (=25% x (68'869 – 3216) = 17'217 – 804)
· Supplemento sostitutivo AVS/AI al 25% = 5'568 = 25% x 22'272
· Supplemento figlio agli studi = 1'641 = 10% x 16'413
6.2) 2° pensionamento al 01.09.2013 (60 anni e 11 mesi) al 25% (aumento del grado di pensionamento dal 25% al 50%) con richiesta di capitalizzazione di CHF 100'000
Il pensionamento è avvenuto sotto l'ordinamento giuridico dell'IPCT (ex art. 24 Lipct):
· A = 40(01.09.1979-30.09.2013 = 34 anni e 1 mese = 12'270 giorni, rivalutati per 4/3 dà 16'360 giorni, cioè più del massimo di 14'400 giorni = 40 anni esatti)
· D = 114'781
· G = 100%
· N = 68'869 (= 1.5% x 40 x 114'781 x 100%)
· S = 22'464 (= 40/40 x 100% x 80% x 28'0801)
· L = 20'880 (= 40/40 x 100% x 75% x 27'8401)
· P = 69.69% (= 1 – 20'880 / 68'869)
· F = 0.23041 (fattore di moltiplicazione di 61 anni)
· R = 2'682 (= 75% x 22'2721 x 69.69% x 0.23041)
· Rendita di vecchiaia al 100% = 66'187 (= 68'869 – 2'682)
· Richiesta di capitalizzazione della rendita = 100’000
· Fattore di capitalizzazione rendita = 15.764 (= 13.448 + (2/3 x 3.474); fattore di capitalizzazione di 61 anni, cfr. art. 24 cpv. 7 Licpt)
· Riduzione rendita per capitalizzazione = 100'000 / 15.764 = 6’344
Le prestazioni di diritto al 01.09.2013 per il pensionamento al 25% supplementare sono:
· Rendita di vecchiaia al 25% supplementare ridotta per la capitalizzazione di CHF 100'000 = 10'203 = (25% x 66'187) – 6'344 (= (25% x (68'869 – 2'682)) – 6'344 = (17'217 – 670) – 6'344)
· Supplemento sostitutivo AVS/Al al 25% = 51616 = 25% x 22'464
· Supplemento figlio agli studi = 1'655 = 10% x (25% x 66'187) (i fattori di capitalizzazione includono unicamente i fattori attuariali relativi alla rendita di vecchiaia e alla rendita vedovile, pertanto il supplemento figli è calcolato sulla rendita di diritto non ridotta per la capitalizzazione)
6.3) 3° pensionamento al 01.09.2017 (64 anni e 11 mesi) al 50% (aumento del grado di pensionamento dal 50% al 100%)
Il pensionamento è avvenuto sotto l'ordinamento giuridico dell'IPCT (ex art. 24 Lipct):
· A = 40 (01.09.1979-30.09.2017 = 38 anni e 1 mese = 13'710 giorni, rivalutati per 4/3 dà 18'280 giorni, cioè più del massimo di 14'400 giorni = 40 anni esatti)
· D = 114'781
· G = 100%
· N = 68'869 (= 1.5% x 40 x 114'781 x 100%)
· S = 22'560 (= 40/40 x 100% x 80% x 28'2001)
· L = 20'880 (= 40/40 x 100% x 75% x 27'8401)
· P = 69.69% (= 1 – 20'880 / 68'869)
· F = 0.06596 (fattore di moltiplicazione di 64 anni)
· R = 768 (=75% x 22'2721 x 69.69% x 0.06596)
· Rendita di vecchiaia al 100% = 68'101 (= 68'869 – 768)
1Per il calcolo della riduzione della pensione fa stato la rendita massima AVS in vigore al 31.12.2012, mentre il supplemento sostitutivo AVS/AI di diritto viene adeguato al rincaro delle rendite AVS/AI come sancito dall’art. 24 cpv. 9 Lipct. Pertanto, per chi beneficia delle garanzie ex art. 24 Lipct, datore di lavoro e assicurato finanziano il 75% del supplemento sostitutivo AVS/AI basato sulla rendita massima AVS del 2012, lasciando a carico dell’IPCT i rincari futuri.
Le prestazioni di diritto al 01.09.2017 per il pensionamento al 50% supplementare sono:
· Rendita di vecchiaia al 50% supplementare = 34'051 = 50% x 68'101 (= 50% x (68'869 – 768) = 34'435 – 384)
· Supplemento sostitutivo AVS/AI al 50% = 11'280 = 50% x 22'560
6.4) Osservazioni
Per il primo pensionamento, il signor AT 1 aveva richiesto ed ottenuto il pensionamento parziale al 1° ottobre 2012 (nonostante per i docenti fosse di principio previsto al 1° settembre) in quanto conscio delle riduzioni che ciò avrebbe comportato.
L'interessato non ha invece fatto la stessa richiesta per il successivo pensionamento al 1° settembre 2013 – probabilmente perché in questo caso gli era più conveniente far uso della semplificazione prevista dall'art. 24 Lipct che gli permetteva di beneficiare delle prestazioni di 61 anni, nonostante ne avesse ancora solo 60. Pertanto, in questo caso, il signor AT 1 ha ricevuto prestazioni migliori di quelle cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012.
Come già ricordato al capitolo 4.1), per l'ultimo pensionamento al 01.09.2017, il signor AT 1 ha beneficiato di 1 mese "bonus" di assicurazione (siccome calcolato alla fine del mese del compimento dei 65 anni). Nel suo caso, l'interessato aveva comunque già acquisito il massimo degli anni assicurativi e pertanto questo "regalo" dell'art. 24 cpv. 4 Lipct non ha modificato la sua pensione. Pertanto, in questo caso, il signor AT 1 ha ricevuto le stesse prestazioni di quelle cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012.
[…].
8) Conclusioni
Riassumendo:
· L'interpolazione mensile dei fattori di moltiplicazione in oggetto non può essere effettuata in quanto non prevista da nessuna Legge né Regolamento di previdenza della CPDS/IPCT, come dimostrato al capitolo 5);
· Non vi è violazione del principio di proporzionalità in quanto il punto al centro della mozione non può essere trattato quale elemento a sé stante, bensì quale parte delle prestazioni di vecchiaia globali percepite e in tale contesto, come dimostrato al capitolo 7), questo principio non è affatto violato, anzi. (…)” (doc. V, pagg. 10-13)
Con modulo del 17 aprile 2018 – così richiesto (VI) – l’ipct ha trasmesso al TCA l’intero incarto numerato (VII).
1.4. Con scritto del 25 aprile 2018 (trasmesso per conoscenza all’ipct, X) l’attore, tramite il suo rappresentante, ha comunicato al TCA che “(…) abbiamo preso atto della risposta dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino dello scorso 13 aprile 2018 e vi informiamo che con la presente rinunciamo a presentare ulteriori mezzi di prove. (…)” (IX).
in diritto
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Nella fattispecie in esame, sostenendo che “(…) la riduzione della rendita per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI non avviene, come lascerebbe intendere l’art. 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di supplemento sostitutivo totale effettivamente percepito, ma sulla base del montare calcolato nell’intero 64.esimo anno. La qual cosa penalizza il signor AT 1, avendo egli beneficiato del supplemento sostitutivo AVS/AI per un solo mese (settembre 2017) e per un prepensionamento imposto dalla legge in vigore per i docenti cantonali. Secondo l’ICPT si tratta unicamente di un procedimento per semplificare il calcolo in questi casi. Secondo il ricorrente si tratta di una semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia vita natural durante. (…)” (I), AT 1 chiede al TCA “(…) di stabilire che il calcolo “semplificatorio” dell’ICPT relativamente all’art. 24, cpv. 5 Lipct, applicato al signor AT 1, sia dichiarato illegale e che gli atti vengano rinviati all’ICPT per applicare una riduzione proporzionale all’effettivo godimento del supplemento sostitutivo AVS/AI da parte dell’assicurato. (…)” (I).
La convenuta, invece, negando la violazione del principio della proporzionalità, sostiene che detto principio “(…) deve essere misurato sull’insieme delle prestazioni di vecchiaia percepite e non su un singolo elemento delle stesse. In effetti nella presente risposta di causa, dimostreremo che sull'insieme delle prestazioni di vecchiaia percepite il principio di proporzionalità è pienamente rispettato, anzi, al contrario, le prestazioni percepite dall'interessato risultano in realtà non sufficientemente finanziate, generando così una perdita importante per l'IPCT e un altrettanto importante guadagno per l'assicurato. (…)” (V, pag. 2).
Trattandosi di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto e siccome il luogo in cui l’attore è stato assunto si trova in Ticino, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. AT 1, come accennato (cfr. consid. 1.1), dopo le prime due tappe (il 1. ottobre 2012 e il 1. settembre 2013, in entrambi i casi nella misura del 25%), ha beneficiato del pensionamento totale per vecchiaia (sino al 31 agosto 2017 pensionamento al 50%) dal 1. settembre 2017 all’età di 64 anni e 11 mesi (cfr. doc. 11).
Al riguardo questo Tribunale rileva che, per l’art. 7 cpv. 1 Lipct, l’età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).
L’art. 64 della LORD, che regola il limite di età, stabilisce che il rapporto di impiego cessa per limite d’età fra i 60 e i 65 anni (cpv. 1); che il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (cpv. 2); che il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni: a) per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età; b) per i docenti il 31 agosto (cpv. 3); che per sciogliere il rapporto d’impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall’art. 59 (cpv. 4) e che il rapporto d’impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma dell’incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età (cpv. 5).
Ritenuto che nell’evenienza concreta si tratta di un docente che nell’anno 2017 ha raggiunto i 65 anni, il pensionamento totale per vecchiaia dell’assicurato (in concreto per il restante 50%) dal 1. settembre 2017 all’età di 64 anni e 11 mesi è rispettoso delle succitate norme e meglio del combinato di cui agli articoli 7 cpv. 1 Lipct e 64 cpv. 2 lett. b LORD.
Nella misura in cui censura il fatto che il pensionamento gli è stato imposto dalla legge – “(…) Il AT 1 non ha scelto lui di andare in pensione il 31 agosto 2017, ma la scelta è stata imposta dalla legge. (…)” (I) – questo Tribunale rileva quanto segue.
Il Consiglio di Stato, nel Messaggio aggiuntivo 6463 A del 24 gennaio 2012 concernente la revisione parziale della LORD, circa la puntuale modifica degli articoli 59 cpv. 4 e 64 LORD riferita in modo particolare alla cessazione del rapporto d’impiego per dimissioni e per limiti d’età dei docenti, ha proposto le seguenti precisazioni:
" (…)
Art. 59 cpv. 4 (modifica)
4Il rapporto d'impiego dei docenti cessa di regola il 31 agosto; le eccezioni sono stabilite dal regolamento.
Nell'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il legislatore cantonale considera da sempre la fine dell'anno scolastico, estensivamente, al 31 agosto: questa fine dell'anno scolastico non corrisponde tuttavia alla chiusura dell'anno scolastico, stabilita dalla legge della scuola verso la metà di giugno o a fine giugno (art. 15). Per eliminare qualsiasi malinteso ed uniformare il termine di cessazione effettiva del rapporto d'impiego dei docenti per limite d'età, da un lato, e per dimissioni, dall'altro, viene fatto riferimento in ambo i casi alla scadenza del 31 agosto.
Le eccezioni che verranno disciplinate in via regolamentare sono conseguenti alla presenza nell'ordinamento scolastico di docenti e di operatori specializzati2, il cui contratto di lavoro non termina necessariamente a fine agosto, bensì nel corso del mese di agosto. Ove questi collaboratori dovessero dimettersi o rinunciare alla carica, fa stato la scadenza effettiva del rapporto d'impiego, mentre che nel caso di pensionamento prima dei 65 anni d’età il loro contratto può essere prolungato fino al termine del mese di agosto. In tal modo, anche per questi collaboratori non si creano particolari problemi amministrativi, essendo allineati la scadenza del rapporto di lavoro e l'inizio del diritto alla pensione (1°settembre).
2 Ai sensi dell’art. 79b del disegno di legge che accompagna il messaggio n. 6463.
Art. 64 (modifica)
1Il rapporto d'impiego cessa per limite d'età fra i 60 e i 65 anni.
2Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha il diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 23 Lcpd.
3Il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni:
a) per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età;
b) per i docenti il 31 agosto.
4Per sciogliere il rapporto d'impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall'art. 59.
5Il rapporto d'impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma dell'incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età.
Questa modifica toglie innanzitutto l'incongruenza contenuta oggi nell'art. 64 cpv. 1 LORD: i termini di disdetta - di tre o sei mesi - dell'art. 59 devono infatti essere osservati soltanto se il dipendente vuole essere collocato a riposo prima del compimento del 65mo anno di età: a 65 anni il pensionamento interviene, come s'è visto, ope legis e il rapporto di lavoro può semmai sussistere soltanto alle condizioni stabilite dal capoverso 5.
Per il resto, questa modifica riguarda esclusivamente coloro che vanno in pensione a 65 anni. Ora, se per gli impiegati il pensionamento interviene alla fine del mese in cui compiono gli anni, per i docenti si presentano due possibili scenari:
• per quelli nati fra settembre e dicembre, il pensionamento subentra a fine agosto dell'anno di riferimento e quindi in anticipo rispetto alla data di compimento del 65mo anno di età;
• per quelli nati nel periodo gennaio-agosto dell'anno in cui compiono i 65 anni, il collocamento a riposo interviene alla fine dell'anno scolastico, estensivamente fissata al 31 agosto, e questo per assicurare la continuità didattica: questi docenti rimangono pertanto in carica alcuni mesi, per motivi preminenti d'interesse pubblico, anche dopo il compimento dei 65 anni di età.
Resta invece acquisita - per i docenti che vogliono sciogliere il rapporto d'impiego prima dei 65 anni o che vogliono chiedere il collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 23 Lcpd - la conclusione della loro attività con la fine dell'anno scolastico, ovverosia al 31 agosto dell'anno di pensionamento, e pure acquisita in questa evenienza rimane l'osservanza dei termini ordinari di preavviso di cui all’art. 59 LORD.
(…)” (Messaggio aggiuntivo 6463 A del 24 gennaio 2012)
Dal canto suo la Commissione della gestione e delle finanze, nel rapporto 6463 R 6463A R del 3 aprile 2012 sui messaggi 22 febbraio 2011 e 24 gennaio 2012 concernenti la revisione parziale della LORD, per quanto riguarda gli articoli 59 cpv. 4 e 64 LORD, si è così espressa:
" (…)
Infine, direttamente in sede commissionale, è data l'approvazione al disegno di ulteriore modifica della LORD, introdotta con il messaggio aggiuntivo del 24 gennaio 2012, negli artt. 59 cpv. 4 e 64, che fissano in modo inequivocabile al 31 agosto dell'anno del compimento del 65.esimo anno di età la scadenza ope legis del rapporto di lavoro con i docenti, sia per quelli che compiono il 65.esimo anno di età prima del 31 agosto, sia per quelli che li compiono dopo. La Commissione prende atto favorevolmente di questa norma che ha l'intento di assicurare, nel corso dell'anno scolastico, la continuità didattica, evitando cambi d'insegnante nel corso dello stesso. Resta inteso che è comunque data la possibilità di anticipare il pensionamento agli anni precedenti secondo le relative disposizioni, ritenuto che comunque la data per la cessazione del rapporto d'impiego è sempre il 31 agosto. (…)” (rapporto 6463 R 6463A R del 3 aprile 2012)
2.3. AT 1 è stato alle dipendenze del Cantone Ticino dal 1. settembre 1979 al 31 agosto 2017 e conseguentemente assicurato, ai fini dell’attuazione della LPP, dapprima all’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dal 1. gennaio 2013 al neo costituito Istituto di previdenza del Cantone Ticino (ipct).
Dal 1. settembre 2017 – per raggiunti limiti di età (64 anni e 11 mesi; cfr. consid. 2.2) – è stato posto al beneficio della pensione vecchiaia e del supplemento sostitutivo AVS/AI (quest’ultimo soppresso con effetto dal 1. ottobre 2017 vista la concessione della rendita AVS).
L’ipct, appurato che così l’importo riconosciuto risultava essere superiore (cfr. il “foglio di calcolo per uomo da 64 anni e 6 mesi a 64 anni e 11 mesi” sub doc. 17 e dal quale risulta che è stata assegnata una pensione secondo la norma transitoria in quanto “NT superiore a PPC”), ha proceduto al calcolo delle prestazioni effettive dal 1. settembre 2017 applicando la norma transitoria di cui all’art. 24 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino in vigore dal 1. gennaio 2013 (Lipct).
Per quanto riguarda il calcolo della prestazione l’ipct ha illustrato esaurientemente le modalità dello stesso (cfr. consid. 1.3).
2.4. Con effetto dal 1. gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Lipct) del 6 novembre 2012 che ha, tra l’altro, introdotto il cambio del piano assicurativo (da un piano assicurativo in primato delle prestazioni ad un piano assicurativo in primato dei contributi) per tutti gli assicurati attivi al 1. gennaio 2013 (riservata la garanzia data secondo la norma transitoria di cui all’art. 24 Lipct) e ha abrogato la Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, riservate le disposizioni transitorie (art. 22 Lipct).
Come noto, la volontà del legislatore è stata quella di sottoporre a un piano di risanamento completo la Cassa pensione dei dipendenti dello Stato.
Le misure più significative sono state: il passaggio al piano previdenziale in primato di contributi (che pur non essendo in sé una misura di risanamento negli intendimenti permetterebbe tuttavia un maggior controllo dell’equilibrio finanziario di una cassa pensione), la riduzione del tasso tecnico dal 4 al 3,5%, le misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati (l’aumento del finanziamento a carico degli assicurati del supplemento sostitutivo AVS, il nuovo calcolo della prestazione di libero passaggio quando trova applicazione l’art. 17 LFLP, la sospensione temporanea dell’adeguamento delle pensioni al rincaro) e quelle a carico dei datori di lavoro e del Cantone (a carico dei datori di lavoro: il contributo di risanamento del 2% sui salari assicurati e l’aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS; a carico esclusivamente del Cantone: il contributo di ricapitalizzazione di fr. 477,6 mio, versato in modo rateale e il riconoscimento di un rendimento supplementare sul debito nei confronti della Cassa rispetto alle attuali condizioni di mercato, garanzia di un rendimento pari al 3.5%) (in argomento vedi il Messaggio del Consiglio di Stato n. 6666 del 10 luglio 2012 sulla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, modifica della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954, della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell’ordine giudiziario dell’11 dicembre 1985; pubblicato nella Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Volume 6, Anno parlamentare 2012-2013 alle pagg. 2803-2934, in particolare le pagg. 2818-2822).
Secondo l’art. 23 Lipct, con la sua costituzione l’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l’attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato riprendendone attivi e passivi.
Considerato il cambio totale del sistema pensionistico, e in particolare il passaggio da un piano assicurativo in primato delle prestazioni a uno in primato dei contributi (art. 13 Lipct), la nuova legge prevede la seguente norma transitoria in vigore dal 1. gennaio 2013:
" Art. 24
1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.
2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
3Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.
4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.
5L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:
a) finanziamento dei datori di lavoro
|
Età di pensionamento |
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI |
|
|
|
Uomini |
Donne |
|
58 |
5.96 |
5.256 |
|
59 |
5.216 |
4.471 |
|
60 |
4.441 |
3.655 |
|
61 |
3.632 |
2.802 |
|
62 |
2.788 |
1.911 |
|
63 |
1.904 |
0.978 |
|
64 |
0.976 |
0 |
b) finanziamento degli assicurati
|
Età di pensionamento |
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI |
|
|
|
Uomini |
Donne |
|
58 |
0.35734 |
0.33402 |
|
59 |
0.31841 |
0.28999 |
|
60 |
0.27624 |
0.24199 |
|
61 |
0.23041 |
0.18957 |
|
62 |
0.18047 |
0.13219 |
|
63 |
0.12587 |
0.06923 |
|
64 |
0.06596 |
|
6Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.
7L’importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%.
I tassi di conversione per la capitalizzazione dell’importo garantito di pensione sono i seguenti:
|
Età |
Uomini |
Donne |
||
|
|
Vecchiaia |
Vedovile |
Vecchiaia |
Vedovile |
|
60 |
13.796 |
3.418 |
15.008 |
0.142 |
|
61 |
13.448 |
3.474 |
14.692 |
0.132 |
|
62 |
13.099 |
3.526 |
14.375 |
0.122 |
|
63 |
12.748 |
3.572 |
14.053 |
0.111 |
|
64 |
12.394 |
3.613 |
13.731 |
0.101 |
|
65 |
12.037 |
3.648 |
13.403 |
0.091 |
|
66 |
11.677 |
3.679 |
13.072 |
0.080 |
|
67 |
11.313 |
3.704 |
12.734 |
0.071 |
|
68 |
10.948 |
3.720 |
12.388 |
0.062 |
|
69 |
10.581 |
3.732 |
12.037 |
0.054 |
|
70 |
10.211 |
3.736 |
11.677 |
0.047 |
8Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7.
In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione
|
Età |
Uomini |
Donne |
|
|
|
|
(AVS 64 anni) |
(AVS 63 anni) |
|
60 |
4.441 |
3.655 |
2.805 |
|
61 |
3.632 |
2.802 |
1.912 |
|
62 |
2.788 |
1.911 |
0.979 |
|
63 |
1.904 |
0.978 |
0.000 |
|
64 |
0.976 |
0.000 |
|
|
65 |
0.000 |
|
|
9Oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.
10Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi.
L’avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto.
11Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto di previdenza, ai sensi dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l’assicurazione indipendentemente dall’attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l’Istituto di previdenza.
12Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.
13La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l’elezione dell’organo supremo.
14L’Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
15Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale."
Per quanto qui di rilievo, come rettamente evidenziato nella risposta, gli articoli 14a, 14b, 14c, 14e, 22 e 27 della Legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpds, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012) prevedono:
" (…)
Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI
a) In generale
Art. 14a 1Il 25% del costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dalla Cassa.
2Il 75% del costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dai datori di lavoro, rispettivamente dagli assicurati secondo gli articoli seguenti.
b) Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati
Art. 14b 1Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata uguale o inferiore al limite soglia di cui 14c, il finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro.
2Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata superiore al limite soglia di cui all'articolo 14c, la ripartizione avviene secondo le seguenti proporzioni:
datori di lavoro: limite soglia
pensione
beneficiari di pensione: 1 – limite soglia
pensione
c) Limite soglia
Art. 14c 1Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata, il limite soglia di cui all’art. 14b è il 75% della rendita massima AVS.
2Il limite soglia è ridotto proporzionalmente, se il grado d'occupazione medio è inferiore al 100% o se gli anni d'assicurazione sono inferiori a 40.
d) modalità di finanziamento per i datori di lavoro
Art. 14d 1Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico alla Cassa al verificarsi del pensionamento.
2Le tabelle tecniche attuariali per il calcolo del premio unico sono pubblicate nel Regolamento.
e) Modalità di finanziamento per gli assicurati
Art. 14e 1II finanziamento degli assicurati avviene tramite una riduzione, determinata in modo attuariale, della pensione di vecchiaia.
2Le tabelle tecniche attuariali per il calcolo della riduzione della pensione di vecchiaia sono pubblicate nel Regolamento.
[…].
2. Pensioni di vecchiaia
Art. 22 1La pensione di vecchiaia corrisponde all'1.5% dello stipendio determinante per ogni anno di assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%.
Lo stipendio determinante corrisponde allo stipendio assicurato medio degli ultimi 10 anni, ma al minimo al 90% dell'ultimo stipendio assicurato.
2I periodi con grado d'occupazione ridotto o nullo diminuiscono proporzionalmente la durata d'assicurazione.
3Se lo stipendio ha subito una riduzione per cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lett. a) b) c) che si verificano dal 1° gennaio 1984, lo stipendio assicurato determinante per il calcolo della pensione viene aumentato in modo proporzionale.
4La percentuale della rendita di vecchiaia è aumentata del 10% dell'aliquota di vecchiaia per ogni figlio minorenne o agli studi beneficiario di una rendita completiva AVS/AI, ritenuto un supplemento massimo per tutti i figli del 50%.
5La percentuale della rendita di vecchiaia degli assicurati che per particolari disposizioni legali sono collocati a riposo dopo i 65 anni è aumentata dell'1,5% per ogni anno supplementare di assicurazione, e può anche superare il massimo fissato al cpv. 1.
6Il periodo di assicurazione è calcolato in giorni e corrisponde al periodo di contribuzione, più quello acquistato.
7Lo stipendio determinante è quello valido al 31 dicembre di ogni anno; per l'anno del pensionamento, fa stato l'ultimo stipendio assicurato acquisito.
[…].
Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI
Art. 27 1Il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/Al.
2Il supplemento sostitutivo ammonta all'80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso. Le norme AVS/AI sono determinanti per stabilire II diritto al supplemento sostitutivo.
3Il supplemento sostitutivo è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 40 anni di assicurazione, ed è proporzionale al grado di occupazione medio valido per il calcolo della pensione.
4…
5In caso di capitalizzazione della rendita secondo l'art. 17 cpv. 5 della presente legge, il supplemento sostitutivo è pure versato in forma capitalizzata. I tassi di conversione sono specificati nel Regolamento.
(…)" (V, pagg. 3 e 4).
Inoltre, gli articoli 11a e 11b del Regolamento della cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Rcpds, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012) stabiliscono:
" (…)
Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI
a) Modalità di finanziamento per i datori di lavoro (art. 14d Lcpd)
Art. 11a Il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dei datori di lavoro è calcolato secondo la seguente tabella.
|
Età pensionabile |
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI |
|
|
|
Uomini |
Donne |
|
58 |
5.960 |
5.256 |
|
59 |
5.216 |
4.471 |
|
60 |
4.441 |
6.655 |
|
61 |
3.632 |
2.802 |
|
62 |
2.788 |
1.911 |
|
63 |
1.904 |
0.978 |
|
64 |
0.976 |
0.000 |
|
65 |
0.000 |
|
b) Modalità di finanziamento per gli assicurati (art. 14e Lcpd)
Art. 11b Il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico del beneficiario avviene secondo la seguente tabella.
|
Età pensionabile |
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI |
|
|
|
Uomini |
Donne |
|
58 |
0.35734 |
0.33402 |
|
59 |
0.31841 |
0.28999 |
|
60 |
0.27624 |
0.24199 |
|
61 |
0.23041 |
0.18957 |
|
62 |
0.18047 |
0.13219 |
|
63 |
0.12587 |
0.06923 |
|
64 |
0.06596 |
0.00000 |
|
65 |
0.00000 |
|
(…)" (V, pag. 5).
2.5. Per quanto riguarda il contenuto della garanzia introdotta dall'art. 24 cpv. 4 Lipct, che si fonda sulla Lcpd e Rcpd in vigore fino a quel momento, vale a dire la garanzia per gli assicurati attivi già 50enni al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, l’istituto convenuto l’ha illustrato come segue:
" (…)
4) Calcolo prestazioni garantite ex art. 24 Lipct dal 01.01.2013
L'art. 24 cpv. 4 Lipct recita che agli assicurati "che al 31 dicembre 2012 hanno un'età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l'importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno".
Per stabilire, al 31.12.2012, gli importi di pensione alle varie età di pensionamento (che sarebbero cadute negli anni a venire), è stato utilizzato il grado di occupazione valido al 31.12.2012 per tutti gli anni seguenti (ogni età di pensionamento ha pertanto un proprio grado d'occupazione medio G), mentre lo stipendio determinante, per tutte le età di pensionamento, è corrisposto alla media dei 10 anni precedenti al 2012, ma almeno al 90% dello stipendio assicurato 2012.
Quanto evidenziato sopra dell'art. 24 cpv. 4 Lipct significa che al momento del pensionamento fa stato l'età intera più vicina (ritenuto che 6 mesi valgono un anno), con la particolarità illustrata nel capitolo 4.1).
Ad esempio, se il pensionamento avviene tra i 60 anni e 6 mesi e i 61 anni e 5 mesi, viene attribuita la rendita di vecchiaia e il supplemento sostitutivo AVS/AI dei 61 anni. In altre parole, riprendendo l'esempio precedente (nato a gennaio 1952 ed entrato in CPDS al 01.09.1977), in caso di prepensionamento al 01.09.2013, cioè a 61 anni e 7 mesi, all'interessato verrebbero corrisposte le prestazioni di vecchiaia previste calcolate a 62 anni (cioè al 31.01.2014), e meglio:
· Gli anni di assicurazione sarebbero quelli calcolati dal 01.09.1977 al 31.01.2014 (invece che al 31.08.2013);
· Il grado di occupazione medio sarebbe quello calcolato dal 01.09.1977 al 31.01.2014 (invece che al 31.08.2013);
· Lo stipendio determinante si basa in ogni caso sulla media degli stipendi assicurati dal 2003 al 2012 (ultimi 10 anni al momento del cambiamento di piano assicurativo), garantito almeno il 90% dello stipendio assicurato 2012;
· La riduzione vitalizia della rendita di vecchiaia per tener conto del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato sarebbe calcolata sulla base del fattore di moltiplicazione al 31.01.2014, cioè quello corrispondente all'età di 62 anni.
Detta altrimenti, con il calcolo delle prestazioni di vecchiaia secondo la norma transitoria ex art. 24 Lipct, il calcolo dei giorni di assicurazione non è più stato fatto al giorno esatto del pensionamento, bensì alla fine del mese del compimento dell'età intera più vicina (laddove 6 mesi contano un anno). Similarmente, per il fattore di moltiplicazione relativo al finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato non hanno più fatto stato gli anni compiuti al momento del pensionamento, bensì l'età intera più vicina (laddove 6 mesi contano un anno), con l'eccezione illustrata nel capitolo 4.1) e che è alla base della petizione del signor AT 1.
Evidentemente, ne consegue che per chi beneficia del pensionamento nei 6 mesi precedenti il compimento degli anni, la garanzia dà prestazioni maggiori o uguali rispetto al sistema di calcolo in vigore al 31.12.2012, mentre per chi beneficia del pensionamento nei 5 mesi successivi al compimento degli anni, la garanzia dà prestazioni uguali o inferiori rispetto al sistema di calcolo in vigore al 31.12.2012. Questa semplificazione, voluta dal Legislatore cantonale, ha quindi almeno due benefici:
1. Permette di evitare di dover mantenere, a livello informatico, per 15 anni e oltre tutte le complicazioni dovute al vecchio piano in primato delle prestazioni accanto a quello attuale in primato dei contributi; con questa semplificazione è in effetti stato sufficiente calcolare e registrare i valori di pensione alle età di pensionamento 58-65 anni (più, come vedremo nel capitolo 4.1), il valore di pensione per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne);
2. Per gli assicurati è molto più facile capire quale siano le prestazioni di diritto garantite.
Si noti come, per il calcolo della riduzione vitalizia della rendita di vecchiaia per tener conto del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico dell'assicurato, la norma transitoria ex art. 24 Lipct sia a vantaggio degli assicurati rispetto a quanto praticato prima del 2013. In effetti, se il prepensionamento avviene a 60 anni e 5 mesi, sia prima del 2013 che dopo, il fattore di moltiplicazione è quello dell'età di 60 anni, mentre se il prepensionamento avviene a 60 anni e 6 mesi, prima del 2013 si sarebbe applicato [il] fattore di moltiplicazione di 60 anni, mentre dal 01.01.2013 quello dei 61 anni (siccome l'età intera più vicina a 60 e 6 mesi sono i 61 anni), fattore più basso che determina pertanto una decurtazione della rendita più bassa.
4.1) Eccezione per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne
Quanto precedentemente esposto trova un'eccezione per gli uomini che beneficiano del prepensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi, così come, per analogia, per le donne che beneficiano del prepensionamento tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi.
Seguendo il principio enunciato all'inizio del capitolo 4) ("le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno”), nei casi appena evocati gli uomini avrebbero avuto diritto alle prestazioni dei 65 anni (64 anni per le donne), salvo che, a 65 anni (64 anni per le donne) non vi sarebbe alcun diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI siccome l'età di pensionamento ordinaria AVS sarebbe già sopraggiunta.
Tuttavia, in realtà, a quel momento l'età effettiva degli uomini non sarebbe ancora di 65 anni (64 anni per le donne) e pertanto, l'art. 24 cpv. 9 Lipct ("Oltre all'importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012 [...]”) e l'art. 27 cpv. 1 Lcpds ("II pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI") ci impone di versare questa prestazione fino al compimento dei 65 anni (64 anni per le donne).
D'altro canto, però, anche l'art. 14a Lcpds ("II 75% del costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/Al è finanziato dai datori di lavoro, rispettivamente dagli assicurati […]") ci impone di riscuotere il finanziamento dovuto per questa prestazione a carico dell'assicurato.
La soluzione adottata dall'IPCT per risolvere questa contraddizione è stata quindi quella, pragmatica, di introdurre un (unico) valore di pensione ad hoc per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne. Questo valore tiene fede al principio "le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno" nella misura in cui il calcolo degli anni di assicurazione viene effettuato alla fine del mese del compimento dei 65 anni per gli uomini (64 anni per le donne) – di fatto quindi "regalando" dei mesi di assicurazione agli assicurati –, ma applicando, come fino al 31.12.2012, il fattore di moltiplicazione per il finanziamento a carico dell'assicurato del supplemento sostitutivo AVS/AI degli anni compiuti al momento del pensionamento (ossia i 64 anni per gli uomini e i 63 anni per le donne). Questo in piena analogia a quanto effettuato fino al 31.12.2012.
Chi beneficia del pensionamento ex art. 24 Lipct tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia uguale o maggiore a quella cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012 secondo il vecchio ordinamento.
Per un uomo, la rendita di vecchiaia è maggiore rispetto a quella che sarebbe stata calcolata al 31.12.2012, se a 64 anni lo stesso non ha ancora raggiunto i 40 anni di assicurazione (in quanto approfitta dei mesi "bonus" tra il pensionamento e la fine del mese del compimento dei 65 anni).
Sarà invece uguale in caso contrario, ossia se a 64 anni ha già raggiunto i 40 anni di assicurazione (in tal caso i mesi "bonus" non hanno effetto sulla pensione).
È importante infine sottolineare che il supplemento sostitutivo AVS/AI è una prestazione sovra-obbligatoria, non prevista dalla LPP. Sulla base dell'art. 49 LPP (libertà operativa), che prevede che "gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste […]”, la CPDS prima e l'IPCT dopo hanno fissato il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI come abbiamo visto (cioè in modo collettivo). Dal momento che vi è il versamento di questa prestazione è necessario pure incassare i contributi previsti per finanziarla (come sancito dall'art. 14a Lcpds).
(…)" (V, pagg. 7-9).
Con queste modalità di computo viene in altre parole stabilito un importo di pensione fisso (che l’assicurato al minimo percepirà alle diverse età possibili di pensionamento) che non può più essere modificato, riservato il cpv. 6 del citato art. 24 Lipct (in argomento vedi le STCA 34.2014.18 del 2 giugno 2015 e 34.2014.12 del 16 marzo 2015).
2.6. Tema del presente contendere è l’assunto dell’attore secondo il quale l’ipct, a torto, “(…) nonostante il signor AT 1 abbia pagato per 11 mesi i contributi previdenziali durante il 64 esimo anno, ha applicato l'articolo 24, cpv. 5 della Lipct, che prevede un finanziamento dell'assicurato pari allo 0,06596 “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/Al”. La riduzione della rendita per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/Al non avviene, come lascerebbe intendere l'articolo 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di supplemento sostitutivo totale effettivamente percepito dal prepensionato, ma sulla base del montante calcolato nell'intero 64.esimo anno. La qual cosa penalizza il signor AT 1, avendo egli beneficiato del supplemento sostitutivo AVS/Al per un solo mese (settembre 2017) e per un prepensionamento imposto dalla legge in vigore per i docenti cantonali. Secondo l'ICPT si tratta unicamente di un procedimento per semplificare il calcolo in questi casi. Secondo il ricorrente si tratta di una semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia vita natural durante. (…)” (I).
Controversa è dunque la portata della garanzia prevista dall’art. 24 cpv. 4 Lipct per gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano un’età di 50 anni o più e, in particolare, l’applicazione dei tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI ai sensi del cpv. 5 dello stesso articolo.
L’istituto di previdenza convenuto – sostenendo, da una parte che “(…) l'attore non può essere seguito nel suo ragionamento in quanto il principio di proporzionalità […] cui fa appello deve essere misurato sull'insieme delle prestazioni di vecchiaia percepite e non su un singolo elemento delle stesse. (…)” (V, pag. 2) e, dall’altra parte, che “(…) la richiesta di effettuare una riduzione della rendita di vecchiaia proporzionale all'effettivo godimento del supplemento sostitutivo AVS/AI non può essere accolta nei termini richiesti dall'attore. In effetti, come avremo modo di circostanziare, questa riduzione è proporzionale in termini di anni, ma non di mesi, in quanto presso l'allora CPDS non è mai stata fatta alcuna interpolazione di fattori attuariali riferiti a una data età, in quanto non prevista né dalla Lcpds né dal Rcpds. (…)” (V, pag. 2) – si è confermato nel proprio calcolo esposto al consid. 1.3.
Come si vedrà nel proseguo la modalità di calcolo adottata dall’ipct è conforme alla normativa legale e regolamentare applicabile e deve essere confermata dal TCA.
2.7. Occorre precisare che per costante giurisprudenza federale le pretese pecuniarie dei funzionari non sono considerate diritti acquisti. Il rapporto di servizio, in quanto di diritto pubblico, è infatti disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, la sua evoluzione.
Di conseguenza, gli istituti di previdenza di diritto pubblico – non però i fondi di previdenza di diritto privato – possono modificare le loro disposizioni anche senza che in essa sia contenuta un'espressa riserva di modifica. Questa libertà è limitata dall'arbitrio e dal principio dell'uguaglianza di trattamento (DTF 127 V 255-256; RDAT I-1999 pag. 29; SZS 1994 pag. 379 consid. 6b).
Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono, quindi, configurare diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisce i rapporti una volta per tutte e li sottrae agli effetti dell'evoluzione della legge stessa oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (DTF 138 V 366 consid. 6.1 pag. 372, 117 V 229, giurisprudenza confermata nella STF 9C_674/2014 del 24 aprile 2015, vedi anche SZS 1994 pag. 379 consid. 6b e DTF 115 V 235 consid. 5b).
La revoca di tali diritti è possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene a tutela di un interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 pag. 380; DTF 113 Ia 362; 106 Ia 168; 117 V 235; RDAT I-1999 pag. 29; STCA 34.1995.63 del 25 settembre 1996).
Al riguardo, in una sentenza dell'8 novembre 2000, pubblicata in SJ 2001 pag. 413 seg., il TF si è riconfermato nella propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:
" Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions pécuniaires des magistrats ou fonctionnaires, qu'il s'agisse des prétentions salariales ou de celles relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis. Elles sont en principe régies par la législation en vigueur au moment où elles doivent prendre effet, de sorte que des droits acquis ne naissent en faveur des personne concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5b p. 234, 107 Ia 193 c. 3a p. 194, 106 Ia 163 c. Ia p. 166). Les cas échéant, la loi ne peut supprimer des droits acquis que si un intérêt public suffisant justifie cette mesure, et elle doit assurer une pleine indemnisation (ATF 119 Ia 154 c. 5c p. 161/162, 117 Ia 35 c. 3b p. 39, 117 V 229 c. 5b in fine p. 235). En l'occurrence toutefois, le recourant admet expressément qu'il ne bénéficie pas de prétentions ainsi garanties.
Dans la mesure où elle ne constituent pas des droits acquis, les prétentions patrimoniales des magistrats ou fonctionnaires sont néanmoins protégées contre les interventions du législateur par les art. 8 al. 1 et 9 Cst. A l'instar de l'art. 4 aCst., ces dispositions constitutionnelles empêchent que les prétentions en cause ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans justification particulière, au détriment de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5c p. 235, 106 Ia 163 c. Ic p. 169; voir aussi Ueli Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohler- worbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 43/1999 p. 290 ss, p. 308; Jacques-André Schneider, La prévoyance professionnelle et l'égalité de traitement, in Aspects de la sécurité sociale 2/1993 p. 22, ch. 3 ss). Selon les circonstances, le législateur est tenu d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle situation légale (arrêt du 3 avril 1996 in Pra 1997 p. 1, SJ 1996 p. 661, c. 4b; voir aussi ATF 122 V 405 c. 3b/bb p. 409). Ces dispositions transitoires ne doivent pas comporter elles-mêmes des distinctions arbitraires ou contraire à la garantie de l'égalité de traitement (arrêt du 30 septembre 1988 in RSAS 33/1989 p. 313, c. 4f p. 326)." (SJ 2001 pagg. 416-417)
Occorre ancora ricordare che la legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Dal senso letterale di un testo chiaro si può derogare, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto. Il Tribunale federale non privilegia alcun metodo di interpretazione, ma si ispira a un pluralismo pragmatico per ricercare il senso vero della norma; in particolare si fonda sulla comprensione letterale del testo solo se ne deriva senza ambiguità una soluzione materialmente giusta (DTF 139 V 254 consid. 4.1; 126 V 438; 125 V 130 e 180; 119 V 60 e 429; Pratique VSI 1933 pag. 133 e 263; RAMI 1993 pag. 132; RDAT I-1997 pag. 40; Imboden / Rhinow / Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-chung, no. 21b IV).
Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo della norma dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 consid. 5a; 118 Ib 191 consid. 5; 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e riferimenti ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b).
In particolare, a proposito dell'importanza e dei limiti dei lavori preparatori, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 435 l'Alta Corte si è così espressa:
" b) Zu prüfen ist des Weiteren, ob die Materialien zuverlässigen Aufschluss über die Auslegung des Art. 29septies Abs. 1 Satz 1 AHVG geben. Nach ständiger Rechtsprechung stellen sie, gerade bei jüngeren Gesetzen, ein wichtiges Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der Auslegung stets Gebrauch zu machen ist (BGE 125 V 131 Erw. 5 in fine mit Hinweisen). Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden. Nach gefestigter Rechtsprechung sind sie aber für sich allein nicht geeignet, direkt auf den Rechtssinn einer Gesetzesbe- stimmung schliessen zu lassen, weil das Gesetz sich mit seinem Erlass von seinen Schöpfern löst und ein eigenständiges rechtliches Dasein entfaltet (BGE 124 V 189 Erw. 3a). Schliesslich sind die Materialien als Auslegungshilfe nicht dienlich, wo sie keine klare Antwort geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit Hinweisen)."
(DTF 126 V 439; vedi pure: RDAT I-1997 pag. 42)
2.8. Nella fattispecie i cpv. 1 e 2 della norma transitoria art. 24 Lipct stabiliscono che "i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti" (cpv. 1) e che "gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni " (cpv. 2).
Riguardo all’art. 24 il Consiglio di Stato, nel succitato Messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012 sulla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (pubblicato nella Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Volume 6, Anno parlamentare 2012-2013, pagg. 2803-2933 e di seguito Messaggio), al commento dei singoli articoli, e nello specifico all’art. 24, per quanto qui d’interesse, ha esposto quanto segue:
" (…)
Cpv. 1, 2:
" I cpv. 1 e 2 vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il principio fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti disposizioni e in base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti soggiacciono alle disposizioni per le quali sono stati pronunciati."
Cpv. 3:
" Viene sancito il principio secondo il quale il nuovo piano assicurativo viene applicato a tutti gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013, ritenuto che per gli assicurati con 50 anni e più di età vale comunque la garanzia data."
Cpv. 4:
" Viene esplicitata la modalità di calcolo della garanzia delle aspettative data al 31 dicembre 2012."
Cpv. 5:
" Il cpv. 5 conferma che i calcoli allestiti al 31 dicembre 2012, saranno mantenuti a partire dal 1°gennaio 2013 a dipendenza del momento in cui l’assicurato chiederà il pensionamento.
Vengono indicati i coefficienti attuariali validi per l’onere a carico dei datori di lavoro e degli assicurati, per coloro che beneficiano delle garanzie al 31.12.2012."
[…]
Cpv. 9:
" Si specifica che il supplemento sostitutivo AVS/AI considerato al 31 dicembre 2012 viene adeguato all’adeguamento della rendita AVS/AI, con le stesse modalità adottate nel nuovo piano assicurativo in primato dei contributi." (…)" (Messaggio pagg. 2854-2856)
Con riferimento alle garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più alla fine del 2012 il Messaggio precisa:
" (…)
2.1.9 Le garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più
Si premette che per tutti gli assicurati al 1 gennaio 2013 verrà applicato il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi.
Ritenuto che il rapporto fra assicurato e il proprio Istituto di previdenza deve fondarsi su un principio di buona fede è stata studiata una puntuale norma transitoria per garantire alle varie scadenze di pensionamento l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012.
A sostegno ulteriore di questa misura che va a favore degli assicurati ma anche dell’istituto di previdenza stesso vi è il fatto che una buona parte di questi assicurati ha già perlomeno raggiunto il primo limite di pensionamento, per cui questi assicurati potrebbero chiedere il pensionamento secondo il diritto vigente.
Di conseguenza, nel caso in cui ci dovesse essere un massiccio “esodo” di queste persone verso un pensionamento prima dei 65 anni, oltre che comportare nell’immediato evidenti difficoltà organizzative allo Stato e ai diversi datori di lavoro, comporterebbe un importante aggravio finanziario all’Istituto di previdenza, ritardando nel tempo il progetto di risanamento.
Bisogna inoltre considerare che se un assicurato che ne ha diritto rinvia il pensionamento anche solo di un anno, l’Istituto di previdenza ne trae un vantaggio finanziario.
Nel dettaglio si precisa che la garanzia consiste nell’importo della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano assicurativo. Per ogni assicurato sarà determinato l’importo in franchi garantito anno per anno dai 58 ai 65 anni.
Al momento del pensionamento effettivo verrà comparato l’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi, con l’importo garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012. All’assicurato verrà riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento. Il supplemento sostitutivo AVS/AI seguirà per contro l’evoluzione delle rendite AVS.
L’esempio di simulazione allegato indica in modo dettagliato le aspettative garantite con le prestazioni secondo il nuovo diritto.
L’evoluzione degli stipendi tiene conto di una indicizzazione annuale dovuta al rincaro dell’1,5%. Nel caso concreto lo stipendio iniziale al 01.01.2013 è di CHF 132’107.00, a 58 anni (2014) è di CHF 134'089.00, a 60 anni (2016) è di CHF 138'142.00, mentre a 65 anni (2021) è CHF 148'818.00.
Sul conto avere di vecchiaia viene accreditato al 01.01.2013 (data ipotizzata del cambiamento) il valore della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012. In seguito il conto avere di vecchiaia viene alimentato con i bonifici Lcpd e con gli interessi.
[…; esempio di conto avere di vecchiaia]
Ammontare pensione a 58 anni secondo PPC:
Avere di vecchiaia: CHF 577'337.00 x 5.30% = CHF 30’599.00
Partecipazione finanziamento supplemento sostitutivo AVS/AI
CHF 2’628.00
Pensione effettiva CHF 27’971.00
Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 22'940.00
Totale prestazioni CHF 50’911.00
Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:
Pensione base CHF 32'523.00
Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 22'940.00
Totale CHF 55'463.00
Ammontare pensione a 60 anni secondo PPC:
Avere di vecchiaia CHF 643’443.00 x 5.52% = CHF 35’518.00
Partecipazione finanziamento supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 2’620.00
Pensione effettiva CHF 32’898.00
Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 23’629.00
Totale prestazioni CHF 56’527.00
Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:
Pensione base CHF 39'987.00
Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 23’629.00
Totale CHF 63’616.00
Ammontare pensione a 65 anni secondo PPC - 2021:
Avere di vecchiaia CHF 859’947.00 x 6.17% = CHF 53’059.00
+ Rendita AVS CHF 32’275.00
Totale CHF 85’334.00
Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:
Pensione base CHF 43'129.00
+ Rendita AVS CHF 32’275.00
Totale CHF 75'404.00
Come risulta dall’esempio che precede fino a 60 anni la garanzia esplica in modo significativo i suoi effetti. A partire da 61 anni questi effetti diminuiscono e nell’esempio mostrato a 65 anni il nuovo piano assicurativo è nettamente superiore. (…)." (Messaggio pagg. 2900-2902)
Circa le pensioni di vecchiaia per gli assicurati che beneficiano delle garanzie (assicurati che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni) il Messaggio indica inoltre che:
" (…) Come illustrato al punto 2.1.9 per gli assicurati che al momento del cambiamento hanno 50 anni e più di età è stata prevista una specifica norma transitoria, che prevede la garanzia dell’importo di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno antecedente il cambiamento.
Prima di entrare nel dettaglio delle cifre è opportuno rilevare che la norma transitoria così come pensata, ha un’importanza rilevante per gli assicurati già in età di pensionamento o perlomeno vicini al primo limite di pensionamento. Più l’età dell’assicurato si allontana dall’età di pensionamento, tanto più lo scopo della norma transitoria perde della sua importanza e potrà, verosimilmente accadere che nel tempo le prestazioni derivanti dal nuovo piano assicurativo in primato dei contributi, al momento del pensionamento effettivo risultino superiori. In definitiva questo è lo scopo della garanzia proposta, e cioè quello di tutelare maggiormente chi si trova in età di pensionamento o vicino al pensionamento. Si auspica tra l’altro, anche nell’interesse dell’Istituto di previdenza il rinvio del pensionamento ad un’età superiore.
Nell’analizzare l’effetto delle garanzie per coloro che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni bisogna distinguere tra affiliati prima del 1.1.1995 e affiliati dopo l’1.1.1995. Per i beneficiari delle garanzie è stato ipotizzato un aumento annuo dello stipendio assicurato dell’1,5% pari al rincaro previsto.
Affiliati dopo l’1.1.1995 con più di 50 anni alla data di cambiamento del piano
Per questi assicurati le garanzie limitano in modo molto importante la riduzione della pensione attesa rispetto al piano attuale. Per questa categoria di assicurati man mano che ci si avvicina all’età AVS il nuovo piano si avvicina alla pensione garantita e può anche essere superiore.
Dati relativi ai 427 assicurati con più di 50 anni e grado di occupazione del 100%, affiliati dopo il 1.1.1995
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Età alla data del cambiamento del piano |
%-uale pensione su stipendio AVS |
58 |
60 |
62 |
65 |
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50-52
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
-1% 35% 34% |
-5% 43% 40% |
-4% 46% 44% |
1% 32% 31% |
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53-54
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
0% 33% 33% |
-4% 40% 38% |
-4% 43% 41% |
0% 28% 27% |
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55-57
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
1% 33% 34% |
-2% 39% 38% |
-2% 41% 40% |
-3% 27% 25% |
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58
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
0% 38% 38% |
0% 38% 38% |
-2% 41% 40% |
-2% 27% 25% |
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60
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
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0%
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0% 38% 38% |
-1% 26% 25% |
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62
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
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0%
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3% 28% 28% |
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65 |
%-uale differenza |
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0% |
Di principio più l’assicurato è vicino ai 50 anni, alla data del cambiamento del piano, e maggiore sarà la riduzione attesa della pensione alle diverse età di pensionamento. Con il pensionamento a 60 anni risulta una riduzione maggiore rispetto al pensionamento a 62 anni. Ciò è dato dal fatto che per il pensionamento a 60 anni l’attuale piano riserva condizioni più vantaggiose rispetto al pensionamento a 62.
Affiliati prima dell’1.1.1995 con più di 50 anni alla data di cambiamento del piano
Anche con le garanzie la riduzione della pensione rispetto al piano attuale è rilevante per gli assicurati ultracinquantenni alla data del cambiamento del piano affiliati prima dell’1.1.1995.
In cifra assoluta questi assicurati raggiungono comunque ancora delle prestazioni pensionistiche sicuramente interessanti.
Dati relativi ai 1687 assicurati con più di 50 anni e grado di occupazione del 100%, affiliati prima il 1.1.1995
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Età alla data del cambiamento del piano |
%-uale pensione su stipendio AVS |
58 |
60 |
62 |
65 |
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50-52
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
-4% 55% 52% |
-6% 63% 58% |
-5% 64% 61% |
11% 45% 38% |
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53-54
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
3% 55% 53% |
-5% 63% 60% |
-4% 64% 62% |
11% 46% 39% |
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55-57
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
2% 55% 54% |
-4% 63% 60% |
-2% 64% 62% |
-8% 47% 41% |
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58
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
0%
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-2% 63% 68% |
-2% 64% 62% |
-8% 47% 41% |
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60
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
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0%
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0% 63% 63% |
-3% 46% 43% |
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62
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
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0%
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0% 45% 44% |
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65 |
%-uale differenza |
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0% |
(…)." (Messaggio pagg. 2906-2908)
Al Messaggio è pure stato allegato il Progetto di regolamento di previdenza, nel contenuto sostanzialmente corrispondente alla versione del 17 ottobre 2013 poi entrata in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2013, ritenuto che l’approvazione dello stesso e dello statuto erano di competenza del neo costituito organo supremo dell’istituto di previdenza.
Nel Rapporto di maggioranza 6666 R1 del 23 ottobre 2012 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 10 luglio 2012 concernente la nuova Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, la modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954, della Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e del Decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985 (pubblicato nella Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Volume 6, Anno parlamentare 2012-2013, pagg. 2934-3018, di seguito Rapporto di maggioranza), nelle osservazioni in merito ai singoli articoli, circa l’art. 24, si rileva che “(…) sono specificate le norme transitorie a tutela dei diritti degli assicurati con 50 e più anni di età. (…)” (Rapporto di maggioranza, pag. 2953).
Nell’allegata “Lettera della Sottocommissione del 14.8.2012 (domande del gruppo PS): risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012”, quanto agli impiegati e docenti assunti prima del 1. gennaio 1995 che risulterebbero essere quelli colpiti dai maggiori peggioramenti introdotti dal nuovo piano assicurativo, il Consiglio di Stato ha precisato che “(…) il piano di risanamento allestito in collaborazione con il perito ha quale obiettivo principale il risanamento della CPDS sull'arco di 39 anni. Inoltre il piano assicurativo della CPDS dovrà prevedere prestazioni per le quali esiste il relativo finanziamento. Pertanto, al momento attuale, non vi sono ulteriori spazi di miglioramento delle prestazioni, oltre all'aumento degli accrediti di vecchiaia (+1 % per rapporto alla proposta del 2010 della Commissione della CPDS) da noi deciso. Nel progetto del messaggio è prevista una specifica norma transitoria per tutelare le persone con 50 anni e più d'età, che prevede la garanzia delle prestazioni acquisite alle diverse scadenze di pensionamento (58 anni fino a 65 anni) calcolate al 31 dicembre 2012. Questa norma transitoria è stata concepita secondo il principio di una ragionevole buona fede che ogni assicurato deve avere nel proprio Istituto di previdenza, nel senso che quest'ultimo non dovrebbe modificare in modo significativo le prestazioni nei confronti di un assicurato che progressivamente si avvicina all'età che da diritto al pensionamento o al prepensionamento o che già ha un'età che gli permetterebbe di far capo a queste possibilità. Questa garanzia è stata estesa fino all'età di 50 anni per un motivo oggettivamente sostenibile. Infatti, qualora un assicurato volesse completare le prestazioni pensionistiche della CPDS con una copertura individuale aggiuntiva (ad esempio costituendo un terzo pilastro) deve poter disporre di un lasso di tempo adeguato allo scopo. Un'estensione ulteriore delle garanzie a favore degli assicurati attuali metterebbe a rischio l'equilibrio del nuovo piano assicurativo allestito con notevole impegno dalla Commissione della CPDS, con il supporto del perito. Con queste argomentazioni riteniamo quindi che spingersi oltre a quanto già previsto, a parere di questo Consiglio non è giustificato e ragionevolmente non proponibile. Può servire inoltre rammentare che i vari interventi di riforma parziale succedutisi in passato hanno creato delle disparità di trattamento fra i vari assicurati (ad esempio fra gli assicurati affiliati alla CPDS prima dell'1.1.1995 e quelli affiliatisi a decorrere da tale data). Ne consegue che un nuovo piano assicurativo che non conosce simili disparità di trattamento previdenziale fra assicurati inevitabilmente comporta cambiamenti diversi fra le varie categorie di assicurati. (…)” (Rapporto di maggioranza, pag. 2994).
In merito all’art. 24, nell’allegata “Lettera della Sottocommissione del 5.9.2012 (questioni tecniche relative alla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato): risposta dell’Amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 21.9.2012” viene indicato che “(…) per gli assicurati che al 31.12.2012 avranno compiuto 50 anni e più di età verrà calcolato l'importo di pensione che costituirà la garanzia di diritto, per rapporto alla pensione che verrà stabilità alle diverse scadenze di pensionamento secondo il nuovo piano in primato dei contributi. Il calcolo avverrà sulla base dello stipendio determinate stabilito al 31.12.2012 (media di 10 anni), computando il numero di anni alle diverse scadenze (58 anni fino a 65 anni), e proiettando il grado di occupazione valido al 31 dicembre 2012, anche qui alle diverse scadenze (58 anni fino a 65 anni). L'importo cosi ottenuto sarà "congelato" e quindi non sarà più modificato. AI momento del pensionamento effettivo questo importo sarà comparato con quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo. L'assicurato avrà diritto all'importo superiore. Per rispondere in modo concreto vi alleghiamo un calcolo esplicativo. (…)” (Rapporto di maggioranza, pag. 3012).
2.9. Da un approfondito esame dei lavori preparatori (cfr. consid. 2.8), emerge che il legislatore, nell'ambito della costituzione dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino e della modifica della relativa legge, come già in passato in occasione delle modifiche della Lcpd, ha prestato particolare attenzione ai diritti acquisiti per quanto riguarda le pensioni in essere al momento del cambiamento. Ha quindi innanzitutto riconosciuto il carattere di diritti acquisiti, secondo le precedenti disposizioni, in relazione alle prestazioni (in particolare: la pensione e il supplemento sostitutivo) calcolate e versate agli assicurati secondo le precedenti disposizioni legali (art. 24 cpv. 1 Lipct). Le prestazioni già acquisite dai beneficiari di pensione al momento dell’introduzione del nuovo piano assicurativo, sono quindi state garantite nel loro ammontare nominale (Messaggio, pag. 2902, punto 2.1.10). Il cpv. 2 del medesimo articolo esplicita poi il principio generale per il quale con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni gli eventi successivi soggiacciono a queste ultime.
D’altra parte, tramite l'introduzione di una disposizione transitoria specifica (art. 24 cpv. 4 Lipct), il legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre, ossia quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata a limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto al piano precedente.
Questa scelta è innanzitutto del tutto legittima.
Nella succitata sentenza pubblicata in SJ 2001 pagg. 413-422 il TF, in contesto diverso, ma che presenta delle analogie col caso che ci occupa, ha ricordato che:
" (…) Le législateur est toutefois aussi autorisé, en règle générale, à soumettre d'emblée tous les magistrats ou agents concernés, y compris les anciens, à la nouvelle réglementation; il peut également adopter une solution intermédiaire, qui consiste, par exemple, à maintenir la situation antérieure seulement pendant une période déterminée. Dans certaines conditions, une telle solution peut apparaître obligatoire du point de vue de l'art. 9 Cst. ou 4 aCst. (arrêt précité du 3 avril 1996, loc. cit.). Par ailleurs, compte tenu de la grande liberté du législateur dans l'aménagement du statut de la fonction publique, il peut aussi se justifier d'accorder, au contraire, une situation plus favorable aux magistrats ou agents nouvellement engagés (arrêt du 20 janvier 1999 dans la cause S., non publié, c. 3a). (…)" (SJ 2001, consid. 5b, pag. 420)
Il legislatore ticinese, per quanto riguarda gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano già 50 anni e più non ha quindi definito i rapporti una volta per tutti sottraendoli agli effetti dell'evoluzione della legge stessa (cfr. su questo tema: DTF 117 V 235 e RDAT I-1997 pag. 42), bensì unicamente su uno specifico punto (quello della pensione) l'ha sottoposto, a determinate condizioni, alle vecchie disposizioni legali.
Ora, questo Tribunale deve innanzitutto concludere che a ragione l’istituto di previdenza convenuto ha sostenuto che la norma transitoria in oggetto ha inteso concedere agli assicurati cinquantenni una garanzia delle aspettative ad un determinato importo di pensione, calcolato secondo il precedente disciplinamento legale, assoggettando tuttavia tale garanzia a ben determinati requisiti e in particolare alla riserva del verificarsi di eventi come quelli contemplati esplicitamente dal cpv. 6 dell’art. 24 (riserva, questa, sulla quale questo Tribunale già si è pronunciato nelle STCA 34.14.12 del 16 marzo 2015 e 34.2014.18 del 2 giugno 2015 e che non riguarda la presente fattispecie).
Per gli assicurati attivi con 50 anni di età e più, la Lipct contempla una puntuale norma transitoria “(…) per garantire alle varie scadenze di pensionamento l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012. (…)” (Messaggio, pag. 2900, punto 2.1.9). Tale garanzia consiste esplicitamente “(…) nell’importo della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano assicurativo. (…)” (Messaggio, pag. 2900, punto 2.1.9). Il privilegio legale consiste, ancora, nella garanzia “(…) dell’importo di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno antecedente il cambiamento. (…)” ossia al 31 dicembre 2012 (Messaggio pag. 2906, punto 2.2.3), ritenuto come l’importo garantito secondo il cpv. 4 risulta dai “(…) calcoli allestiti al 31 dicembre 2012 (…)” (Messaggio pag. 52, Commento al cpv. 5 dell’art. 24 citato al consid. 2.8).
In altre parole: nel caso di assicurati attivi alla data dell’entrata in vigore della nuova legge, l'importo di pensione oggetto di garanzia è quello stabilito al 31 dicembre 2012 sulla situazione acquisita e presente a quel momento e con le proiezioni alle diverse scadenze di pensionamento.
Al momento del pensionamento effettivo verrà dunque comparato tale importo di pensione (garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012) con l’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi e all’assicurato verrà riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento (Messaggio pag. 2900, citato al consid. 2.8).
Ora, laddove la legge all’art. 24 cpv. 4 prevede espressamente che per tali assicurati “è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno”, quest’ultimo essendo calcolato in base alle disposizioni della previgente legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e relativo regolamento e all’art. 24 cpv. 5 fissa i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo a partire dal 1. gennaio 2013, la stessa è chiara e inequivocabile e non necessita di essere ulteriormente interpretata.
Questo Tribunale rileva che stabilendo che “(…) le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno (…)” la legge ha così permesso di fissare, come esplicitamente voluto dal legislatore, gli importi di pensione alle varie età di pensionamento (dai 58 anni fino ai 65 anni) in modo da poterli congelare e quindi non più modificare (cfr. il Rapporto di maggioranza, pag. 3012 citato al consid. 2.8).
Infatti, a tutela degli assicurati attivi con 50 anni di età e più, il legislatore ha voluto che al momento del pensionamento effettivo l’importo congelato fosse comparato con quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo riconoscendo quale diritto acquisito quello superiore.
In questo senso a ragione l’ipct ha rilevato che “(…) questa semplificazione, voluta dal Legislatore cantonale, ha quindi almeno due benefici: 1. Permette di evitare di dover mantenere, a livello informatico, per 15 anni e oltre tutte le complicazioni dovute al vecchio piano in primato delle prestazioni accanto a quello attuale in primato dei contributi; con questa semplificazione è in effetti stato sufficiente calcolare e registrare i valori di pensione alle età di pensionamento 58-65 anni (più, come vedremo nel capitolo 4.1), il valore di pensione per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne); 2. Per gli assicurati è molto più facile capire quale siano le prestazioni di diritto garantite. (…)” (V, punto 4, pag. 8).
Per il calcolo dell’importo da congelare per coloro che vengono pensionati tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini (e quindi, come nel caso dell’attore, in un momento in cui effettivamente non aveva ancora 65 anni) e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne, questo Tribunale rileva quanto segue:
• l’art. 24 cpv. 9 Lipct stabilisce che “oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima”;
• i cpv. 4 e 5 dell’art. 24 Lipct, per stabilire l’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012, rinviano alla legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 (Lcpds) e al Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 (Rcpds);
• secondo l’art. 27 cpv. 1 Lcpds il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che percepisce una rendita AVS/AI;
• per l’art. 14a cpv. 2 Lcpds il 75% del costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dai datori di lavoro e dagli assicurati;
• l’art. 11b Rcpds fissa il fattore di moltiplicazione “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI”, per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli assicurati, secondo una tabella identica a quella di cui all’art. 14 cpv. 5 lett. b della Lipct.
In applicazione delle succitate norme, in questa evenienza, l’ipct ha considerato “(…) un (unico) valore di pensione ad hoc per chi beneficia del pensionamento tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne. (…)” (V, punto 4.1, pag. 9) precisando che “(…) questo valore tiene fede al principio "le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno" nella misura in cui il calcolo degli anni di assicurazione viene effettuato alla fine del mese del compimento dei 65 anni per gli uomini (64 anni per le donne) – di fatto quindi "regalando" dei mesi di assicurazione agli assicurati –, ma applicando, come fino al 31.12.2012, il fattore di moltiplicazione per il finanziamento a carico dell'assicurato del supplemento sostitutivo AVS/AI degli anni compiuti al momento del pensionamento (ossia i 64 anni per gli uomini e i 63 anni per le donne). (…)” (V, punto 4.1, pag. 9).
Procedendo in questo modo infatti, come rettamente rilevato nella risposta di causa, “(…) chi beneficia del pensionamento ex art. 24 Lipct tra i 64 anni e 6 mesi e i 64 anni e 11 mesi per gli uomini e tra i 63 anni e 6 mesi e i 63 anni e 11 mesi per le donne ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia uguale o maggiore a quella cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012 secondo il vecchio ordinamento. Per un uomo, la rendita di vecchiaia è maggiore rispetto a quella che sarebbe stata calcolata al 31.12.2012, se a 64 anni lo stesso non ha ancora raggiunto i 40 anni di assicurazione (in quanto approfitta dei mesi "bonus" tra il pensionamento e la fine del mese del compimento dei 65 anni). Sarà invece uguale in caso contrario, ossia se a 64 anni ha già raggiunto i 40 anni di assicurazione (in tal caso i mesi "bonus" non hanno effetto sulla pensione). (…)” (V, punto 4.1, pag. 9).
Ricordato che con la nuova Lipct del 6 novembre 2012 – che ha introdotto, tra l’altro, il cambio del piano assicurativo (da un piano assicurativo in primato delle prestazioni ad un piano assicurativo in primato dei contributi) con il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi – si è proceduto ad un cambiamento epocale e radicale per tutti gli assicurati attivi al 1. gennaio 2013, che la volontà del legislatore è stata quella di sottoporre a un piano di risanamento completo la Cassa pensione dei dipendenti dello Stato ponendo delle solide basi per non più incorrere in perdite strutturali importanti ad ogni pensionamento e che a tutela degli assicurati attivi con 50 anni di età e più la norma transitoria prevede che (se superiore a quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo) l’importo di pensione garantito è quello stabilito e congelato al 31 dicembre 2012, questo Tribunale deve confermare il calcolo effettuato dall’ipct tanto per le prestazioni pensionistiche quanto per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI riconosciuto limitatamente al mese di settembre 2017 (cfr. consid. 1.1, 1.3 e 2.3).
Infatti, innanzitutto va rilevato che la prestazione calcolata in base all’art. 24 Lipct è – incontestatamente e come risulta dal “Foglio di calcolo per uomo da 64 anni e 6 mesi fino a 64 e 11 mesi” (cfr. doc. 17) – superiore a quella a cui avrebbe avuto diritto l’attore in applicazione del nuovo piano assicurativo in base al principio del primato dei contributi.
L’attore non può inoltre essere seguito laddove, adducendo che l’art. 24 cpv. 5 Lipct prevede un finanziamento “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI”, sostiene che “(…) la riduzione della rendita per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI non avviene, come lascerebbe intendere l’art. 24, cpv. 5 Lipct, sulla base del montante di supplemento sostitutivo totale effettivamente percepito, ma sulla base del montare calcolato nell’intero 64.esimo anno. (…)” (I).
Come visto, l’art. 11b Rcpds – allorquando la riduzione veniva fatta su base annuale e non su base mensile come sembrerebbe pretendere l’attore – prevedeva già, per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli assicurati, il fattore di moltiplicazione “per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI” e secondo una tabella identica a quella di cui all’art. 14 cpv. 5 lett. b della Lipct. In questo senso, a ragione e questo Tribunale può fare proprio quanto indicato nella risposta di causa e meglio che “(…) laddove un'interpolazione viene effettuata, ciò viene sempre esplicitato, come ad esempio all'art. 22 cpv. 6 Lcpds, che precisa che gli anni di assicurazione da moltiplicare per l'1.5% indicati al cpv. 1 devono essere calcolati in giorni. In effetti, anche il calcolo della capitalizzazione parziale della rendita di vecchiaia (cfr. art. 17 cpv. 4 Lcpds e art. 13a Rcpds) è sempre stato effettuato sulla base degli anni compiuti al momento del pensionamento. Anche qui a seguito del fatto che non vi è una disposizione esplicita che preveda l'interpolazione mensile dei fattori. D'altronde, in Regolamenti di altre casse pensioni, se vengono effettuate delle interpolazioni mensili di fattori, questo viene indicato esplicitamente (si vedano i Regolamenti di previdenza della cassa pensioni del Canton Zurigo, della cassa pensioni della Confederazione o della cassa pensioni della Migros ad esempio, tutti disponibili pubblicamente sui rispettivi siti internet). Lo stesso IPCT, nel suo Regolamento di previdenza (Ripct) che regola l'attuale piano in primato dei contributi, all'art. 16 indica esplicitamente che i tassi di conversione sono calcolati al mese esatto al momento del pensionamento. Diversamente, di nuovo, per i fattori di moltiplicazione per il costo del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico di dipendenti e datori di lavoro (cfr. artt. 59 e 60 Ripct) non viene indicata interpolazione alcuna, alla stessa stregua degli art. 11a e 11b del precedente Rcpds. (…)” (V, punto 5, pag. 10).
Quanto alla censura secondo la quale la semplificazione del calcolo operata dall’ipct non sarebbe proporzionale – l’asserita illegittimità della stessa va infatti qui negata per le ragioni sopra esposte –, questo Tribunale rileva quanto segue.
Così come esposta in modo del tutto generico – “(…) secondo il ricorrente si tratta di una semplificazione non proporzionale e illegittima, che lo danneggia vita natural durante. (…)” (I) – vi sarebbe da chiedersi se detta eccezione sia o meno ricevibile essendo che il principio della proporzionalità non è un diritto costituzionale con portata propria ma deve essere fatto valere in relazione alla violazione di un diritto fondamentale (in argomento vedi la STF 2D_2/2011 del 27 gennaio 2011 che rinvia alla DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99 e rinvii).
In ogni caso questo Tribunale non vede motivo per ritenere che il calcolo – effettuato in corretta applicazione dell’art. 24 Lipct e che ha permesso di stabilire che la prestazione ottenuta con la norma transitoria è superiore a quella che risulterebbe con il nuovo piano assicurativo in base al principio del primato dei contributi –, così come esposto al “Foglio di calcolo per uomo da 64 anni e 6 mesi fino a 64 e 11 mesi” (cfr. doc. 17), alla luce dell’accurato esame effettuato da questo Tribunale e, lo si ribadisce, in corretta applicazione della dell’art. 24 Lipct, sia sproporzionato.
In questo senso questo Tribunale ritiene pertinente (e fa quindi proprio) quanto esposto nella risposta di causa e meglio che: “(…) Ricordiamo che il deficit della CPDS al 31.12.1994 si attestava a CHF 340 milioni, mentre al 31.12.2016 esso era salito a CHF 2'489 milioni. Vi è stato pertanto un aumento del deficit di oltre CHF 2 miliardi sull'arco di poco più di 20 anni. La ragione di questo peggioramento è unicamente da ricercare nella discrepanza tra le prestazioni versate e i contributi incassati e nel fatto che tutti i tentativi di risanamento hanno avuto un effetto concreto solo decenni dopo, invece di incidere immediatamente (emblematico in questo senso il passaggio dai 30 anni ai 40 anni di assicurazione, per poter beneficiare del massimo delle prestazioni, introdotto con il 01.01.1995, ma applicabile unicamente agli assicurati entrati in CPDS dopo il 1995 oppure il fatto che gli aumenti di stipendio, estremamente costosi in un piano in primato delle prestazioni, non erano finanziati né dall'assicurato né dal datore di lavoro). La riforma della CPDS/IPCT entrata in vigore il 01.01.2013, con il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi, è stato un cambiamento epocale e radicale, che ha infine messo delle solide basi per non più incorrere in perdite strutturali importanti ad ogni pensionamento. Di nuovo però, è stata introdotta una norma transitoria (l'art. 24 Lipct) che di fatto ritarda di 15 anni gli effetti di questo risanamento. Evidentemente quanto precede è a tutto vantaggio degli assicurati, come il signor AT 1, che erano già nella CPDS nel 1995 e avevano almeno 50 anni al 31.12.2012. Di riflesso, altrettanto evidentemente, come detto, queste disposizioni sono invece a tutto svantaggio delle generazione di assicurati attivi arrivate dopo (ossia, in particolare, i nati nel 1963 e successivamente). Queste generazioni di assicurati, assieme ai propri datori di lavoro, devono e dovranno versare ancora a lungo degli importanti contributi di risanamento (1% per gli assicurati e 6% per i datori di lavoro) proprio per finanziare il deficit generato dalle prestazioni non sufficientemente finanziate dalle generazioni precedenti, con la prospettiva inoltre, al pensionamento, di beneficiare di prestazioni nettamente inferiori rispetto a chi li ha preceduti. Con i parametri attuariali applicati dall'IPCT al 31.12.2017, i tre pensionamenti del signor AT 1 sono costati alla CPDS/IPCT gli importi seguenti (al netto dei contributi di risanamento e straordinari versati dall'assicurato (1%) e dal datore di lavoro (6%) in vigore dal 01.01.2013): 1° pensionamento al 01.10.2012 al 25%: ca. CHF 192'000; 2° pensionamento al 01.09.2013 al 25%: ca. CHF 132'000; 3° pensionamento al 01.09.2017 al 50%: ca. CHF 158'000. Totale costo pensionamento AT 1 ca. CHF 482'000. A causa degli insufficienti contributi sia da parte dell'assicurato che del datore di lavoro, il pensionamento del signor AT 1 è costato in totale all'IPCT quasi mezzo milione di franchi, ma l'interessato con la petizione in oggetto contesta la riduzione della sua rendita di vecchiaia di CHF 384 all'anno (ossia CHF 32 al mese) in quanto in contropartita ha ricevuto unicamente un singolo versamento di CHF 940. Inoltre, come ricordato in precedenza, egli ha sempre ricevuto almeno quello cui avrebbe avuto diritto al 31.12.2012, quand'anche di più (ad esempio in occasione del 2° pensionamento). (…)” (V, punto 7, pagg. 12 e 13).
2.10. In conclusione l’istituto di previdenza convenuto, nel “Conteggio prestazioni” del 28 agosto 2017 (doc. 10) e in quello del 27 settembre 2017 (doc. 4), ha stabilito in maniera conforme alla legge le prestazioni dovute all’attore dopo il pensionamento totale dal 1. settembre 2017 (cfr. consid. 1.1).
La petizione va quindi respinta.
2.11. La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti