statuendo nella causa rimessagli il 23 giugno 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
|
|
1. AT 1 2. AT 2
|
|
|
|
a |
|
|
|
CV 1
in materia di conguaglio della previdenza professionale |
||
|
|
|
|
|
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 10 settembre 2013, passata in giudicato – per quanto riguarda il divorzio (dispositivo 3) e la previdenza professionale (dispositivo 11) – il 21 ottobre 2013, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto il matrimonio contratto tra AT 1 e CV 1 il 24 ottobre 1995. Al punto 11 del dispositivo il Pretore ha statuito che “La previdenza professionale LPP viene divisa a metà come per legge. Cresciuto in giudicato il divorzio e il presente dispositivo l’incarto verrà trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino per la quantificazione degli averi di previdenza soggetti a divisione”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).
1.2 Il 23 giugno 2022 la Pretura di __________ – osservando come “con scritto 13 giugno 2022 AT 1 ha chiesto a questa Pretura di procedere con la divisione della LPP secondo la legge. In effetti, per un errore di questa Pretura alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio 10 settembre 2013 l’incarto non è stato inviato alla vostra autorità per questa incombenza. Pertanto occorre porvi immediatamente rimedio e quindi le trasmetto in allegato la sentenza di divorzio10 settembre 2013 dei signori AT 1 (__________1959) e CV 1 (__________1960) per la quantificazione degli averi di vecchiaia soggetti a divisione, e meglio come indicato al dispositivo n. 11 della sentenza” – ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (cfr. I, II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XVI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/ Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122 e segg. CC, 5 e 22 e segg. LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore sino al 31 dicembre 2016 (ossia quelle precedenti la modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, in vigore dal 1. gennaio 2017. Il divorzio (come pure la decisione sul conguaglio della previdenza professionale) è infatti stato pronunciato il 10 settembre 2013 ed è cresciuto in giudicato il 21 ottobre 2013.
Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto.
2.5
2.5.1 Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che alla data del matrimonio AT 1 deteneva un avere previdenziale di fr. 33'325.55 presso la __________ (cfr. XV, VIII-1). Al momento determinante per il riparto egli disponeva invece di una prestazione d’uscita di fr. 330'847.70 presso la AT 2, dove tuttora (valuta 30 settembre 2022) dispone di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 877.635.25 (cfr. XIII).
Per il che, considerati ex art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati sull’avere presente alla data del matrimonio (fr. 33'325.55) sino al momento determinate per il riparto, ossia fr. 22'945.05 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) – l’avere soggetto a divisione accumulato da AT 1 va cifrato in fr. 274'577.10 (330'847.70 – 33'325.55 – 22'945.05).
2.5.2 Dagli atti di causa e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – non risulta che CV 1 nel periodo qui determinante abbia accumulato averi previdenziali suscettibili di essere considerati nella presente sede, non avendo ella segnatamente mai conseguito redditi da attività lavorativa dipendente soggetti a contribuzione LPP (cfr. estratto AVS sub XIV, cfr. anche IX).
2.5.3 Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un accredito di fr. 137'288.55 (274'577.10 : 2).
2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto, l’importo di fr. 137'288.55 dovrà essere trasferito da parte della AT 2 a favore di CV 1 su un conto da aprirsi presso la Fondazione __________ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP). Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 21 ottobre 2013 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 274'577.10.
2.- È fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto da aprirsi a suo nome presso la Fondazione __________, l’importo di fr. 137'288.55 oltre interessi compensativi dal 21 ottobre 2013.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti