statuendo nella causa rimessagli il 16/17 novembre 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2
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CV 1
in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 18 gennaio 2019, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 18 luglio 1992 tra AT 1 e CV 1. Statuendo il 24 settembre 2021 sugli aspetti previdenziali a seguito della sentenza di rinvio della prima II Camera Civile del Tribunale d’appello per nuovo giudizio in materia di previdenza professionale, per quanto qui interessa al punto n. 1 del dispositivo il Pretore ha stabilito che:
" (…)
Gli averi previdenziali maturati in Svizzera dai coniugi dal matrimonio (18.7.1992) alla litispendenza del divorzio (12.6.2015) sono divisi a metà tra i coniugi (art. 122 CC).
§ Cresciuto in giudicato tale dispositivo, l’incarto trasmesso al TCA per il calcolo della prestazione di libera uscita soggetta a divisione.” (…) (cfr. I)
1.2 Passata in giudicato la sentenza suddetta il 16/17 novembre 2021 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti, si dirà più diffusamente, per quanto occorra, in seguito.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 12 giugno 2015 e si è conclusa con sentenza 18 gennaio 2019 per quanto riguarda il principio del divorzio e con sentenza 24 settembre 2021 per quanto riguarda gli aspetti previdenziali).
2.3 Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 12 giugno 2015.
L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 – 124d CC e 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.5 Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che in costanza di matrimonio CV 1 abbia accumulato averi previdenziali divisibili ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 LFLP. Egli risulta infatti aver unicamente accumulato averi previdenziali in Italia e in Germania con riferimento ai quali il Pretore ha statuito in applicazione dell’art. 124e CC (cfr. sentenza pretorile).
Dall’istruttoria è per contro emerso che AT 1 dispone di un avere di fr. 3'067.65 (valuta ottobre 2020) depositato sul conto di libero passaggio n. __________ della Fondazione AT 2 (cfr. VI-1, IX) ed in precedenza, sino a settembre 2020, depositato su un conto della Fondazione __________ (cfr. XIV). Tale avere risulta tuttavia con ogni verosimiglianza essere stato accumulato in epoca successiva alla data d’introduzione della procedura di divorzio (12 giugno 2015) e ciò in considerazione del fatto che nel periodo dal 18 luglio 1992 (data del matrimonio) al 12 giugno 2015 essa – come risulta dall’estratto conto individuale AVS (cfr. VI-3) – per alcuni anni non ha esercitato attività lucrativa mentre per altri, pur avendo lavorato, non ha conseguito salari minimi assicurabili ai sensi degli artt. 2 e 7 LPP.
Per il che, non risultando per nessuno dei due ex coniugi l’esistenza di averi previdenziali accumulati in Svizzera durante il matrimonio, non è dato procedere a divisione.
2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa luogo a divisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti