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redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 6 luglio 2021 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, classe 1970, è stato alle dipendenze delle __________ (di seguito: __________) presso la divisione __________ nel settore __________ a __________ quale maestro artigiano dal 1. settembre 2010 al 30 aprile 2017. Dal 1. giugno 2011 egli è stato trasferito al settore manutenzione a catena in qualità di artigiano specialista. Egli, dal giugno 2016 e sino alla fine del rapporto di lavoro è stato impedito nel lavoro a causa di malattia (cfr. petizione, p.to 1, pag. 3; Risposta, p.to 1, pag. 2; doc. O, consid. 2.4.; cfr. anche certificato di lavoro dell’8 maggio 2017, doc. F e la convenzione d’uscita del 18 aprile 2017, doc. G).
Lattore è stato assicurato per la previdenza professionale presso la Cassa CV 1 (di seguito: Cassa) a far tempo dal 1. settembre 2010 (cfr. scritto della convenuta all’attore del 7 ottobre 2010, doc. 1 dell’allegato 1; certificati assicurativi, docc. 6-9, 13 e 14 dell’allegato 1) fino al 30 aprile 2017, data d’uscita (cfr. annuncio d’uscita del 19 aprile 2017, doc. 15 dell’allegato 1 e scritti del 27 aprile, del 18 maggio e del 26 giugno 2017, docc. 16-18 dell’allegato 1).
1.2. L’attore è stato operato alla spalla sinistra il 17 febbraio 2010 e alla spalla destra il 28 marzo 2012 (cfr. rapporto medico del dr. __________ del 22 aprile 2013, doc. B, doc. 28 dell’allegato 1 e scritto del dr. __________ dell’8 aprile 2019, doc. I).
1.3. Il 13 febbraio 2012 l’attore ha presentato domanda di prestazioni AI per adulti all’Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI) (cfr. progetto d’assegnazione di rendita AI, doc. A, doc. 10 dell’allegato 1).
Con scritto del 5 marzo 2015 l’UAI – accertando un’incapacità lavorativa rilevante del 100% in ogni professione dal 16 maggio 2011 e la riacquisizione completa della capacità lavorativa in attività adeguate a far tempo dal 9 marzo 2013 – ha sottoposto al qui attore un progetto di decisione prospettandogli una rendita (intera) d’invalidità a far tempo dal 1. agosto 2012, ovvero dopo sei mesi dalla presentazione della richiesta di prestazioni, fino al 30 giugno 2013, ovvero tre mesi dopo la riacquisizione completa della capacità lavorativa in attività adeguate. L’UAI ha inoltre determinato il successivo grado d’invalidità dell’attore fissandolo al 19% (cfr. progetto di decisione UAI del 5 marzo 2015, doc. A, doc. 10 dell’allegato 1). Tale progetto di decisione è confluito nella decisione formale del 15 maggio 2015 (cfr. decisione UAI di attribuzione rendita del 15 maggio 2015, doc. 12 dell’allegato 1; cfr. anche petizione, p.to 2, pag. 3 e risposta, Ad 2).
1.4. Con la convenzione di uscita del 18 aprile 2017, la datrice di lavoro ed il signor AT 1 hanno deciso la risoluzione, di comune accordo, del rapporto di lavoro per il 30 aprile 2017 sulla scorta del CCL __________ in vigore nel 2017 (cfr. convenzione d’uscita del 18 aprile 2017, doc. G, doc. 28 dell’allegato 1). Il motivo della risoluzione del contratto di lavoro era da ricondurre alla salute dell’attore (cfr. certificato di lavoro dell’8 maggio 2017, doc. F, doc. 28 dell’allegato 1; convenzione d’uscita del 18 aprile 2018, doc. G; scritto della datrice di lavoro, doc. H; cfr. anche petizione, p.to 3, pag. 3 e p.to 5, pag. 4 e risposta, Ad 3, pag. 3).
1.5. Il 13 febbraio 2019 l’attore ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI. L’UAI, esaminando il formulario inviato dall’attore, gli ha prospettato, con progetto di decisione del 14 febbraio 2019, la non entrata nel merito poiché dal formulario non è stato possibile accertare una modifica importante della situazione medica o professionale (cfr. progetto di decisione del 14 febbraio 2019, doc. 19 dell’allegato 1).
1.6. In data 9 maggio 2019 l’attore è stato sottoposto ad un ulteriore intervento alla spalla sinistra per l’impianto di una protesi anatomica (cfr. rapporto operatorio del dr. __________ del 9 maggio 2019, doc. J).
1.7. Con scritto del 30 luglio 2020 l’UAI, riesaminando la domanda di rendita AI dell’attore del 13 febbraio 2019 alla luce dalla nuova refertazione medica e accertando un’incapacità lavorativa completa in attività adeguate dal 9 maggio 2019 al 26 gennaio 2020 e in misura del 40% dal 27 gennaio 2020 in avanti, ha notificato a quest’ultimo un nuovo progetto di decisione prospettandogli una (mezza) rendita di invalidità dal 1. maggio 2020, ovvero dopo l’anno di incapacità lavorativa rilevante ai sensi dell’art. 28 cpv.1 lett. b LAI. Il grado di invalidità è stato fissato al 54% (cfr. progetto di decisione del 30 luglio 2020, doc. 20 dell’allegato 1).
Tale progetto di decisione è confluito nella decisione formale del 12 ottobre 2020 (cfr. decisione UAI di attribuzione rendita del 12 ottobre 2020, doc. 22 dell’allegato 1, doc. K).
1.8. L’assicurato, per il tramite del signor __________, ha presentato il 20 ottobre 2020 una (prima) richiesta di prestazioni alla Cassa qui convenuta. Quest’ultima, con scritto del 29 ottobre 2020 ha respinto la richiesta dell’attore, adducendo che “[…] al momento dell’inizio della sua nuova incapacità lavorativa, ossia il 9 maggio 2019, non era più assicurato presso la nostra cassa (uscita dalla cassa al 30 aprile 2017). Inoltre, la connessione temporale tra l’incapacità lavorativa insorta il 16 maggio 2011 e l’invalidità successiva è interrotta visto che dal 9 marzo 2013 all’8 maggio 2019 era abile in misura completa in attività adeguate.” (cfr. scritto della convenuta del 29 ottobre 2020, doc. M, doc. 24 dell’allegato 1).
L’attore, per il tramite del suo patrocinatore avv. RA 1, ha reiterato la propria richiesta di rendita LPP il 9 marzo 2021, adducendo, in sintesi, che gli infortuni che hanno causato l’invalidità del signor AT 1 sono occorsi durante il periodo di copertura previdenziale, che il nesso causale fosse evidente e che il fattore tempo (riferito al presupposto della stretta connessione temporale, n.d.r.) sia solo uno dei fattori da considerare constestualmente alla decisione di conferimento di una rendita LPP (cfr. scritto dell’attore del 9 marzo 2021, doc. N, doc. 28 dell’allegato 1).
La Cassa ha, da parte sua, confermato il proprio rifiuto precisando che la connessione temporale tra l’incapacità lavorativa insorta il 16 maggio 2011 e l’invalidità successiva è stata interrotta poiché dal 9 marzo 2013 all’8 maggio 2019 il signor AT 1 era abile in misura completa in attività adeguate e che “il grado d’invalidità del 19% esclude il diritto ad una rendita AI come avviene quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%.”. Non essendo adempiuto il presupposto della stretta connessione temporale, asseriva la Cassa, l’attore non ha diritto a prestazioni d’invalidità (cfr. scritto della Cassa del 26 marzo 2021, doc. 29 dell’allegato 1).
1.9. Il 3 febbraio 2021 l’attore ha presentato all’UAI domanda di revisione della rendita alla luce del peggioramento della propria condizione valetudinaria. Con progetto di decisione del 7 aprile 2021, l’UAI, rilevato come la nuova documentazione medica giustificasse un aumento del grado di invalidità, ha accertato un grado d’invalidità dell’attore pari al 63% conferente un diritto a tre quarti di rendita d’invalidità a decorrere dal 1. marzo 2021 (cfr. progetto d’assegnazione di rendita AI del 7 aprile 2021, doc. 30 dell’allegato 1, doc. L). Tale progetto di decisione è confluito nella decisione formale del 18 giugno 2021 (cfr. decisione UAI di attribuzione rendita, doc. 35 dell’allegato 1).
1.10. Con la petizione del 6 luglio 2021 l’attore, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, postula l’accoglimento della stessa nel senso che “[…] la CASSA CV 1 […] è condannata a versare al signor AT 1 […] una rendita d’invalidità di grado uguale a quello stabilito dall’AI con i successivi adeguamenti, a far tempo dal 01.05.2020, oltre ad interessi al 5% a partire dalla stessa data.”, con protesta di tasse, spese e ripetibili (petizione, petitum). A supporto della sua domanda l’attore asserisce, in sintesi, che l’incapacità lavorativa è insorta quando egli era dipendente delle __________, che l’attuale invalidità va ricondotta alla malattia alle spalle rilevata in costanza di rapporto di lavoro e che nonostante la giurisprudenza cantonale e federale “indicano che […] un grado d’inabilità inferiore al 20% per un periodo superiore ai tre mesi sia atto ad interrompere il rapporto di causalità […] è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza indica che questo è solo uno dei fattori da tenere in considerazione” e che pertanto il fattore temporale debba passare in secondo piano per rapporto ad altri fattori “[…] fra questi il più importante è certamente lo scioglimento del rapporto di lavoro per motivi medici […].” (petizione, p.ti 12 e 14; cfr. anche supra consid. 1.8.).
1.11. Con la risposta di causa la convenuta, rappresentata dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione della petizione, adducendo in particolare come
- l’UAI, con la decisione (recte: progetto di decisione, cfr. supra consid. 1.3.) del 5 marzo 2015, ha accertato una capacità lavorativa dell’attore del 100% dal 10 marzo 2013 (recte: 9 marzo 2013) in un’occupazione ragionevolmente esigibile. In tal senso risulta ininfluente il fatto che l’attore non abbia accettato un’occupazione ragionevolmente esigibile; il fatto che non sia stato possibile trovare un impiego corrispondente all’interno dell’azienda e il rapporto medico del dr. __________ datato 22 aprile 2013 (cfr. doc. B) non influiscono sulla riacquistata piena capacità lavorativa dell’attore;
- le allegazioni dell’attore relative alle certificate limitazioni lavorative nell’attività abituale (cfr. scritto del dr. __________ del 20 giugno 2016, doc. C; certificato medico del dr. __________ del 24 novembre 2016, doc. C1) e alle difficoltà di trovare un ricollocamento all’interno dell’azienda conformemente alla sua situazione valetudinaria sono irrilevanti, stante che la capacità lavorativa del 100% in un’occupazione adeguata era stata accertata;
- il peggioramento della situazione valetudinaria dell’attore è stata riscontrata al più presto il 25 marzo 2019 (cfr. scritto del dr. __________ dell’8 aprile 2019, doc. I), ovvero quattro anni dopo la decisione (recte: progetto di decisione, cfr. supra consid. 1.3.) del 5 marzo 2015 dell’UAI (cfr. doc. A) e a quasi due anni dalle dimissioni (recte: risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, cfr. supra consid. 1.4.) (cfr. doc. G);
- contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, i considerandi della STCA del 25 maggio 2020 (inc. n. 38.2019.40) citati implicano che egli disponeva di una capacità lavorativa del 100% in un’occupazione adeguata, ragione per cui era altresì idoneo al 100% al collocamento;
- l’oggetto della contestazione è limitato alla connessione temporale, la quale non sarebbe data poiché interrotta dalla prolungata capacità lavorativa al 100% dell’attore. Ciò, in particolare alla luce della DTF 144 V 58 con la quale il TF, asserisce la convenuta, ha sancito che una capacità lavorativa superiore all’80% in un’occupazione adeguata interrompe sempre la connessione temporale (ad eccezione delle malattie intermittenti le quali, in concreto, non affliggono l’attore) e che una capacità lavorativa in un’occupazione adeguata del 100% interrompe sempre la connessione temporale se la capacità lavorativa ha una durata superiore a tre mesi.
- non è il grado della perdita di guadagno che fa stato, ma unicamente la capacità lavorativa in un’occupazione adeguata, ciò che si desume dalla giurisprudenza citata dall’attore medesimo (la DTF 144 V 58, n.d.r.);
- anche un giudizio medico prognostico, da effettuarsi contestualmente alla valutazione del presupposto della stretta connessione temporale, nulla muta, poiché in concreto non vi sono indizi che a livello prognostico bisognasse prendere in conto un peggioramento dello stato di salute, ciò che è avvenuto solo otto anni dopo la prima comparsa dei sintomi e dopo sei dall’accertamento di un’incapacità lavorativa del 100% in un’occupazione adeguata. Pertanto, non ci si poteva attendere che a distanza di quasi due anni dall’uscita dal rapporto di previdenza si sarebbe verificato un tale peggioramento.
1.12. Il 16 settembre 2021 questo Tribunale, oltre ad intimare l’allegato responsivo della Cassa all’attore, ha concesso alle parti la facoltà di presentare entro 10 giorni eventuali altri mezzi di prova (VIII). Entrambe le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
In concreto, oggetto del contendere è sapere se la Cassa convenuta debba versare all’attore – alle dipendenze delle __________ dal 1. settembre 2010 al 30 aprile 2017 e assicurato per la previdenza professionale obbligatoria presso la convenuta per il medesimo periodo (cfr. supra consid. 1.1.) – una prestazione d’invalidità. Ritenuto che il luogo in cui l’attore è stato assunto e svolgeva le abituali mansioni si trova in Ticino, più precisamente a __________ (cfr. supra consid. 1.1.) e che la presente vertenza configura una controversia tra assicuratore LPP e (potenziale) avente diritto, la competenza di questo Tribunale risulta data (cfr. DTF 127 V 35, consid. 3b e 125 V 165, consid. 2 con ulteriori rimandi giurisprudenziali).
2.2. Come rilevato in narrativa, l’attore è stato assicurato per la previdenza professionale presso la convenuta dal 1. settembre 2010 al 30 aprile 2017. Il contratto di lavoro dell’attore con le __________ è stato interrotto con effetto al 30 aprile 2017, ragione per cui, di principio e in ossequio all’art. 10 cpv. 2 lett. b LPP secondo cui l’obbligo assicurativo finisce quando è sciolto il rapporto di lavoro, l’assicurazione obbligatoria con la Cassa è terminata il 30 aprile 2017. Tuttavia, il cpv. 3 del citato disposto soggiunge che “Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza […]”. Peraltro, l’art. 10 cpv. 3 LPP è confluito altresì nel Regolamento di previdenza della Cassa nella sua versione in vigore nel 2017, ovvero al termine del rapporto di lavoro di cui sopra (cfr. artt. 9 e 82 del Regolamento 2017, doc. 2). In considerazione di quanto precede, la copertura assicurativa LPP è terminata al più tardi il 31 maggio 2017 e, per quest’ultimo mese, limitatamente ai rischi di morte e invalidità.
2.3. L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:
a) nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;
b) in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c) diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.
Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STF B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 262 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 262 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, che riprende l’art. 29 cpv. 1 lett. b vLAI); DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 112 consid. 2b).
Le prestazioni sono dovute dall’istituto di previdenza al quale l’interessato è – o era – affiliato al momento dell’insorgenza dell’evento assicurativo appena descritto, premesso che tra l’incapacità lavorativa e l’invalidità esista una connessione materiale e temporale (SZS 2003, pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 95, consid. 2a e seg.). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003, pag. 356).
I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (SZS 2005, pag. 243; SVR 1994 BVG Nr. 18, pag. 57, BVG Nr. 14 consid. 2b, pag. 38; DTF 117 V 329, consid. 3.).
2.4. L’art. 26 cpv. 1 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI, ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI; cfr. in merito DTF 140 V 470, consid. 3.3.2.). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).
Giusta l’art. 4 LAI, che rinvia alla definizione di cui all’art. 8 LPGA, l’invalidità consiste nell’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata conseguente ad un’infermità congenita, a malattia o a infortunio, ove per malattia si intende qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità di lavoro (art. 3 cpv. 1 LPGA). Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 329, consid. 5c; 109 V 28; SZS 1995, pag. 476).
In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è la possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989, pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.
Per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro ne risulta che il concetto di invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell’assicurazione invalidità è di principio il medesimo (DTF 115 V 208, consid. 2b; RDAT I 1995, consid. 2.2., pag. 229).
Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della previdenza obbligatoria gli istituti di previdenza sono di principio vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità, non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208, consid. 2c e 215, consid. 4c; SZS 1996, pag. 48, consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15, consid. 3c), ma parimenti per quanto attiene la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell’assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310, consid. 1, 123 V 271, consid. 2a con rinvii giurisprudenziali, dottrinali e legislativi, 120 V 108, consid. 3c, 118 V 39, consid. 2b/aa; SZS 2002, pag. 155, SZS 1997, pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22, pag. 57, consid. 2; SVR 1994 BVG Nr. 15, pag. 42, consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1018 e segg.).
Accertamenti separati potrebbero infatti condurre a risultati divergenti, evenienza in chiaro contrasto con lo scopo della legge (DTF 115 V 210, consid. 2b e seg. e 218 consid. 4b, 118 V 39, consid. 2b/aa). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza agli accertamenti degli organi dell’AI nulla è mutato, così l’Alta corte, con l’entrata in vigore della LPGA (DTF 130 V 78, consid. 1.2. e 132 V 1, consid. 3.1.).
Questo vincolo vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V 308, consid. 1.).
Tale vincolo dell’istituto di previdenza alle risultanze dell’AI non è assoluto. In primo luogo e a titolo generale, l’istituto può discostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310, consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208, consid. 2c e 215, consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, n. 116 ad. art. 4, pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).
D’altra parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'UAI è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273, consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310, consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre 2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003; vedi anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006, pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).
Secondo il TF, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STF B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STF B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).
In virtù dell’art. 6 LPP, secondo cui la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze minime, gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag. 466, consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Infine, se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).
Secondo la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239, consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347, consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo (STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993, consid. 3).
Per l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media.
Per l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70% (lett. a), a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% (lett. b), a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% (lett. c) e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (lett. d).
Nell’ambito della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, op. cit., n. 735, pag. 273; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, n. 23 ad art. 24 pag. 108).
2.5. Secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264, consid. 1c, 120 V 117, consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002, pag. 156, consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).
Secondo la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità lavorativa rilevante deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.
Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.
La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 144V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e SZS 2002 pag. 156). In effetti secondo il TF:
" L’institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262 consid. 1c p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117)." (DTF 138 V 409, consid. 6.2 pag. 419)
In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).
Si osservi che il requisito del nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STF B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4.).
Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).
Secondo la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber, op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29 gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con riferimenti; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und FZG, 2019, art. 23 n. 28, pag. 360).
Tuttavia, nel caso in cui le affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che hanno finalmente condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 28, pag. 360 con riferimento a STF B37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3 e 9C_370/2016 del 12 settembre 2016 consid. 3). Non vi è parimenti una connessione materiale tra una sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente depressione, manifestatasi in modo rilevante dopo il rapporto previdenziale (Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 34, pag. 95 con riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op. cit. art. 23 n. 28, pag. 361).
Da ultimo va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti difetto (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und FZG, ed. 2019, ad. art. 23, pag. 361).
Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, ed. 2019, n. 36 ad art. 23, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58).
Il TF si è confermato nella propria giurisprudenza al consid. 2.3 della STF 9C_339/2011 del 19 marzo 2012 laddove ha rilevato che “(…) per determinare il momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa secondo l'art. 23 LPP ha portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale nella professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate (DTF 130 V 97 consid. 3.2 pag. 99; 114 V 281 pag. 286; cfr. pure DTF 130 V 35 consid. 3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid. 5.3 pag. 27). […]” (cfr. anche Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; Stauffer, op. cit., all’art. 23, pag. 75).
La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118, consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer 4/94 pagg. 66-67).
Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (DTF 134 V 22, 123 V 264, consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 118, consid. 2b; SZS 2003 pag. 510, 2002 pag. 156, consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 segg.). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 134 V 22, consid. 3.2.1 con riferimenti; Vetter-Schreiber, op.cit, n. 36 ad art. 23, pag. 96). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 23, n. 37, pag. 97; STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 pag. 67). Sempre riguardo all’interruzione del nesso temporale tra l’incapacità lavorativa originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF 144 V 58 nella quale l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha concluso che “(…) la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività lavorativa adeguata durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). (…)” (regesto della DTF 144 V 58).
Quanto al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in particolare 124).
2.6. Per quel che concerne le rendite, fa stato il regolamento dell’istituto previdenziale valido al momento della nascita del relativo diritto e non la disposizione regolamentare applicabile al momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità. Qualora il nuovo regolamento non preveda una normativa transitoria statuente l’applicazione del precedente regolamento in vigore al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa, è applicabile la nuova regolamentazione (DTF 121 V 101, consid. 2. e 3.; Stauffer, op. cit., n. 792, pag. 295, Vetter-Schreiber, op. cit., pag. 87).
In concreto, il diritto alla rendita AI a favore dell’attore è nato il 1. maggio 2020 (cfr. supra consid. 1.7.).
Le disposizioni transitorie del Regolamento della Cassa (di seguito: Regolamento 2019), nella sua versione del 2019 e valido fino alla fine del 2020 prevedevano, tra l’altro, che per determinare il diritto alla pensione d’invalidità (leggasi: rendita d’invalidità, n.d.r.) per l’incapacità al guadagno ed il diritto alla pensione d’invalidità professionale come pure il loro importo, si applicava il regolamento in vigore al momento in cui il datore di lavoro ha adeguato o sciolto il rapporto di lavoro (cfr. art. 70 del Regolamento 2019, doc. 3).
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è stato sciolto nel 2017 (cfr. supra consid. 1.4.), ragione per cui va analizzato il regolamento in vigore in tale anno (di seguito: Regolamento 2017). Tra le prestazioni assicurate dalla Cassa, vi è la “pensione d’invalidità” (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c del Regolamento 2017, doc. 2). L’art. 35 cpv. 1 del Regolamento 2017, relativo al riconoscimento dell’invalidità, prevedeva che “L’assicurato attivo il cui rapporto di lavoro è stato adeguato o sciolto per mancanza d’idoneità medica e che è riconosciuto invalido dall’AI, è considerato invalido anche dalla Cassa, sempre che sia stato assicurato presso la Cassa al momento in cui è sorta l’incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all’invalidità.”. Inoltre, il cpv. 3 del citato disposto, prevedeva il diritto ad una rendita intera in presenza di un grado di invalidità pari almeno al 70%, a tre quarti di rendita per un grado di invalidità del 60% almeno, a mezza rendita per un grado di invalidità del 50% almeno e ad un quarto di rendita per un grado di invalidità pari al 40% (cfr. art. 35 del Regolamento 2017, doc. 2).
Visto quanto precede, è da ritenere che le disposizioni regolamentari della convenuta che concernono le prestazioni di previdenza in caso di invalidità rispecchiano sostanzialmente quanto previsto dagli artt. 23 lett. a e 24 LPP, riprendendo il concetto di invalidità della LPP e, quindi, della LAI.
2.7. Per quanto concerne la questione del vincolo, si rileva innanzitutto che l’attore non ha mai asserito che le conclusioni dell’UAI fossero insostenibili, essendosi egli limitato a relativizzare la portata giuridica del progetto di decisione UAI del 5 marzo 2015 con la quale l’Ufficio ha determinato un grado di invalidità del 19% successivo al periodo per il quale è stata poi conferita la rendita di invalidità (cfr. petizione, p.to 13 (recte: 14); cfr. anche doc. A, doc. 10 dell’allegato 1). In particolare, l’attore non ha mai asserito che la refertazione medica alla base delle decisioni dell’UAI presentasse equivoci di sorta, come ad esempio eventuali inaccuratezze nel vagliare la sua situazione valetudinaria o contraddizioni tra diversi rapporti medici. Dallo scambio di scritti emerge infatti che le posizioni antitetiche dell’attore e la convenuta sono da ricondurre esclusivamente a diverse interpretazioni di carattere giuridico concernenti la documentazione già agli atti (cfr. a titolo esemplificativo risposta, Ad 2-4) e alla giurisprudenza federale in materia (cfr. a titolo esemplificativo risposta, Ad 12-14). Peraltro, nella misura in cui l’attore non fosse stato d’accordo con quanto stabilito dall’UAI, egli avrebbe dovuto impugnare le decisioni dell’Ufficio.
D’altra parte, la convenuta non si è mai espressa sulla questione del vincolo.
Nel caso di specie, tutti i progetti di decisione dell’UAI, come pure le successive decisioni formali sono state tempestivamente intimate alla Cassa (cfr. docc. 10, 12, 19, 20, 22; cfr. anche doc. 23), senza che quest’ultima le impugnasse, eventualità peraltro esplicitamente prevista per regolamento (cfr. art. 35 cpv. 2 Regolamento 2019, doc. 3).
A mente di questo Tribunale, dunque, la Cassa pensioni convenuta è stata debitamente coinvolta nella procedura pendente dinanzi all’UAI, ragione per cui essa è da ritenersi vincolata alle conclusioni di quest’ultimo.
Ad ogni buon conto, giova ricordare che secondo costante giurisprudenza l’accertamento dell’inizio del diritto alla rendita da parte degli organi AI non esclude che l’incapacità al lavoro conferente il diritto a prestazioni di invalidità della previdenza professionale (almeno il 20%) possa già essere subentrata prima dell’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (cfr. supra consid. 2.4.; cfr. anche STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009, consid. 3. con riferimento alla STF B 47/98 dell’11 luglio 2000, in: SZS 2003, pag. 45, consid. 4d.). Tuttavia, come rilevato sopra, in concreto l’attore non ha mai contestato le risultanze dell’UAI.
2.8. Dalla documentazione agli atti, in particolare dai rapporti e dalle certificazioni mediche, risulta pacifico che il problema di salute di cui soffre il signor AT 1 e che ha reso necessario gli interventi ortopedici alle spalle (cfr. supra considd. 1.2. e 1.6.), sia ascrivibile alla malattia degli arti superiori (cfr. docc. B, C, C.1; cfr. anche STCA 38.2019.40 del 25 maggio 2020, consid. 2.4., doc. O).
Tema del contendere è sapere se i presupposti per il diritto alla rendita LPP siano adempiuti, ovvero sapere, anzitutto, se l’incapacità al lavoro in misura rilevante è insorta durante il periodo di copertura assicurativa; in secondo luogo, se adempiuto il primo presupposto, sapere se è data la stretta connessione temporale e materiale (sul punto cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., n. 17 e segg. ad art. 23 LPP; cfr. supra consid. 2.5.).
Come accennato, l’UAI ha riconosciuto all’attore il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2012 al 30 giugno 2013, avendo accertato un’incapacità lavorativa del 100% in ogni attività dal 16 maggio 2011, mentre dal 9 marzo 2013 l’UAI ha ritenuto che l’assicurato avrebbe potuto svolgere attività adeguate, ragione per cui a far tempo da tale data l’incapacità lavorativa dell’attore in tali attività è stata fissata allo 0% (cfr. supra consid. 1.3.). L’attore, lo si ricorda, non ha mai contestato tali accertamenti e tantomeno lo ha fatto la convenuta (cfr. doc. M). Peraltro, la documentazione agli atti non risulta equivoca o contraddittoria.
Ne consegue che l’incapacità lavorativa rilevante è insorta al più presto il il 16 maggio 2011.
Va dunque verificato se il 16 maggio 2011 l’attore fosse assicurato ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP. Qualora ciò non fosse il caso, il requisito della copertura assicurativa al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa rilevante non sarebbe adempiuto e, conseguentemente, la petizione andrebbe respinta.
In casu, il rapporto di lavoro dell’attore con la datrice di lavoro affiliata alla convenuta è stato sciolto di comune accordo il 30 aprile 2017 (cfr. supra consid. 1.4.) e la copertura assicurativa è terminata al più tardi il 31 maggio 2017 (cfr. supra consid. 2.2.; cfr. anche art. 9 cpv. 2 del Regolamento 2019, doc. 3). Pertanto, nel momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa rilevante (almeno 20%), ovvero il 16 maggio 2011 (cfr. supra consid. 2.7.) il rapporto d’assicurazione tra l’attore e la convenuta era palesemente in essere, circostanza peraltro ammessa dalla convenuta (cfr. risposta, Ad 13 e 14, pag. 4; cfr. anche doc. M e scritto della Cassa del 9 marzo 2021, doc. 29 dell’allegato 1).
In sintesi, dunque, al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa rilevante l’attore beneficiava della copertura assicurativa della convenuta. Ne consegue che il primo presupposto per il diritto al conferimento di una rendita LPP è adempiuto.
2.9.
2.9.1. Occorre ora verificare se vi è uno stretto nesso temporale e materiale tra l’incapacità lavorativa iniziale, ovvero quella sorta durante il periodo di affiliazione (cfr. supra consid. 2.8.) e quella successiva del 9 maggio 2019 (cfr. supra consid. 1.7.). Qualora ciò fosse il caso, la richiesta dell’attore di una rendita LPP sarebbe legittima.
A proposito della stretta connessione temporale, è opportuno rammentare in modo sintetico le rispettive posizioni delle parti.
L’attore, sulla base della giurisprudenza cantonale e federale citata in petizione e dei relativi rinvii dottrinali (cfr. petizione, p.ti 12-13) sostiene – tra l’altro – che “[…] Il nesso causale appare evidente ed il grado d’invalidità del 19% valutato dall’AI nel 2015 non è sufficiente ad interromperlo, tanto più se si considera che il contratto di lavoro è stato rescisso per motivi di salute. È ben vero che la giurisprudenza federale e cantonale indicano che, di principio, un grado d’inabilità inferiore al 20% per un periodo superiore ai tre mesi sia atto ad interrompere il rapporto di causalità ma è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza indica che questo è solo uno dei fattori da tenere in considerazione. […] Il fattore tempo deve passare in secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito. Com’è stato […] nel caso specifico. […] Nel caso del signor AT 1 altri e ben più importanti elementi (fra questi il più importante è certamente lo scioglimento del rapporto di lavoro per motivi medici) devono propendere a favore dell’assicurato […].” [sottolineature del redattore] (petizione, p.to 13 (recte: 14)).
Dal canto suo, la convenuta sostiene, avvalendosi in particolare alla DTF 144 V 58, che siccome l’attore disponeva di una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e che tale circostanza è mutata al più presto nel 2019, la connessione temporale non è in concreto data, soggiungendo come, contrariamente a quanto asserito dall’attore, non sia il grado della perdita di guadagno a far stato, bensì l’incapacità lavorativa rilevante (cfr. risposta, Ad 13. e 14.).
Ora, si conviene con la convenuta che il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute (cfr. supra consid. 2.5.).
Come già accennato, con la DTF 144 V 58 – che rappresenta una decisione di principio – l’Alta Corte ha dapprima constatato una mancanza di uniformità della prassi giudiziaria quo alla questione del grado e della durata della capacità lavorativa necessari ad interrompere la stretta connessione temporale tra l’incapacità lavorativa iniziale insorta durante la copertura previdenziale e la successiva invalidità. La nostra Massima istanza ha ritenuto che la risposta a tale questione è data dalla STF 9C_536/2012 del 28 dicembre 2012, decidendo che una capacità lavorativa superiore all’80% interrompe la connessione temporale tra l’incapacità lavorativa iniziale e la successiva invalidità se la capacità lavorativa in un’attività adeguata è perdurata oltre tre mesi (cfr. DTF 144 V 58, consid. 4.2., 4.4. e seg.; cfr. anche M. Moser, BSK-Berufliche Vorsorge, 2021, n. 64 ad art. 23 LPP). Tale decisione di principio è stata successivamente confermata dall’Alta Corte con due precisazioni: la forchetta temporale da considerare è di “mindestens drei Monate” e, inoltre, in caso di malattie intermittenti in senso stretto, come ad esempio la sclerosi multipla, disturbi bipolari e la schizofrenia, il fatto che la capacità lavorativa superiore all’80% sia stata (ri)acquisita per tre o più mesi non comporta automaticamente l’interruzione del nesso temporale, applicandosi un criterio meno restrittivo a fronte della natura medesima di questa tipologia di malattie (cfr. STF 9C_575/2018 del 15 aprile 2019, consid. 4.1.; cfr. anche M. Moser, BSK-Berufliche Vorsorge, 2021, n. 53 e segg. ad art. 23 LPP con ulteriori rinvii dottrinali e giurisprudenziali).
Visto quanto precede, ne consegue che, di principio, una capacità lavorativa in attività adeguate superiore all’80% per tre o più mesi interrompe la connessione temporale.
Come già accennato – e contrariamente a quella che sembra essere l’opinione di parte attrice – non è il grado d’invalidità ad essere determinante ai fini dell’accertamento del diritto ad una potenziale rendita LPP, ma l’incapacità lavorativa e la forchetta temporale determinante.
Inoltre, sulla base delle refertazioni mediche agli atti, la malattia che ha influito sulla capacità lavorativa dell’attore non configura una malattia intermittente in senso stretto (cfr. in particolare il rapporto del 22 aprile 2013 del dr. Taverna, secondo cui, con riferimento alla spalla sinistra, “[…] ormai il recupero funzionale è da considerarsi stabilizzato e definitivo. I valori di funzionalità non si sono modificati negli mesi e pertanto non sono consigliati ulteriori trattamenti né conservativi né chirurgici. […] Tale condizione, come sopra descritto, non è modificabile nel tempo.”, doc. B; cfr. anche docc. C e D).
Tale accertamento medico è di duplice rilevanza: da una parte, come detto, non si può parlare di una malattia intermittente in senso stretto, ragione per cui – contrariamente a quanto asserito dall’attore (cfr. supra consid. 1.8.) – non vi sono gli estremi per ammettere un allentamento nell’applicazione degli stretti criteri esposti dalla giurisprudenza suevocata; dall’altra, nulla lasciava intendere, quale prognosi (da considerare contestualmente alla verifica del presupposto della stretta connessione temporale, cfr. STF 9C_387/2019 del 10 settembre 2019, consid. 4.5.2.) che al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa rilevante, una volta stabilizzatasi la situazione, ovvero con il riacquisto della piena capacità lavorativa in attività adeguata (cfr. supra consid. 1.3.), la situazione valetudinaria dell’attore sarebbe peggiorata al punto da intaccare (nuovamente) la sua capacità lavorativa rilevante in attività adeguate (cfr. doc. B). Tale conclusione trova altresì riscontro nei docc. C, C.1. e D i quali peraltro si limitano a tematizzare e certificare l’incapacità lavorativa nella professione abituale. Inoltre, tale circostanza è desumibile anche dallo scritto del dr. __________ del 1. marzo 2017 con il quale egli asserisce che, nonostante varie promesse da parte della datrice di lavoro di trovare un’attività adeguata alla situazione valetudinaria dell’attore in modo da permettegli la ripresa di “un’attività lavorativa in misura totale”, quest’ultima non ha mai né pianificato né trovato una nuova attività leggera per il signor AT 1 (cfr. doc. E).
Il signor AT 1 era pertanto pienamente idoneo a svolgere un’attività adeguata alle mutate condizioni valetudinarie, ma purtroppo tale attività non è stata trovata in seno agli uffici di __________ delle __________. Da ultimo, si rileva che la conclusione di cui sopra è altresì confortata dalla Convenzione d’uscita del 18 aprile 2017, il cui p.to 6 prevedeva che “[…] __________ ha constatato nella lettera del 03.03.2017 la sua [del sig. AT 1, n.d.r.] inidoneità medica definitiva ad esercitare la sua attività originaria […] presso le __________ di __________. […] per questo motivo il collaboratore perde il suo posto di lavoro.” (cfr. doc. G; cfr. anche doc. H) [sottolineatura del redattore].
In casu, l’attore ha riacquisito la piena capacità lavorativa in attività adeguate dal 9 marzo 2013 (cfr. supra consid. 1.3.). Tale circostanza è mutata al più presto il 9 maggio 2019, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine di carenza di un anno giusta l’art. 28 cpv.1 lett. b LAI (cfr. supra consid. 1.7.). Ne consegue che durante un periodo di oltre sei anni, rispettivamente due dalla fine del rapporto di lavoro e dalla copertura previdenziale, l’attore era pienamente abile al lavoro in attività adeguate.
Conseguentemente, applicando i più recenti dettami giurisprudenziali al caso di specie, la stretta connessione temporale tra l’incapacità lavorativa iniziale e la successiva invalidità risulta interrotta dal prolungato periodo di completa capacità lavorativa dell’attore in attività adeguate: l’attore era completamente abile al lavoro dal 9 marzo 2013 al 9 maggio 2019, ben oltre i tre mesi che fungono da “Richtschnur”, per usare un termine utilizzato dal TF (cfr. DTF 134 V 20, consid. 3.2.1.; STF 9C_341/2013, consid. 3.2.3.).
Non trattandosi di una malattia intermittente in senso stretto e non ravvisando alcun elemento che rendesse probabile un decorso negativo della malattia al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa rilevante (anzi, cfr. docc. B-D) a mente di questo Tribunale non vi sono motivi per discostarsi dai principi sanciti dalla giurisprudenza federale suevocata.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dell’attore, questo Tribunale non ritiene rilevante ai fini del giudizio il fatto che le __________ non abbiano pianificato e trovato un’occupazione adeguata alla situazione valetudinaria dell’attore malgrado le promesse in tal senso. Ciò potrebbe tutt’al più configurare una circostanza che, se provata, potrebbe essere fruibile in sede civilistica, ciò che esula tuttavia dalla competenza del TCA.
2.9.2. Considerato come per la giurisprudenza dinanzi menzionata (cfr. supra consid. 2.5.) determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute, ritenuto che questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (cfr. Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; Stauffer, op. cit., all’art. 23 pag. 75; cfr. pure DTF 144 V 58 e 134 V 20), occorre esaminare anche quest’ultima evenienza.
Si tratta quindi di procedere al calcolo del grado di invalidità durante il periodo in discussione (dal marzo 2013 al maggio 2019), facendo riferimento ai dati salariali determinanti giusta la decisione dell’Ufficio AI.
Nel caso che ci occupa, sulla base dei dati salariali determinati con decisione del 15 maggio 2015 (vincolante e cresciuta incontestata in giudicato, cfr. supra consid. 1.3.; cfr. supra consid. 2.7.), l’amministrazione ha accertato un reddito da valido per fr. 72'427. Sulla base dei rilevamenti statistici ufficali (tabelle RSS), e, quindi, dei valori nazionali (tabella TA1) del 2011, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un salario annuo di fr. 61'895.-- in attività semplici e ripetitive (propriamente dette: attività semplici di tipo fisico o manuale). Considerata una capacità lavorativa completa in tali attività, operata nondimeno una riduzione del 5% per tener conto della necessità di effettuare attività leggere (riduzione che secondo la giurisprudenza può essere riconosciuta ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale e professionale, non possono mettere completamente a frutto la loro capacità di guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato), come ammessa dall’UAI nella menzionata decisione, il salario da invalido ammonterebbe a, approssimati per difetto, fr. 58'800. Dal raffronto fra il reddito da valido (fr. 72'427.--) e quello da invalido (fr. 58'800.--) risulta una perdita di guadagno del 19% (18,80% approssimati per eccesso). Trattasi di un grado d’invalidità inferiore al 40%, che non dà diritto ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria (cfr. art. 23 lett. a LPP).
Pertanto, a partire dal 9 marzo 2013 e per un lasso di tempo considerevole (sino a maggio 2019), l’assicurato aveva riacquisito una capacità lavorativa completa in attività adeguate, ciò che gli avrebbe permesso di conseguire un reddito escludente il diritto ad una rendita (cfr. Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58 e 134 V 20). Conseguentemente, la stretta connessione temporale tra le affezioni invalidanti insorte durante l’affiliazione presso la Cassa convenuta e l’inabilità lavorativa accertata nel 2019 e che ha portato nuovamente all’attribuzione di una rendita AI (cfr. supra consid. 1.7.) è da considerarsi interrotta, avendo l’assicurato riacquisito un’abilità lavorativa superiore all’80% in un’attività adeguata nella quale avrebbe potuto ottenere un reddito escludente il diritto ad una rendita d’invalidità (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23, n. 21 e 26).
2.9.3. Ribadito il principio per cui l’obbligo prestativo dell’istituto di previdenza è condizionato dall’esistenza di un rapporto d’assicurazione nel momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa rilevante quale evento assicurato ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP (indipendentemente dal momento e dalla misura della prestazione d’invalidità che ne deriva in seguito) e che l’esigenza di una stretta conessione temporale e materiale è cumulativamente necessaria al fine di riconoscere l’obbligo prestativo dell’istituto previdenziale, ritenuto che nel caso che ci occupa la stretta connessione temporale risulta interrotta siccome il signor AT 1 ha riacquisito una capacità lavorativa completa dal 9 marzo 2013 al 9 maggio 2019, non merita qui di essere ulteriormente approfondita la questione a sapere se uno stretto nesso materiale (peraltro ammesso dalla convenuta medesima, cfr. risposta Ad 13 e 14) sia dato.
2.10. Con la petizione l’attore ha chiesto, tra l’altro, l’assunzione delle seguenti prove: richiamo dell’incarto UAI, dell’incarto del __________ e dall’Ufficio risorse umane delle __________ (petizione, p.ti 1.-6., 8. e 10.). Anche la convenuta ha chiesto l’edizione dell’incarto UAI (cfr. risposta, p.to 2.6 a pag. 6).
Questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la vertenza senza che si renda necessaria l’assunzione di ulteriore materiale probatorio. In effetti, la documentazione necessaria e decisiva ai fini del presente giudizio – in particolare le decisioni AI, il fascicolo previdenziale dell’assicurato, i regolamenti della Cassa e le refertazioni mediche – è stata prodotta dalle parti e debitamente esaminata dal TCA, ragione per cui si può prescindere dall’assunzione di ulteriori mezzi di prova.
Giova ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.11. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va integralmente respinta.
La presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Alla parte convenuta non vengono assegnate ripetibili.
Giova infatti ricordare che, conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è di regola (per le eccezioni cfr. DTF 127 V 205) assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323, consid. 1a; 126 V 143, consid. 4b).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione é respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti