Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
34.2021.8

 

RG/sc

Lugano

14 settembre 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli il 1./2 marzo 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 

 

1. AT 1  

   rappr. da:   RA 1  

2. AT 2  

 

 

a

 

 

 

1. CV 1  

2. CV 2 

3. CV 3

4. CV 4  

 

 

in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

1.1   Per sentenza 16 dicembre 2020, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1, unitisi in matrimonio il 12 dicembre 1994. Al punto 7 del dispositivo il Pretore ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà dell’avere di vecchiaia accumulato dall’altro coniuge dalla data del matrimonio a quella del promovimento della procedura di divorzio (19 gennaio 2017), disponendo la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).

 

1.2   Il 1./2 marzo 2021 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

 

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

 

                                2.2   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la procedura di divorzio essendo stata promossa da AT 1 in data 19 gennaio 2017.

 

                                         Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Giusta l’art. 122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 19 gennaio 2017.

 

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

 

                                2.3   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

                                        

                                         Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006;     Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

                                2.4  

                             2.4.1   Sulla base della documentazione che ha potuto essere acquisita agli atti non è dato di sapere quale fosse al momento del matrimonio l’ammontare dell’avere previdenziale di spettanza di CV 1 il quale, disattendendo in modo manifesto il proprio obbligo processuale di collaborazione (DTF 124 V 288, 112 V 335), non ha da parte sua fornito la benché minima informazione al riguardo. In assenza di precise indicazioni, in base agli atti è tuttavia verosimile ritenere, per apprezzamento, che nel dicembre 1994, ossia all’epoca in cui, come risulta dall’estratto conto individuale AVS (cfr. XIV), era impiegato presso “__________”, l’ex marito disponesse considerata la sua età, l’entità dei salari percepiti sino al matrimonio evincibili dall’appena citato estratto, nonché l’ammontare della prima prestazione d’uscita nota risalente all’ottobre 2001 (circa fr. 60'000; cfr. IV-3) e dei salari percepiti dal matrimonio sino a quel momento e richiamati in particolare gli artt. 7 e 16 LPP di un avere previdenziale cifrabile in fr. 10'000.  

 

L’istruttoria ha invece permesso di accertare in maniera esatta che al momento del divorzio (19 gennaio 2017) l’ex marito disponeva di:

 

·      un avere divisibile di fr. 1'543.64 su un conto di libero passaggio aperto presso CV 3 (cfr. XV), dove era confluito nel novembre 2016 l’avere precedentemente accumulato (da gennaio a maggio 2016) presso __________ di fr. 1'543.05 (cfr. XXII-1, XXV-1);

 

·      un avere divisibile di fr. 25'406.81 su un conto di CV 4 (cfr. XIII), sul quale nel giugno 2009 era stato trasferito l’avere di fr. 23'984.95 da parte della __________ dove l’ex marito era stato assicurato da settembre 2001 ad aprile 2009 (cfr. II-9, IV-3);

 

·      un avere divisibile di fr. 459.50 presso la __________ dove è stato assicurato da giugno 2016 a dicembre 2017 (cfr. II-6, XI), con trasferimento, all’uscita, dell’importo di fr. 1'229.75 sul citato conto aperto presso l’CV 3 (cfr. XV-1);

 

·      un avere di fr. 2'245.24 presso la CV 2 (cfr. XII, II-7).

 

                             2.4.2   Dal fascicolo emerge inoltre che presso __________ il 24 maggio 2006 CV 1 ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 102’000 (cfr. IV-2, IV-3).

 

                                         Ora, se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).

 

                                         Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

 

                                         L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

 

                             2.4.3   Stante quanto precede, conformemente al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, posto un avere al momento del matrimonio (12 dicembre 1994) di fr. 10’000 rispettivamente di 14'987.69 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 102’000 effettuato il 24 maggio 2006 di cui fr. 87'012.31 [102’000. – 14'987.69] acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale complessivo di fr. 29’655.19 presente il 19 gennaio 2017, l’importo accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in fr. 116'667.50 (87'012.31 + 29’655.19).

 

                               2.5.   Dall’istruttoria di causa e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – è emerso che al momento del matrimonio AT 1 non disponeva di averi previdenziali da considerare ai fini della presente divisione ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2).

 

                                         Alla data determinate per il riparto (19 gennaio 2017) essa disponeva per contro di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 51'550.65 presso l’AT 2 (cfr. IV-1).

 

                                2.6   Sulla scorta delle considerazioni che precedono e richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore, a AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 32'558.40 ([116'667.50 51'550.65] : 2).

 

                                2.7   L’ammontare complessivo degli averi previdenziale intestati a CV 1 secondo le ultime comunicazioni presenti agli atti è di fr. 30'334.60 (2’779.92 + 25'305.11 + 2’249.57 [cfr. II-7, XIII-1, XV-1]).

 

                                         In una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nell’ambito di una divisione giusta l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se l’ex coniuge debitore del credito di compensazione  ha beneficiato di un prelievo anticipato (in quella fattispecie trattavisi di prelievo per il finanziamento dell’abitazione) e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire il credito di spettanza dell’altro coniuge, l’istituto interessato è tenuto a trasferire solo gli averi  a sua disposizione, incombendo per il resto all’ex coniuge debitore il versamento della differenza (cfr. in particolare consid. 5.2).

 

                                         In una successiva sentenza del 27 gennaio 2012 (9C_589/2011) il TF ha applicato il principio stabilito in DTF 135 V 324 nel caso di un assicurato che aveva beneficiato, dopo la crescita in giudicato del divorzio, del versamento in contanti del proprio avere previdenziale a motivo dell’inizio di un’attività lucrativa indipendente (art 5 cpv. 1 LFLP) (per un caso simile cfr. STCA 34.2010.10 del 10 dicembre 2010).

                                         Nella STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017 lo scrivente Tribunale ha applicato la medesima regola in un caso in cui il coniuge debitore del conguaglio aveva in precedenza beneficiato del versamento per prepensionamento dell’intero capitale previdenziale depositato presso un istituto previdenziale e l’unico avere ancora disponibile al momento del divorzio presso un altro istituto non era sufficiente per coprire il credito dell’altro coniuge.

 

                                         Anche nella fattispecie in esame va applicato il suddetto principio. Infatti, a fronte di un credito di fr. 32'558.40 di AT 1, a seguito del prelievo di fr. 102’000 effettuato nel maggio 2006 gli unici averi previdenziali ancora disponibili di spettanza dell’ex marito sono costituiti dai menzionati averi di libero passaggio depositati presso l’CV 3, la CV 2 e la CV 4 per complessivi fr. 30'334.60. Ne consegue che CV 1 è personalmente debitore nei confronti dell’ex coniuge dell’importo di fr. 2'223.80 (32'558.40 30’334.60) (cfr. infra consid. 2.8).

 

                                2.8

                             2.8.1   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                         Pertanto, gli importi di fr. 25'305.11 a carico di CV 4, fr. 2'779.92 a carico della CV 3, fr. 2'249.57 a carico della CV 2 e fr. 2’223.80 a carico dell’ex marito personalmente, dovranno essere trasferiti a favore di AT 1 presso l’AT 2.

 

                                         Le suddette fondazioni dovranno inoltre corrispondere gli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati sui rispettivi menzionati importi a far tempo dal 19 gennaio 2017 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

 

                             2.8.2   Nella misura in cui, per un motivo o per un altro l’attuale saldo presente sui menzionati conti non fosse sufficiente per permettere alle rispettive fondazioni di effettuare il versamento a loro carico in esecuzione del presente giudizio, il pagamento residuo incomberà a CV 1 personalmente, al quale gli istituti interessati comunicheranno – con copia a AT 1gli esatti importi scoperti da accreditare all’istituto di previdenza della ex moglie.

                             2.8.3   In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STF B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                                2.9   E’ ininfluente ai fini dell’odierno giudizio quanto deciso dal Pretore al punto n. 8 del dispositivo della sentenza di divorzio “la comproprietà sui fondi particella n. __________ e __________ RFD di __________ è sciolta come segue: con l’attribuzione degli interi fondi in proprietà esclusiva alla moglie, la quale si assumerà l’intero onere ipotecario gravante gli immobili; la presente sentenza, cresciuta in giudicato, vale quale titolo per l’iscrizione del trapasso a RF, che la moglie potrà chiedere producendo: la prova dell’avvenuto pagamento al marito di CHF 10'418.20; la prova dell’avvenuto rimborso (contabile o effettivo) degli averi di previdenza professionale prelevati dal marito per l’immobile” non trattandosi di obblighi stabiliti a carico del patrimonio previdenziale della ex moglie in applicazione degli artt. 122 e 123 CC e neppure di trasferimento di capitale in esecuzione di un conguaglio riconducibile agli artt. 124d CC (liquidazione con fondi privati in caso di conguaglio non esigibile) e 124e CC (indennità adeguata in caso di conguaglio impossibile). Non mette quindi conto statuire nella presente sede sulle richieste formulate dalla ex moglie (cfr. IV) in relazione ed in esecuzione di quanto disposto al citato dispositivo e concernenti segnatamente modifiche da apportare a registro fondiario, prelievi di (suo) capitale previdenziale successivamente al divorzio e trasferimenti di capitale dal suo istituto di previdenza a favore del conto previdenziale dell’ex marito nell’ambito della liquidazione del regime dei beni.

 

                              2.10   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 116'667.50.

 

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 51'550.65.

 

                                 3.-   È fatto ordine a CV 4 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso l’AT 2, l’importo di fr. 25'305.11 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017, riservato l’eventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al considerando 2.8.2.

 

                                 4.-   È fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso l’AT 2, l’importo di fr. 2'249.57 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017, riservato l’eventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al considerando 2.8.2.

 

                                 5.-   È fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso l’AT 2, l’importo di fr. 2'779.92 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017, riservato l’eventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al considerando 2.8.2.

 

                                 6.-   È fatto ordine a CV 1 di versare a favore di AT 1, presso l’AT 2, l’importo di fr. 2'223.80.                  

 

                                 7.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 8.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti