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Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo nella causa rimessagli il 5/6 maggio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2
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1. CV 1 2. CV 2
conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 18 dicembre 2020, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 27 luglio 2000 tra CV 1 e AT 1. Al punto 8 del dispositivo il Pretore ha deciso che “La LPP è divisa a metà come di legge (art. 122 seg. CC), valuta al 22 luglio 2016. Cresciuta in giudicato la sentenza di divorzio l’incarto è trasmesso al TCA per la quantificazione del capitale soggetto a divisione”.
1.2 Il 5/6 maggio 2022 il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 22 luglio 2016 e si è conclusa con sentenza 18 dicembre 2020 cresciuta in giudicato, per quanto qui interessa, sui punti di dispositivo n. 1 e 8).
2.3 Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 22 luglio 2016.
L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.5
2.5.1 Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che alla data del matrimonio (27 luglio 2000) AT 1 disponeva di un avere previdenziale di fr. 18'464 presso la AT 2, dove il 30 aprile 2005 ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 57'730 e dove alla data determinante per il riparto (22 luglio 2016) vantava il diritto ad una prestazione d’uscita divisibile di fr. 203'114 (cfr. VIII-1, XIII-1). L’ex marito risulta tuttora assicurato presso l’istituto previdenziale suddetto, il quale su richiesta del Tribunale ha comunicato l’ammontare dell’attuale prestazione d’uscita di fr. 467'213.95 (valuta 22 giugno 2022, cfr. XXI).
2.5.2 Dal fascicolo risulta invece che al momento del matrimonio, come attestato dalla __________ (già __________), CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 16'782.40 e che in data 23 febbraio 2004 ha effettuato anch’essa un prelievo per il finanziamento dell’abitazione di fr. 50'000 (cfr. XVIII, XIV-2, IV-7). Al momento dell’introduzione della causa di divorzio essa disponeva di un avere divisibile di fr. 5'130.39 depositato su un conto di libero passaggio della __________ (cfr. XVII), come pure di un avere previdenziale sulla polizza di libero passaggio __________ della __________ (tuttora esistente con un saldo di fr. 9'264 il 1. giugno 2022, cfr. XVIII) che – in assenza di più precise indicazioni e ritenuto che si tratta dell’avere di fr. 6'964.10 depositato il 30 settembre 2004 (cfr. XVIII, XIV-2) in aggiunta al quale vanno considerati interessi sino al 22 luglio 2016 – appare giustificato quantificare in fr. 8’833.50 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch).
2.5.3 Se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza (ciò che nella presente fattispecie, nonostante i problemi di salute in capo alla ex moglie che sembrano aver compromesso la sua capacità lavorativa, non risulta essere il caso; cfr. sentenza di divorzio pp. 20-21) il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abitazione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).
Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelie-vo.
Conformemente al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, posto, per AT 1, un avere al momento del matrimonio (27 luglio 2000) di fr. 18'464 rispettivamente di fr. 21’624.02 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 57’730 effettuato il 30 aprile 2005 di cui fr. 36'105.98 [57’730 – 21’624.02] acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 203'114 presente il 22 luglio 2016, l’importo da esso accumulato in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in fr. 239'219.98 (36'105.98 + 203’114).
Per quanto riguarda invece CV 1, stante un avere al momento del matrimonio (27 luglio 2000) di fr. 16'782.40 rispettivamente di fr. 19’127.79 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 50'000 effettuato il 23 febbraio 2004 di cui fr. 30'872.21 (50'000 – 19’127.79) acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di complessivi fr. 13'963.89 (5'130.39 + 8'833.50) presente il 22 luglio 2016, l’importo da essa accumulato in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in fr. 44'836.10 (30'872.21 + 13'963.89).
2.5.4 Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili accumulati dagli ex coniugi, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 97'191.94 ([239'219.98 – 44'836.10] : 2) e non di fr. 101'627.73 chiesti dall’interessata.
2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Per il che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 97'191.94, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo dal 22 luglio 2016 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) dovrà essere versato da parte della AT 2 a favore di CV 1 presso CV 2 (che non corrisponde, contrariamente a quanto sembra credere l’interessata [cfr. XIV], all’istituto cui l’ex marito è assicurato, il quale assicura unicamente i collaboratori di __________; cfr. www.zefix.ch) dove risulta assicurata a far tempo da febbraio 2017 quale dipendente di __________ (cfr. XIV-1).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 duran-te il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 239'219.98.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 44'836.10.
3.- È fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso CV 2 (contratto __________), l’importo di fr. 97'191.94 oltre interessi compensativi dal 22 luglio 2016.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti