|
Raccomandata |
|
|
|
|
|||
|
Incarto
n.
RG/sc |
Lugano 21 dicembre 2022
|
In nome |
|
||||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
|||||||
|
|
|||||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
||||||
statuendo nella causa deferitagli il 22/23 marzo 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 2 CPC) e che oppone
|
|
AT 1
|
|
|
|
a |
|
|
|
1. CV 1 2. CV 2
conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio |
||
|
|
|
|
|
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 28 gennaio 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra CV 1 e AT 1 (nata __________) il 29 aprile 2010, stabilendo che “La previdenza professionale acquisita dai coniugi in Svizzera in costanza di matrimonio (ovvero tra il 29 aprile 2010 e il 22 gennaio 2020) è divisa a metà come di legge” e disponendo la trasmissione, dopo crescita in giudicato del divorzio, dell’incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo degli importi da suddividere (cfr. I, II).
1.2 Il 22 / 23 marzo 2022, in applicazione dell’art. 281 cpv. 3 CPC, il Pretore aggiunto ha rimesso la causa allo scrivente TCA quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP.
1.3 Il TCA, in applicazione dell’art. 25a cpv. 2 LFLP, ha quindi chiesto agli ex coniugi di determinarsi in merito all'importo da ripartire nonché di comunicare (con produzione della relativa documentazione) i nominativi degli istituti di previdenza ai quali sono stati assicurati durante il matrimonio, rispettivamente i nominativi degli istituti di libero passaggio o enti assicurativi presso cui detenevano o detengono averi previdenziali, indicando pure se sono stati effettuati prelievi per il finanziamento dell’abitazione o versamenti in contanti del proprio capitale previdenziale. ll TCA ha quindi esperito d’ufficio diversi accertamenti. Delle risultanze istruttorie e delle determinazioni delle parti quo agli importi da ripartire (cfr. IV-XLV), si dirà più diffusamente e per quanto occorra nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122 e segg. CC, 5 e 22 e segg. LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (cfr. art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC), nel caso di specie la causa di divorzio essendo stata promossa il 22 gennaio 2020.
L’art. 22 LFLP prescrive che in caso di divorzio le prestazioni d’uscita e le parti di rendita sono divise conformemente agli articoli 122-124e CC e agli articoli 280 e 281 CPC, precisando che gli articoli 3-5 LFLP si applicano per analogia.
Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Giusta il nuovo art. 122 CC, determinante quale dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 22 gennaio 2020.
L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
2.3 A norma dell'art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP, se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale conformemente agli artt. 280 e 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP, dopo che gli è stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione (vincolante; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) decisa dal giudice del divorzio. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni (art. 25 cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Una divisione giusta l’art. 25a LFLP (dopo trasmissione della causa conformemente all’art. 281 cpv. 3 CPC) implica l’esisten-za di pretese della previdenza professionale acquisite durante il matrimonio (art. 122 CC) ossia l’esistenza di una prestazione d’uscita o di averi di libero passaggio (art. 123 cpv. 1 CC) – rispettivamente, dal 1. gennaio 2017, del diritto ad una rendita (artt. 124 e 124a CC) – suscettibili di essere divisi (sul punto v. anche STCA 34.2008.21 del 17 aprile 2008 e 34.2006.3 del 16 marzo 2006; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-recht, 1999, art. 122/141-142, n. 4).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5 Nel caso in disamina, dal fascicolo non risulta che al momento del matrimonio (29 aprile 2010) i coniugi __________ disponessero di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai fini del presente giudizio in applicazione del suevocato art. 22a cpv. 1 LFLP (cfr. supra consid. 2.2).
Dalla documentazione agli atti non risulta l’esistenza accertata, al momento determinante per il riparto (22 gennaio 2020), di averi divisibili facenti capo a AT 1.
Per quanto riguarda CV 1, se da un lato emerge come in costanza di matrimonio egli abbia per lo più esercitato attività lavorativa indipendente, dall’altro lato risulta che al momento determinante per il riparto egli disponeva comunque di un avere divisibile di fr. 516.50 depositato su un conto di libero passaggio della Fondazione CV 2, dove nell’aprile 2017 la Fondazione __________ aveva versato l’importo di fr. 515 quale avere accumulato nel periodo aprile-luglio 2013 quale dipendente della __________ (cfr.VII/1-2, X, cfr. anche sub XXXIX).
Dal fascicolo si evince inoltre che se, da una parte, per l’attività svolta alle dipendenze della __________ (affiliata alla __________) nel 2009 e 2010 come pure per alcuni mesi nel 2008 e nel 2011 (cfr. XII/1) egli non abbia accumulato capitale pensionistico (cfr. XX), dall’altra parte l’istruttoria di causa ha permesso di stabilire che da maggio 2018 a dicembre 2019 l’ex marito ha lavorato alle dipendenze della __________ (cfr. XII/1), la quale non ha tuttavia provveduto ad assicurarlo ai fini previdenziali pur avendo conseguito salari superiori alla soglia minima LPP. Interpellato a più riprese dal TCA nelle more della presente procedura, l’istituto di previdenza della citata società – la Fondazione __________ – ancora con comunicazione 2 dicembre 2022 ha ribadito e confermato l’impossibilità di procedere ad assicurare CV 1 a motivo dell’assoluta mancanza di collaborazione da parte dell’ex datore di lavoro, il quale con ogni evidenza si rifiuta di annunciare l’ex dipendente al proprio istituto di previdenza ai sensi della LPP (cfr. XLII,XL, XLIV, XXXIX, XXXV).
Stante ciò, ritenuto come l’obbligo di assicurare ai fini previdenziali (con consecutivo pagamento dei contributi all’istituto di previdenza) un proprio dipendente da parte del datore di lavoro debba essere fatto valere, dandosene il caso, convenendo quest’ultimo tramite azione dinanzi al giudice istituito dall’art. 73 LPP, rispettivamente come la quantificazione di una prestazione d’uscita e il suo versamento vada rivolto, sempre tramite azione nell’ambito dell’art. 73 LPP, contro l’istituto di previdenza (DTF 135 V 23, 129 V 320, STF B 65+67/05 del 6 febbraio 2006, 9C_417/2009 del 13 luglio 2009; STCA 34.2018.14 del 19 giugno 2018, 34.2021.30 del 24 marzo 2022, 34.2017.9 del 30 novembre 2018), l’esito di eventuali procedure in tal senso potrà – nei termini e alle condizioni di cui agli artt. 24 e 25 Lptca – costituire motivo di revisione del presente giudizio.
In simili circostanze, appare equo e giustificato ritenere altresì che l’esistenza di eventuali averi previdenziali di spettanza della ex moglie a dipendenza dell’attività svolta nel periodo settembre 2014-luglio 2017 alle dipendenze del suo ex marito (cfr. XI-1) – la cui affiliazione quale datore di lavoro ad un istituto di previdenza è stata stabilita d’ufficio con decisione 14 novembre 2022 da parte della Fondazione CV 2 (cfr. XLV) – potrà parimenti costituire, datene le condizioni, motivo di revisione del sindacato odierno.
2.6 Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 258.25 (516.50 : 2).
2.7 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Ne discende che l’importo di fr. 258.25 dovrà essere versato da parte della Fondazione CV 2 a debito del conto di libero passaggio __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 su un conto o polizza di libero passaggio che essa dovrà aprire e comunicare alla fondazione debitrice, in caso contrario tornando applicabili gli artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP.
Sull’importo dovuto dovranno inoltre essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati a far tempo dal 22 gennaio 2020 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 516.50.
2.- È fatto ordine alla Fondazione CV 2 di versare, a debito del conto di libero passaggio __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio ad essa intestato conformemente ai considerandi, l’importo di fr. 258.25 oltre interessi compensativi dal 22 gennaio 2020.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti