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redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sull’istanza del 10 dicembre 2021 di
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AT 1 |
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chiedente la revisione della sentenza emessa il 15 dicembre 2011 da questo Tribunale (inc. n. 34.2010.12) nella causa da lui promossa con petizione del 1. marzo 2010 nei confronti di
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1958, già dipendente della __________ quale venditore dal 1. aprile 1978 sino al 31 dicembre 1985 e, quindi, ai fini previdenziali assicurato, tramite il datore di lavoro, alla CO 1 (in seguito: CV 1), a decorrere dal 1. novembre 1982 è stato messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità da parte dell’Ufficio AI, trasformata poi in rendita intera dal 1. maggio 1997. La Cassa ha riconosciuto dal canto suo una mezza prestazione di invalidità dal 1. febbraio 1984 (versata dal 1. luglio 1985) e una intera dal 1. maggio 1997. A seguito dei ricalcoli della sovrassicurazione l’importo della prestazione ha subito nel corso degli anni cambiamenti che hanno causato contestazioni da parte dell’interessato. Con una petizione presentata al TCA avverso la CV 1 il 1. marzo 2010, l’assicurato ha quindi formulato una serie di censure riguardanti le modalità di calcolo della prestazione di invalidità, della sovrassicurazione così come l’adeguamento al rincaro, relativamente a vari periodi di erogazione, soprattutto con riferimento al periodo successivo al 2005.
La petizione, avversata dalla parte convenuta, rappresentata dall’avv. RA 1, è stata accolta dal TCA limitatamente al diritto dell’attore all’adeguamento al rincaro delle prestazioni, mediante pronuncia del 15 dicembre 2011 (STCA 34.2010.12). Nella sua sentenza il TCA ha accertato la correttezza dell’ammontare della rendita d’invalidità, anche nella misura della copertura sovraobbligatoria, riconosciuta all’assicurato a far tempo dal 2005 con riferimento sia al calcolo della prestazione al momento della prima attribuzione (da febbraio 1984) sia ai successivi cambiamenti effettuati dopo il gennaio 2005, confermando anche il calcolo della sovrassicurazione. Il TCA ha contestualmente respinto, in quanto prescritta, un’ulteriore richiesta di fr. 17'964.-- sollevata dall’attore nei confronti della Cassa oltre ad altre sue non ben precisate pretese e in ogni modo le richieste relative a prestazioni eventualmente dovute nel periodo precedente ai 5 anni prima della petizione, stante l’eccezione di prescrizione sollevata dalla CV 1. Nella sua pronuncia il TCA ha per contro ammesso il diritto dell’attore all’adeguamento della rendita al rincaro, conformemente alle disposizioni regolamentari, anche per il periodo successivo al 2006.
La pronuncia cantonale è stata in seguito integralmente confermata dal Tribunale Federale che ha dichiarato irricevibile il ricorso di AT 1 e respinto quello inoltrato dalla CV 1 (STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013).
1.2. Con una nuova petizione del 4 novembre 2014 AT 1 ha chiesto al TCA che la CV 1 fosse condannata a produrre un certificato previdenziale aggiornato e ad “accreditare retroattivamente i contributi previdenziali dell’attore” e “soprattutto ad aggiornare le prestazioni previdenziali” e a “versare all’attore le prestazioni retroattive”, con i relativi interessi di mora. In sostanza l’attore reputava che nei calcoli delle prestazioni la CV 1 non avesse tenuto contro di accrediti di natura previdenziale da lui effettuati con conseguente diminuzione delle rendite (doc. I).
La petizione, avversata dalla CV 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è stata nuovamente respinta dal TCA mediante pronuncia dell’8 giugno 2015 (inc. 34.2014.32). Questo Tribunale ha sottolineato che nella misura in cui la petizione dell’attore sollevava nuovamente contestazioni concernenti le prestazioni erogate dalla convenuta, le stesse andavano respinte in quanto irricevibili, essendo già state oggetto di approfondito e definitivo esame da parte del Tribunale nell’ambito della precedente pronuncia del 15 dicembre 2011 (cresciuta in giudicato dopo la resa della sentenza del Tribunale federale). Nella misura in cui invece la richiesta dell'assicurato era da considerare quale domanda di revisione (processuale) della precedente sentenza del TCA, cresciuta in giudicato,
la stessa era da considerare irricevibile, non essendo stati fatti valere nuovi fatti o prodotti nuovi mezzi di prova, ai sensi della giurisprudenza, che avrebbero potuto indurre il TCA a concludere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza 15 dicembre 2011. Il Tribunale ha infine respinto, in quanto ingiustificata, anche la richiesta dell’attore tendente all’ottenimento di un nuovo certificato di previdenza. Il ricorso al Tribunale federale presentato dall’interessato avverso tale pronuncia è stato dichiarato inammissibile.
1.3. Con uno scritto del 10 dicembre 2021 al TCA, corredato da documenti e denominato “Richiesta di revisione o di annullamento della sentenza del Tribunale del 15.12.2011”, AT 1 chiede, invocando una violazione dei regolamenti e della legge, che la sentenza cantonale venga annullata (ad eccezione degli aumenti al carovita) e che la CV 1 venga astretta a rivedere i calcoli di sovrassicurazione effettuati sin dal 1985 e della prestazione massima assicurata, ritenuto che “solo dopo che la CV 1 ha ripristinato il tutto, si può rivalutare le rendite di invalidità che sono state decurtate dal 10.2005”. Delle ulteriori richieste (limitate in ogni modo al periodo successivo al 2005) e delle relative motivazioni si dirà, ove occorra, nel merito (I).
Con scritto del 20 dicembre 2021 il TCA, richiamate le norme di procedura applicabili, ai fini dell’esame della ricevibilità della domanda ha invitato l’assicurato a indicare, “in modo breve e chiaro, esattamente su quali nuovi fatti o mezzi di prova” si basasse la sua “Richiesta di revisione o di annullamento” della sentenza del 15 dicembre 2011 (STCA 34.2010.12) e in ogni caso di precisare, sempre in modo breve, la sua richiesta di giudizio (IV).
Con due scritti del 3 gennaio 2022 (uno menzionato come “confidenziale”) AT 1 ha chiesto che la citata sentenza venga rivista, ad eccezione degli aumenti del carovita, facendo pure riferimento a fatti nuovi e nuovi mezzi di prova che egli avrebbe reperito. Nello scritto “confidenziale” precisa di "mantenere valido quanto esposto in data 10.12.2011 solo per quanto concerne la validità della scadenza che era il 15 dicembre 2011 e non il resto del contenuto della quale lo riprendo in un secondo momento in modo più breve e come da procedure", concludendo affermando che “(….) alfine di non fare confusione vogliate gentilmente cestinare o ritornarmi gli allegati precedentemente inoltrati, come meglio ritenete necessario" (V e V/bis).
1.4. Con risposta di causa del 1. marzo 2022 la CV 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la reiezione della domanda di revisione, a suo avviso irricevibile, contestandone le singole pretese e ribadendo in particolare la correttezza delle prestazioni erogate, e soprattutto l’assenza di nuovi fatti e/o di nuovi mezzi di prova idonei a giustificare una revisione della pronuncia cantonale. Solleva in ogni modo anche l’eccezione di prescrizione riferita ad ogni eventuale prestazione per il periodo precedente al 10 dicembre 2016 (X).
1.5. Con scritti del 16 marzo, 23 aprile e 10 maggio 2022 l’istante ha in sostanza confermato la sua posizione, producendo ulteriore documentazione (XIII, XIX, XXIV). Il 31 marzo e 4 maggio 2022 la Cassa si è ribadita nelle sue domande e allegazioni, evidenziando nuovamente la correttezza dei calcoli operati e l’irrilevanza delle allegazioni fatte valere dall’istante e della documentazione da lui prodotta (XV, XXII).
considerato in diritto
2.1. Come già in occasione della pronuncia del TCA dell’8 giugno 2015 (inc. 34.2014.32), preliminarmente occorre ricordare che nel caso in esame è pacifico che, sulla scorta delle decisioni dell’Ufficio AI, la CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di invalidità della previdenza professionale a far tempo dal 1. febbraio 1984 (prestazione versata a decorrere dal 1. luglio 1985 avendo l’assicurato percepito indennità giornaliere per malattia), trasformata poi in rendita intera dal 1. maggio 1997.
Mediante pronuncia del 15 dicembre 2011 questo Tribunale aveva esaminato nel dettaglio l’ammontare della rendita di invalidità fondata sul regolamento della CV 1, in particolare della previdenza sovraobbligatoria, segnatamente anche le modalità di calcolo e la misura di un’eventuale riduzione della stessa per sovrassicurazione. Anche l’adeguamento della prestazione al rincaro era stato oggetto di esame.
In particolare, il TCA, riepilogate innanzitutto le prestazioni assegnate all’assicurato a decorrere dal 1. luglio 1985, aveva esaminato le singole contestazioni, per quanto riferito alle rendite successive al 1. dicembre 2005, avendo l’assicurato ribadito di non vantare alcuna pretesa riferita alle prestazioni erogate dalla Cassa precedentemente a tale periodo.
Confermata comunque la correttezza del calcolo della mezza rendita dovuta quale prestazione massima assicurata (vale a dire a prescindere da un eventuale sovrassicurazione) al momento della prima attribuzione (che del resto non era sostanzialmente contestata), il TCA ha pure confermato, in quanto rispettoso della normativa legale e regolamentare applicabile, il calcolo eseguito dalla convenuta per determinare la prestazione (intera) dovuta a far tempo dal 1. maggio 1997, ossia a seguito dell’innalzamento al 75% del grado di invalidità (per complessivi fr. 1'799, pari a fr. 1'155 della mezza rendita già erogata in precedenza e fr. 644 relativamente alla seconda metà di invalidità), effettuato dopo aver preteso la restituzione della metà della prestazione di libero passaggio a suo tempo trasferita alla __________, per fr. 9'161.10 oltre interessi.
In proposito sono pure state evase le singole contestazioni sollevate dall’assicurato.
Per il resto il TCA aveva pure esaminato il calcolo della sovrassicurazione effettuato dalla Cassa, per il periodo successivo al 2005. L’esame si è esteso anche alla legittimità della modifica, con effetto dal 1. dicembre 2005, del metodo di calcolo di sovrassicurazione, sulla base del Regolamento entrato in vigore il 1. gennaio 2005, che aveva, tra l’altro, ridotto il limite della sovrassicurazione dal 100% al 90% del salario lordo perso e introdotto il computo del reddito d’attività lavorativa presumibilmente ottenibile e, in misura completa, delle prestazioni a favore del coniuge e dei figli. Infine, con riferimento ad una richiesta di pagamento di AT 1 per delle prestazioni che non gli sarebbero state versate nel 1998, quantificata in fr. 17'964, il Tribunale l’aveva respinta in quanto prescritta.
Il TCA aveva quindi accolto la petizione solo laddove ha stabilito l’obbligo per la convenuta di adeguare al rincaro la rendita anche per il periodo successivo al 2006.
La successiva “petizione” presentata dall’interessato il 4 novembre 2014 è pure stata respinta dal TCA con pronuncia dell’8 giugno 2015 (cresciuta in giudicato a seguito dell’inammissibilità del ricorso presentato da AT 1 al TF), con la quale sono state ritenute irricevibili le contestazioni concernenti le prestazioni erogate, in quanto già evase dalla precedente decisione del TCA, così come la domanda di revisione in assenza di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, e ingiustificata la richiesta di informazioni nei confronti della Cassa (cfr. consid. 1.2).
2.2. Ora, nella misura in cui con l’istanza introdotta il 10 dicembre 2021 (I) - in seguito sostituita, rispettivamente completata con scritti del 3 gennaio 2022 (V e V/bis), 23 aprile 2022 (XIX) e 10 maggio 2022 (XXIV) – vengono sollevate nuovamente, e in maniera assai contorta e confusa (peraltro ai limiti dell’irricevibilità quanto al soddisfacimento dei requisiti minimi posti dagli art. 3 e 25 Lptca), contestazioni concernenti le prestazioni d’invalidità erogate dalla convenuta (sostenendo tra l’altro che la CV 1 ha violato il regolamento previdenziale e le norme LPP sin dal 1985), le stesse devono essere integralmente respinte in quanto irricevibili.
Ad un nuovo esame delle richieste dell’assicurato in relazione alle rendite d’invalidità della previdenza professionale osta in effetti il principio della crescita in giudicato materiale ("ne bis in idem") della sentenza del 15 dicembre 2011, con la quale il TCA, in evasione della petizione inoltrata dall'attore il 1. marzo 2010, già aveva respinto le svariate richieste in relazione alle rendite erogategli dalla Cassa (cfr. consid. 1.1).
In proposito va infatti nuovamente ricordato che acquista cosa di forza giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale invece un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere modificata, se non a determinate condizioni (revisione, riesame; Häfelin/Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 166; p. 170 N 782; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999 N10 § 27).
Per stabilire il significato del dispositivo e l'identità dell'azione si fa capo ai motivi della sentenza. Se il dispositivo fa inoltre riferimento ai considerandi, anch'essi passano in giudicato materiale (Zünd, op. cit. pag. 203).
In virtù del principio “ne bis in idem”, quindi, il Tribunale non può più pronunciarsi su un oggetto, di cui su cui si è già chinato oppure si sono occupate in precedenza altre istanze competenti. In tale evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STFA non pubbl. dell’8 maggio 1996 in re E. G. e del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, pag. 308).
In casu, sulla liceità delle prestazioni di invalidità versate all’assicurato dalla CV 1, il TCA si è già pronunciato in maniera definitiva con la sentenza 15 dicembre 2011, la quale, dopo l’evasione dei relativi ricorsi da parte del TF, è cresciuta in giudicato.
In simili condizioni, l’istanza presentata da AT 1, nella misura in cui riepiloga insistentemente e ripetutamente l’intera vicenda che l’ha interessato, riprendendo i vari calcoli delle prestazioni erogate e sollevando sostanzialmente le medesime contestazioni già fatte valere in occasione della petizione del 1. marzo 2010 e della conseguente pronuncia del TCA del 15 dicembre 2011 e chiede nuovamente – facendo valere sostanzialmente un presunto errore di valutazione riconducibile ad uno sbaglio compiuto nel 1985 da “un membro dei quadri (con potere decisionale)” (riguardante il guadagno presumibilmente perso, errore in seguito perpetuato in occasione dei calcoli di sovrassicurazione mantenendo il medesimo guadagno, e allestito secondo la regolamentazione della Cassa e della legge errata, e meglio per essersi avvalsa erroneamente dell’art. 23.4 del Regolamento del 1985, non applicabile al suo caso) – un ricalcolo delle prestazioni per il periodo successivo all’ottobre 2005 e più precisamente di obbligare la CV 1 a rivedere “tutti i calcoli di sovrassicurazione che sono avvenuti sin dal 1985 e rimetterli a norma di legge come da LPP”, nonché ”la prestazione massima assicurata della quale deve essere ricalcolata dal 1985 sulla base del guadagno perso rivisto e percepito sotto forma di rendite con il 1.+2. Pilastro” e “la prestazione massima al 1997 per avere provato che gli interessi erano stati versati e di discutere sui liberi passaggi mancanti” (cfr. XIX pag. 24 e XXIV), dev'essere considerata irricevibile.
2.3. In realtà l’assicurato ha dichiarato di presentare in questa sede una domanda di revisione (processuale) della STCA 34.2010.12, di cui persevera a contestare le conclusioni.
2.3.1. Per gli art. 24 e 25 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca):
" Art. 24
Contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Art. 25
1La domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lettere a) e b) dell'art. 24; nel caso dell’art. 24 lett. a, la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2La forma è quella stabilita dall’art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge."
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. I fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., 1998, n. 8.21; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale.
Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014 e 8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013; cfr. anche STF C 223/06 del 16 gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid. 5b; 110 V 138 consid. 2 e consid. 2a; 108 V 170 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5).
Va rilevato che scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una nuova valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex tunc) (DTF 129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a 122 V 138 consid. 2d; cfr. anche Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 25 pag. 676).
Come prescritto dal dianzi citato art. 25 Lptca, la revisione di una sentenza deve essere richiesta entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della pronuncia.
La revisione configura un rimedio giuridico straordinario di impugnazione (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non devolutivo e, se non deciso specificatamente dal Presidente dell'autorità adita, non ha effetto sospensivo (STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; 33.2014.33 del 4 marzo 2015; 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 36).
Tale rimedio giuridico, cui il ricorrente non può essere obbligato a fare capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non è dunque ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l’impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali (STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010).
2.3.2. Nella fattispecie, appare innanzitutto pacifico che non sia dato un caso di revisione giusta l’art. 24 lett. b Lptca, non avendo l’istante fatto valer che un crimine o un delitto abbia influito sul giudizio del TCA. Appare peraltro scontato che i comportamenti che l’istante rimprovera ad un collaboratore della Cassa (che avrebbe compiuto delle “malefatte”) e alla patrocinatrice della Cassa (rea di aver messo “confusione e scompiglio” nella vertenza e di aver compiuto “azioni di depistaggio”, incorrendo in violazioni deontologiche; I, pag. 7) e che avrebbero fatto sì che il tribunale sia caduto in “sviste” rispettivamente in un “errore di arbitraggio” (I pag. 10 e 14, XIX pag. 17), non potrebbero in ogni modo integrare gli estremi di tale fattispecie. Né peraltro l’istante lo pretende.
Quali circostanze nuove, e meglio quali nuovi fatti e/o nuovi mezzi di prova secondo l’art. 24 Lptca, l’istante fa valere essenzialmente i seguenti documenti: un foglio (doc. A), sul quale è riprodotto il calcolo di sovrindennizzo allestito dalla Cassa per il 1. luglio 1985 (con allegata una lettera dell’avv. __________ alla Cassa del 16 novembre 2007, nella quale veniva comunicata l’assunzione del mandato di patrocinio e veniva richiesta la data della prima rendita versata e il calcolo della sovrassicurazione per il 1977/78); quale doc. C un estratto della raccolta ufficiale della OPP 2 riferito agli art. 25 e 26; quale doc. B un’email dell’11 agosto 2014 della signora __________, giurista dell’UFAS del seguente tenore:
" (…) In riferimento alle Sue domande, Le comunichiamo quanto segue.
Giusta l'articolo 24 capoverso 3 OPP 2 nella versione valida dalla sua entrata in vigore (1º gennaio 1985), le rendite per coniugi, per figli e per orfani dell'AVS/Al potevano essere conteggiate solo per meta, mentre le rendite completive per la moglie non potevano esserlo affatto. Inoltre, i redditi della vedova e degli orfani erano
conteggiati insieme.
Giusta il medesimo articolo nella versione valida dal 1. gennaio 1993 (e non dal 1º gennaio 1997), le rendite per coniugi dell'AVS/Al potevano essere conteggiate solo per due terzi. Inoltre, i redditi della vedova e degli orfani erano conteggiati insieme.
Secondo la disposizione in vigore prima del 1. gennaio 1993, l'istituto di previdenza poteva escludere il versamento di prestazioni per i superstiti e d'invalidità, se per lo stesso evento assicurato l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare era tenuta a versare prestazioni, In una sentenza del 31 agosto 1990 (DTF 116 V 189) il Tribunale federale delle assicurazioni aveva dichiarato questa disposizione contraria al diritto federale, in quanto in taluni casi derogava allo scopo prefissato, che consisteva unicamente nell'evitare indebiti profitti dei beneficiari in caso di cumulo di prestazioni. Da allora si applica il principio in base al quale l'istituto di previdenza deve versare prestazioni, anche se per lo stesso evento assicurato l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare è tenuta a versare prestazioni. L'istituto di previdenza può tuttavia ridurre le prestazioni se queste superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato. Secondo la nuova disposizione in vigore dal 1. gennaio 1993, le rendite per figli e per orfani dell'AVS/Al nonché le rendite completive per la moglie potevano essere conteggiate interamente analogamente a quanto avveniva per l'assicurazione contro gli infortuni, mentre le rendite per coniugi, ammontanti al 150 per cento della rendita semplice d’invalidità potevano esserlo solo per due terzi.
Per il 1. gennaio 2003 la disposizione è stata nuovamente modificata, in quanto, con l'entrata in vigore della 10. revisione dell'AVS nell'AVS/Al sono state soppresse le rendite per coniugi e le doppie rendite per figli nonché la rendita completiva dell’Avs per la moglie. Dal canto suo la rendita completiva dell'Al per la moglie è stata soppressa con la 4a revisione Al. L'articolo 24 capoverso 3 OPP 2 aveva il tenore seguente: “i redditi della vedova e degli orfani sono conteggiati insieme”.
Poiché con la revisione LPP è stata introdotta anche una rendita per vedovi, per il 1. gennaio 2005 l'articolo è stato nuovamente modificato come segue:
“i redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme”.
In seguito all'entrata in vigore, il 1. gennaio 2007, della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD), la disposizione dell'articolo 24 capoverso 3 OPP 2 è stata aggiornata come segue: “I redditi dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme”.
Da allora l'articolo in questione non è più stato modificato.
In riferimento al Suo esempio, ciò significa che:
- fino al 31 dicembre 1992 la rendita per i figli dell'AI, pari a 600 franchi, poteva essere conteggiata per metà, mentre la rendita completiva per la moglie non poteva esserlo affatto;
- dal 1. gennaio 1993 la rendita per ì figli dell'AI e la rendita completiva per la moglie (se ancora versata) possono essere conteggiate interamente.
Teniamo a precisare che si tratta nella fattispecie della disposizione legale applicabile alla previdenza professionale obbligatoria. Rimangono riservate eventuali disposizioni regolamentari derogatorie previste dai singoli istituti di previdenza. (…)” (doc. B)
Con lo scritto del 23 aprile 2022 l’istante si prevale inoltre anche del doc. N comprensivo di uno scambio di email avvenuto nel febbraio/marzo 2019 con una dipendente della __________, vertente sulla sua richiesta di ricevere la lista delle prestazioni percepite nel corso degli anni. Nell’allegato del 10 maggio 2022 (XXIV) l’istante richiama pure i doc. L e doc. M (lettere indirizzategli il 12 giugno 1987 rispettivamente 21 maggio 1999 dalla CV 1).
Ora, al riguardo - ribadito nuovamente come sulla liceità delle prestazioni di invalidità versate all’assicurato dalla CV 1 il TCA si è già pronunciato in maniera definitiva con la sentenza 15 dicembre 2011 - la richiesta di revisione appare inammissibile, e meglio per i motivi che seguono.
2.3.3. Innanzitutto, ricordato nuovamente come per l’art. 25 Lptca, la revisione di una sentenza deve essere richiesta entro 90 giorni dalla scoperta dei nuovi fatti o mezzi di prova, in casu tutte le circostanze fatte valere rispettivamente le prove prodotte a sostegno di tali fatti, a prescindere dalla loro rilevanza e ammissibilità nel merito, sono state presentate intempestivamente.
In effetti, con riferimento al doc. A, l’istante medesimo afferma, a pag. 2 e 4 della richiesta di revisione del 10 dicembre 2021, di essere a conoscenza di tale documento (calcolo di sovrassicurazione) già da “prima della Sentenza del Tribunale”, ovvero dal 2007 ("che avevo già nel 2007", I).
Quanto al doc. B, l’email in oggetto è pervenuto in data 11 agosto 2014 all’istante (il quale ne ha preso indiscutibilmente conoscenza al più tardi quattro giorni dopo, considerato come il 15 agosto 2014 abbia risposto alla signora __________ ringraziandola del messaggio). In effetti, nell’istanza di revisione del 10 dicembre 2021 egli ammette di esserne entrato in possesso nel 2014 (cfr. anche XIX pag. 19).
Analogamente è ampiamente intempestiva la produzione dello scambio di email prodotto quale doc. N in quanto risalente al febbraio/marzo 2019.
Il fatto, addotto con riferimento al doc. A, che a quel tempo era per lui “impensabile intuire che questa prova era la base di tutti i conflitti” (I pag. 4), e di aver in sostanza realizzato la rilevanza di essa solo riordinando le sue carte, “in modo fortuito” nel “mese di novembre 2011” (recte: 2021; XIX pag. 19), rispettivamente con riferimento al doc B, che all’epoca per lui era stato impossibile comprendere la rilevanza del documento “a maggior ragione se tale prova non era stata considerata nel 2014 da parte mia, ciò era dovuto per il motivo che era impossibile immaginare che tale art. 23.4 del regolamento CV 1 del 1985 era il medesimo articolo di cui all’art. 24 LPP/OPP 2 cpv. 3” (XIX pag. 21; cfr. anche XXIV pag. 6), non ha manifestamente alcuna rilevanza e non giustifica il ritardo con cui egli intende ora prevalersi di tali documenti e dei relativi fatti che egli ne deduce, ricordato come il rimedio straordinario della revisione non può evidentemente servire per ripresentare fatti o mezzi di prova di cui l’interessato avrebbe potuto e dovuto prevalersi, facendo uso della necessaria diligenza, già in precedenza (DTF 118 II 199 consid. 5, DTF 110 V 138 consid. 2).
Sia infine osservato che nella fattispecie manifestamente non sussistono gli estremi per la restituzione dei termini, non essendo stati fatti valere elementi che permettano di ipotizzare che l’istante sia stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine prescritto né risulta dagli atti che egli abbia formulato richiesta di restituzione, adducendo i motivi del ritardo, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, come prescritto dall’art. 14 Lptca (in relazione agli art. 24 e 25 Lptca).
2.3.4. Ma a prescindere da questa circostanza, rettamente la CV 1 rileva come AT 1 – il quale, per quanto possibile dedurre dai confusi allegati, si appella in particolare ai doc. A, B, C, N, L, M per far valere non ben precisati “fatti nuovi” e/o nuovi mezzi di prova – malgrado quanto da lui affermato, non ha addotto nuovi fatti rilevanti che non erano conosciuti al momento della resa della pronunzia cresciuta in giudicato di cui egli chiede ora la modifica e che, se conosciuti, avrebbero potuto portare ad un esito differente. Nemmeno egli ha prodotto nuovi mezzi di prova ai sensi delle citate disposizioni e dell’esposta giurisprudenza.
Quanto innanzitutto al conteggio di cui al doc. A, tale documento era già stato prodotto nell’ambito della procedura principale quale documento 16.6. (doc. 4). Proprio alla luce di tale documento il TCA aveva in sede di istruttoria interpellato la Cassa circa l’esistenza di una rendita dell'assicurazione militare, menzionata su tale conteggio, ricevendo le relative delucidazioni con scritto della CV 1 del 13 gennaio 2011 e conteggio corretto (doc. 6 e 7). Nella pronuncia del 15 dicembre 2011 (punto 2.22) il TCA ha infatti dato atto di tale circostanza, confermando che il conteggio era corretto.
Tale documento, oltre quindi a non essere “nuovo” ai sensi del disciplinamento legale, concerne quindi una circostanza, vale a dire l’addotta errata computazione di una rendita dell’assicurazione militare nel calcolo del sovrindennizzo, pure non nuova in quanto già oggetto di esame di questo TCA.
Un’eventuale ulteriore contestazione in merito andava quindi semmai formulata al più tardi con l'impugnazione della sentenza del TCA, nell’opportuna sede ricorsuale, mentre che il rimedio straordinario della revisione è ora inammissibile.
Come dianzi ricordato infatti, in sede di revisione i nuovi mezzi di prova devono servire a provare nuovi fatti rilevanti o che già erano conosciuti in precedenza, ma non era stato possibile stabilirli con certezza, malgrado la diligenza dell'interessato (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2). Inoltre il mezzo di prova non deve servire soltanto all'apprezzamento dei fatti, ma anche alla determinazione degli stessi. Ciò significa che il fatto che il Tribunale possa aver mal interpretato i fatti conosciuti all'epoca dell'emanazione della sentenza, malgrado la presenza di prove attinenti ai fatti essenziali, non costituisce motivo di revisione (STF 8F_6/2014 del 18.9.2014; DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2).
Anche il documento prodotto dall’assicurato quale doc. B, e che l’istante pretende venga considerato “come eccezione” (XXIV pag. 11), non può (a prescindere dalla sua già indicata intempestività) essere considerato né un fatto nuovo né un nuovo mezzo di prova giustificante la richiesta di revisione.
Trattasi in effetti semplicemente di una presa di posizione dell’11 agosto 2014 di una giurista dell’UFAS in merito al tenore, alla genesi e all'applicazione dell'art. 24 OPP2, in risposta a quesiti sottopostile dall’istante.
Ora, contrariamente a quanto ritiene l’assicurato, a tale presa di posizione dell’UFAS manifestamente non può essere attribuito il carattere di un nuovo fatto e/o di un nuovo mezzo di prova. La stessa si esaurisce in effetti essenzialmente nell’esposizione del testo dell’art. 24 OPP2, nel riepilogo delle diverse modifiche avute dal testo di questa normativa, con indicazione della relativa giurisprudenza del TF.
Pertanto appare evidente che questa comunicazione non può certo essere definita come un fatto nuovo o un mezzo nuovo di prova, poiché le leggi, le ordinanze (in concreto l’art. 24 OPP 2), e le direttive degli uffici amministrativi, così come la giurisprudenza, per un principio fondamentale del diritto processuale (“iura novit curia”), vanno considerati noti e conosciuti al giudice (cfr. anche STCA 30.2016.8 del 28.4.2016; cfr. anche DTF 130 III 35 consid. 5).
Del resto, l’assicurato misconosce che i fatti e i mezzi di prova devono essere nuovi per la Cassa e per il Tribunale, e non per l’interessato medesimo, ragione per cui a torto insinua che qualora il Tribunale avesse usato l’attenzione da lui esigibile le conclusioni dei precedenti giudizi avrebbero potuto essere diverse.
È in effetti superfluo precisare che il contenuto e l’applicabilità dell’art. 24 OPP2, nelle modalità elencate dalla giurista dell’UFAS, sono circostanze che erano ben note alla scrivente autorità giudiziaria già al momento in cui il giudizio di cui si chiede ora la revisione è stato emanato.
Va da sé, infine, che il breve riferimento della giurista dell’UFAS al caso concreto (“In riferimento al Suo esempio, ciò significa che fino al 31 dicembre 1992 la rendita per i figli dell'AI, pari a 600 franchi, poteva essere conteggiata per metà, mentre la rendita completiva per la moglie non poteva esserlo affatto; dal 1. gennaio 1993 la rendita per i figli dell'AI e la rendita completiva per la moglie (se ancora versata) possono essere conteggiate interamente”) costituisce tutt’al più una valutazione giuridica espressa a titolo personale dell’interessata e quindi non vincolante per il Tribunale, e questo a prescindere dal fatto che la medesima giurista ha in ogni modo precisato che andavano comunque riservate eventuali disposizioni regolamentari (doc. B).
Non sono quindi manifestamente adempiuti i presupposti legali dell’art. 24 e dell’art. 25 Lptca.
E questo a prescindere dal fatto, più volte ribadito, che il calcolo della sovrassicurazione è già stato opportunamente trattato in sede di pronuncia del 15 dicembre 2011, nella cui sede del resto il TCA aveva pure evidenziato come nell'ambito della procedura principale AT 1 non avesse sostanzialmente contestato il calcolo della sovrassicurazione con riferimento alle entrate computate (cfr. STCA 34.2010.12 del 15 dicembre 2011 al consid. 2.20). In ogni modo, se egli avesse voluto censurare tali conclusioni l’avrebbe potuto e dovuto fare di fronte al TF.
Anche con il richiamo allo scambio di email del 2019 (doc. N) l’istante mira dichiaratamente e nuovamente a mettere in discussione il calcolo della sovrassicurazione operato dalla Cassa nel corso degli anni, ovvero quindi a censurare una circostanza, quale l’importo delle rendite versategli, già oggetto di esame definitivo da parte di questo Tribunale e quindi non più suscettibile di riesame, in assenza di fatti nuovi o prove nuove ai sensi della legge, quali non sono, appunto, tali allegazioni e tali documenti.
Medesima conclusione va tratta con riferimento agli altri documenti che l’interessato ha prodotto con la sua istanza, in particolare i doc. C, L, M (cfr. XXIV) non solo perché essi erano già stati prodotti in occasione delle precedenti procedure giudiziarie, ma anche poiché essi non possono come tali essere definiti come fatti e mezzi nuovi atti a legittimare l’istanza di revisione in esame ai sensi della giurisprudenza esposta né quindi possono essere riesaminati dalla medesima istanza giudicante.
Non solo infatti l’istante non dimostra di non essere stato in grado di invocare tali mezzi di prova nell’ambito del precedente procedimento, ma neppure rende verosimile che le prove addotte siano da considerarsi concludenti, ossia che avrebbero potuto condurre questo tribunale a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. Sia peraltro nuovamente ricordato che non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014 e 8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013; cfr. anche STF C 223/06 del 16 gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid. 5b, 110 V 138 consid. 2 e 2a, 108 V 170 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5).
A ragione del resto la Cassa fa valere che a prescindere da quanto precede va detto che dagli esposti assai confusi dell’istante nemmeno appare comprensibile in che maniera i fatti che egli vorrebbe provare con i "nuovi mezzi di prova", sarebbero rilevanti ai sensi della succitata citata giurisprudenza e perché questi potrebbero indurre il TCA a decidere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza del 15 dicembre 2011.
2.4. Quanto alle ulteriori svariate e invero poco comprensibili allegazioni fatte valere dall’assicurato, laddove egli insiste nel contestare il calcolo delle prestazioni che gli sono state versate, considerato come la Cassa abbia fatto “del suo caso assicurativo unico e fuori da ogni norma e regola” (II pag. 1), egli non fa in sostanza altro che mettere nuovamente in discussione l’iter che ha condotto la CV 1 a calcolare le prestazioni a suo favore, con una serie di argomentazioni già trattate da questo Tribunale e che comunque egli avrebbe semmai potuto e dovuto sollevare in occasione della resa della pronuncia di cui egli oggi chiede la revisione o, al più tardi, di fronte all’istanza di ricorso (cfr. fra gli altri: ”anche se il tribunale, con sentenza del 15.12.2011, aveva lasciato aperta la questione … “, “dalle legge e dalla sentenza in questione non è chiaro se….”, XIX pag. 16).
D’altra parte, non sono manifestamente pertinenti al tema della presente procedura le censure mosse al collaboratore della Cassa, colpevole di svariate “malefatte”, e alla patrocinatrice della Cassa, rea di aver messo “confusione e scompiglio” nella vertenza, incorrendo in violazioni deontologiche (I, pag. 7).
Quanto al fatto che a suo dire il Tribunale non avrebbe compreso le sue richieste, a seguito anche di presunte “azioni di depistaggio” messe in campo dalla patrocinatrice della Cassa (I, pag. 7; cfr. sopra al consid. 2.3.2), e che quindi sarebbe caduto in “errore” rispettivamente “errore di arbitraggio” (I pag. 10, XIX pag. 17) e “sviste” (I pag. 14; cfr. anche “se ritengo che il tribunale ha commesso un errore di valutazione…”, XIX pag. 16; “se il tribunale avesse controllato quanto aveva riportato la CV 1….”, XIX pag. 17) per non aver verificato quanto riportato dalla CV 1, tale circostanza, a prescindere dalla sua evidente infondatezza, appare in ogni modo irrilevante, poiché non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. La revisione non può infatti determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. Occorre invece che l'apprezzamento inesatto sia la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza, circostanza questa che l’istante non è riuscito a comprovare (cfr. sopra al consid. 2.3.1).
Inammissibili risultano infine le richieste dell’istante intese a che il TCA obblighi la CV 1, “dando un arco di tempo a disposizione” a rivedere i calcoli delle varie prestazioni per giungere quindi ad una “sistemazione della rendita di invalidità a partire dal 10.2005 in comune accordo o una soluzione di comodo, alfine di non riprendere tutto l’incarto” (I pag. 17), rispettivamente a produrre la lista delle rendite di invalidità da lui percepite (XIII). In effetti, considerato quanto precede, ovvero da un lato l’inammissibilità di ogni censura riguardante il merito della vertenza in quanto già esaurientemente e in modo definitivo esaminato da questa Corte nell’ambito della procedura sfociata nella STCA 34.2010.12 (nella cui sede andavano semmai richiesti tali documenti), e dall’altro l’inammissibilità della domanda di revisione, tali richieste non possono venir accolte in quanto assolutamente irrilevanti per la definizione della vertenza. E questo a prescindere dal fatto che nella corposa documentazione prodotta nell’ambito della causa di cui all’incarto 34.2010.12 pure erano state prodotte le liste delle prestazioni versate e che in ogni modo all’istante, in quanto destinatario delle prestazioni, non dovrebbe riuscire oltremodo difficile recuperare l’elenco dei versamenti percepiti nel corso degli anni rispettivamente non può essere compito della Cassa ovviare e rimediare alle disfunzioni organizzative dei propri assicurati.
2.5. L’istante ha pure formulato una richiesta di essere convocato per un “colloquio verbale” per poter meglio chiarire le sue ragioni, facendo valere quanto segue:
" (…) Per questo motivo ritengo che anche se ho cercato di riportare le sviste che erano avvenute da parte del Tribunale e per come i calcoli di sovrassicurazione in questione devo essere considerati, visto che in precedenza il Tribunale non si era avvenuto e anche per il fatto che presumo che un fatto del genere probabilmente il Tribunale non lo ha mai avuto, per queste ragione ritengo che sarebbe più opportuno che il Giudice o la persona incaricata prendesse in considerazione che riportassi quanto ho scritto con la richiesta di revisione con un colloquio verbale, ciò che sarebbe, a mio avviso, più breve da spiegare, da comprendere e meno confuso di quanto può sembrare con la certezza che i calcoli di sovrassicurazione in questione vengono presi in considerazione nel modo corretto, anche per il fatto che sussiste una violazione importante della quale il guadagno che ho realmente percepito sottoforma con il 1 º+2º, per ogni anno in questione, non figura nei calcoli, ciò vuol dire che devo essere conteggiati in modo separati.
Un altro motivo di questa richiesta, anche se l'ho riportata con la richiesta allegata, c'è un altro errore importante che era avvenuta da parte del Tribunale sempre dovuto a causa che la _________ aveva depistato i fatti, che mi penalizza sulle prestazioni di invalidità attuali se il fatto non viene chiarito. Se mi permetto di chiedere al Tribunale un riscontro verbale della quale ritengo che non sia necessario un’aula di Tribunale ciò dovuto anche per il fatto, che sulla base dei nuovi sviluppi che sono avvenute con le prove, mi trovo in confusione e che non so neppure come è giusto o non è giusto e come agire in questo caso.” (II pag. 2)
Precisando nuovamente con scritto del 3 gennaio 2022 (V) che “Se per contro il Tribunale ritiene di respingere la mia richiesta di revisione senza fare chiarezza in merito a causa delle procedure o altro, mi avvalgo del diritto di essere ascoltato prima con un ulteriore scritto, solo su ciò che era l’oggetto in questione e per quale motivo e occorre anche in modo verbale, visto che il Tribunale in precedenza mi aveva accuso di avere rifiutato il contradditorio”, ritenuto che “un chiarimento che non occorre un’aula di Tribunale, vista che si tratta solo di una questione di malintesi con la CV 1 su ciò che era oggetto di petizione e su ciò che non era oggetto di petizione mettendo scompiglio” (V pag. 2; cfr. ancora XXIV).
Ora, giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 47 consid. 3 pagg. 54 segg., la pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3, 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4, 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4, 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 e 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8 con riferimenti).
La giurisprudenza ha precisato (cfr. al riguardo STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4) che secondo il diritto convenzionale l'autorità giudiziaria può comunque rinunciare a convocare un dibattimento esplicitamente richiesto, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva. Questo discorso vale anche quando con una certa sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle assicurazioni sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato (DTF 136 I 279 consid. 1 pag. 281; STF 8C_723/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.3). Il giudice può ancora rinunciare al dibattimento, se lo stesso è finalizzato o funzionale all'assunzione di prove. Qualora l'autorità giudiziaria avesse un dubbio sulla formulazione della domanda, essa è tenuta a interpellare la parte interessata (DTF 127 I 44 consid. 2b/bb pag. 48; STF 8C_723/2016 consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di indire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere ascoltato, se del caso anche alla presenza della controparte.
Nella misura in cui tale richiesta sia da considerare alla stregua di una valida domanda di pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU, stante la chiara ed inevitabile sorte della presente istanza e quindi la manifesta sua infondatezza per i motivi dianzi esposti, considerato peraltro come l’istante abbia avuto svariate possibilità di esprimere per iscritto la sua posizione e ne abbia fatto ampio e ripetuto uso (istanza 10 dicembre 2021 di 17 pagine, scritti del 23 aprile e 10 maggio 2022 di 25 rispettivamente 14 pagine; I, XIX, XXIV), nella fattispecie si può prescindere dall’organizzare un pubblico dibattimento (DTF 136 I 281 consid. 1, 122 V 56 consid. 3; STF 9C_684/2010 consid. 2).
D’altra parte, nella misura in cui l’istante sollecita un “confronto” con la legale della controparte “in forma privata” (XIX), tale iniziativa esula evidentemente da questa procedura giudiziaria.
Laddove inoltre l’istante sembra insistere nella richiesta a che la convenuta produca la traduzione in italiano di taluni documenti e conteggi prodotti in tedesco o francese (XIII), la stessa va respinta ritenuto che, visto quanto precede, tale richiesta, oltre che intempestiva, appare manifestamente irrilevante ai fini della presente procedura di revisione. Al riguardo va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Infine, non permette esito diverso nemmeno la censura mossa al TCA per non aver accolto la sua richiesta, formulata nell’ambito della procedura di cui alla STCA 34.2010.12, di nominargli un patrocinatore d’ufficio, in assenza dei presupposti di cui all’art. 28 Lptca (per il quale “quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio”), fatto questo che a suo dire costituirebbe una disparità di trattamento. Si tratta infatti nuovamente di una censura avverso il precedente giudizio che andava tutt’al più sollevata nell’opportuna sede, ovvero di fronte al Tribunale federale.
2.6. Ne discende quindi la reiezione dell’istanza di AT 1.
Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 Lptca), all’istante, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.
Come già concluso in occasione della pronuncia dell’8 giugno 2015 (STCA 34.2014.32), in effetti, malgrado l’interessato si sia fondato su motivazioni palesemente prive di qualsiasi fondamento, e che, alla luce delle precedenti pronunce di questo TCA del 15 dicembre 2011 e 8 giugno 2015, il suo comportamento possa apparire al limite del temerario,
questo Tribunale ritiene che non vi siano (ancora) gli estremi per riconoscergli un comportamento processuale temerario o improntato alla leggerezza passibile d’essere sanzionato tramite il pagamento di spese di giustizia, come richiesto dalla ___________ (cfr. DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207).
Considerato poi come nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico così come agli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164), alla Cassa convenuta, benché vincente, non sono assegnate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’stanza di revisione della STCA 34.2010.12, in quanto ammissibile, è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti