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Raccomandata |
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Incarto
n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 19 luglio 2021 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato il __________ 1954, dall’inizio del 1996 beneficia di una rendita d’invalidità al 50% erogata dalla Fondazione CV 1 (in seguito: Fondazione). Dal 2000, a seguito dell’aumento del grado d’invalidità all’80%, egli percepisce una rendita intera (cfr. petizione).
Dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento (1° marzo 2019), con lettera 16 novembre 2020 l’avv. __________, a nome e per conto diAT 1, ha chiesto alla Fondazione la ragione per cui riceve “una rendita annua di fr. 15'979” (recte: 15'949,40) in luogo della rendita di vecchiaia di fr. 17'674, così come risulta dal certificato personale valevole dal 1° gennaio 2003 (sub. doc. 1/2.1).
In risposta, con lettera 12 gennaio 2021 la Fondazione ha fatto presente che, ai sensi dell’art. 23 lett. 3 del Regolamento, la rendita d’invalidità è vitalizia, motivo per cui con il raggiungimento dell’età di pensionamento AT 1 continuerà a ricevere la rendita d’invalidità di fr. 15'949,40 annui (doc. 1/2.23).
Con scritto 16 febbraio 2021 l’avv. __________ ha ribadito la richiesta di versamento di una rendita di vecchiaia annua di fr. 17'674.--. Sottolinea che dopo l’erogazione della rendita d’invalidità il suo assistito non ha mai ricevuto dei certificati di previdenza e che comunque la Fondazione non poteva “riformare in peggio i diritti acquisiti dal signor AT 1 in base al certificato del 2003”. Ritiene difficilmente comprensibile che con il compimento dell’età di pensionamento la rendita d’invalidità non venga sostituita in una rendita di vecchiaia. Evidenzia infine che il suo patrocinato ha sempre fatto affidamento su una rendita di vecchiaia di fr. 17'674.-- annui (doc. 1/2.3).
Con lettera 28 aprile 2021 la Fondazione ha risposto come segue:
" II certificato personale del 1º gennaio 2003 è stato inviato a suo tempo all'assicurato solo per informazione. Sul documento è chiaramente indicato che si tratta della parte "passiva", cioè menziona le prestazioni che sarebbero eventualmente assicurate se l'invalido avesse recuperato la piena capacità lavorativa nel 2003.
Questo certificato serve solo per informare l'assicurato che la cassa pensioni aggiorna ì conti dell'assicurato e registra gli accrediti di vecchiaia in favore della parte passiva in previsione di un'eventuale riattivazione della capacità lavorativa.
ll certificato non menziona l'importo della rendita d'invalidità che viene pagata.
L'importo delle prestazioni all'età di pensionamento è solo una proiezione basata sui tassi d'interesse attuali e che sono ovviamente solo una stima. Con la diminuzione dei tassi d'interesse tra il 4% del 1996 (data dell'invalidità) e l’1% del 2019 (data del pensionamento), la rendita di vecchiaia che sarebbe stata ricalcolata risulta notevolmente inferiore all'importo della rendita d'invalidità attualmente versata.
Le rendite d'invalidità versate dall'istituto collettore sono divenute rendite vitalizie dal 01.01.2005 e fa stato il regolamento al momento dell'età pensionabile legale (che le alleghiamo). (…)” (doc. 1/2.4)
1.2. Con la presente petizione AT 1 ha personalmente chiesto che la Fondazione gli versi all’anno fr. 17'674.-- di rendita di vecchiaia, con effetto dal 1° marzo 2019, come risulta dall’allegato certificato personale al 1° gennaio 2003. Rileva fra l’altro che “in tutti questi anni non ho ricevuto alcuna notifica dalla cassa pensione che ci fossero stati cambiamenti”.
1.3. Con la risposta di causa la Fondazione ha ricordato che dal 1° gennaio 2005 le rendite d’invalidità sono diventate rendite vitalizie. Evidenzia che dal 1996 l’attore ha diritto ad una rendita d’invalidità e che per questo motivo dopo il pensionamento continua a ricevere la stessa rendita. Ricorda che “il certificato personale del 1ª gennaio 2003 inoltrato dal signor AT 1 riguarda la "parte passiva". La cassa pensione aggiorna annualmente i conti dell'assicurato con la registrazione degli accrediti di vecchiaia in favore della parte passiva in previsione di un'eventuale riattivazione della capacità lavorativa”.
1.4. Con osservazioni 16 agosto 2021 alla risposta di causa, l’attore informa che il certificato personale in questione l’aveva ritirato nel 2003 presso gli uffici della Fondazione e dal 1996 non rice-ve più alcun certificato. Ribadisce la richiesta di erogazione di una rendita di vecchiaia fr. 17'674.--. Con le osservazioni produce un estratto conto informativo (“Versicherungsauskunft”), elaborato l’8 gennaio 2003, concernente la sua situazione previdenziale (V/1).
1.5. Con “osservazioni di duplica” 3 settembre 2021 la Fondazione ha evidenziato:
" I certificati personali vengono emessi annualmente dì regola al 1ª gennaio. Gli stessi contengono i dati validi con la situazione assicurativa che concernono l'assicurato.
Dal 1997 il signore AT 1 è considerato beneficiario di prestazioni di invalidità (e non più assicurato attivo). Per questo motivo l'ultimo certificato inviatoli risale al 1996.
Se lo stato di salute dell'assicurato fosse cambiato e avesse ripreso a lavorare la situazione assicurativa sarebbe stata adattata in base al tasso di abilità lavorava e allo stipendio percepito. Le prestazioni assicurate sarebbero quindi cambiate di conseguenza. Il contratto di previdenza viene concluso con il datore di lavoro e non direttamente con l'assicurato. In caso di cambiamento delle condizioni assicurative vincolanti (per esempio viene emesso un nuovo Regolamento della Fondazione) viene informato il contraente.
Ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 OPP 2, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto dì vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva. Questa parte è considerata parte passiva. Poiché il signor AT 1 non è tornato al lavoro dopo l'inizio del diritto alle prestazioni d'invalidità, questa continuazione passiva del suo conto vecchiaia non ha alcun effetto sulla rendita di vecchiaia o di invalidità.
Il certificato personale del 2003 presentato nella domanda mostra chiaramente che si tratta solo della suddetta parte passiva. Nella risposta del 16 agosto 2021, l'attore presenta un estratto del 3 aprile 2003. Questo estratto è di per sé un documento interno del convenuto per la panoramica dei tipi di prestazioni.
Tuttavia, l'attore non può trarre nulla a suo favore da questo. In nessun momento l'imputato ha dato alcuna assicurazione - né tale assicurazione risulta dai regolamenti dell'imputato. Inoltre, insieme al certificato personale inviato, era chiaramente evidente che anche questo documento avrebbe riguardato solo la rendita di vecchiaia continuata passivamente e fittizia.
Infine, il querelante non sostiene nemmeno di aver fatto delle disposizioni basandosi su questi documenti che non potrebbero essere revocati senza svantaggi.”
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
In concreto, oggetto del contendere è sapere se la Fondazione convenuta debba versare all’attore una prestazione di vecchiaia. Ritenuto che, come risulta dal certificato personale (quota passiva), l’allora datore di lavoro aveva la sede a Brissago e che la presente vertenza configura una controversia tra assicuratore LPP e (potenziale) avente diritto, la competenza di questo Tribunale risulta data (cfr. DTF 127 V 35, consid. 3b e 125 V 165, consid. 2 con ulteriori rimandi giurisprudenziali).
2.3. L’attore chiede, con effetto dal 1° marzo 2019 (mese successivo al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento), l’erogazione di una rendita annua di vecchiaia di fr. 17'674.-- come scritto nel certificato personale, stato al 1° gennaio 2003, in luogo della corrente rendita d’invalidità di fr. 15'949,40 annui.
Con scritto 12 gennaio 2021 la Fondazione, facendo riferimento all’art. 23 lett. 3 del Regolamento, aveva informato l’attore, tramite l’allora suo legale, che il diritto alla rendita d’invalidità si estingueva alla fine del mese in cui cessava l’invalidità o nel caso in cui la persona assicurata fosse deceduta e che con il raggiungimento dell’età di pensionamento gli aveva pertanto continuato a versare la rendita d’invalidità di fr. 15'949,40 annui (doc. 1/2.2; cfr. consid. 1.1).
Questo Tribunale costata che secondo il citato Regolamento, sia nella versione in vigore al momento del compimento del 65° anno di età (2019; doc. 1/2.5) che in quella attuale (doc. 1/2.2.), “il diritto alla rendita d’invalidità si estingue alla fine del mese in cui cessa l’invalidità o la persona assicurata decede. (…)”.
A tal riguardo, come riassunto nella STF B 120/05 del 20 aprile 2007, consid. 2.11, va evidenziato che “nella previdenza professionale obbligatoria la rendita di invalidità ha carattere vitalizio. Pertanto una rendita di invalidità non è rimpiazzata da una rendita di vecchiaia quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370 con riferimenti). Se di conseguenza non riacquista la capacità di guadagno all'età conferente il diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 13 cpv. 1 LPP), l'interessato continua a beneficiare di una rendita d'invalidità vitalizia (DTF 127 V 309). Il regolamento può tuttavia prevedere, nell'ambito della previdenza più estesa (Brühwiler, op. cit., pag. 2036, cifra marg. 88), che una rendita d'invalidità sia trasformata in una rendita di vecchiaia. In tal caso, per l'ambito obbligatorio, l'ammontare della rendita di vecchiaia deve corrispondere almeno a quella della rendita di invalidità percepita fino a quel momento, vale a dire deve esserle equivalente (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 23 novembre 2004 B 6/04, riassunta in RSAS 2005 pag. 434).” (cfr. anche Vetter Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 26 n. 9-12, pag. 142; Moser in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 26 n. 28 e 29, pagg. 336/7).
Erogando in casu la Fondazione prestazioni previdenziali obbligatorie, conformemente alla succitata giurisprudenza e in base all’art. 23 lett. 3 del Regolamento, la rendita d’invalidità è vitalizia, la quale con il compimento dell’età di pensionamento dell’attore non viene trasformata in rendita di vecchiaia. L’attore continua pertanto a ricevere una rendita d’invalidità.
2.4. L’attore fa riferimento al certificato personale valevole al 1° gennaio 2003, in cui è indicata una prestazione di vecchiaia di fr. 17'674.-- (doc. A).
Come detto al considerando precedente, con il raggiungimento dell’età del pensionamento ordinario (14 febbraio 2019) l’attore continua a ricevere la rendita d’invalidità vitalizia e non ha diritto ad una rendita per la vecchiaia.
Giustamente la Fondazione ha evidenziato che il certificato personale del 2003 si riferisce alla cosiddetta parte passiva.
Va qui fatto presente che l’art. 14 cpv. 1 OPP2 (cfr. la delega legislativa in art. 34 cpv. 2 LPP) prevede che “nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia.” Si tratta di un “conto fittizio” in cui, nell’ambito della previdenza obbligatoria, viene indicato l’accumulo del conto di vecchiaia come se l’assicurato fosse ancora pienamente professionalmente attivo, conto che serve nel caso in cui la persona invalida prima del pensionamento riprenda l’attività lucrativa (Vetter Schreiber, op. cit., art.14 BVV2 n. 3, pag. 484; cfr. anche Berger in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 34 n. 22, pag. 431; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, n. 701, pag. 308 e n. 706-708, pag. 310). Questo conto si riferisce, appunto, alla parte passiva ed è un calcolo fittizio.
Solo qualora l’attore dovesse riacquistare la piena abilità lavorativa prima del pensionamento, e quindi andrebbe considerato come attivo, al compimento dell’età pensionabile egli avrebbe avuto (eventualmente) diritto alla prestazione di vecchiaia indicata nel certificato personale (parte passiva).
Siccome nella fattispecie ciò non è stato il caso, l’attore non ha diritto alla rendita di vecchiaia e tantomeno al versamento dell’avere di vecchiaia indicati nel citato certificato personale (su questo punto cfr.: Berger in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 34 n. 25, pag. 431 con riferimenti).
In questo senso va letta la risposta data dalla Fondazione il 28 aprile 2021 all’allora rappresentante dell’attore. Con riferimento alla situazione vigente al 1° gennaio 2003 (momento al quale il certificato personale faceva riferimento), l’istituto di previdenza aveva scritto che “il certificato personale del 1º gennaio 2003 è stato inviato a suo tempo all'assicurato solo per informazione. Sul documento è chiaramente indicato che si tratta della parte "passiva", cioè menziona le prestazioni che sarebbero eventualmente assicurate se l'invalido avesse recuperato la piena capacità lavorativa nel 2003.
Questo certificato serve solo per informare l'assicurato che la cassa pensioni aggiorna i conti dell'assicurato e registra gli accrediti di vecchiaia in favore della parte passiva in previsione di un'eventuale riattivazione della capacità lavorativa” (cfr. consid. 1.1.).
Occorre poi precisare che, in generale, in caso di divergenze tra certificato assicurativo ed il regolamento riguardo alle prestazioni fa stato quest’ultimo (cfr. Konrad/Lauener in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, art. 50 n. 3, pag. 709).
2.5. L’attore sostiene di non essere stato informato dell’evoluzione della sua rendita e di non aver ricevuto alcun certificato personale, rilevando che quello del 2003 lo avrebbe ritirato direttamente negli uffici della Fondazione. A tal riguardo la convenuta non ha preso posizione, se non per quel che concerne i certificati personali.
Quello a cui l’attore fa riferimento è l’obbligo di informazione che incombe agli istituti di previdenza stabilito dall’art. 86b LPP (“Informazione degli assicurati”) che recita quanto segue:
" 1L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:
a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;
b. l’organizzazione e il finanziamento;
c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.”
2Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.
3Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.
4L’articolo 75 è applicabile.”
Tale normativa è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (Pärli in Schneider/Geiser/ Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 86b n. 4, pag. 2002).
L’art. 86b LPP (cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.
In particolare, l’art. 86b LPP sancisce il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato quali, ai sensi dell’art. 89b cpv. 1 lett. a, il diritto alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia (Pärli, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 2002).
Tale diritto può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 86b n.7, pag. 475). L’assicurato può anche rivolgersi all’autorità di vigilanza in caso di informazioni negate o insufficienti ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP (Pärli, op. cit., art. 86b n. 11, pag. 2004; Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 475).
Le informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6, pag. 2002; sul contenuto del certificato assicurativo cfr. Moser, op. cit., art. 86b n. 5 e 6, pag. 1607). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., art. 86b n. 9, pag. 2004: cfr. anche DTF 131 V 472; STCA 34.2014.32 e 34.2015.23).
Tale obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti costitutivi per le prestazioni. Lo scopo della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber, op. cit. art. 86b n. 2, pag. 423; DTF 136 V 331 consid. 4.2.1).
Infine, in caso di informazioni errate vi è una responsabilità da parte dell’istituto di previdenza nel senso della protezione della buona fede in ambito di diritto pubblico. Occorre tuttavia esaminare se in caso di corretta informazione la persona assicurata avrebbe agito diversamente (Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 6 pag. 425; cfr. anche Pärli, op. cit., art. 86b n.12 ss, pagg. 2004 e Emmel in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 86b n. 17, pag. 1609).
Ritornando al caso in esame, la Fondazione sostiene che dopo l’erogazione della rendita d’invalidità l’attore non ha più ricevuto alcun certificato personale. A tal riguardo, nelle osservazioni 3 settembre 2021 parte convenuta ha scritto che “(..) i certificati personali vengono emessi annualmente di regola al 1° gennaio. Gli stessi contengono i dati validi con la situazione assicurativa che concernono l'assicurato. Dal 1997 il signore AT 1 è considerato beneficiario di prestazioni di invalidità (e non più assicurato attivo). Per questo motivo l'ultimo certificato inviatogli risale al 1996.”
Ora, va ricordato che, come riportato in petizione, dal 2000, l’attore è al beneficio di una rendita intera d’invalidità. Per questo motivo egli non è considerato assicurato attivo e quindi non ha più ricevuto alcun certificato personale per quel che concerne la parte attiva. Egli avrebbe dovuto tuttavia ricevere un certificato personale per quanto riguarda la parte passiva, ciò che è stato il caso con il certificato personale del 2003.
Va poi ricordato che nel periodo in cui egli beneficiava di una mezza rendita d’invalidità la Fondazione, giusta l'art. 15 OPP2 avrebbe dovuto dividere l’avere di vecchiaia in due parti uguali; la metà corrispondente alla parte d'incapacità lavorativa (parte passiva) trattata, come detto (cfr. consid. 2.4), secondo l’art. 14 OPP2 (ossia conto di vecchiaia dell’assicurato interamente invalido tenuto fino all’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia); l’altra metà (parte attiva) relativa alla parte di capacità lavorativa che è equiparata, come prescritto dall’art. 15 cpv. 2 OPPS, all’avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo completo e che in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP (art. 15 cpv. 2 OPP2) (cfr. al riguardo Berger in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 34 n. 25, pag. 431). Di conseguenza, il certificato personale, sia per la parte attiva sia per quella passiva, durante quegli anni doveva essere inviato all’attore.
L’attore avrebbe poi dovuto ricevere dalla Fondazione informazioni sul cambiamento delle prestazioni e dei regolamenti (cfr. a tal riguardo Emmel in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 86b n. 11, pag. 1607).
Ora, in merito alle succitate omissioni d’informazioni la Fondazione, come accennato, non ha esplicitamente preso posizione – se non in merito ai certificati personali –, rispettivamente non ha contestato quanto sostenuto dall’attore. Sia come sia, anche in presenza di una comprovata violazione d’informazione va fatto presente che l’attore non deduce diritti se non quello di poter percepire una rendita di vecchiaia e ciò per aver fatto affidamento sul certificato personale del 2003 (cfr. consid. 1.1).
2.6. L’attore evidenzia di aver fatto affidamento sul certificato personale del 2003, affinché gli fosse erogata una rendita di vecchiaia.
La Fondazione sostiene come risultava chiaro che il certificato personale riguardasse solo “la rendita di vecchiaia continuata passivamente e fittizia”, come l’estratto conto informativo prodotto dall’attore il 16 agosto 2021 (cfr. consid. 1.4) fosse un documento interno dal quale l’interessato non poteva trarre alcun beneficio. La convenuta nega inoltre di aver mai dato rassicurazioni in merito all’erogazione di una rendita di vecchiaia di annui fr. 17'674.--.
Sostanzialmente l’attore, con riferimento al più volte citato certificato personale del 2003, fa valere la protezione della buona fede per ottenere il beneficio di una rendita di vecchiaia.
Va fatto presente che, secondo giurisprudenza, vi è una protezione della buona fede se:
1. l'autorità (in casu l’ente previdenziale) è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone;
2. l'autorità (in casu l’ente previdenziale) ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti;
3. l'amministrato (in casu l’assicurato) non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4. facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio;
5. da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
Ritornando al caso in esame, anche volendo ammettere per pura ipotesi di lavoro l’adempimento dei requisiti no. 1, 2, 3, e 5, la condizione no. 4 non risulta adempiuta. Non è infatti dato di sapere quali disposizioni irreversibili l’attore avrebbe preso a seguito della (presunta) non corretta informazione contenuta nel certificato personale del 2003. Tale comunicazione da parte dell’istituto di previdenza non risulta aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole rispettivamente a non intraprendere un qualsivoglia passo che gli avrebbe permesso di modificare la sua situazione previdenziale (DTF 121 V 67). In altre parole l’eventuale errore non ha portato l’attore a compiere atti di disposizione che gli sono stati pregiudizievoli né a tralasciare un agire che gli sarebbe stato in qualche modo di vantaggio. L’attore non ha in effetti addotto né fatto valere nulla in tal senso.
AT 1 non può pertanto invocare la protezione della buona fede per ottenere la chiesta prestazione di vecchiaia.
2.7. Visto quanto sopra, rettamente la Fondazione ha continuato a versare all’assicurato la rendita d’invalidità.
Ne consegue che la petizione dev’essere respinta.
2.8. La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti