Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
34.2021.26

 

RG/sc

Lugano

15 marzo 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli il 26/27 agosto 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 

 

1.  AT 1  

1 rappr. da:   RA 1  

2. AT 2 

 

 

a

 

 

 

CV 1  

 

 

in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

 

 

 

 

 

considerato                 in fatto e in diritto

 

1.1     Per sentenza 17 giugno 2021, passata in giudicato, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio l’8 agosto 1987. Al punto 5 del dispositivo il Pretore aggiunto ha “accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato dall’altro a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla data del matrimonio (8 agosto 1987) alla presentazione di questa causa (17 febbraio 2021)”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2   Il 26/27 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

 

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-LIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                           2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                           2.2  Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

 

                           2.3  Alla presente causa si applicano le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la procedura di divorzio essendo stata promossa con petizione 17 febbraio 2021 dinanzi alla Pretura di __________.

 

                           2.4   Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Giusta il nuovo art. 122 CC, determinante quale dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 17 febbraio 2021.

 

                                  L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                  A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

 

                           2.5  Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

                                 

                                  Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

 

 

 

                           2.6

                        2.6.1   CV 1

 

                                  Dalla documentazione agli atti risulta che da giugno a fine ottobre 1987 CV 1 – che ha ritenuto di non fornire la benché minima informazione utile all’evasione della presente procedura né di pronunciarsi sul calcolo del riparto – è stato assicurato alla __________ e che in data 24 novembre 1988 quest’ultima ha trasferito ad __________ una prestazione di libero passaggio di fr. 408.40 (XXV, XXXIII). Alla data della celebrazione del matrimonio (8 agosto 1987) è per contro da ritenere che egli non disponesse di alcun avere previdenziale suscettibile di essere considerato ai fini del presente giudizio, nel 1987 il suo salario non raggiungendo segnatamente il minimo assicurabile LPP in vigore all’epoca (cfr. art. 2 e 7 LPP; cfr. estratto conto individuale AVS, sub IX).

                               

                                  A sua volta nel dicembre 1990 __________ risulta aver versato l’importo di 4’094.10 a __________ (XXXIII).

                               

                                  Dal fascicolo emerge inoltre che sia l’istituto di previdenza della __________ che quello di __________ nell’agosto 1998, rispettivamente nel novembre 1999, hanno trasferito su un conto di libero passaggio della __________ gli averi previdenziali rispettivi di fr. 146.60 (a non aver dubbi accumulato dopo il matrimonio) e fr. 3'643 (accumulati da aprile 1998 ad aprile 1999, cfr. XXV, XXXVIII). L’8 novembre 2002 il suddetto conto di libero passaggio è stato chiuso con versamento dell’importo di fr. 3'998.55 all’istituto di previdenza di __________ (cfr. XXXVIII) che nel giugno 2006 ha trasferito una prestazione d’uscita di fr. 35'518.35 alla __________ (cfr. XXVII, XXXIV). Nel giugno 2009 quest’ultima ha versato la prestazione d’uscita nel frattempo aumentata a fr. 75'126 su un conto di __________ (XXXIV, XL-1) la quale in data 25 maggio 2010 ha trasferito l’avere ivi depositato di fr. 76'477.90 alla __________. L’intero avere depositato presso quest’ultima, nel frattempo aumentato a fr. 76'484.80, in data 28 maggio 2010 è stato versato in contanti a CV 1 a motivo d’inizio d’attività lucrativa indipendente (cfr. XLIII-1, L-2, L-3). L’istruttoria di causa ha permesso di appurare che detto versamento è avvenuto con il consenso del coniuge (cfr. L-1), nel rispetto quindi dei dettami dell’art. 5 cpv. 2 LFLP (in vigore dal 1. gennaio 2007).

                                   

                                  Ora, pagamenti in contanti – nel caso concreto in applicazione dell’art. LFLP 5 cpv. 1 lett. b LFLP – escono dal circuito previdenziale e non sono perciò più suscettibili di essere considerati ai fini della divisione nella presente sede (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254; Baumann/Lauterburg, Darf’s ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche Vorsorge, in Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; Schneider/Troillet, Familles et prévoyance professio-nelle, in SZZ/Cahier spécial 2019, p. 417; STCA 34.2002.02 del 29 gennaio 2003). Il versamento in contanti configura un caso di impossibilità ai sensi dell’art. 124e cpv.1 CC (cfr. art. 124 vCC) secondo cui il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita, per la quale è competente il giudice del divorzio (STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr. anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20), nel caso concreto il Pretore di __________.

 

L’istruttoria ha anche permesso di accertare che dal 1. aprile al 31 ottobre 2020 l’ex marito è stato assicurato presso __________, dove alla data d’uscita disponeva di un avere di fr. 2'152.60 (cfr. II-3, XVIII-1). Il 10 agosto 2021 l’avere depositato presso suddetto istituto, nel frattempo aumentato a fr. 2'169.35, è stato versato su un conto privato dell’assicurato (cfr. XVIII), circostanza, questa, che non influisce tuttavia sull’odierno riparto essendo intervenuta successivamente alla data determinante del 17 febbraio 2021. Dovendo essere considerati gli interessi maturati sull’avere di fr. 2'152.60 sino al 17 febbraio 2021, l’avere soggetto a divisione accumulato presso __________ va cifrato in fr. 2'159.10 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch).

 

                                  Il summenzionato avere di fr. 4’094.10 trasferito il 19 dicembre 1990 da __________ a __________ non risultando dagli atti né dalle dichiarazioni di parte siccome successivamente uscito dal circuito previdenziale (nelle more della presente procedura, come accennato, nulla ha del resto addotto l’ex marito, né tantomeno dimostrato, quo ad eventuali versamenti in contanti in pendenza di matrimonio di quanto accumulato presso __________ e __________), appare giustificato considerarlo ai fini del calcolo della presente divisione e ciò unitamente agli interessi maturati sino al 17 febbraio 2021 calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 per un totale di fr. 9'462.25 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch).

                               

                                  Ne consegue che l’avere complessivo accumulato da CV 1 e suscettibile di essere diviso ammonta a fr. 11'621.35 (9’462.25 + 2'159.10)

 

                        2.6.2  AT 1

 

                                  Dalle tavole processuali e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – non risulta che al momento del matrimonio AT 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai fini della divisione ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Emerge per contro che è stata assicurata dal 1. gennaio 2007 al 30 aprile 2021 alla __________, dove alla data del riparto (17 febbraio 2021) disponeva di una prestazione divisibile di fr. 3'024.35 (cfr. II-4, XIX). L’avere accumulato presso il menzionato istituto è stato trasferito nel dicembre 2021 su un conto della AT 2, la quale ha confermato l’attuabilità di una divisione (cfr. LI).

 

                        2.6.3  Conguaglio

 

                                  Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili accumulati dagli ex coniugi, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 4'298.50 ([11'621.35 - 3'024.35] : 2).

 

                                  Attualmente CV 1 non risulta disporre degli averi previdenziali (pilastro 2A e 2B) necessari per far fronte al debito di compensazione nei confronti dell’ex coniuge.

 

                                  In una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nell’ambito di una divisione giusta l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se l’ex coniuge debitore del credito di compensazione  ha beneficiato di un prelievo anticipato (in quella fattispecie trattavisi di prelievo per il finanziamento dell’abitazione) e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire il credito di spettanza dell’altro coniuge, l’istituto interessato è tenuto a trasferire solo gli averi  a sua disposizione, incombendo per il resto all’ex coniuge debitore il versamento della differenza (cfr. in particolare consid. 5.2) (cfr. anche STCA 34.2021.8 del 14 settembre 2021 consid. 2.7 e 2.8).

 

                                  In una successiva sentenza del 27 gennaio 2012 (9C_589/2011) il TF ha applicato il principio stabilito in DTF 135 V 324 nel caso di un assicurato che aveva beneficiato, dopo la crescita in giudicato del divorzio, del versamento in contanti del proprio avere previdenziale a motivo dell’inizio di un’attività lucrativa indipendente (art 5 cpv. 1 LFLP) (per un caso simile cfr. STCA 34.2010.10 del 10 dicembre 2010).

 

                                  Nella STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017 lo scrivente Tribunale ha applicato la medesima regola in un caso in cui il coniuge debitore del conguaglio aveva in precedenza beneficiato del versamento per prepensionamento dell’intero capitale previdenziale depositato presso un istituto previdenziale e l’unico avere ancora disponibile al momento del divorzio presso un altro istituto non era sufficiente per coprire il credito dell’altro coniuge.

 

                                  Anche nella fattispecie in esame si giustifica applicare il suddetto principio. Non disponendo (più) degli averi previdenziali per coprire il credito di spettanza di AT 1 stabilito con il presente giudizio con riferimento unicamente agli averi non usciti dal circuito previdenziale (come è invece il caso dell’accertato capitale di fr. 76'484.80 versato regolarmente all’ex marito causa inizio d’attività lucrativa indipendente, cfr. supra consid. 2.6.1), CV 1 deve essere ritenuto personalmente debitore nei confronti dell’ex coniuge dell’importo di fr. 4'298.50.

 

                           2.7 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                  Ne discende che l’importo di fr. 4'298.50 dovrà essere versato da CV 1 a favore di AT 1 sul conto ad essa intestato presso la AT 2.

 

                                  In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno dovuti interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                           2.8  La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                            1.-  L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 11'621.35.

 

                            2.-  L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 3'024.35.

 

                            3.-  È fatto ordine a CV 1 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2, l’importo di fr. 4'298.50 oltre interessi compensativi dal 17 febbraio 2021.

 

                            4.-  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                            5.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti