statuendo nella causa rimessagli il 3/4 gennaio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2 3. AT 3
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1. CV 1 2. CV 2
in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 5 novembre 2021, passata in giudicato, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio il 13 ottobre 2010. Al punto 2 del dispositivo il Pretore aggiunto ha omologato l’accordo tramite il quale le parti hanno concordato di suddividere a metà le rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio e precisamente sino al 31 luglio 2021, ordinando quindi la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).
1.2 Il 3/4 gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati – segnatamente l’AT 2 e AT 3 – di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3 Alla presente causa si applicano le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la procedura di divorzio essendo stata promossa nel mese di luglio 2021 dinanzi alla Pretura di Lugano.
2.4 Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – risulta che al momento del matrimonio (13 ottobre 2010) AT 1 disponeva di un avere di fr. 7'444.20 presso __________ (cfr. XII e II-2) e che sempre presso __________, alla medesima data CV 1 disponeva invece di un avere di fr. 25'000.05 (cfr. XIII, II-7).
Dal fascicolo emerge inoltre – incontestatamente – che il 31 luglio 2021 AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 19'438.25 presso l’AT 2 (cfr. XII) e di un avere divisibile di libero passaggio di fr. 29'970.37 presso AT 3 (cfr. XI). In tale data CV 1 disponeva per contro di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 113'743.85 presso l’CV 2 (cfr. XIII).
Considerati giusta l’art. 22a cpv. 1 LFLP gli interessi maturati sino al 31 luglio 2021 (fr. 3’948.63 per quanto riguarda CV 1 e fr. 1’175.77 per quanto riguarda AT 1; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) sui rispettivi averi esistenti alla data del matrimonio (fr. 25'000.05 per la ex moglie e fr. 7’444.20 per l’ex marito) – e calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) – l’avere soggetto a divisione accumulato dalla ex moglie deve essere cifrato in fr. 84'795.17 (113'743.85 - 25'000.05 - 3’948.63), quello accumulato dall’ex marito in fr. 40'788.65 (19'438.25 + 29'970.37 - 7'444.20 - 1'175.77).
Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili accumulati dagli ex coniugi, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 22'003.26 ([84'795.17 - 40'788.65] : 2).
2.7 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Per il che, l’CV 2 dovrà trasferire a debito del conto di previdenza di CV 1 e a favore del conto di previdenza di AT 1 la somma di fr. 22'003.26. Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 31 luglio 2021 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 40'788.65.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 84'795.17
3.- È fatto ordine all’CV 2 di trasferire a debito del conto di previdenza di CV 1 e a favore del conto di previdenza di AT 1 l’importo di fr. 22'003.26 oltre interessi compensativi dal 31 luglio 2021.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti