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redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 12 maggio 2022 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. __________, nato il __________ 1951, affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (dal 1° gennaio 2013: Istituto di previdenza del Cantone Ticino, in seguito IPCT) dall’età di 19 anni, con effetto dal 1° settembre 2011 è stato posto al beneficio della pensione di vecchiaia al 100% di fr. 53'585 annui e del supplemento sostitutivo AVS/AI di fr. 22'272 all’anno (avviso di rendita, doc. E).
A seguito del suo decesso avvenuto il __________ 2021, l’IPCT ha erogato a sua moglie, AT 1, nata il __________ 1964, una pensione vedovile di fr. 26'793 annui, con effetto dal 1° febbraio 2021 (doc. F).
La prestazione è stata determinata sulla base del 50% della pensione di vecchiaia del defunto marito, in applicazione dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del Regolamento di previdenza dell’IPCT (in seguito: Ripct) nel tenore valido dal 1° gennaio 2021.
Alla vedova è stato versato un supplemento temporaneo, dal 1° febbraio 2021, di tre mensilità della pensione di vecchiaia del defunto come previsto dall’art. 39 cpv. 2bis Ripct (doc. G).
1.2. Contestando l’ammontare della succitata prestazione, con la presente petizione AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, chiede che la rendita vedovile sia determinata sulla base dell’art. 39 cv. 2 lett. b Ripct nella versione valida sino al 31 dicembre 2020, ossia pari al 66.67% della pensione di vecchiaia del defunto marito.
Sostenendo in sintesi l’illegalità della modifica regolamentare, l’attrice ritiene che la rendita vedovile al 66.67% (prevista dal previgente art. 39 cpv. 1 Ripct) costituisce un diritto acquisito protetto (petizione p.to 15.). Ritiene pure che l’IPCT non era competente, tramite cambiamento di regolamento, a modificare tale diritto acquisito, competenza che invece spettava al Gran Consiglio. Avendo, a detta dell’attrice, la modifica regolamentare la connotazione di un rifinanziamento del capitale dell’Istituto a carico dei superstiti, non spettava a quest’ultimo procedere in tal senso ma al Parlamento cantonale (petizione, p.to 17.2.).
L’attrice fa valere altre censure che verranno esaminate, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.3. Con la risposta di causa l’IPCT chiede la reiezione della petizione. Sostiene innanzitutto che l’art. 24 LIPCT non conferisce alla prestazione vedovile in aspettativa un diritto acquisito, motivo per cui l’ammontare della stessa può essere modificata tramite regolamento. Ribadisce inoltre la propria competenza ad emettere il nuovo art. 39 Ripct e respinge le altre censure sollevate dall’attrice. In merito alle singole motivazioni va fatto riferimento, per quanto occorra, sempre ai considerandi di diritto.
1.4. Il 17 agosto 2022 l’attrice ha introdotto una replica spontanea, confermando sostanzialmente quanto esposto in petizione (VII).
1.5. Su richiesta del TCA, il 14 settembre 2022 l’IPCT ha duplicato, ribadendo quando sostenuto con la risposta di causa (XI).
considerato in diritto
2.1. Secondo l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100).
Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati).
Pacifica nel caso in esame è la competenza materiale, trattandosi infatti di una controversia tra un assicuratore LPP ed avente diritto riguardante l’ammontare della rendita vedovile riconosciuta (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti). Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA, in quanto sia la sede dell’istituto previdenziale convenuto (Bellinzona) che il luogo dell’azienda presso il quale il defunto assicurato fu assunto (__________) sono nel Cantone Ticino.
2.2. La LPP prevede, tra le prestazioni dell’assicurazione, in particolare le prestazioni di vecchiaia (art. 13-17) e le prestazioni per i superstiti (art. 13-22).
L’art. 21 cpv. 2 LPP stabilisce che:
" Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.”
La Legge sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT) del 6 novembre 2012 prevede all’art. 6 che le prestazioni dell’istituto di previdenza sono, segnatamente, la pensione di vecchiaia (lett. a) e la pensione ai superstiti (lett. d).
La LIPCT ha pure introdotto una “Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013”, la quale, ai capoversi da 1 a 4, prevede che:
" 1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.
2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
3Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.
4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.”
Al cpv. 1 sono dunque state garantite le prestazioni in corso (in particolare la pensione di vecchiaia e la pensione ai superstiti).
Riguardo all’ammontare della pensione vedovile l’art. 39 del Regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino (Ripct), nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2020, stabiliva che:
" (...)
1. Se al momento del decesso l’assicurato era in attività, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della pensione d’invalidità calcolata secondo l’art. 33 del presente Regolamento.
2. Alla morte di un pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, ricevono durante tre mesi l’intera pensione alla quale il defunto aveva diritto, se la stessa è superiore alla loro pensione complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni dell’art. 42 del presente Regolamento.
3. L’ammontare delle tre annualità di pensione deve essere almeno pari al capitale di decesso di cui all’art. 44 del presente Regolamento.
4. Se al momento del decesso l’assicurato era in pensione, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata del coniuge o del partner registrato defunto, ritenuto che le condizioni previste dall’art. 38 cpv. 1 del presente Regolamento siano date.
5. Nella misura in cui il coniuge superstite o il partner registrato non adempie a nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 cpv. 1 del presente Regolamento, ha diritto ad un’indennità unica equivalente a tre annualità di pensione del defunto coniuge o partner registrato.”
Dal 1. gennaio 2021 questo articolo è stato modificato come segue:
" 1 In caso di decesso di un assicurato attivo, la pensione vedovile corrisponde al 60% della pensione d’invalidità calcolata secondo l’art. 33 del presente Regolamento.
2 In caso di decesso di un pensionato, la pensione vedovile corrisponde
a) se l’assicurato percepiva una pensione di vecchiaia secondo gli artt. 30 o 31 o d’invalidità temporanea secondo l’art. 33 del presente Regolamento: al 60% della pensione di vecchiaia o d’invalidità del coniuge o del partner registrato defunto;
b) se l’assicurato percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d’invalidità secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo l’art. 24 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma transitoria): al 50% della pensione anticipata, di vecchiaia o d’invalidità del coniuge o del partner registrato defunto.
2bis Alla morte di un pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, invece della loro pensione, ricevono durante tre mesi l’intera pensione versata, escluso il supplemento sostitutivo AVS/AI, al defunto al momento del decesso, se la stessa è superiore alla loro pensione complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni dell’art. 42 del presente Regolamento.
3 Abrogato.
4 Abrogato.
4bis Le parti di rendita assegnate ad un ex coniuge o ad un ex partner registrato nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l’art. 124a CC non fanno parte della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata ai sensi del cpv. 2.”
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’IPCT ha correttamente posto AT 1 al beneficio di una pensione vedovile, con decorrenza dal 1. febbraio 2021, dell’importo corrispondente al 50% della rendita di vecchiaia che il defunto marito percepiva, conformemente all’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct nel tenore valido dal 1. gennaio 2021.
Non contestato è invece il supplemento temporaneo alla rendita ex art. 30 cpv. 2bis Ripct, pari a tre mensilità, dal 1. febbraio 2021 al 30 aprile 2021, della pensione di vecchiaia del defunto.
Il TCA è dunque chiamato ad esaminare la validità della modifica del Regolamento.
Con la modifica in vigore dal 1° gennaio 2021 vi sono state le seguenti riduzioni delle prestazioni in caso di decesso di un pensionato: per i pensionati per vecchiaia o invalidità che percepiscono la pensione secondo il piano di previdenza attualmente in vigore (primato dei contributi): dai 2/3 al 60% della pensione di vecchiaia o d'invalidità del defunto (art. 39 cpv. 2 lett. a LIPCT); per i pensionati per vecchiaia o invalidità che percepiscono la pensione secondo il piano di previdenza in primato delle prestazioni (che era in vigore fino al 31.12.2012) o che percepiscono una pensione di vecchiaia secondo la norma transitoria (ex art. 24 cpv. 4 LIPCT): dai 2/3 al 50% della pensione di vecchiaia o d'invalidità del defunto (cpv. 2, lett. b).
La modifica di regolamento è stata annunciata e spiegata dal CdA dell’IPCT con Comunicati del 23 dicembre 2020, 15 febbraio 2021 e 31 maggio 2021, pubblicati nel sito www.ipct.ch (quello del 23 dicembre 2020 è stato prodotto con la petizione, doc. D).
In un comunicato datato 23 dicembre 2020 il CdA ha fra l’altro spiegato che:
" Riduzione pensioni vedovili in aspettativa
Alla luce di quanto precede, è evidente l'enorme disparità in termini di sacrifici tra assicurati attivi e beneficiari di rendita o delle garanzie (che, come si è visto, dal 2012 non hanno di fatto perso nulla, anzi il loro potere di acquisto è addirittura leggermente aumentato).
Di conseguenza, assodato che allo stato attuale per giurisprudenza federale le rendite in essere non possono essere ridotte, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Direzione, ha deciso di intervenire sulle prestazioni future degli attuali beneficiari di rendita (o delle garanzie), ossia sulle rendite vedovili in aspettativa (cioè rendite vedovili che saranno erogate sulla base di futuri decessi).
In questo modo anche i beneficiari di rendita (e delle garanzie) contribuiranno fattivamente al rifinanziamento dell'IPCT come era negli intendimenti del Gran Consiglio nel 2012, sgravando, almeno in parte, le spalle degli assicurati attivi, aggettivamente già assai provate e che lo saranno ancora di più nel corso dei prossimi anni.
Le modifiche in concreto
Concretamente tutto questo significa che, a partire dal 1° gennaio 2021, la pensione vedovile in caso di decesso (posteriore o concomitante a questa data) di un beneficiario primario passerà:
· Per i pensionati per vecchiaia o invalidità prima del 2013, così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto è quella secondo le garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 50% della pensione del defunto coniuge;
· Per i pensionati per invalidità dal 2013, così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto non è quella secondo le garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% delia pensione del defunto coniuge;
· Per gli assicurati attivi in caso di decesso: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% della pensione di invalidità ipotetica.
Per i beneficiari di una rendita vedovile attualmente in erogazione non vi sono invece modifiche (la pensione non muta – questi cambiamenti riguardano unicamente i decessi di beneficiari primari futuri).” (Doc. D pag. 3)
In un successivo Comunicato del 15 febbraio 2021 l’IPCT ha fornito le seguenti precisazioni:
" ln ragione delle varie reazioni, susseguenti al comunicato del 23 dicembre 2020 relativo alla riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa, l'IPCT tiene a precisare quanto segue.
Le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2021 hanno ricevuto l'avallo sia da parte del Perito in materia di previdenza professionale dell'IPCT, che da parte dell'Autorità di vigilanza cui l'IPCT è sottoposto, che ne hanno sancito la conformità alle disposizioni legali applicabili.
In particolare all'IPCT preme evidenziare come tale decisione sia stata presa al fine di potere, nella misura in cui la situazione finanziaria dell'IPCT lo permetta, procedere all'introduzione di misure di ridistribuzione delle disponibilità finanziarie derivanti dalla modifica regolamentare in oggetto. Fine ultimo è infatti quello di favorire gli assicurati attivi per ridurre, almeno in parte, le conseguenze finanziarie negative che saranno generate dall'ineluttabile futuro abbassamento dei tassi di conversione. Su quest'ultimo tema l'IPCT sarà in effetti chiamato a chinarsi prossimamente.
Quella della riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa è quindi una decisione finalizzata ad applicare il principio della simmetria dei sacrifici, introducendo una solidarietà intergenerazionale, per una volta, in senso inverso, e meglio: solidarietà da parte dei beneficiari di rendita a favore degli assicurati attivi. Nei fatti, come si rileva dal comunicato del 23 dicembre 2020, la riforma legislativa del 2012 dell'allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (ora IPCT) aveva
condotto, e tutt'ora conduce, ad una rilevante ridistribuzione delle aspettative finanziarie dalla categoria degli assicurati attivi (non al beneficio delle garanzie) a quella dei beneficiari di rendita.
Solo in termini di mancata remunerazione degli averi di vecchiaia, dal 2013 ad oggi vi è stata una ridistribuzione dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita di parecchie centinaia di milioni di franchi. Mentre il contributo (indiretto) al risanamento che si sarebbero dovuti assumere i beneficiari di rendita non si è finora mai realizzato essendo stato il rincaro nulla dal 2012 ad oggi.
Per completezza informativa, si evidenzia infine come l'eventualità di poter attuare concretamente l'auspicata ridistribuzione intergenerazionale sia legata anche agli esiti della procedura relativa al Messaggio governativo 7784, concernente il contributo supplementare all'IPCT da parte dello Stato, per complessivi CHF 500 milioni, che è attualmente pendente presso la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio.
L'IPCT è a disposizione in caso di domande o richieste di chiarimenti in merito.”
2.4.
2.4.1. Natura giuridica della rendita vedovile
Il TCA è chiamato innanzitutto a chiarire la natura giuridica della pensione vedovile.
Secondo la giurisprudenza federale fino al momento del decesso della persona assicurata le prestazioni per superstiti costituiscono semplicemente un’aspettativa. Con il decesso sorge per le persone superstiti un diritto proprio alle prestazioni. Si tratta di un diritto derivato dal diritto accordato a titolo originario all’assicurato o al beneficiario deceduto (cfr. DTF 138 V 235 consid. 7.4 pag. 247; SVR 2001 UV Nr. 18 pag. 67-68 in materia di assicurazione contro gli infortuni).
Nella DTF 116 II 101 il TF, contestualmente alla disamina delle conseguenze accessorie del divorzio promosso due anni dopo l’unione in matrimonio, ha usato l’espressione “expectatives découlant des assurances sociales” per indicare i diritti in aspettativa che una donna perde in caso di divorzio in età molto giovane. Tra questi diritti in aspettativa i giudici di Mon Repos hanno indicato, a titolo esemplificativo, “le droit à une rente de veuve des premier et deuxième piliers”.
Nelle DTF 137 V 373 (consid. 6.2.) e 132 V 337 (consid. 3.5.) l’Alta Corte ha definito il diritto ad una rendita per superstiti quale “Anwartschaft”, ossia un diritto in aspettativa.
Nella DTF 138 V 235 (consid. 7.4.) la nostra Massima Istanza si è così espressa circa le prestazioni per i superstiti:
" Les personnes désignées aux art. 19-20a LPP disposent d'un droit propre aux prestations de survivant de la prévoyance professionnelle. Ledit droit est toutefois un droit dérivé, car il dépend du droit accordé à titre originaire à l'assuré ou au bénéficiaire de rente prédécédé (voir arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 269/99 du 3 décembre 1999 consid. 4b, in SVR 2001 UV n 18 p. 68). Sous l'angle économique, la rente allouée au conjoint survivant a la même origine et le même but que la rente accordée initialement au défunt, à savoir procurer un revenu de remplacement destiné à couvrir les besoins vitaux. La rente versée ultérieurement au conjoint survivant prend, en partie du moins, la place des prestations versées précédemment au défunt et se substitue, par voie de réversion, au soutien qu'apportait directement le défunt à son conjoint.”
Nella STFA B 85/04 del 20 dicembre 2005 (consid. 1.2.) l’allora Tribunale federale delle assicurazioni si era così espresso sull’applicazione del regolamento dell’istituto di previdenza alle prestazioni per superstiti:
" Die Rechtsprechung hat zur zeitlichen Wirkung von Reglementsänderungen den Grundsatz entwickelt, dass vorbehältlich einer anders lautenden Übergangsregelung diejenige Fassung Anwendung findet, welche bei Entstehung des Leistungsanspruchs - bei Hinterlassenenleistungen handelt es sich regelmässig um den Zeitpunkt des Ablebens der versicherten Person - in Kraft war (BGE 128 V 118 Erw. 2 mit Hinweisen).”
Dall’analisi della dottrina rilevante, emerge quanto segue.
Per (diritto in) aspettativa (Anwartschaft) si intende un diritto in divenire non ancora esigibile e/o giustiziabile, in quanto si tratta di un “diritto eventuale” (Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 295; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1892).
Hürzeler (System und Dogmatik der Hinterlassenensicherung im Sozialversicherungs- und Haftpflichtrecht, 2014) ha approfondito sotto il profilo storico, sistematico e teleologico – tra l’altro – la natura giuridica della rendita vedovile, sviluppando le seguenti considerazioni:
" Die aus der Versicherungsposition der verstorbenen Person abgeleiteten originären [per originär si intende “in der Person des Hinterbliebenen neu entstandenen Ansprüchen”], Anspruchsberechtigungen der Hinterlassenen erstarken mit dem Tod des Versicherten zu einer eigenständigen Rechtsposition der anspruchsberechtigten Hinterbliebenen. Vor diesem Zeitpunkt, d.h. vor Eintritt des Versicherungsfalles, vermitteln die präsumptiven Hinterlassenenleistungen demgegenüber noch keinen Rechtsanspruch, sondern lediglich eine Aussicht auf einen solchen. Das Sozialversicherungsrecht dient sich zur Klärung dieser Rechtsposition des dem Privat- und Privatversicherungsrecht entlehnten Instituts der Anwartschaft, welche den “möglichen Anspruch auf bestimmte künftige Leistungen” umfasst. Die Anwartschaft zeichnet sich regelmässig durch einen mehrgliedrigen Entstehungsprozess aus, im Rahmen dessen sich die Anwartschaft von der blossen Chance zum Vollrecht entwickelt, als Anwartschaft aber dort und solange besteht, wie der Erwerb des Vollrechts noch nicht abgeschlossen ist. Die Hinterlassenenleistungen werden somit mit dem Tod des Versicherten zum Vollrecht […]. Die vorderhand anwartschaftliche Leistungserwartung ist mit diversen Risiken behaftet, die eine Erstarkung zum Vollrecht verhindern können […]. Auch gegen Änderungen der Gesetzes- bzw. Rechtsgrundlagen kommt der blossen Anwartschaft grundsätzlich keine Rechtsbeständigkeit zu, sofern nicht eine Zusicherung des unabänderlichen Leistungserwerbs erfolgte. Grundsätzlich sind daher diejenigen Rechtsgrundlagen für die Hinterlassenenleistungen massgeblich, welche bei Eintritt des Versicherungsfalles – und damit im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person – Geltung hatten. Damit ist dennoch nicht geklärt, welche Rechtsgrundlagen im besonderen Fall auf die aus einer laufenden Alters- oder Invalidenrente der versicherten Person abgeleiteten Hinterlassenenleistungen anwendbar sein sollen. Diese spezifische Konstellation mag nämlich veranschaulichen, dass die Rechtsnatur der originär zu erwerbenden Hinterlassenenleistungen als selbstständige Leistungsanrechte oder als bloss zu den Versichertenrenten akzessorische Leistungen noch nicht restlos geklärt ist. Damit geht überdies schliesslich aber auch die ganz grundlegende Frage einher, wem – der versicherten Person oder den Hinterbliebenen – die Anwartschaft auf die künftigen Leistungsanrechte eigentlich zusteht.
Das Bundesgericht greift vorderhand in begrüssenswerter Weise die Differenzierung zwischen originärem und derivativem Anspruchserwerb auf. Es stellt klar, dass der Witwenrentenanspruch originär erworben werde, aber aus der Versicherteneigenschaft des Verstorbenen abgeleitet sei. ” (pag. 438 e seg.)
In sostanza, l’autore ritiene che la pensione vedovile sia accessoria alla rendita di vecchiaia, ma che il diritto alla rendita vedovile sorge ex novo presso il superstite al momento del decesso dell’assicurato primario. Fino ad allora, la pensione vedovile è da considerarsi in aspettativa, ragione per cui, riservato il caso di particolari rassicurazioni d’immutabilità della pensione vedovile, quest’ultima è assoggettata alla normativa in vigore al momento del decesso dell’assicurato primario.
Di medesimo avviso è anche Stauffer, che definisce la rendita vedovile quale prestazione derivata (dalla rendita di vecchiaia) che, fintanto che non si è verificato l’evento assicurato (morte del beneficiario primario), resta un diritto in aspettativa (Stauffer, op. cit., n. 1900):
" Die in der Praxis wohl am häufigsten anzutreffenden Sachverhalte, in denen sich die Frage nach der Wahrung erworbener Rechtsansprüche stellt, betreffen den Wechsel einer Vorsorgeeinrichtung vom Leistungs- zum Beitragsprimat sowie die Zulässigkeit der Kürzung von Rentenleistungen, beispielsweise das Absenken von Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten zur Vermeidung oder infolge des Eintritts einer Unterdeckung. […] Stellen laufende Rentenansprüche in der Regel wohlerworbene Rechte dar, in die nicht eingegriffen werden darf und einer Reglementsänderung entgegenstehen, verhält es sich mit den Annexleistungen anders. Als Annexleistungen [dette anche “abgeleitete, akzessorische o subsidiäre Leistungen”, vedasi n. 189 a piè di pagina, n.d.r.] gelten dabei jene Leistungen, die von einer bereits laufenden Alters- oder Invalidenrente abgeleitet werden. Solche Annexleistungen gelten als Anwartschaften, denn der sie begründende Leistungsfall ist noch nicht eingetreten. Damit kann durch eine Reglementsänderung in diese Ansprüche eingegriffen werden. Das führt dazu, dass die laufende Leistung nach dem im Zeitpunkt des Eintritts des Leistungsfalls in Kraft stehenden früheren Reglement geleistet wird, davon abgeleitete Renten jedoch nach neuem Reglement. So kann beispielsweise die Höhe der Hinterlassenenrente beim Tod eines Altersrentenbezügers durch eine Reglementsrevision geändert werden, wenn der Leistungsfall Tod des Altersrentners noch nicht eingetreten ist.”
Quanto precede è condiviso anche da Konrad/Lauener (BSK-BVG, n. 81 ad art. 50 LPP).
In tal senso vedi pure Hürzeler/Scartazzini (BVG und FZG, 2019, n. 14 ad art. 19 LPP) e Hürzeler/Biaggi (Die Anpassung der laufenden Sozialversicherungsleistungen, in: November-Tagung zum Sozialversicherungsrecht 2014, pag. 126 segg.).
Tutti gli autori citati convengono sul fatto che la pensione vedovile è una prestazione derivata/accessoria (Annexleistung) ed in aspettativa (Anwartschaft), ma non (ancora) un diritto acquisito (erworbenes Recht) fino al verificarsi dell’evento assicurato.
L’attrice contesta tale conclusione. Fondandosi innanzitutto (petizione p.to 14., replica ad. 1 e 2, pag. 5) sull’opinione di Geiser/Senti (Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 28 e 29 ad art. 91 LPP), ella sostiene che nella misura in cui il diritto a prestazioni future dipende unicamente dall’avverarsi dell’evento assicurato o dalla decorrenza del tempo le prestazioni in aspettativa assurgono a diritti acquisiti.
Nel loro Commento all’art. 91 LPP (“La presente legge non tocca i diritti degli assicurati prima della sua entrata in vigore.”) Geiser/Senti hanno in particolare rilevato che:
" 2. Personnes protégées
13 Si l’on s’en tient à son libellé, l’art. 91 LPP ne protège que les seuls assurés. La loi ne définit pas cette notion, mais l’utilise dans différentes dispositions. Est un assuré toute personne liée à une assurance sociale à laquelle elle cotise et/ou dont elle perçoit des prestations. Ce concept recouvre la notion de preneur de prévoyance. Dans le cadre d’un rapport de travail et pour ce qui a trait à la prévoyance, c’est l’employé qui est l’«assuré». Le terme englobe les personnes actives comme celles qui perçoivent déjà des prestations par suite de la réalisation d’un événement assuré. Les rentiers sont par conséquent également protégés.
14 Toutefois, en raison des règles générales du droit transitoire, la protection doit également s’appliquer à d’autres personnes. D’une part, les conjoints et les enfants mineurs jouissent, en tant que destinataires qui ne sont pas eux-mêmes affiliés, de la même protection que l’assuré. Il ne fait aucun doute que ces personnes sont protégées lorsqu’elles perçoivent déjà de l’institution de prévoyance, et à titre personnel, des prestations de survivants du fait du décès de l’assuré. On peut se demander si les simples affiliés tombent aussi dans le champ d’application de l’art. 91 LPP, lorsque l’événement assuré n’a pas encore eu lieu. La portée pratique de cette question n’apparaît toutefois pas très importante. En effet, la question décisive est celle de savoir si ces personnes ont acquis un droit avant même la réalisation du cas de prévoyance ou si, au contraire, elles n’ont, à l’égard de l’institution de prévoyance, qu’une expectative. C’est cette dernière situation qui devrait en général prévaloir, de sorte que l’art. 91 LPP ne protège généralement pas les simples affiliés ; la question d’une application générale de la disposition ne se pose donc pas.” (…)
" b. Prétentions aux prestations futures avant la réalisation de l'événement conduisant à I’octroi d'une rente
28 Il est plus délicat de se prononcer sur la question de savoir dans quelle mesure des prétentions visant des prestations futures peuvent être qualifiées «d’acquises» et doivent être protégées contre une modification de la loi. Le deuxième pillier n’assure pas seulement un risque – portant sur la durée de vie –, mais constitue une authentique prévoyance. Du point de vue économique, le preneur de prévoyance se comporte dans la perspective qu’il percevra une certaine rente avec l’âge. En fonction des différents événements jalonnant sa vie privée, il prend irrémédiablement des décisions dans lesquelles le calcul de la rente a toute son importance. On pense notamment au calcul des rentes d’entretien dans le cadre d’un divorce, pour lesquelles les prétentions en matière de prévoyance professionnelle jouent un rôle-clé. Lorsque ces prétentions se voient réduites par la suite, elles ne peuvent être corrigées que si la réduction concerne le débiteur de la pension d’entretien. L’affilié oriente donc se vie sur la base de prestations futures déterminées avant même que le cas de prévoyance ne se soit réalisé. La perspective des prestations futures apparaît également déterminante dans le cas d’une décision de procéder au rachat de cotisations dans une caisse de pension ou de rembourser des prestations obtenues en vue de l’acquisition d’un logement.
29 Le preneur de prévoyance se fie donc à une règlementation donnée et agit en conséquence. De notre avis, cette confiance doit être protégée, pour autant que les prétentions soient considérées comme acquises, c.-à-d. lorsqu’elles sont liées à l’écoulement du temps ou à la réalisation de l’événement assuré et non pas simplement à des revenus futurs. Cette différenciation relève d’une importance considérable en pratique lors de la transition par une instiution de prévoyance du régime de primauté des prestations au régime de primauté des cotisations.”
In sintesi, secondo Geiser/Senti il concetto di assicurati ai sensi dell’art. 91 LPP coincide con quello di assicurato primario (“preneur de prévoyance”), includendo sia il lavoratore attivo che coloro che, a seguito dell’avverarsi dell’evento assicurato, già percepiscono delle prestazioni, come ad esempio i pensionati. Gli autori osservano che la tutela conferita dall’art. 91 LPP si estende, tra l’altro, anche ai coniugi degli assicurati nella misura in cui essi già percepiscono dall’istituto di previdenza e a titolo personale delle prestazioni per superstiti a seguito del decesso dell’assicurato (primario). Per contro, l’art. 91 LPP non tutela i diritti in aspettativa dei superstiti. Gli autori rilevano altresì che l’assicurato primario (“preneur de prévoyance”) orienta il suo comportamento economico tenendo conto anche di quanto percepirà a titolo di rendita ad una certa età e più in generale delle prestazioni future determinate prima che l’evento assicurato si verifichi. Per far ciò, l’assicurato si affida alla regolamentazione in vigore al momento della decisione. È opinione degli autori che tale affidamento meriti tutela nella misura in cui le pretese future sono da considerarsi acquisite, ossia dipendono solo dalla decorrenza del tempo o dall’avverarsi dell’evento assicurato.
Questi autori hanno dunque sottolineato che nella misura in cui i diritti in aspettativa dei coniugi superstiti non sono ancora giustiziabili, essi non sono tutelati dall’art. 91 LPP. I passaggi del contributo citati dall’attrice nulla mutano al riguardo, essendo riferiti all’assicurato primario. Inoltre, la pensione vedovile non dipende solo dall’insorgenza dell’evento assicurato o dalla decorrenza del tempo, ma da ulteriori fattori di cui all’art. 19 LPP.
Neanche la STF 9C_161/2018 del 23 luglio 2018, citata dall’attrice (petizione, p.to 14.), conforta la tesi, della parte attorea:
" Abgesehen davon, sind lediglich der Rentenanspruch als solcher und der bisher erworbene Bestand der Austrittsleistung wohlerworbene Rechte, nicht aber – vorbehältlich qualifizierter Zusicherungen – das während der Zugehörigkeit zur Vorsorgeeinrichtung und vor dem Eintritt des Vorsorgefalls reglementarisch vorgesehene künftige Altersguthaben und die Anwartschaften bzw. die genaue Höhe der mit den Beiträgen finanzierten Leistungen (Urteil 9C_808/2009 vom 4. Februar 2010 E. 5.3. mit Hinweis auf BGE 134 I 23 E. 7.2 S. 36 f. mit weiteren Hinweisen).”
La DTF 139 V 234 (STF 9C_687/2012 e 9C_691/2012 del 1. maggio 2013), pure citata dalla parte attrice concerneva invece il caso di una pensionata alla quale – prima di andare in pensione e contestualmente al passaggio dal piano di previdenza in primato di prestazioni a quello in primato dei contributi – l’istituto aveva esplicitamente riconosciuto l’assoggettamento all’art. 25 della Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione del 20 dicembre 2006 (RU 2007 2239), norma transitoria relativa ai diritti acquisiti. Peraltro, oggetto del contendere, in quel caso, era l’interpretazione del citato disposto contestualmente ad un parziale prelievo anticipato del capitale (per un approfondimento: Kieser/Lendfers, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht Zeitraum September 2012 bis und mit August 2013 / 8.-9., in: JaSo 2014, pag. 51 e seg.).
A supporto della sua tesi, l’attrice rinvia pure (replica, ad 1 e 2, pag. 5) ai contributi di Riemer/Riemer-Kafka (Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, pag. 118).
Ora, è vero che i due autori non considerano il decesso dell’assicurato beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità quale nuovo evento assicurato (“Der Tod gilt nicht als neuer Risikofall”), rinviando altresì alla DTF 119 V 277; tuttavia sono gli autori medesimi ad ammettere che ciò non corrisponde (più) alla giurisprudenza attuale, modificatasi con la già citata STFA B 85/04 del 20 dicembre 2005 (consid. 1.2.) nella quale il TFA ha ribadito quanto stabilito nella DTF 128 V 118, ossia che, a meno di norme transitorie che prevedono altrimenti, si applica il tenore del regolamento valido al momento dell’avverarsi dell’evento assicurato e che quest’ultimo corrisponde, in caso di prestazioni a superstiti, al decesso della persona assicurata, evidenziando dunque come quest’ultimo evento è da considerare un nuovo evento assicurato (si rinvia altresì alla citata Sentenza del 28 aprile 1994 del Tribunale amministrativo di Zurigo).
Anche Heim (Reglementsänderungen – Anwartschaftliche Hinterlassenenleistungen, in SPV 10/2009, pag. 53 e seg.), citato dall’attrice (replica, ad. 1 e 2, pag. 5), rilevata la pronunzia dell’allora TFA secondo cui il decesso del beneficiario della rendita di vecchiaia (o d’invalidità) costituisce un nuovo evento assicurato, si limita ad esprimere una critica generica “So hat das Bundesgericht (recte: das Eidgenössische Versicherungsgericht) im Falle von Hinterlassenenleistungen entschieden, dass der Tod eines Rentenbezügers einen neuen (selbstständigen) Leistungsfall auslöst. Mithin kommen – vorbehältlich anderslautender übergangsrechtlicher Bestimmungen – die zum Zeitpunkt des Todes des Rentenbezügers in Kraft stehenden Bestimmungen zum Tragen. Diese Rechtsprechung scheint allerdings nicht unproblematisch, da dem akzessorischen Charakter von Hinterlassenenleistungen meines Erachtens nicht genügend Rechnung getragen wird.”.
Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale deve concludere che prima del decesso dell’assicurato la pensione vedovile va considerata una rendita accessoria in aspettativa e non un diritto acquisito.
Nel caso concreto ciò significa che secondo il vecchio art. 39 Ripct la pensione vedovile di AT 1 pari al 66 2/3 della pensione di vecchiaia era un mero diritto accessorio in aspettativa. Il nuovo evento assicurato (e cioè: il decesso del coniuge __________) si è verificato il __________ 2021 quando era già (da poco) in vigore la modifica del Regolamento che ha ridotto tale prestazione (cfr. supra consid. 1.1. e consid. 2.2).
2.4.2. Rapporto tra pensione vedovile in aspettativa e diritti acquisiti
Occorre ora verificare se, come sostiene l’attrice, la pensione vedovile fosse divenuta un diritto acquisito, tesi avversata dall’Istituto.
Nell’ambito delle assicurazioni sociali, per diritto acquisito si intende una pretesa che, di principio, perdura a prescindere dall’evoluzione legislativa e/o regolamentare. Pretese di natura pecuniaria divengono diritti acquisiti solo in casi eccezionali, e meglio se la legge medesima regola i rapporti una volta per tutte sottraendoli all’evoluzione legislativa oppure se vengono fornite dall’istituto di previdenza delle garanzie individuali vincolanti.
In una sentenza pubblicata in DTF 117 V 229 l’allora TFA ha ricordato i principi applicabili alla tutela delle pretese pensionistiche dei funzionari in caso di modificazione dell’ordinamento legale ed ha stabilito che:
" (…)
- Le pretese pecuniarie dei funzionari non divengono diritti acquisiti, se non nella misura in cui la legge definisca i rapporti una volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge medesima, oppure quando siano date garanzie in relazione ad un singolo rapporto d'impiego. In quanto simili pretese non configurano dei diritti acquisiti, esse vanno comunque tutelate qualora il legislatore, modificando l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in violazione del principio della parità di trattamento (conferma della giurisprudenza).
- Esame, al lume di questi principi, delle pretese di un funzionario al pensionamento anticipato al seguito di una modifica, successiva alla sua assunzione e a lui sfavorevole, del disciplinamento legale cantonale, sostituente ai presupposti alternativi del 65o anno di età oppure del 40o anno di servizio i requisiti cumulativi dei 60 anni di età e dei 30 anni di servizio.” (DTF 117V 229)
Nel caso concreto l’Alta Corte si è così espressa:
" Consid. 2.5 (…)
Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, le pretese pecuniarie dei funzionari non divengono diritti acquisiti. Il rapporto di servizio, in quanto di diritto pubblico, è disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, l'evoluzione della legislazione medesima. Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono configurare diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisca i rapporti una volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge stessa, oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (DTF 107 Ia 194 consid. 3a, 106 Ia 166 consid. 1a, DTF 101 Ia 445 consid. 2a; cfr. pure DTF 112 V 395 consid. 3d e sentenza del Tribunale federale 30 settembre 1988 in re W., pubblicata in SZS 1989 pag. 313).
Nella fattispecie queste due ultime ipotesi non si sono verificate, se non nella misura in cui l'art. 61 della legge cantonale al cpv. 2 vieta la modificazione delle prestazioni in precedenza erogate. Infatti, in nessun testo della legge è ravvisabile una disposizione che stabilisca l'immutabilità delle pretese dell'interessato, né il ricorrente ha tentato di dimostrare che al momento dell'assunzione gli fosse stata attribuita individualmente l'assicurazione che il suo diritto a pensione sarebbe maturato in ogni modo al compimento del 40o anno di servizio e men che meno che questa circostanza fosse stata il seguito di una particolare pattuizione.
Poiché i diritti vantati dal ricorrente non rientrano nel novero di quelli acquisiti, non si pone il problema se, ai sensi della giurisprudenza, la loro modificazione sia possibile solo per atto legislativo, di interesse pubblico e dietro pieno risarcimento (DTF 113 Ia 362 consid. 6b, DTF 106 Ia 168), ciò a prescindere dal fatto, per quel che concerne il risarcimento, che la richiesta sarebbe comunque stata irricevibile perché in tutti i modi sulla stessa la Cassa non si è pronunciata, né a titolo preventivo né in corso di vertenza.
c) Il Tribunale federale ha comunque soggiunto nella medesima suddetta giurisprudenza che in quanto le pretese pecuniarie dei funzionari non configurano dei diritti acquisiti, esse vanno tutelate qualora il legislatore, modificando l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in violazione del principio della parità di trattamento. Dall'art. 4 Cost. si deduce direttamente essere escluso che simili diritti siano arbitrariamente modificati, successivamente annullati o limitati nella loro sostanza e che senza particolare giustificazione si intervenga unilateralmente nei confronti di singoli beneficiari o di gruppi determinati (DTF 106 Ia 169 consid. 1c, 101 Ia 446 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In queste ipotesi resta da esaminare se nella revisione legislativa del 1963 (quella mediante la quale vennero reintrodotti i criteri cumulativi, irrilevante essendo ai fini del giudizio la modifica del 1976 che ha abbreviato i termini di durata dell'impiego) sia ravvisabile arbitrio o violazione del principio della parità di trattamento, con conseguenza di particolari oneri per singoli titolari di diritti o gruppi degli stessi.
Ora, nel 1963 venne introdotto il principio del pensionamento anticipato, per tutti i dipendenti dello Stato, irrilevante se docenti o altri funzionari, sostituendo al criterio alternativo, 65 anni d'età oppure 40 anni di servizio, quello cumulativo dei 60 anni di età e dei 40 anni di servizio (art. 40 della legge 9 luglio 1963). La modificazione ha, da un lato, sfavorito i dipendenti che prima del 60o anno avessero compiuto 40 anni di servizio, ma, dall'altro, ha favorito quelli che avessero prestato 40 anni di servizio tra il 60o e il 65o anno d'età. Dagli atti legislativi risulta che il testo dell'art. 40 cpv. 2 era da interpretare con riferimento all'art. 30 concernente i supplementi fissi. Lo Stato, con la nuova regolamentazione, avrebbe assunto l'onere di versare pensione e supplemento fisso a chi si fosse ritirato prima del 65o anno. In sostanza, lo Stato avrebbe preso a carico il pagamento delle pensioni e dei supplementi fissi sino al momento in cui il beneficiario avesse maturato diritto alla rendita AVS (cfr. Messaggio 18 dicembre 1962 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti, Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1963, pag. 248). Solo dopo quel momento sarebbe iniziato l'obbligo della Cassa. Con ciò sarebbe stato alleggerito l'onere della Cassa medesima e nel contempo aumentato quello dello Stato, in misura comunque relativa ritenuto che non avrebbe dovuto pagare l'interesse sul capitale della Cassa ricevuto a titolo di mutuo. Prestazioni in precedenza a carico in parte della Cassa e in parte dello Stato sarebbero state assunte tutte da quest'ultimo. In tale ambito la Commissione della gestione propose che il diritto al supplemento fisso previsto dal 1o gennaio, rispettivamente dal 1o luglio, dopo il pensionamento, valesse per i docenti dal 1o settembre (cfr. Rapporto 27 giugno 1963 della Commissione della gestione sul messaggio del Consiglio di Stato 18 dicembre 1962, op.cit., pag. 285 segg.). Questa proposta è stata fatta propria dal legislatore.
La modificazione pertanto trovava fondamento in considerazioni di natura finanziaria, determinate dall'esigenza di stabilire l'equilibrio tra le nuove prestazioni che lo Stato sarebbe stato chiamato a fornire e gli eventuali vantaggi che gli sarebbero derivati. Il fatto poi che una modificazione sia stata introdotta con specifico riferimento ai docenti comprova che nessuno avesse inteso escludere detta categoria dall'applicazione di una disposizione di carattere generale.
In sostanza le modificazioni legislative introdotte nel 1963, nella misura in cui assise su considerazioni di natura finanziaria, hanno da un lato limitato certi diritti per estenderne altri, in un confronto di interessi che certo non può essere censurato di arbitrario, né di violatore del principio di parità di trattamento. (DTF 117 V 234-237)”
La dottrina sottolinea che è più facile per le prestazioni già in corso divenire diritti acquisiti piuttosto che per le rendite in aspettativa (Aebi-Müller, Die Drei Säulen der Vorsorge und ihr Verhältnis zum Güter- und Erbrecht des ZGB, in: successio – Zeitschrift für Erbrecht 2009, p. 19; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2020, n. 1244; Kieser, op. cit., pag. 298 e seg.; Konrad/Lauener, op. cit., n. 72 ad art. 50 LPP; Stauffer, op. cit., n. 1902: “Stellen laufende Rentenansprüche in der Regel wohlerworbene Rechte dar, in die nicht eingegriffen werden darf und die einer Reglementsänderung entgegenstehen, verhält es sich mit den Annexleistungen anders. Als Annexleistung gelten dabei jene Leistungen, die von einer bereitts laufenden Alters- oder Invalidenrente abgeleitet werden. Solche Annexleistungen gelten als Anwartschaften, denn der sie begründende Leistungsfall ist noch nicht eingetreten. Damit kann durch eine Reglementsänderung in diese Ansprüche eingegriffen werden. Das führt dazu, dass die laufende Leistung nach dem im Zeitpunkt des eintritts des Leistungsfalls in Kraft stehenden früheren Reglement geleistet wird, davon abgeleitete Renten jedoch nach neuem Reglement. So kann beispielsweise die Höhe der Hinterlasenenrente beim Tod eines Altersrentenbezügers durch eine Reglementsrevision geändert werden, wenn der Leistungsfall Tod des Altersrentners noch nicht eingetreten ist.”.
Nel caso che ci occupa, occorre in primo luogo verificare se l’Istituto ha fornito all’attrice o al coniuge defunto delle garanzie individuali vincolanti relativi alla pensione vedovile in aspettativa, tali da rendere quest’ultima un diritto acquisito ai sensi della surriferita giurisprudenza e dottrina.
Se così non fosse, occorrerà verificare se la legge medesima ha regolato una volta per tutte i rapporti, sottraendoli dall’evoluzione legislativa al punto da rendere la pensione vedovile dell’importo richiesto dall’assicurata (66 2/3 della rendita di vecchiaia) un diritto acquisito.
2.4.2.1. Garanzie individuali vincolanti
Come visto, una rendita in aspettativa può divenire un diritto acquisito, tra l’altro, se l’istituto di previdenza professionale fornisce delle garanzie individuali vincolanti in tal senso.
Il principio della buona fede comporta che l’istituto di previdenza agisca in modo corretto, coscienzioso e rispettoso, ciò che include anche l’obbligo di consulenza degli assicurati ed il contestuale vincolo dell’istituto alle garanzie così fornite. Una comunicazione può comportare un obbligo per l’istituto che differisce da quanto previsto dal diritto materiale se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute: la comunicazione è stata fatta in relazione ad una persona specifica o ad una specifica fattispecie, i funzionari hanno agito conformemente alle loro competenze, l’interessato non si è accorto dell’errore nella comunicazione e, basandosi su di essa ha effettuato disposizioni che non possono ora essere revocate senza pregiudizio e dal momento in cui l’informazione è stata fornita non vi sono state modifiche legislative. A titolo esemplificativo, se un istituto di previdenza pubblico indica erroneamente un ammontare troppo alto della prestazione d’uscita e l’assicurato si decide, sulla base di questa informazione e non ravvisando l’errore, di andare anticipatamente in pensione, l’istituto di previdenza deve, conformemente al principio della buona fede, versargli l’ammontare indicato (Kieser, op. cit., pag. 299; Stauffer, op. cit., n. 1918 con nota a piè di pagina n. 212). Stesso discorso nel caso di notifica di un’informazione di rendita nella quale è definito nominalmente in franchi l’ammontare della prestazione e che può essere intesa in buona fede come la fissazione definitiva dell’ammontare della rendita, ritenuto però che questi presupposti sono raramente adempiuti e non lo sono mai se la comunicazione rinvia al regolamento (Vetter-Schreiber, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP).
D’altra parte, un’indicazione su quella che potrebbe essere approssimativamente la rendita (in aspettativa) non è sufficiente per la tutela della buona fede, essendo cumulativamente necessario che:
" 1. […] l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard
de personnes déterminées;
2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa compétence;
3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu;
4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice;
5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.”
(STF 9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627 consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid. 5).
In tale contesto occorre inoltre rilevare che il certificato assicurativo ha carattere puramente informativo, ragione per cui da esso non si può desumere un diritto vincolante e immutabile ad una prestazione (Konrad/Lauener, op. cit., n. 34 ad art. 50 LPP).
Nel caso concreto l’attrice sostiene di avere pianificato – unitamente al defunto coniuge – la propria vita e, conseguentemente, di aver adottato delle disposizioni economiche sulla base dei certificati assicurativi ricevuti negli anni. Con riferimento al doc. E (conteggio CPDS del 29 settembre 2011), ella sostiene che una persona “non del settore” avrebbe potuto in buona fede pensare che l’ammontare della pensione vedovile in aspettativa fosse quella garantita. Soggiunge che secondo la giurisprudenza (STFA 58/00 del 30 aprile 2002 in re B., consid. 3.), “l’avviso di pensione” (ossia la notifica al pensionato dell’ammontare nominale delle prestazioni) con carattere puramente informativo non può essere inteso come una comunicazione che, se non contestata dal destinatario, legittima una modifica del regolamento. Oltre a ciò, sostiene che se è vero che i certificati presentati durante l’attività professionale non possono “dare delle garanzie sull’importo esatto delle prestazioni”, essi non dovrebbero neppure essere così difformi da configurare “disinformazione” e, di conseguenza, essere idonei a recare pregiudizio. Da ultimo, ella adduce che siccome non vi sono certificati d’assicurazione emessi dal momento del pensionamento del defunto coniuge, l’Istituto non ha provato di non aver fornito delle rassicurazioni (vincolanti) sulla rendita vedovile successivamente al 2011 (petizione, p.to 22.3., replica, ad 1, 2 e ad 15).
La tesi dell’attrice non ha pregio.
Infatti, il doc. E, ossia l’avviso di rendita di pensione inviato al momento del pensionamento, si limita a confermare al coniuge ora defunto la pensione di vecchiaia (di annuali fr. 53'585) ed il supplemento sostitutivo AVS/AI (di annuali fr. 22'272). È solo limitatamente a queste informazioni che si può parlare di diritti acquisiti, di principio non modificabili. Il documento in parola non fa menzione alcuna della rendita vedovile e tantomeno ne fissa l’ammontare. Null’altro si può desumere dal doc. E. Agli atti non vi è peraltro alcun documento con il quale l’Istituto abbia esplicitamente garantito, prima del decesso del marito, in modo vincolante un determinato ammontare a titolo di rendita vedovile per la coniuge superstite, i certificati assicurativi presentati durante il periodo d’attività dell’assicurato primario essendo di mera natura informativa. A tal proposito si rileva che la STFA 58/00 citata dall’attrice, anziché suffragare la sua tesi, ne suggella l’inconsistenza, giacché – come stabilito dalla citata pronunzia – al certificato assicurativo viene conferito “reiner Informationscharakter” (consid. 3.) (Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: RBS 2013, pag. 166; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 202).
Visto quanto precede, è accertato che prima della modifica dell’art. 39 Ripct l’Istituto non ha mai fornito né al beneficiario primario, né alla coniuge superstite una garanzia vincolante afferente all’ammontare della pensione vedovile.
2.4.2.2. Garanzia dei diritti acquisiti per legge
Una rendita in aspettativa può divenire un diritto acquisito, tra l’altro, se la legge ha regolato una volta per tutti i rapporti, sottraendoli all’evoluzione legislativa. Occorre dunque verificare se in concreto ciò sia avvenuto.
In sintesi, l’attrice, basandosi sull’art. 24 LIPCT, sul BU 2000, 34 del 14 dicembre 1999 e sul Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, sostiene che la pensione vedovile configuri una semplice continuazione della pensione di vecchiaia e che le due formano un tutt’uno. Conseguentemente, nella misura in cui la pensione di vecchiaia assume valenza di diritto acquisito, lo dev’essere anche la pensione vedovile (“tesi unitaria”) (petizione, p.ti 15 e 19.1., replica, ad 1 e 2 e ad 5).
Le disposizioni appena citate prevedono che:
" Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013
Art. 24
1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.
2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
3Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 della presente norma transitoria.
4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno
[…].
BU 2000, 34 (14 dicembre 1999) – disposizioni in vigore dal 1° ottobre 2000
A) 1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.
2Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l’entrata in vigore delle presenti modifiche.
3Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge. […].”
L’art. 24 LIPCT, prevede dunque che i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti (cpv. 1) e che gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni (cpv. 2).
Il cpv. 4 della norma, è invece una “disposizione transitoria specifica con la quale il legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre, ossia quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata a limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto al piano precedente” (STCA 34.2014.18 del 2 giugno 2015 consid. 2.9.).
In sostanza, il legislatore ha sancito, da una parte, il mantenimento dei diritti (ad esempio: pensioni di vecchiaia e pensioni vedovili) già acquisiti con le precedenti disposizioni (cpv. 1) e, d’altra parte, agli assicurati “che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge” è stato “garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012”, conferendogli rango di diritto acquisito (art. 24 cpv. 4 LIPCT) e, così facendo, sottraendolo all’evoluzione legislativa.
Nel Messaggio 6666 del 10 luglio 2012 il Consiglio di Stato, a pag. 52, riguardo all’art. 24 LIPCT ha sottolineato che:
" I cpv. 1 e 2 vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il principio fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti disposizioni e in base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti soggiacciono alle disposizioni per le quali sono stati pronunciati.
[…]
Viene esplicitata la modalità di calcolo della garanzia delle aspettative data al 31 dicembre 2012 [commento riferito al cpv. 4, n.d.r.]. […].”
L’interpretazione grammaticale non permette di avvalorare la tesi dell’attrice secondo cui i diritti acquisiti si estendono non solo alla pensione di vecchiaia ma pure a quella per superstiti.
Nel caso concreto il cpv. 4 dell’art. 24 LIPCT non entra peraltro in considerazione in quanto AT 1, nata nel 1964, al 31 dicembre 2012 aveva meno di 50 anni.
Per quanto attiene alla natura della rendita vedovile, questo Tribunale rinvia integralmente al consid. 2.3.1.: la pensione vedovile è una pensione accessoria, in aspettativa ed il diritto ad essa nasce quale diritto a sé stante.
Di conseguenza, il diritto alla rendita vedovile nasce al momento dell’insorgenza dell’evento assicurato, ossia alla morte del beneficiario della rendita di vecchiaia, se gli altri, ulteriori, presupposti sono adempiuti. La “tesi unitaria” avanzata dall’attrice non ha dunque consistenza.
Tale ragionamento trova conforto anche nella sistematica della LPP (la rendita di vecchiaia si trova nella sezione 1, quella vedovile nella sezione 2 della LPP). Si rileva altresì che è la legge medesima a sancire che “il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell’assicurato, ma, al più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario” (art. 22 cpv. 1 LPP).
La rendita vedovile in aspettativa non è dunque un diritto acquisito ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LIPCT.
In concreto la pensione vedovile non è mai divenuta un diritto acquisito sotto l’egidia del diritto previgente.
Il diritto alla rendita vedovile è nato al momento del decesso di __________, avvenuto il __________ 2021 (cfr. supra consid. 1.1.), ossia successivamente alla contestata modifica legislativa (cfr. supra consid. 2.2.).
2.5. Competenza dell’IPCT a modificare il Regolamento
Come visto (cfr. DTF 117 V 229 riprodotta al consid. 2.4.2) la giurisprudenza federale ha stabilito che anche se non configurano diritti acquisiti tali pretese (nel caso concreto il diritto ad una rendita vedovile pari al 66 2/3 della pensione di vecchiaia) non può essere modificato in modo arbitrario o violando il principio dell’uguaglianza di trattamento (cfr. Stauffer op.cit., nr. 1905 “So kann beispielsweise die Höhe der Hinterlasenenrente beim Tod eines Altersrentenbezügers durch eine Reglementsrevision geändert werden, wenn der Leistungsfall Tod des Altersrentners noch nicht eingetreten ist. [n. 1902, n.d.r.] Bei Eingriffen in den Leistungsbereich stehen die Kriterien der Gleichbehandlung und des Willkürverbots im Vordergrund.”.
L’attrice asserisce innanzitutto che la competenza per la modifica dell’art. 39 Ripct era prerogativa esclusiva del Gran Consiglio e non del CdA dell’IPCT (petizione, p.ti 14. e 17.; replica, ad 3.).
Occorre dunque verificare se l’Istituto, come da quest’ultimo asserito (risposta, p.to 3; duplica, ad 3 della replica), era competente per attuare tale modifica.
Inoltre, l’attrice rimprovera all’IPCT di essersi (ri)finanziato illecitamente, violando l’art. 50 cpv. 2 LPP, disposto secondo cui l’istituto di previdenza di diritto pubblico può emanare e modificare alternativamente disposizioni sulle prestazioni o sul finanziamento, ma non su entrambe: “Il conteggio qui contestato si fonda sull’arbitraria e illegale modifica dell’art. 39 Ripct. Modifica che addossa l’onere di una parte del rifinanziamento del capitale dell’Istituto medesimo ai superstiti […]. Nella misura in cui la decurtazione complessiva delle rendite vedovili comporta un (ri-)finanziamento e questo finanziamento include una componente di “contributi” […], ebbene la modifica regolamentare contestata sembra contravvenire al principio dicotomico previsto dall’art. 50 cpv. 2 LPP.” (petizione, p.to 17.2. e seg.). […] “La convenuta ha ridotto le pensioni vedovili in aspettativa per una chiara operazione di rifinanziamento dell’IPCT, in un’ottica distorta e contestata di ripristino dell’equilibrio della disparità generazionale in termini di prestazioni percepite e di contributi versati, un travaso tra la generazione a beneficio del precedente piano in primato delle prestazioni e la generazione toccata dal nuovo piano in primato dei contributi. […] si ha la percezione di un’avversione della dirigenza attuale dell’IPCT contro la vecchia generazione di affiliati, (in particolare dei beneficiari della Norma Transitoria NT), colpiti anche in modo pesante per rifinanziare abusivamente e arbitrariamente l’IPCT. […] Quello che si rimprovera all’IPCT è di limitarsi a una conoscenza superficiale e monca della sua situazione di rifinanziamento.” (replica, ad 4 e 11).
Pertanto, contestualmente alla disamina della competenza andrà verificata l’asserita violazione dell’art. 50 cpv. 2 LPP.
Giusta l’art. 51a LPP, l’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione (cpv. 1). Tra i suoi compiti inalienabili vi è quello di emanare e modificare il regolamento (cpv. 2, lett. c.). Il cpv. 6 del disposto stabilisce che “è fatto salvo l’articolo 50 cpv. 2, secondo periodo LPP”, relativo agli istituti di previdenza di diritto pubblico.
Gli istituti di previdenza emanano – tra l’altro – disposizioni sulle prestazioni ed il finanziamento tramite regolamenti (art. 50 cpv. 1 lett. a e c e cpv. 2 primo periodo LPP). L’istituto di diritto pubblico può emanare disposizioni sulle prestazioni o sul finanziamento (art. 50 cpv. 2 secondo periodo LPP), ma non su entrambe (Konrad/Lauener, op. cit., n. 35, 41 e seg. ad art. 50 LPP).
L’autore Bloch-Riemer (BSK-BVG, n. 30 ad art. 51a LPP) evidenzia al riguardo come “Die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des obersten Organs werden mit anderen Worten entweder im Bereich der Leistungen oder im Bereich der Finanzierung, nicht jedoch in beiden Bereichen gleichzeitig, zu Gunsten des entsprechenden staatlichen Gesetzgebers zurückgedrängt. Indem der öffentlich-rechtliche Erlass aber jeweils nur entweder die Beitrags- oder die Leistungsseite regeln kann, ist sichergestellt, dass auch bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen die finanziellen Belange nicht willkürlich durch den öffentlich-rechtlichen Gesetzgeber in völliger Abweichung von der Systematik des BVG aufgestellt werden können.”.
L’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico e il CdA dell’Istituto è l’organo supremo ai sensi dell’art. 51a LPP (cfr. artt. 1, 3, 4 e 7 cpv. 2 lett. c dello Statuto IPCT del 14 novembre 2019, valido dal 1. gennaio 2020). L’art. 14 dello Statuto demanda al Ripct per la regolamentazione, fra l’altro, della pensione superstiti. Il preambolo del Ripct presenta il seguente tenore: “Richiamato l’art. 51a della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e la Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, […] il Consiglio di amministrazione emana il presente Regolamento di previdenza”.
Ne consegue che il Ripct è stato emanato dall’organo supremo ai sensi dell’art. 51a LPP. Sempre in ossequio all’art. 51a (cpv. 2 lett. c) LPP, l’organo supremo si è espressamente riservato la facoltà di modificare il regolamento (art. 70 cpv. 2 Ripct: “Nell’ambito delle disposizioni di Legge e dello Statuto dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento”).
Nel caso che ci occupa, il TCA rileva che __________ ha lavorato dal 1970 per diversi datori di lavoro affiliati all’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPDS), ora IPCT (petizione, p.to 9. e risposta, pag. 2). Egli era quindi assicurato per la previdenza professionale presso il citato istituto (a tal proposito si rinvia all’art. 4 cpv. 1 e 2 LIPCT), ragione per cui era assoggettato al Regolamento. Quest’ultimo presentava già nella sua precedente versione un disposto che prevedeva la possibilità del CdA di modificare il regolamento (art. 70 vRipct), cosiddetto “Änderungsvorbehalt” (cfr. DTF 117 V 221 consid. 4.).
Con la modifica dell’art. 39 Ripct entrata in vigore il 1. gennaio 2021, l’IPCT ha ridotto la pensione vedovile al 50% della pensione di vecchiaia che l’assicurato (primario) percepiva secondo l’art. 24 LIPCT (norma transitoria). In sostanza, non potendo l’Istituto agire sui contributi, esso ha agito sulle (future) prestazioni, riducendole.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice, tale modo di procedere non configura un (illecito) “rifinanziamento”. Infatti, come rettamente rilevato dall’Istituto: “[…] la ridefinizione delle pensioni vedovili in aspettativa è esclusivamente una modifica di prestazioni (come lo può essere la riduzione del tasso di conversione), che […] è di competenza dell’organo supremo […]. Il fatto che gli accantonamenti possano essere rivalutati di conseguenza è intrinseco alla questione, così come lo è quando viene modificato il tasso di interesse tecnico. Ciò non interferisce con le competenze del legislatore che stabilisce i contributi da versare all’IPCT […].”
In sintesi, siccome l’IPCT si è limitato a modificare le disposizioni sulle prestazioni ma non quelle sul finanziamento, la censura dell’attrice relativa all’asserita violazione dell’art. 50 cpv. 2 LPP non è fondata.
L’IPCT è dunque competente per modificare il Regolamento.
2.6. Arbitrio e parità di trattamento
Accertato che il CdA dell’IPCT poteva modificare il regolamento riducendo la pensione vedovile, occorre procedere alla disamina delle censure materiali.
In tal senso, bisogna innanzitutto verificare se nel modificare il Regolamento nel senso sopra indicato l’IPCT sia incorso nell’arbitrio e/o nella violazione del principio della parità di trattamento, come sostiene l’attrice (petizione, p.ti 19.-20., replica ad 4-8).
2.6.1. Arbitrio
Come visto (cfr. consid. 2.4.2) anche le pretese pecuniarie che non assurgono a rango di diritti acquisiti sono tutelate. È infatti escluso che tali pretese possano essere arbitrariamente modificate, annullate o limitate nella loro sostanza oppure che senza particolare giustificazione si intervenga unilateralmente nei confronti di singoli beneficiari o di gruppi determinati (DTF 117 V 229 consid. 5c con rinvii; Stauffer, op. cit., n. 1898; Kieser, op. cit., pag. 306 e seg.).
Una modifica del regolamento deve essere giustificata da motivi oggettivi. In effetti, se è vero che vi è del margine di apprezzamento nelle argomentazioni a favore e a sfavore di una modifica del regolamento, l’opportunità o meno della modifica deve basarsi su una valutazione oggettiva (Geiser, Änderung von Vorsorge-Reglementen und wohlerworbene Rechte, in: AJP 2003, pag. 625).
In una sentenza pubblicata in DTF 143 I 1 il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che:
" (…)
3.3 Il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) sono strettamente legati. Una norma è arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di senso o di scopo (DTF 138 I 321 consid. 3.2 pag. 324; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133). Essa disattende invece il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, fa distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; DTF 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.). L'ingiustificata uguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad un aspetto sostanziale. Trascurato non può poi essere il fatto che una violazione dell'art. 8 cpv. 1 Cost. può comunque trovare una legittimazione negli obiettivi perseguiti dal legislatore (DTF 141 I 78 consid. 9.5 pag. 93 seg.; DTF 136 I 1 consid. 4.3.2 pag. 8; DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; DTF 133 I 206 consid. 11 pag. 229 segg. con ulteriori rinvii a giurisprudenza e dottrina) e che - in generale - quest'ultimo ha un ampio spazio di manovra (DTF 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; DTF 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.).”
In un’altra sentenza 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023 l’Alta Corte ha ribadito che:
" (…)
7.2. Le restanti censure ricorsuali non meritano accoglimento. In primo luogo, come visto (cfr. consid. 5.3), i giudici ticinesi hanno distinto in maniera chiara - e corretta - la fattispecie con quella della sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021. Mal si intravvede infatti come si dovesse giungere alle stesse conclusioni in presenza di due situazioni riferite a due periodi diversi, in cui il contesto pandemico era notevolmente differente. In un tal caso è per l'appunto necessario, nel rispetto del principio della parità di trattamento, effettuare delle distinzioni (DTF 143 I 1 consid. 3.3). (…)”
Infine in una sentenza 8C_464/2022 dell’8 marzo 2023 il Tribunale federale ha ricordato che:
" (…)
3.4. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 et les arrêts cités). (…)”
2.6.1.1. Contestualmente all’applicazione del diritto il divieto dell’arbitrio tutela il singolo da errori qualificati, come nel caso di una decisione in aperto contrasto con una norma di diritto o con una fattispecie.
In ambito legislativo vi è arbitrio se l’atto legislativo (alternativamente) non si basa su motivi seri, non abbia senso o scopo (Tschentsched, BSK-BV, n. 7 e segg. ad art. 9 Cost.).
L’attrice rimprovera al CdA dell’IPCT arbitrio per aver preferito la “tesi duale” a quella “unitaria” contestualmente alla modifica dell’art. 39 Ripct. Ella ritiene parimenti arbitrario il “voler gravare una generazione di affiliati a favore di un’altra […]” accantonando fr. 179'000'000, così liberati per poter “tamponare” le ulteriori decurtazioni a cui gli assicurati attivi saranno sottoposti nel corso degli anni. A quest’ultimo proposito, l’attrice sostiene – citando il comunicato del 23 dicembre 2020 dell’IPCT secondo cui “In questo modo anche i beneficiari di rendita (e delle garanzie) contribuiranno fattivamente al rifinanziamento dell’IPCT come era negli intenti del Gran Consiglio nel 2012, sgravando, almeno in parte, le spalle degli assicurati attivi, oggettivamente già assai provate e che lo saranno ancora di più nel corso dei prossimi anni” – che lo scopo perseguito dall’Istituto con la modifica del Ripct consiste in un rifinanziamento e non, come esso vorrebbe far credere, in una solidarietà intergenerazionale tra assicurati attivi e assicurati in pensione (petizione, p.to 19.1.; replica Ad 4 e 11 e Ad 5).
Per i motivi esposti in precedenza (cfr. consid. 2.4.1 e 2.4.2) la “tesi duale” del CdA dell’Istituto è corretta e non può essere tacciata di arbitrio.
Lo si ribadisce: la rendita vedovile non è “integrata” alla rendita di vecchiaia ma è accessoria ad essa. Si tratta di due differenti casi assicurativi con l’insorgenza di due differenti diritti in due differenti momenti e con differenti presupposti che devono essere adempiuti.
Neppure si può rimproverare arbitrio all’IPCT per il fatto di aver modificato unilateralmente l’art. 39 Ripct, la competenza dell’Istituto essendo stata accertata (cfr. supra consid. 2.5.).
Per quanto concerne il rimprovero rivolto all’IPCT di volersi rifinanziare tramite la riduzione della pensione vedovile, oltre a rinviare integralmente alle precedenti considerazioni sulla competenza per la modifica dell’art. 39 Ripct (cfr. supra consid. 2.5.), questa Corte ricorda che l’IPCT ha precisato che: “Per quanto concerne la parola “rifinanziamento”, si deve precisare quanto segue: in un comunicato spesso e volentieri si semplifica una situazione assai complessa per facilitare la lettura utilizzando un termine non completamente corretto da un punto di vista formale. Il fatto che la riduzione della pensione vedovile in aspettativa abbia liberato degli impegni (operazione puramente contabile che, in concreto, non porta mezzi finanziari supplementari all’IPCT), i quali sono stati accantonati per delle misure di compensazione, tecnicamente non è un rifinanziamento. […] Ovviamente, questi correttivi non possono infrangere i diritti acquisiti e, visto che il CdA dell’IPCT ha la facoltà di intervenire solo sulle prestazioni (ma non sui contributi) lo può fare modificando le prestazioni future (quindi le prestazioni non ancora versate e, per il caso dell’IPCT, ad eccezione della NT [norma transitoria, n.d.r.]).” (duplica, p.to 3.).
Nella già citata DTF 117 V 229 l’Alta Corte ha sottolineato che quella “modificazione pertanto trovava fondamento in considerazioni di natura finanziaria” (consid. 5c pag. 237).
Del resto, la stabilità finanziaria dell’Istituto e l’obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell’85% entro la fine del 2051 (cfr. art. 51a cpv. 2 LPP, artt. 15 cpv. 3 e 16 cpv. 2 LIPCT) sono fissati chiaramente dalla legge.
Infine ma non da ultimo va ricordato, che il perito in materia di previdenza professionale ha accertato la conformità alla legge delle disposizioni attuariali del regolamento in vigore dal 1. gennaio 2021 e che, contestualmente ad una disamina delle stesse operata dall’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (sulla competenza dell’autorità di vigilanza cfr. STF 9C_106/2020 dell’11 maggio 2022 pubblicata in SVR 2022 BVG Nr. 7), quest’ultima non ha rilevato criticità (cfr. certificato del perito LPP del 13 ottobre 2020 e scritto dell’Autorità di vigilanza del 19 novembre 2020, entrambi reperibili su www.ipct.ch, consultato il 25 gennaio 2023; vedi pure STCA 34.2021.4 dell’11 giugno 2021 e doc. XVI e XVI1 di quell’incarto).
Visto quanto precede, la censura dell’attrice non merita tutela.
2.6.1.2. L’attrice ravvede arbitrio nella violazione del principio della scala di equivalenza, avendo l’IPCT ridotto la quota della rendita vedovile dal 66,67% al 50%, circostanza che non permetterebbe più di concretizzare l’obiettivo costituzionale (cfr. art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. fed.: “la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale;”) (sul tema cfr. Hürzeler, BSK-BVG, n. 4, 12 e segg. Ad art. 1 LPP: “Das Verfassungsmässige Leistungsziel der Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise zielt auf eine Ersatzquote von ca. 60 Prozent des letzten Einkommens der versicherten Person ab” e SVR 2019 BVG Nr. 33 – STF 9C_354/2018 del 12 settembre 2018 consid. 4.2.2 – nella quale ha stabilito che dalla norma costituzionale derivano pretese concrete per gli assicurati: “Soweit der Beschwerdeführer seine Forderung direkt auf Art. 113 BV stützt, ist dem entgegenzuhalten, dass sich aus dieser Bestimmung keine konkreten Rechtsansprüche ableiten lassen (Basile Cardinaux, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 3 zu Art. 113 BV). Wie dargelegt, hat der Beschwerdeführer zudem aufgrund der diesen Artikel konkretisierenden Gesetzesbestimmungen keinen Anspruch darauf, dass die Beschwerdegegnerinnen sein Altersguthaben für den Zeitraum von 1988 bis 1997 äufnen (vgl. auch Art. 190 BV). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wird auch der Grundsatz auf eine rechtsgleiche Behandlung nicht verletzt. Die Ungleichbehandlung mit anderen Arbeitnehmern der Beschwerdegegnerin 1 sowie zu den in die erste Säule einbezahlten Beiträgen liegt darin begründet, dass diese rechtzeitig bezahlt bzw. eingefordert wurden. Es bestehen unterschiedliche Fallkonstellationen, die nicht zu vergleichen sind: Mit den aufgestellten Regelungen zur Verjährung wird der Rechtssicherheit Rechnung getragen (vgl. BGE 136 V 73 E. 4.2 S. 79).”).
Inoltre, l’attrice adduce che la riduzione della rendita vedovile contrasta con l’art. 21 cpv. 2 LPP secondo cui “Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata”) (petizione, p.to 19.2., replica, ad 6,7).
La scala di equivalenza (chiamata anche economia di scala) è un concetto di natura economica atto a misurare e comparare i costi di unità domestiche composte da un diverso numero di individui sulla base del medesimo standard di vita. Tendenzialmente e a parità di condizioni, i costi per il singolo individuo diminuiscono all’aumentare del numero di individui che compongono l’unità domestica e contrario. Detto altrimenti, all’aumentare e al diminuire del numero di componenti dell’unità domestica di riferimento, il fabbisogno dell’unità domestica aumenta e diminuisce ma non in modo proporzionale (Belardinelli, Venticinque% per tutti, in: NF 3/2018, pag. 142 e Lewbel/Pendakur, EQUIVALENCE SCALES – Entry for The New Palgrave Dictionary of Economics, 2007). Tale concetto è impiegato, oltre che in economia, nelle inchieste atte ad accertare il livello di benessere, rispettivamente di povertà delle unità domestiche (a tale scopo viene impiegata, ad esempio, la scala di equivalenza dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, reperibile su www.oecd.org).
Questo concetto è applicato nelle assicurazioni sociali laddove le prestazioni vengono attribuite in modo selettivo (ad esempio, in materia di prestazioni complementari all’AVS/AI o in materia di prestazioni transitorie ai disoccupati anziani a proposito dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, cfr. art. 10 cpv. 1 lett. a LPC e art. 9 LPTD, oppure a livello cantonale riguardo alla soglia d’intervento per le prestazioni della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, cfr. art. 10 Laps, o sull’importo dell’assegno familiare integrativo, cfr. art. 49 LAF e dell’assegno di prima infanzia, cfr. art. 54 LAF, sul carattere di sicurezza sociale e non di assistenza sociale di questi due assegni cfr. DTF 141 II 401, RtiD I-2016 pag. 109 seg.; STFA 2C_426/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 6.1 e 6.2).
Nell’assistenza sociale (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. i Laps) la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) ha formulato delle direttive atte ad uniformare il calcolo del contributo dell’aiuto sociale per garantire il minimo esistenziale. Per citare la stessa CSIAS: “Le linee guida della conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) sono raccomandazioni destinate agli organi dell’aiuto sociale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e delle istituzioni sociali private. Le linee guida contribuiscono a garantire una maggiore sicurezza giuridica e l’uguaglianza giuridica. Le medesime acquisiscono carattere vincolante per il tramite della legislazione cantonale o comunale e della giurisprudenza” (Linee guida CSIAS, versione del 1. gennaio 2023).
Esse fanno riferimento alla scala di equivalenza al momento di fissare il Forfait di mantenimento (cfr. punto C.3.1 Fabbisogno di base in generale):
" 1Il FM per le economie domestiche private (persone singole o comunità di abitazione e di vita di tipo familiare) include le voci di spesa seguenti:
a. Alimentazione, bevande e tabacco
b. Abbigliamento e calzature
c. Consumi energetici (escluse le spese accessorie)
d. Gestione generale dell’economia domestica
e. Cura personale
f. Spese di trasporto (trasporti pubblici locali)
g. Comunicazioni a distanza, Internet, radio/TV
h. Formazione, tempo libero, sport, intrattenimento
i. Altre
2Il forfait di mantenimento è determinato in funzione del numero di persone che condividono la stessa economia domestica. La differenza nella struttura dei consumi fra adulti e bambini non è rilevante nell’ambito del forfait globale. Si applicano gli importi seguenti:
|
Composizione dell’economia domestica |
Scala di equivalenza |
Forfait di mantenimento Fr./mese |
Forfait di Mantenimento per Pers./mese |
|
1 persona |
1.00 |
fr. 1’031 |
fr. 1’031 |
|
2 persone |
1.53 |
fr. 1'577 |
fr. 789 |
|
3 persone |
1.86 |
fr. 1’918 |
fr. 639 |
|
4 persone |
2.14 |
fr. 2’206 |
fr. 552 |
|
5 persone |
2.42 |
fr. 2’495 |
fr. 499 |
|
per ogni ulteriore persona |
|
+ fr. 209 |
|
Nel caso concreto non essendo confrontati con prestazioni a carattere selettivo, secondo il TCA, il criterio della scala di equivalenza non entra in considerazione, ragione per cui l’IPCT non ha commesso nessun arbitrio da questo profilo.
L’art. 21 cpv. 2 LPP stabilisce del resto che la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.
Il medesimo discorso vale anche per l’art. 39 cpv. 4 Ripct, che, nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva una pensione vedovile pari a 2/3 della pensione di vecchiaia dell’assicurato primario e per l’art. 43 cpv. 1 Ripct secondo cui la pensione per gli orfani è fissata al 20% della pensione di vecchiaia.
A proposito dell’obiettivo costituzionale fissato all’art. 113 Cost. (cfr. inizio di questo considerando) esso è stato realizzato dal legislatore federale attraverso l’adozione dell’AVS e della LPP (che prevede prestazioni minime, cfr. art. 6 LPP) e, per quel che qui ci interessa, della legge sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino (cfr. art. 3: “L’Istituto di previdenza eroga le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).”, sulle prestazioni superiori ai minimi legali vedi pure art. 49 cpv. 2 LPP).
Al riguardo nella risposta di causa, l’IPCT ha correttamente sottolineato che:
" La LPP regola le prestazioni minime della previdenza professionale obbligatoria. Queste prestazioni [quelle previste dalla LPP, n.d.r.] sono nettamente inferiori a quelle previste dal Ripct. Il piano previdenziale dell’IPCT ha in effetti una componente sovraobbligatoria che permette, in applicazione del principio dell’imputazione, di prevedere delle percentuali di prestazioni inferiori [a quelle previste dalla, n.d.r.] LPP, ovviamente sempre rispettando gli importi nominali delle prestazioni minime previste dalla LPP.” (risposta, p.to 6).
Sul principio dell’imputazione, ossia il principio secondo cui nella previdenza professionale sovraobbligatoria la percentuale della prestazione prevista dal regolamento deve corrispondere solo nominalmente (nell’ammontare) almeno a quanto previsto per legge, rendendo possibile prevedere per regolamento percentuali più basse a fronte di prestazioni comunque superiori ai minimi di legge, cfr. la DTF 127 V 264, DTF 140 V 169 e Meier, Das Anrechnungsprinzip in der beruflichen Vorsorge, in: SZS, Vol. 35, pagg. 101-119 e 129.
Contestualmente alla disamina dell’asserita violazione dell’art. 21 LPP (risposta, p.to 13.), l’IPCT si è così espresso:
" (…) Nel caso concreto, non è necessario fare un calcolo sui dati concreti, ma è sufficiente un calcolo teorico con riferimento alle prestazioni massime LPP possibili secondo la tabella "Wichtige Masszahlen im Bereich der beruflichen Vorsorge" che viene pubblicata ogni anno dall'Ufficio federate delle assicurazioni sociali (UFAS).
Il signor __________ ha beneficiato del pensionamento per vecchiaia in data 01.09.2011, all'età di 60 anni e 5 mesi. Secondo la tabella sopracitata, l'importo massimo dell'avere di vecchiaia LPP di un uomo che nel 2011 beneficiava del pensionamento a 65 anni ammontava a CHF 276'686.00. Considerando un tasso di conversione minimo LPP del 6.95% (vedi tabella), la pensione di vecchiaia LPP massima per un pensionamento a 65 anni corrispondeva a CHF 19'230.00 annui e la pensione vedovile in aspettativa a CHF 11'538.00 annui.
Visto che questi importi sono nettamente inferiori alla pensione di vecchiaia che aveva percepito il signor __________ di CHF 53'528.00 rispettivamente alla pensione vedovile riconosciuta alla ricorrente di CHF 26793.00 annui riteniamo che questo calcolo sia prova sufficiente per affermare che l'art. 21 cpv. 2 LPP sia stato rispettato. Osserviamo inoltre che sia il tasso di conversione LPP del 6.95% che l'avere di vecchiaia massimo LPP di CHF 276'686 si applicavano
in caso di pensionamento a 65 anni e non a 60 anni e 5 mesi, età effettiva di pensionamento del signor __________. Per il caso concreto inoltre, oltre a dover applicare un tasso di conversione inferiore al 6.95%, siccome il signor __________ aveva delle lacune di contributi (in quanto fino al 31.08.1989 era considerato assicurato esterno senza versare contributi e, tra l'altro, non per tutto il periodo assicurativo raggiungeva lo stipendio coordinato massimo LPP), il suo avere di
vecchiaia LPP effettivo era inferiore a quello massimo previsto per legge. (…)” (Doc. V pag. 10.11)
L’IPCT ha dunque ben documentato come la pensione di vecchiaia LPP massima per un pensionamento a 65 anni corrispondeva ad annuali fr. 19'230 e la pensione vedovile in aspettativa ammontava ad annuali fr. 11'538. Tali importi sono nettamente inferiori rispetto alla pensione di vecchiaia che __________ ha percepito, ossia annuali fr. 53'528, rispettivamente alla pensione vedovile riconosciuta di annuali fr. 26'793.
L’attrice medesima ha peraltro ammesso in seconda battuta che in concreto non vi è stata una violazione dell’art. 21 cpv. 2 LPP (replica, ad 13), pur insistendo su una asserita violazione dell’“economica di scala” (leggasi: scala di equivalenza) (replica, ad. 6).
Visto tutto quanto precede, il rimprovero di arbitrio nella mancata applicazione della scala di equivalenza, nell’asserita violazione degli obiettivi sociali e nell’asserita violazione dell’art. 21 cpv. 2 LPP (“Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.”) deve essere respinto.
2.6.1.3. L’attrice ravvisa pure arbitrio nel fatto che con la modifica dell’art. 39 Ripct l’IPCT “ha inserito delle variabili per gli importi erogati ai superstiti toccati da questa modifica”, cioè in alcuni casi la pensione vedovile ammonta al 60% della pensione di vecchiaia in altri casi al 50% della pensione di vecchiaia (per i dettagli cfr. la norma del Regolamento riprodotta al consid. 2.2).
Chiamato a pronunciarsi su questo aspetto il TCA ritiene che la scelta del CdA dell’IPCT di ridurre in modo difforme la pensione vedovile ha una base oggettiva, ossia la necessità di differenziare tra gli assicurati ai quali si applica il piano del primato delle prestazioni e quelli andati in (pre)pensionamento secondo il piano del primato dei contributi.
Non siamo dunque in presenza di un comportamento arbitrario dell’Istituto, avendo quest’ultimo agito sulla base di considerazioni oggettive e logiche.
2.6.2. Violazione del principio della parità di trattamento
Il principio della parità di trattamento (uguaglianza giuridica) è ancorato nell’art. 8 cpv. 1 Cost. e prevede che “Tutti sono uguali davanti alla legge”. In sintesi, esso protegge da differenziazioni prive di una sufficiente base oggettiva, come pure da trattamenti uguali nonostante differenze oggettive rilevanti (cfr. le sentenze federali riprodotte al consid. 2.6.1.).
In ambito di previdenza professionale, secondo Kieser, il principio della parità di trattamento prescrive che in caso di modifica regolamentare sia assicurato il pari trattamento dei destinatari. In tal senso, vengono ad esempio in prima battuta costituiti dei gruppi di destinatari sulla base del loro rapporto con la prestazione. Così facendo, ad esempio, si costituisce in un gruppo i destinatari che percepiscono già delle prestazioni, in un altro quelli che di lì a poco le percepiranno e, da ultimo, gli altri destinatari (Kieser, op. cit., pag. 307 e seg.). È esclusa la modifica di un diritto in aspettativa di un singolo individuo (Kieser, Die Abänderung der laufenden BVG-Rente Grenzen und Möglichkeiten, in: BVG-Tagung 2015 – Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2016, pag. 53 e seg.).
Nel caso concreto l’attrice rileva innanzitutto che fino al 31 dicembre 2020 la pensione vedovile corrispondeva al 66,67% della pensione di vecchiaia del coniuge defunto, a prescindere dal piano previdenziale di quest’ultimo. Ella censura il fatto che con la modifica del regolamento sono state introdotte due percentuali di pensione vedovile diverse a seconda del fatto che il pensionato percepiva una pensione secondo il piano previdenziale in primato dei contributi (dal 66,67% si è passati al 60% della pensione di vecchiaia) o in primato delle prestazioni (dal 66,67% si è passati al 50% della pensione di vecchiaia).
Tale modo di procedere configurerebbe una “grave violazione del principio dell’uguaglianza” (petizione, p.to 20., replica, ad 8; cfr. supra consid. 2.2.).
Come già esposto al consid. 2.3 e 2.6.1.3., l’IPCT ha differenziato gli assicurati sulla base del piano di previdenza professionale (da una parte il primato delle prestazioni, dall’altra quella dei contributi). Secondo questo Tribunale si tratta di un criterio oggettivo e sufficientemente pertinente per giustificare una differenza di trattamento.
Del resto, già l’art. 24 LIPCT (norma transitoria) ha creato un distinguo fra la collettività degli assicurati, eleggendo a diritti acquisiti pensioni di vecchiaia di un determinato gruppo di assicurati, escludendone invece altri. Con la modifica dell’art. 39 Ripct l’Istituto ha pure lui proceduto ad una differenziazione, individuando due gruppi di destinatari con due (sufficientemente) diversi rapporti con esso (per l’appunto, i superstiti i cui coniugi deceduti erano/sono assoggettati a due piani previdenziali diversi, criterio oggettivo, questo, ammesso dall’attrice medesima nella replica, ad 8).
Il TCA sottolinea che – come incontestatamente asserito dal convenuto – in cifre assolute le pensioni vedovili in aspettativa dei due piani di previdenza sono (ora) equivalenti:
" […] se si parte dalla pensione di vecchiaia che era prevista nel piano in primato delle prestazioni del 60% dello stipendio assicurato, applicando una percentuale del 50%, si riceve una pensione vedovile in aspettativa del 30% dello stipendio assicurato (la metà del 60%);
[…] la pensione vedovile in aspettativa per un pensionato secondo il primato dei contributi, il cui piano attualmente prevede un “tasso di sostituzione” all’età di 65 anni (e non già a 60 anni) di circa il 50% […] dello stipendio assicurato, prevede indirettamente una pensione vedovile in aspettativa del 30% (60% del 50%) circa dello stipendio assicurato.
Visto che le due percentuali sono riconducibili a due piani diversi (e quindi riferiti a due situazioni diverse) e che in ogni caso, in cifre assolute, le pensioni vedovili in aspettativa dei due piani sono equivalenti, non vi è nessuna disparità di trattamento da identificare.” (risposta, p.to 8).
Siccome ci troviamo in presenza di due situazioni differenti la diversa percentuale della rendita vedovile, secondo questo Tribunale, non costituisce un’inammissibile disuguaglianza di trattamento.
2.7. Interesse pubblico (obiettivo sociale) e proporzionalità
L’attrice sostiene che la modifica dell’art. 39 Ripct presenta due (ulteriori) criticità che ne decretano l’illiceità (petizione, p.ti 18. e 21., replica, ad 9, 12).
2.7.1. Violazione dell’obiettivo sociale
L’attrice adduce, rinviando all’opera di Häfelin/Müller/Uhlmann (op. cit. n. 461 e segg.), che la protezione degli interessi sociali/sociopolitici configura un interesse pubblico da tutelare da parte dello Stato, rinviando in tal senso agli artt. 41 cpv. 2, 111 e segg. Cost. Ella censura in primo luogo il fatto che l’obiettivo dell’art. 113 Cost., ossia il mantenimento del tenore di vita usuale quale obiettivo sociale, a sua volta espressione concreta dell’interesse pubblico della sicurezza sociale, è stato violato con la modifica dell’art. 39 Ripct. Detto altrimenti, ella sostiene che l’interesse pubblico perseguito dall’Istituto con la modifica del regolamento non sia preponderante per rapporto all’obiettivo sociale di poter continuare il tenore di vita usuale (petizione, p.to 18.).
Nella risposta di causa l’IPCT ha così illustrato le ragioni alla base della modifica dell’art. 39 del Regolamento:
" (…) Che questa misura sia stata necessaria e ponderata, rispettando gli interessi di tutti i destinatari dell'IPCT (e quindi, riprendendo il fatto sostenuto dalla ricorrente che gli interessi degli assicurati siano da considerare come interesse pubblico) è palese: L'IPCT, quale Istituto di previdenza di diritto pubblico, ha il grado di copertura più basso in tutta la Svizzera. Questo è dovuto, non solo ma in gran parte, al fatto che in passato non vi era un equilibrio tra il finanziamento e le prestazioni riconosciute. Il compito del Consiglio di amministrazione dell'IPCT è quello di, nell'ambito delle sue competenze, salvaguardare la stabilità finanziaria dell'lstituto. Visto che non
è di sua competenza definire il finanziamento (ossia di definire i contributi), può intervenire solo nell'ambito delle prestazioni. Deve quindi trovare un equilibrio tra le varie generazioni di assicurati, rispettivamente beneficiari, nel concedere a loro delle prestazioni in base alla situazione finanziaria dell'IPCT. Soprattutto deve assicurarsi che non vi siano delle "generazioni perdenti" a favore di altre, rispettivamente deve cercare di prevenire ed evitare il più possibile un
trattamento sproporzionato tra generazioni. Come fa notare la ricorrente (consid. 18, pag. 15, seconda frase), l'ente pubblico deve proteggere e favorire il bene della collettività. Ed è proprio questo che ha fatto il Consiglio di amministrazione dell'IPCT. Come mostrato in precedenza (punto 8) le pensioni vedovili in aspettativa per tutte le cerchie di beneficiari sono ora equivalenti.
La misura presa e quindi più che ragionevole, soprattutto se si pensa al fatto che gli assicurati attivi (che non godono della NT) come anche i loro superstiti, subiranno ulteriori tagli delle prestazioni in aspettativa, oltre a dover contribuire in maniera più importante pur ottenendo delle prestazioni più basse. (…)” (Doc. V punto 9 pag. 8)
L’IPCT ha poi rilevato per il caso concreto che “la ricorrente percepisce una pensione vedovile da parte dell'IPCT di CHF 2'233.00 e una rendita vedovile da parte dell'AVS di CHF 1713.00, quindi, complessivamente, un importo di poco meno di CHF 4'000.00. Inoltre, da come si evince dal "Questionario dati personali" compilato dalla ricorrente in data 22.01.2021 (pagina 24 dell'incarto), essa svolge un'attività indipendente. …” (doc. V punto 9 pag. 8)
Nel caso concreto, secondo il TCA, viste le argomentazioni sviluppate dell’IPCT, esiste un interesse pubblico prevalente alla modifica del Regolamento, considerato anche il livello delle prestazioni comunque garantite (sul tema cfr. consid. 2.7.2).
La censura dell’attrice di violazione dell’obiettivo sociale è dunque infondata.
2.7.2. Violazione del principio della proporzionalità
Nella sua disamina del principio della proporzionalità, l’attrice rinvia (petizione, p.to 21.) al contributo di Häfelin/Müller/Uhlmann in Verwaltungsrechts, n. 555 segg.. Come esposto dai citati autori, il principio della proporzionalità si compone di tre elementi che devono essere cumulativamente dati ed esaminati sulla base delle circostanze del caso di specie.
In primo luogo la misura prospettata dev’essere idonea a raggiungere lo scopo prefissato e tutelato dall’interesse pubblico. In secondo luogo, essa dev’essere necessaria a raggiungere tale scopo; la misura non può essere attuata se vi sono altre misure parimenti efficaci ma meno invasive.
Quale terzo elemento, la misura dev’essere ragionevolmente esigibile per il terzo interessato (proporzionalità in senso stretto). In sostanza, la misura deve essere giustificata da un interesse pubblico prevalente rispetto all’interesse privato (Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 517-558; Uttinger, Anrechnungsprinzip und Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Nullverzinsung in Überdeckung, in: SPV 4/2020, pag. 95). Nell’ambito della previdenza professionale, in linea di massima un istituto di previdenza può limitare i diritti degli assicurati solo nella misura necessaria alla corretta attuazione del rapporto di previdenza (pro multis DTF 115 V 103 consid. 4b).
Nella petizione l’attrice censura la riduzione della rendita vedovile dal 66,67% al 50% (riduzione di un quarto) ritenendola sproporzionata anche nel caso in cui si volesse riconoscere la legittimità dell’interesse pubblico perseguito con tale misura:
" […] Con il taglio della quota dal 66,67 per cento al 50 per cento si registra una decurtazione del 25 per cento, ben un quarto (sic!) della rendita vedovile. Una riduzione drastica […] che si può misurare […] partendo dalla situazione della qui attrice […]. Con il conforto della precedente entrata pensionistica mensile complessiva di fr. 6'589 (pari a fr. 4'465 rendita di vecchiaia e fr. 2'124 rendita AVS, non piena), i coniugi __________ potevano concedersi la locazione di una casetta monofamiliare con giardino […] sopportando una pigione mensile di fr. 1'750, oltre accessori. A seguito del decesso, la rendita vedovile al 50 per cento pari a fr. 2'233 comporta una prima contrazione di fr. 745 del budget mensile ciò che significa un taglio di ben fr. 8'932 annui. Inoltre la sostituzione della rendita AVS (già in sé ridotta) di fr. 2'124 con quella per superstite ridotta a fr. 1'713 (diminuzione di fr. 411; doc. L) comporta un calo mensile complessivo di fr. 1'156, ciò che non consente in nessun caso il mantenimento dello standard di vita scelto dalla coppia. Con riferimento al vigente contratto di locazione si pongono poi problemi di natura giuridica con rilevanti conseguenze pratiche. Il contratto di locazione (doc. M) fu stipulato e sottoscritto da entrambi i coniugi […] il 27.12.2009, con inizio al 01.01.2010 e prevede una durata determinata di 20 anni fino al 31.12.2029. Alla fine del contratto mancano pressoché otto anni. Avendo la vedova sottoscritto personalmente il contratto, essa non può fruire della facoltà concessa dall’art. 266i CO, norma che autorizza solo gli eredi del defunto alla disdetta anticipata, non però i co-conduttori. Del tutto incerto se l’interessata potrà avvalersi della facoltà concessa dall’art. 266g CO […], essendo il tema controverso in dottrina e risolto negativamente nell’apparentemente unica, antica decisione del Tribunale Federale […]. […] Risulta evidente che fra l’obiettivo prefisso e la violazione di diritto compiuta dall’IPCT non esiste un rapporto ragionevole. La ponderazione degli interessi in gioco – ovvero quello privato dell’assicurata (e degli assicurati) di poter mantenere, come garantito dalla Costituzione e dai regolamenti, il tenore di vita abituale – mostra una grande sproporzione in quanto gli assicurati vengono lesi nei loro diritti e questo causa molti problemi. L’interesse pubblico perseguito, quand’anche ne fosse riconosciuta la legittimità […], è quindi minimo, se paragonato agli interessi degli assicurati. Per questa ragione la misura adottata non potrà mai essere proporzionale.”
(petizione, p.to 21., pagg. 21-23, sottolineature del redattore).
Da parte sua, l’IPCT ha sottolineato quanto già esposto nel comunicato del 23 dicembre 2020 (doc. D riprodotto al consid. 2.3 in fine), e meglio:
- che l’Istituto ha il grado di copertura più basso in Svizzera a causa prevalentemente di un disequilibrio tra il finanziamento (contributi percepiti) e le prestazioni erogate;
- che è compito del CdA quello di salvaguardare la stabilità finanziaria dell’Istituto in quanto bene della collettività;
- che gli assicurati attivi (e non beneficiari della norma transitoria) sono e saranno i più colpiti (“perdita” sulle loro pensioni del 20% per rapporto al piano in primato delle prestazioni nonostante il prelievo di contributi più alti, contributo di risanamento dell’1% sullo stipendio assicurato, con probabile aumento del contributo; tassi di conversione che scenderanno a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita e della riduzione del tasso d’interesse tecnico, ragione per cui le prestazioni diminuiranno ulteriormente; gli attuali assicurati attivi dovranno rinunciare a favore degli attuali pensionati ad una remunerazione importante sui loro averi di vecchiaia, in quanto i rendimenti patrimoniali servono in gran parte a finanziare i capitali previdenziali degli attuali pensionati e beneficiari della norma transitoria e al risanamento dell’IPCT);
- che il grado di copertura si è ulteriormente ridotto rispetto a quello che è l’obiettivo del piano di finanziamento attualmente in vigore (rischio di aumento contributi gravanti esclusivamente sugli assicurati attivi);
- che l’IPCT deve cercare di equilibrare tra le varie generazioni l’onere delle misure intraprese e da intraprendere, in modo da evitare un trattamento sproporzionato tra di esse e
- che le pensioni vedovili in aspettativa sono ora equivalenti.
Con riferimento al caso specifico dell’attrice, l’Istituto rileva che ella percepisce una rendita vedovile da parte dell’IPCT di fr. 2'233 mensili, una rendita vedovile AVS di fr. 1'713 mensili e svolge un’attività indipendente, ragione per cui il fatto che ha asseritamente sottoscritto un contratto di locazione per una casa con 7 locali per una pigione di mensili fr. 1'750, oltre a spese, non permette di parlare di un impoverimento.
Chiamato a pronunciarsi su questo aspetto il TCA ricorda innanzitutto che con la revisione legislativa della LPP del 17 dicembre 2010 (in vigore dal 1. gennaio 2012/1. gennaio 2014, RU 2011 3385) gli istituti di previdenza di diritto pubblico, sono stati scorporati dall’amministrazione centrale, accollando la responsabilità per l’operatività e la sicurezza finanziaria all’organo supremo dell’istituto. L’organo supremo emana le proprie disposizioni, tra l’altro, sulle prestazioni e/o sul finanziamento, sul controllo e sul rapporto con gli assicurati e con gli aventi diritto. L’influsso dello Stato, in sintesi, è stato limitato alla garanzia statale e alla possibilità di assumere dipendenti assoggettandoli al quadro regolamentare dell’’istituto di previdenza cantonale o federale; cfr. DTF 142 II 369 consid. 3.4.2:
" (…) Vorsorgeeinrichtungen werden durch ihr oberstes Organ geleitet, welches die wesentlichen unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben wahrnimmt (Art. 51a BVG). Das gilt auch für die öffentlich-rechtlichen Pensionskassen. Unter früherem Recht war es zulässig, dass solche Vorsorgeeinrichtungen als unselbständige Verwaltungseinheit eines Kantons ausgestaltet und mithin den kantonalen politischen Organen unterstellt waren (vgl. BGE 141 IV 329 E. 1.4 S. 333 ff.). Mit der Gesetzesrevision vom 17. Dezember 2010 (in Kraft ab 1. Januar 2012/1. Januar 2014, AS 2011 3385) wurde jedoch ausdrücklich die Entpolitisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bezweckt; zu diesem Zweck wurden diese zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert und auch bei ihnen die Verantwortung für das operative Geschäft und die finanzielle Sicherheit dem obersten Organ (und nicht dem Gemeinwesen) übertragen (Art. 51a BVG; Botschaft vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411, 8457 f. Ziff. 1.5.9.2, 8466 zu Art. 50 Abs. 2; RUGGLI-WÜEST, a.a.O., S. 9 ff., 12; PITTET/CHUARD, La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines, 2013, S. 205 ff.). Sie erlassen ihre eigenen Bestimmungen über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, die Kontrolle sowie das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten (Art. 50 Abs. 1 BVG). Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinwesens werden begrenzt; sie beschränken sich auf diejenigen Einflussmöglichkeiten, die dem Staat entweder in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber analog wie privaten Arbeitgebern zustehen oder durch die Möglichkeiten einer Staatsgarantie (dazu vorne E. 3.4.1) bedingt sind (BBl 2008 8456 f. Ziff. 1.5.9.1 u. 1.5.9.2). Nur entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung können vom betreffenden Gemeinwesen erlassen werden (Art. 50 Abs. 2 Satz 2 BVG). Dies steht im Zusammenhang damit, dass der Kanton in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber die Arbeitgeberbeiträge an die berufliche Vorsorge bezahlt. Bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen sind diese oft höher als die bundesrechtlich vorgeschriebenen mindestens 50 % (Art. 66 Abs. 1 BVG), so auch im Falle der Beschwerdeführerin, wo der Kanton im Kernplan 60 % der Beiträge leistet (§ 11 Abs. 1 Pensionskassendekret). Dies ist aber von Bundesrechts wegen nur mit Zustimmung des Arbeitgebers zulässig (Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BVG), weshalb bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen der Staat die damit verbundenen Fragen auf dem Wege der Gesetzgebung regeln muss. Sodann unterliegen die Pensionskassen einer Aufsicht durch eine kantonale Behörde und der Oberaufsicht durch eine Bundesbehörde (Art. 61 ff., 64 ff. BVG). Beide Aufsichtsbehörden sind nicht weisungsgebunden (Art. 61 Abs. 3, Art. 64 Abs. 2 BVG). Die Aufsichtsbehörde wacht über die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die zweckmässige Verwendung des Vorsorgevermögens (Art. 62 BVG). Diese Bestimmungen gelten für die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen in gleicher Weise wie für die privaten. Ein Einfluss der kantonalen politischen Behörden auf die Geschäftsführung einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ist demnach von Bundesrechts wegen ausgeschlossen, insbesondere auch in Bezug auf die Vergabeentscheide. (…)”
Nella già citata sentenza 9C_106/2020 dell’11 maggio 2022 pubblicata in BVG Nr. 7 pag. 21-22 il Tribunale federale ha così riassunto la modifica Legislativa in questione:
" (…)
3.2. A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier 2052. Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)”
Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch).
L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre 2051.
È dunque precipuo dovere del CdA dell’Istituto verificare costantemente l’effettiva situazione finanziaria rispetto all’obiettivo prefissato, ritenuto che i membri dell’organo supremo possono essere chiamati a rispondere per il danno che arrecano all’istituto di previdenza intenzionalmente o per negligenza (art. 52 LPP; cfr. S. Bechaalany / A. Gabellon, “La responsabilité du conseil de fondation envers l’institution de prévoyance in GesKR 1/2020 pag. 101-112, in particolare pag. 108).
L’IPCT ha esposto nuovamente nelle more della presente procedura quanto reso pubblico nel comunicato del 23 dicembre 2020 circa la necessità di agire sulle prestazioni (non potendolo fare sui contributi), rilevando come, oltre al mancato rispetto del piano di finanziamento, vi sia uno squilibrio circa i sacrifici che gli attuali assicurati attivi dovranno sostenere per rapporto a coloro che beneficiano dell’art. 24 LIPCT.
In tale scenario, lo scopo perseguito dal CdA dell’IPCT, ossia il rispetto del piano di finanziamento e l’equilibrio finanziario dell’istituto a favore della stabilità a lungo termine dello stesso, è certamente legittimo.
In una sentenza 9C_88/2012 del 31 luglio 2012 pubblicata in DTF 138 V 366 il Tribunale federale ha ritenuto lecita una riduzione di una rendita completiva nella misura di un terzo (da fr. 1'500 a fr. 1'000) nella previdenza professionale sovraobbligatoria contestualmente all’esigenza di un risanamento dell’istituto previdenziale e questo malgrado l’esistenza e l’ammontare della rendita completiva avessero assunto rango di diritto acquisito. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che neppure i diritti acquisiti godono di una tutela assoluta:
" (…)
6.1 Wohlerworbene Rechte (vgl. oben E. 2.3) sind nicht absolut geschützt. Sie dürfen durch die Gesetzgebung eingeschränkt oder aufgehoben werden, wenn ein besonderes, wichtiges (öffentliches) Interesse es erfordert und die Massnahme verhältnismässig ist (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 225 Rz. 1008 f.). Auf die vorliegende Konstellation übertragen heisst dies, dass der Beschwerdegegner die fragliche (neue) Reglementsbestimmung - tiefere Zusatzrente - hinnehmen muss, wenn übergeordnete Ziele, wie beispielsweise das finanzielle Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtung (Art. 65 Abs. 1 BVG), deren Sicherstellung dauernde Aufgabe des Stiftungsrates und bei Unterdeckung eine vordringliche Massnahme ist (Weisungen des Bundesrats vom 27. Oktober 2004 über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge, BBl 2004 6789 Ziff. 21), oder das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) dies eindeutig erfordern, der konkrete Eingriff angemessen und innert nützlicher Frist wirksam ist (vgl. SVR 2008 BVG Nr. 15 S. 59, B 126/06 E. 4.2). (…)” consid. 6.1)
In quell’occasione la modifica unilaterale (e senza compensazione) del Regolamento è stata considerata dall’Alta Corte giustificata a causa dell’accresciuto pericolo di instabilità finanziaria dell’istituto di previdenza in una prospettiva a lungo termine, ciò che era da ricondurre ad un deficit strutturale (ossia un deficit non determinato dagli investimenti). Inoltre, il principio della proporzionalità, ritenuto rispettato, è stato valutato in modo sommario, evidenziando la volontà di conferire all’organo direttivo dell’istituto un certo margine d’apprezzamento.
Oltre a ciò, l’Alta Corte ha ritenuto “in hohem Masse stossend, wenn nicht alle Destinatäre gleichermassen zu einer gesunden Vorsorgeeinrichtung beitragen müsste, vielmehr ein Teilkollektiv von einem Sanierungskonzept übermässig profitieren würde” (consid. 6.3.1), mettendo in evidenza che in caso di necessità, non vi può essere un (grande) disequilibrio nell’aggravio dei diversi gruppi di assicurati (nel caso trattato il TF non ha ritenuto corretto che i giovani assicurati attivi fossero oltremodo penalizzati rispetto ai vecchi assicurati beneficiari di diritti acquisiti), (cfr. Konrad/Lauener, op. cit., n. 73 ad art. 50 BVG; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 202).
Nel caso concreto, diversamente dalla DTF 138 V 366, la pensione vedovile in aspettativa di AT 1 non è mai stata un diritto acquisito. L’attrice stessa, circoscrivendo la propria censura alla violazione del terzo elemento del principio della proporzionalità (“Risulta evidente che fra l’obiettivo prefisso e la violazione di diritto compiuta dall’IPCT non esiste un rapporto ragionevole. La ponderazione degli interessi in gioco – ovvero quello privato dell’assicurata […] di poter mantenere, come garantito dalla Costituzione e dai regolamenti, il tenore di vita abituale – mostra una grande sproporzione in quanto gli assicurati vengono lesi nei loro diritti e questo causa molti problemi. L’interesse pubblico perseguito, quand’anche ne fosse riconosciuta la legittimità […], è quindi minimo se paragonato agli interessi degli assicurati. Per questa ragione la misura adottata non potrà mai essere proporzionale.”), ha rettamente rilevato un elemento determinante nella ponderazione degli interessi, ossia la “situazione di grave sottocopertura [a cui, n.d.r.] risulta ora molto difficile porre rimedio” (replica, ad 9., 12., pag. 12 e seg., sottolineature del redattore).
Inoltre, conformemente alla giurisprudenza appena citata, non vi può essere un eccessivo disequilibrio tra i diversi gruppi di assicurati nell’ambito di misure peggiorative attuate dall’organo supremo per garantire la stabilità finanziaria dell’istituto di previdenza (il tutto posto nell’ottica del piano volto a raggiungere il grado di copertura dell’85% entro il 2051).
In simili condizioni questo Tribunale ritiene che l’entità della riduzione della pensione rispetta anche il principio della proporzionalità.
2.8. Norma transitoria e affidamento sulle prestazioni assicurate
L’attrice sostiene che l’IPCT abbia violato l’art. 9 Cost. non avendo previsto una disposizione transitoria che le avrebbe permesso di adeguarsi alla mutata situazione economica causata dalla modifica all’art. 39 Ripct. Inoltre, ella censura la “Violazione nel pluriennale affidamento sulle prestazioni assicurate” (petizione, p.ti 22.2. e seg., replica, ad 10.). Censura pure la violazione della LIT (Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato), segnatamente il fatto che la modifica all’art. 39 Ripct non le sia stata comunicata in modo adeguato e tempestivo, ragione per cui “l’attrice era certa – in perfetta buona fede – che la sua rendita non sarebbe cambiata” (replica, ad 1 e 2).
L’art. 9 Cost. fed. prevede che: “Ognuno ha il diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.”.
Il citato disposto costituzionale garantisce al singolo individuo la tutela della legittima fiducia nelle rassicurazioni dell’autorità o in altri comportamenti dell’autorità che hanno generato determinate aspettative presso l’individuo. Si deve ammettere una violazione del principio della buona fede anche quando l’autorità agisce in modo contraddittorio o abusivo.
Diversamente dall’art. 5 cpv. 3 Cost., secondo cui “Organi di Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede”, l’art. 9 Cost. configura un diritto giustiziabile che vincola sia l’autorità giudiziaria che quella legislativa.
In ambito legislativo la tutela, benché vincolante, decade “in der Regel bei Änderungen von Erlassen, da gemäss dem demokratischen Prinzip die Rechtsordnung grundsätzlich jederzeit geändert werden kann. Der Vertrauensgrundsatz vermag einer Rechtsänderung nur entgegenzustehen, wenn diese gegen das Rückwirkungsverbot verstösst oder in wohlerworbene Rechte eingreift”.
In ogni caso, conformemente al principio dell’uguaglianza giuridica, di proporzionalità, di divieto di arbitrio e per tutelare la fiducia del singolo, può eventualmente essere necessario prevedere delle disposizioni transitorie adeguate, in modo da evitare, ad esempio, che investimenti effettuati in buona fede vengano vanificati (Biaggini, op. cit., n. 13 e segg. ad art. 9 Cost.).
In materia previdenziale la dottrina sostiene che a dipendenza della situazione del singolo caso e sulla base dei surriferiti principi generali, può essere opportuno prevedere delle adeguate disposizioni transitorie, anche nel caso di pensioni in aspettativa.
Tra i criteri individuati per valutare se è necessario introdurre una disposizione intertemporale e per la modulazione della stessa, vi sono in particolare lo scopo della nuova normativa, la misura in cui la nuova normativa pregiudica i diritti dei destinatari, la prevedibilità della modifica, rispettivamente quanto la modifica può essere considerata sorprendente e la domanda a sapere se le conseguenze della modifica regolamentare potevano essere evitate, ad esempio disdicendo il rapporto di lavoro (Biaggini, op. cit., n. 14 ad art. 9 Cost.; Geiser/Senti, op. cit., n. 38 ad art. 91 LPP; Hürzeler/Biaggi, op. cit., pag. 134; Kieser, Die Abänderung der laufenden BVG-Rente Grenzen und Möglichkeiten, in: BVG-Tagung 2015 – Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2016, pag. 54; Konrad/Lauener, op. cit., n. 67 e 81 ad art. 50 LPP; Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, in: SZS 102/1983, pag. 232 e segg.; Mannhart/Spadin, BSK-BVG, n. 30 ad art. 91 LPP; Stauffer, op. cit., n. 1907 e segg.; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2022, n. 545, 546 e 549).
In sostanza gli autori citati richiamano quanto stabilito dalla giurisprudenza (DTF 138 V 66; STF 1C_631/2017 del 29 marzo 2019 pubblicata in DTF 145 II 140, consid. 4; STAF A-7614/2016 del 17 gennaio 2018 consid. 3.3.1.2.; DTF 134 I 23 consid. 7.6.1.; DTF 133 V 279 consid. 3.3. e seg.; DTF 130 I 29 consid. 8.1.; DTF 130 I 26 consid. 8.1.; STF 2A.398/2002 del 9 gennaio 2003 consid. 4.2.1.; DTF 123 II 433 consid. 9.; DTF 123 II 385 consid. 9; DTF 122 V 405 consid. 3b)bb) e DTF 100 Ib 137).
Nella sentenza pubblicata in DTF 134 I 23 il Tribunale federale ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
" (…)
7.6.1 Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben hat die Rechtsprechung abgeleitet, dass unter Umständen angemessene Übergangsfristen für neue belastende Regelungen verfassungsrechtlich geboten sein können (BGE 130 I 26 E. 8.1 S. 60; Pra 2000 Nr. 22 S. 115, E. 4c, 2P.298/1998, Nr. 128 S. 745, E. 4c, 2P.56/1999). Übergangsfristen haben jedoch nicht den Zweck, die Betroffenen möglichst lange von der günstigeren bisherigen Regelung profitieren zu lassen, sondern einzig, ihnen eine angemessene Frist einzuräumen, sich an die neue Regelung anzupassen (BGE 123 II 385 E. 9 S. 395 f.; BGE 122 V 405 E. 3b/bb S. 409; SCHNEIDER/MAUGUÉ, a.a.O., S. 77 f.). Dies gilt auch für die Änderung von besoldungs- oder pensionsrechtlichen Ansprüchen öffentlicher Angestellten: Eine mit Treu und Glauben begründete Übergangsfrist soll den Betroffenen ermöglichen, ihre Lebenshaltung an ein allfällig reduziertes Einkommen anzupassen (BGE 130 V 18 E. 3.3 S. 29 f.; SJ 2001 I S. 413, E. 5b, 1P.23/2000; Pra 1997 Nr. 1 S. 1, E. 4c, 2P.276/1995; Urteil 2A.398/2002 vom 9. Januar 2003, E. 4.2), bei besoldungsrechtlichen Ansprüchen z.B. durch Kündigung vor dem Inkrafttreten der neuen Regelung, so dass allenfalls ein Anspruch auf eine Übergangsfrist im zeitlichen Rahmen der Kündigungsfrist oder von vergleichbarer Dauer anerkannt werden könnte (vgl. Pra 1998 Nr. 31 S. 227, E. 5, 2P.27/1997; 1997 Nr. 1 S. 1, E. 4c, 2P.276/1995; SCHNEIDER/MAUGUÉ, a.a.O., S. 78 f.). Die Rechtsprechung hat allerdings das Fehlen einer Übergangsregelung nur zurückhaltend als verfassungswidrig beurteilt und namentlich bei relativ geringfügigen Leistungseinbussen auch eine übergangslose Inkraftsetzung
BGE 134 I 23 S. 41 einer neuen Regelung nicht beanstandet (Urteil P.359/1978 vom 22. Februar 1980, E. 6c nicht publ. in BGE 106 Ia 163; Pra 2000 Nr. 22 S. 115, E. 4c mit Hinweisen, 2P.298/1998; 1999 Nr. 3 S. 11, E. 6b, 2P.158/1997; vgl. auch für das privatrechtliche Vorsorgeverhältnis BGE 133 V 279 E. 3.3 S. 286). Bei vorsorgerechtlichen Verhältnissen sind freilich die Konsequenzen einer Verschlechterung nur sehr eingeschränkt durch Kündigung abwendbar, so dass sich allenfalls tendenziell längere Übergangsfristen rechtfertigen lassen. (…)” (consid. 7.6.1 pag. 40-41)
Il TCA evidenzia innanzitutto che non vi è un automatismo per cui ogni modifica del regolamento dell’istituto di previdenza dev’essere accompagnata da un regime transitorio ma, piuttosto, l’opportunità di agire in tal senso è da verificare sulla base degli elementi del singolo caso (STF 1C_631/2017 consid. 4. in initio; STAF A-7614/2016 consid. 3.3.1.2.; DTF 123 II 385, 433 consid. 9.; DTF 122 V 405 consid. 3b)bb); Kieser, Die Abänderung der laufenden BVG-Rente Grenzen und Möglichkeiten, in: BVG-Tagung 2015 – Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2016, pag. 54).
L’opportunità di prevedere un regime transitorio o meno è il risultato di una valutazione d’insieme di tutte le circostanze del singolo caso, tenendo ben presente lo scopo ed il contesto della modifica.
Eventuali disposizioni transitorie non hanno comunque quale scopo quello di concedere ai destinatari della modifica del regolamento l’applicazione della (più favorevole) regolamentazione precedente per un periodo quanto più lungo possibile, ma unicamente quello di concedere a tali persone un sufficiente lasso di tempo per adeguarsi alla modifica (STF 1C_631/2017 consid. 4; DTF 134 I 23 consid. 7.6.1.; DTF 123 II 385, 433 consid. 9.; DTF 122 V 405 consid. 3b)bb); Konrad/Lauener, op. cit., n. 67 ad art. 50 LPP).
Nella risposta di causa, a proposito della mancata introduzione di una norma transitoria, l’IPCT si è così espresso:
" (…) In relazione ad una possibile norma transitoria per mettere in atto la contestata modifica (consid. 22.2 della petizione), è giusto che si sarebbe potuto prevedere una riduzione graduale o non già dal 01.01.2021, fissando un'entrata in vigore posticipata, come, tra l'altro, viene fatto spesso per la riduzione dei tassi di conversione. A questo proposito vi è però da segnalare che il decesso è un evento che normalmente non si può pianificare e che quindi può avvenire ad ogni momento, cosa che, per il pensionamento, che spesso viene pianificato mesi in anticipo, non è il caso. A determinate condizioni, la giurisprudenza e la dottrina riconoscono la necessità di prevedere delle norme transitorie. Questo però non è sempre il caso: in effetti, il Tribunale federale ha protetto una riduzione immediata del tasso di conversione di ben il 20% senza una disposizione transitoria. Inoltre vi è da segnalare che l'IPCT prevede, per ogni decesso di un pensionato per vecchiaia e invalidità, il versamento della pensione di vecchiaia rispettivamente d'invalidità, per ulteriori 3 mesi per permettere ai superstiti di adattarsi (almeno finanziarmene) alla nuova situazione. Quindi, il Ripct, per quanto concerne le pensioni ai superstiti, tiene già conto di un certo periodo di transizione. (…)” (Doc. V punto 10 pag. 9)
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, nel caso concreto, il mancato inserimento di una norma transitoria non configura una violazione dell’art. 9 Cost.
Innanzitutto, il TCA evidenzia come nella già citata DTF 138 V 366 (a sua volta menzionata dalla nostra Massima Istanza al consid. 4.5. della citata STF 1C_631/2017) è stata considerata giustificata una riduzione di una pensione completiva nella misura di 1/3 senza alcun regime transitorio e nonostante il diritto alla rendita completiva non fosse una semplice aspettativa ma un diritto acquisito.
Inoltre, nel caso di specie non si può parlare di effetto sorpresa, ritenuto che le parti hanno rettamente osservato che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura, ciò che impone in particolare un riequilibrio del rapporto contributi-prestazioni. Peraltro, ciò è stato evidenziato dall’attrice medesima, la quale ha fornito un elenco delle modifiche – peggiorative – che negli anni hanno toccato gli assicurati al beneficio dell’art. 24 LIPCT (replica, ad 9; 12, pag. 14 e segg.).
L’argomentazione del TF secondo cui in ambito previdenziale si giustificano norme transitorie con intervalli temporali tendenzialmente più lunghi era peraltro riferita all’assicurato primario e alla difficoltà di limitare il pregiudizio dal profilo previdenziale presentando regolare disdetta.
Il caso che ci occupa è differente, giacché, come detto, oggetto della modifica avversata è una prestazione accessoria in aspettativa a favore della coniuge superstite.
Nella DTF 133 V 279 (consid. 3.3. e seg.) l’Alta Corte ha del resto ammesso una riduzione immediata del tasso di conversione del 20% senza alcuna disposizione transitoria e con un solo mese intercorso tra la comunicazione e l’attuazione della modifica regolamentare.
L’attrice ha peraltro beneficiato del versamento dell’intera rendita di vecchiaia di __________ per tre mesi ex art. 39 cpv. 2bis Ripct.
A proposito dell’asserito pluriennale affidamento sulle prestazioni assicurate, è sufficiente rinviare integralmente a quanto esposto al consid. 2.3.2.1. relativamente alle garanzie individuali vincolanti, la censura risultando infondata per i motivi già illustrati.
2.9. In conclusione, per i motivi esposti ai considerandi precedenti, la petizione del 12 maggio 2022 va respinta.
Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca), alle parti non sono accollate tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti