Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
34.2021.6

 

rg/gm

Lugano

10 maggio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 26 febbraio 2021 di

 

 

AT 1

 

 

contro

 

 

 

CV 1  

 

 

in materia di contributi della previdenza professionale

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

e considerato                in diritto

 

 

                                1.1   Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 22’315 oltre interessi al 5% dal gennaio 2021, di fr. 55 per interessi e delle “spese del presente precetto”. Chiede al-tresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili.

 

                                1.2   Parte convenuta non ha presentato la risposta di causa, e ciò nonostante la fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà del-l’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed   avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungs-gericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

 

                                2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

 

 

                                2.3

                             2.3.1   Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. giugno 2019 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. Piano di previdenza in doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

 

                                         Dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento (con effetto al 31 gennaio 2021) del contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della fondazione (doc. A/2) in corretta applicazione dell’art. 7.3 del contratto.

 

                                         Dall’estratto conto 19 febbraio 2021 di cui al doc. A/5 prodotto dalla fondazione attrice e che considera i movimenti di dare e a-vere sino al 19 febbraio 2021 risulta un importo complessivo scoperto per contributi e interessi di fr. 19'424.60.

 

                                         A ciò si aggiungono le spese, le quali vanno ammesse nella misura in cui contemplate nel regolamento dei costi e documentate (DTF 117 II 258). Nel caso in disamina trattasi dei costi documentati di diffida per complessivi fr. 900 (cfr. doc. A/6.1, A/6.2, A/6.3) e dei “costi esecuzione” di fr. 500 (cfr. doc. A/7) entrambi previsti all’art. 2 Regolamento dei costi (sub doc. A/1). Gli ulteriori importi di fr. 500 e fr. 73.30 per costi esecuz. e fallim.” addebitati il 17 dicembre 2019 rispettivamente il 12 febbraio 2020 [cfr. estratto conto sub doc. A/5] non trovano riscontro alcuno agli atti e non possono pertanto essere riconosciuti in quanto non documentati (nella misura in cui trattasi di anticipo delle spe-se d’esecuzione, l’importo di fr. 73.30 non può essere in ogni ca-so riconosciuto trattandosi di spesa che segue le sorti dell’esecuzione in quanto accessorio del credito e che non necessita di una pronuncia giudiziaria nel merito; DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

 

                                         La richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scaden-za l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

 

                             2.3.2   Sulla scorta di quanto precede, il credito spettante alla fondazione attrice nei confronti della società convenuta va complessi-vamente cifrato in fr. 20'824.60 (19'424.60 + 500 + 900 con interessi di mora al 5% dal 20 gennaio 2021 su 20'324.60 (e non, come indicato in petizione, in complessivi fr. 22'315.90 con interessi al 5% dal 20 gennaio 2021 e interessi di fr. 55).

 

                                2.4   La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo del-l'opposizione al PE n. __________ del 22 gennaio 2021 dell’UE di __________ merita accoglimento.

 

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordi-naria (che può essere a seconda della natura del credito il giudi-ce civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                                     

                                2.5   La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

                                         A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame –  la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi so-no ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

 

                                         §    La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 20'824.60 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2021 su fr. 20'324.60.

 

                                         §§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 22 gennaio 2021 dell’UE di __________ per l’importo di fr. 20'824.60 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2021 su fr. 20'324.60.

 

                                 2.-   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti