Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
34.2020.22

 

RG/sc

Lugano

8 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli il 7/9 luglio 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 

 

1. AT 1  

2. AT 2  

 

 

a

 

 

 

1. CV 1  

   rappr. da:   RA 1  

2. CV 2

 

 

in materia di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

1.1   Per sentenza 4 maggio 2020, passata in giudicato, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 5 febbraio 1999. Al punto 3 del dispositivo il Pretore aggiunto ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà dell’avere di vecchiaia accumulato dall’altro coniuge durante il matrimonio, disponendo la trasmissione dell’incarto, dopo la crescita in giudica-to del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2   Il 7/9 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

 

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXIV/1), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

 

                                2.2   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 29 gennaio 2015 e si è conclusa con sentenza 4 maggio 2020).

 

                                         Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Giusta l’art. 122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 29 gennaio 2015.

 

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

 

                                2.3   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede so-no le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

                                        

                                         Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

                                2.4

                             2.4.1   CV 1

 

                                         Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che al momento del matrimonio (5 febbraio 1999) CV 1 disponesse di averi presso istituti di previdenza o di libero passaggio. Ciò si spiega con il fatto che a tale momento ella, nata il __________ 1977, non aveva ancora raggiunto l’età minima per essere assoggettata al pagamento dei contributi di vecchiaia LPP (art. 7 cpv. 1 LPP). Emerge invece dal fascicolo che successivamente alla celebrazione del matrimonio CV 1 ha accumulato (con ogni verosimiglianza, per quanto è dato di desumere dagli atti, presso un istituto di previdenza di CV 2) un avere previdenziale di fr. 8’634.85 che nel luglio 2012 è stato trasferito su un conto di libero passaggio presso __________, dove il 31 dicembre 2014 la moglie disponeva di un avere di fr. 2'273.59 (cfr. estratto conto __________ 7 gennaio 2014 sub IV-1; cfr. anche doc. 5 inc. Pretura). Considerato il tasso d’ interesse (0.5% riportato nell’estratto citato) applicabile sino alla data determinante per il conguaglio, in data 29 gennaio 2015 è da ritenere che CV 1 disponesse di un avere di fr. 2'274.50.

 

                                         Presso la citata fondazione di __________ la moglie risulta avere effettuato il 14 agosto 2012 un prelievo per il finanziamento dell’abitazione di fr. 6'400 (cfr. estratto 7 gennaio 2014 citato; cfr. anche XX e doc. 6 inc. Pretura). Alla data del divorzio essa deteneva pure un avere di fr. 411.10 presso la __________ cui è stata assicurata da novembre 2013 a fine agosto 2015 (cfr. XXVI, XXVIII). Successivamente è stata assicurata da settembre 2015 a fine giugno 2017 alla __________ dove è stato trasferito l’avere accumulato presso __________ e con trasferimento, all’uscita, della prestazione di fr. 2'145.75 all’Istituto __________ (cfr. XXVIII) dove è stato fatto pervenire pure il predetto avere depositato sul conto di libero passaggio di __________ in ragione di fr. 2'303.20 (cfr. XX). All’uscita dall’istituto di previdenza __________, con valuta 23 maggio 2019 l’avere ivi presente di fr. 14'026.10 è stato trasferito alla CV 2, dove CV 1 risulta a tutt’oggi assicurata e dove dispone di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 27'843.45 (valuta 1. dicembre 2020, cfr. XXIX).

 

                             2.4.2   AT 1

 

                                         Dall’istruttoria di causa è emerso che al momento del matrimonio AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 756 presso la __________ dove è stato assicurato sino al 31 dicembre 2000 (cfr. XIII-1). È stato in seguito assicurato – con trasferimento del capitale previdenziale precedentemente accumulato – al Fondo __________ (cfr. XIII-1) che a sua volta ha versato l’intera prestazione accumulata sino a giugno 2012 (fr. 114'858.60) all’allora Cassa __________ (ora Istituto __________) (cfr. XVIII). Presso questo istituto il 27 luglio 2012 il marito ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione di fr. 114'000 (cfr. XX) mentre che alla data determinate per il riparto (29 gennaio 2015) disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 35'982.90 (cfr. XXVII). Nell’aprile 2017 l’__________ ha trasferito l’avere previdenziale nel frattempo aumentato a fr. 58'719.15 alla Fondazione AT 2 (cfr. XX) dove AT 1 è tuttora assicurato e dove il 31 dicembre 2020 disponeva di una prestazione divisibile di fr. 95'591.40 (cfr. XXXI).

 

                             2.4.3   Prelievi anticipati per l’abitazione

 

                                         Se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).

 

                                         Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

 

                                         L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

                                        

                                         Per quanto riguarda CV 1, considerato che l’intero avere previdenziale – e quindi anche quello fatto oggetto di prelievo – è stato acquisito in costanza di matrimonio, ai fini del riparto l’importo prelevato di fr. 6’400 va computato interamente, non risultando segnatamente l’esistenza di averi previdenziali in data 5 febbraio 1999.

 

                                         Per quanto concerne AT 1, i prelievi anticipati di capitale effettuati durante il matrimonio vanno proporzionalmente addebitati all’avere presente alla data del matrimonio e a quello acquisito successivamente, conformemente al sopra menzionato art. 22a cpv. 3 LFLP.

 

                             2.4.4   Conguaglio

 

                                         Stanti le considerazioni che precedono, l’avere accumulato da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione va cifrato in fr. 9'085.50 (2'274.50 + 411 + 6’400).

 

                                         Per AT 1, invece, richiamato l’art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, stante un avere al momento del matrimonio (5 febbraio 1999) di fr. 756 rispettivamente di fr. 1'101.75 tenendo in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 114'000 operato il 27 luglio 2012 (di cui fr.113’244 [114'000 – 756] acquisiti durante il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 35'982.90 in data 29 gennaio 2015, il capitale accumulato in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso è cifrabile in fr. 149'226.90 (113'244 + 35'982.90).

 

                                         Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore, stanti i rispettivi averi divisibili di fr. 149'226.90 e fr. 9'085.50, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 70'070.70 ([149'226.90 - 9'085.50] : 2).

 

                                2.5   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                         Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 70'070.70, unitamente agli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su tale importo a datare dal 29 gennaio 2015 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito dalla Fondazione AT 2 a favore di CV 1 presso la Fondazione CV 2 (contratto __________).

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                                2.6   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

Patrocinata in causa da un avvocato, CV 1 ha istato per la concessione del gratuito patrocinio.

 

Presupposti per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47 consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16 ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06 del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. pro multis DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; Zünd, cit., pp. 159s; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73 LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeaus-gleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).

 

                                     La fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2020, art. 25a, n. 14; Schwegler, op. cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base dei documenti, di facile lettura e per lo più acquisiti d’ufficio agli atti, senza particolari interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.

 

                                     Difettando una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la relativa istanza deve di conseguenza essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 149'226.90.

 

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 9'085.50.

 

                                 3.-   È fatto ordine alla Fondazione AT 2 di versare a favore di CV 1, presso la Fondazione CV 2 (contratto __________), l’importo di fr. 70'070.70 oltre interessi compensativi dal 29 gennaio 2015.

 

                                 4.-   La domanda di gratuito patrocinio di CV 1 è respinta.

 

                                 5.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 6.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti