statuendo nella causa rimessagli il 10/11 maggio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
|
|
AT 1
|
|
|
|
a |
|
|
|
1. CV 1 2. CV 2 3. CV 3
conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio |
||
|
|
|
|
|
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 3 marzo 2022, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 15 aprile 2008 tra AT 1 e CV 1. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha deciso che “La previdenza professionale è divisa a metà come di legge (art. 122 ss. CC), con valuta al 31 marzo 2020. Cresciuta in giudicato la sentenza di divorzio, l’incarto verrà trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la quantificazione del conguaglio”.
1.2 Il 10/11 maggio 2022 il Pretore aggiunto ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXV), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.
2.3 Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 31 marzo 2020.
L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.5
2.5.1 Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che alla data del matrimonio (15 aprile 2008) CV 1 non disponeva di averi previdenziali essendo a tale momento, a motivo dell’età, assicurato presso __________ unicamente per i rischi invalidità e decesso (cfr. XXI; cfr. art. 7 cpv. 1 LPP). All’uscita, nel marzo 2016, dalla suddetta fondazione la prestazione di libero passaggio ivi accumulata di fr. 6'726.30 è stata trasferita su un conto di CV 2 dove al momento determinante per il riparto l’ex marito deteneva – considerati addebiti e accrediti nel frattempo registrati – un avere di fr. 6'621.75 (cfr. estratto conto sub XXIII-1).
Dal fascicolo emerge che nell’aprile 2016 egli è stato nuovamente assicurato alla fondazione __________ (senza apporti da precedenti istituti) sino a settembre 2019, con trasferimento nel maggio 2020, su un conto della Fondazione __________ dell’avere previdenziale accumulato di fr. 5'513.95 (cfr. VIII, XII-1) da considerare, in base agli atti ed in assenza di ulteriori informazioni, quale avere presente al momento dell’introduzione della causa di divorzio.
A far tempo da metà marzo 2021 CV 1 è assicurato presso la CV 3, cui è stato trasferito l’avere di fr. 5'514.85 da parte della Fondazione __________ (cfr. XX) e dove attualmente (valuta 30 giugno 2022) dispone di una prestazione d’uscita di fr. 8'707 (cfr. XX-1).
2.5.2 Dagli atti all’inserto e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – non risulta invece che AT 1 nel periodo qui determinante (15 aprile 2008 - 31 marzo 2020) abbia accumulato averi previdenziali suscettibili di essere divisi nella presente sede.
2.5.3 Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 6'067.85 ([6'621.75 + 5'513.95] : 2).
2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 6'067.85, di cui fr. 3'310.60 a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 presso CV 2 e fr. 2'757.25 a carico della CV 3, dovrà essere trasferito, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo dal 31 marzo 2020 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) a favore di AT 1 su un conto da aprirsi a suo nome presso la Fondazione __________ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP) .
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 12'135.70.
2.- È fatto ordine a CV 2 di versare, a debito del conto di libero passaggio __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 su un conto da aprirsi a suo nome presso la Fondazione __________, l’importo di fr. 3'310.60 oltre interessi compensativi dal 31 marzo 2020.
3.- È fatto ordine alla CV 3 (contratto __________) di versare a favore di AT 1, su un conto da aprirsi a suo nome presso la Fondazione __________, l’importo di fr. 2'757.25 oltre interessi compensativi dal 31 marzo 2020.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti