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Incarto
n.
RG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo nella causa rimessagli il 27 novembre 2020 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2 3. AT 3
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1. CV 1 2. CV 2
in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 13 ottobre 2020, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 15 dicembre 1995 tra AT 1 (nata __________) e CV 1. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “Gli averi di cassa pensione accumulati dalle parti sono divisi a metà come da art. 122 CC con valuta 6 giugno 2017. Per l’esecuzione di detto dispositivo, ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione di divorzio, l’incarto sarà trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio accumulate e per la determinazione della cifra esatta da suddividere e ripartire per metà.” (cfr. I).
1.2 Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXX), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, in seguito.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.
2.3 Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 6 giugno 2017.
L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio (15 dicembre 1995) CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 4'129.15 presso la __________ (cfr. XXIV). L’istruttoria di causa ha inoltre permesso di accertare che alla data determinante per il riparto (6 giugno 2017) egli deteneva un capitale previdenziale divisibile di fr. 75'980.60 presso la CV 2 dove è assicurato a far tempo dal 1. gennaio 2002 (cfr. IV-1, XV). Precedentemente a tale data l’ex marito era stato assicurato alla __________, dove nel luglio 2001 ha beneficiato di un pagamento in contanti dell’intero capitale pensionistico ivi depositato di fr. 18'293 (cfr. XXVII, XXVII-2 e 3), capitale che non è più suscettibile di essere considerato ai fini della divisione nella presente sede in quanto uscito dal circuito previdenziale (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254; Baumann/Lauterburg, Darf’s ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; STCA 34. 2002.02 del 29 gennaio 2003).
2.5.2 Per quanto riguarda AT 1, dal fascicolo risulta che alla data del matrimonio disponeva di un avere previdenziale divisibile di fr. 2'835 sulla polizza di libero passaggio n. __________ presso AT 3 (cfr. IV-2), mentre che alla data di promovimento della procedura di divorzio deteneva un avere di fr. 7'792.85 sempre sulla polizza __________, un ulteriore avere di fr. 8'990.10 sulla polizza di libero passaggio n. __________ di AT 3 (cfr. XII) nonché una prestazione d’uscita divisibile di fr. 13'573.65 presso il __________ (cfr. XXI, cfr. anche XI). Nel marzo 2018 quest’ultimo ha trasferito l’avere previdenziale di fr. 16'045.40 alla AT 2 dove AT 1 risulta a tutt’oggi assicurata (cfr. XI, XIV).
2.5.3 Considerati giusta l’art. 22a cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 2'190.60 per AT 1, fr. 3'190.60 per CV 1; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati sino al divorzio (6 giugno 2017) sugli averi esistenti alla data del matrimonio (fr. 2'835 rispettivamente fr. 4'129.15) e calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s), l’avere soggetto a divisione accumulato dalla ex moglie va cifrato in fr. 25'331 (7'792.85 + 8'990.10 + 13'573.65 – 2'835 – 2'190.60), quello accumulato dall’ex marito in fr. 68'660.85 (75'980.60 – 4'129.15 – 3'190.60).
2.5.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i suddetti rispettivi averi accumulati durante il matrimonio, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 21'664.95 ([68'660.85 – 25'331] : 2).
2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 21'664.95 dovrà essere versato a favore di AT 1 presso la AT 2. Su questa somma sono inoltre dovuti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati dal 6 giugno 2017 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STF B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 68'660.85.
2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 25'331.
3.- È fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, presso la AT 2, l’importo di fr. 21'664.95 oltre interessi compensativi dal 6 giugno 2017.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti