Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
34.2022.24

 

 

rg/sc

Lugano

7 settembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli il 30/31 agosto 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 

 

AT 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

a

 

 

 

CV 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

 

 

 

 

 

considerato                 in fatto e in diritto

 

                           1.1  Per sentenza 15 giugno 2022, statuendo nella causa promossa il 30 settembre 2021 da AT 1, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio tra quest’ultima e CV 1 celebrato il 17 agosto 1993. Al punto 5 del dispositivo il Pretore aggiunto ha deciso che “Vista l’impossibilità di procedere al conguaglio degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio le parti chiedono di applicare l’art. 126e CC riservato l’applicazione di una delle eccezioni previste dall’art. 124 b CC”.

 

1.2   Il 30/31 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

 

                           2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                           2.2  Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

                                  Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

 

                           2.3  L’esecuzione della divisione secondo gli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP delle prestazioni d’uscita da parte del giudice della previdenza (art. 73 LPP) del luogo del divorzio (25a cpv. 1 LFLP; in casu lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni) presuppone una decisione del giudice del divorzio che – stante l’impossibilità di prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale conformemente agli articoli 280 o 281 CPC – fissi la chiave di ripartizione degli averi previdenziali, ritenuto che questa chiave è vincolante per il giudice della previdenza di cui agli artt. 73 LPP e 25a cpv. 1 LFLP il cui compito, dal profilo materiale, è limitato all’esecuzione di quanto stabilito dal giudice civile (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46; BK, Berufliche Vorsorge, ad art. 281 ZPO, n. 10-11; cfr. art. 281 cpv. 2 CPC, art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

 

                                  Una divisione ex art. 25a LFLP implica inoltre l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg, in Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

 

                           2.4  Nella fattispecie in esame il giudice del divorzio, come accennato, ha omologato l’accordo nel quale le parti, ritenuta l’asserita impossibilità di procedere al conguaglio, hanno chiesto di applicare l’art. 126e CC e riservata l’applicazione dell’art. 124b CC.

 

                                  Premesso che l’art. 126e CC richiamato dalle parti nell’omologata [sic!] pattuizione non esiste e che non può in realtà che trattarsi dell’art. 124e CC (conguaglio impossibile), quanto disposto dal Pretore aggiunto non è attuabile nella presente sede.

 

                        2.4.1  Per quanto concerne l’art. 124b CC (eccezioni alla divisione a metà), non risulta essere stata decisa dal Pretore la chiave di ripartizione (non paritaria) secondo cui i presunti averi previdenziali dovrebbero essere divisi, ritenuto che la decisione circa una diversa chiave di riparto e quindi quella a sapere se siano dati i presupposti dell’art. 124b CC – se vi siano cioè motivi giustificanti una deroga al principio della divisione per metà rispettivamente la rinuncia (da parte dei coniugi) o il rifiuto (da parte del giudice) della divisione – è di esclusiva competenza del giudice del divorzio (Geiser, BSK ZGB I, Art. 124b n. 35; Pichonnaz, Commentaire Romand, Code civil I, art. 123 n. 30; Stauffer/Baud, BSK Berufliche Vorsorge, Art. 124b ZGB n. 5) e sfugge quindi all’esame della scrivente Corte.

 

                        2.4.2  Quo all’applicazione dell’art. 124e CC (cfr. art. 124 vCC in vigore fino al 31 dicembre 2016), secondo cui se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile (per esempio in caso di pretese di previdenza all’estero o di averi usciti dal circuito previdenziale a seguito di versamento in contanti), il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di li-quidazione in capitale o di rendita, la relativa decisione è an-ch’essa di esclusiva competenza del giudice del divorzio (STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr. anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20) e non compete allo scrivente Tribunale in applicazione degli art. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 127 III 437 consid. 2b con riferimenti; JdT 2002 p. 350; Zünd, Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, in AJP 2002, pp. 662ss, 664; Schneider/ Bruchez, in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, in AJP 1999, p. 1622; Grütter/Summermatter, in FamPra 2002, pp. 641ss, 650; cfr. anche DTF 136 V 226 consid. 5).

 

                                  In concreto spettava quindi al Pretore aggiunto determinare un’indennità adeguata secondo il diritto e l’equità ispirandosi alla regola dell’art. 123 CC e valutando in seguito la concreta situazione economica delle parti, in specie dopo la liquidazione del regime dei beni e la loro situazione finanziaria dopo il divorzio (in argomento cfr. I CCA 11.2018.106, I CCA 11.2016.36). Anche i principi di cui all’art. 124b cpv. 2 e 3 CC possono del resto orientare il giudice del divorzio chiamato a stabilire un indennizzo ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 CC (sul punto cfr. Leuba/Udry, Partage du 2e pilier: premières expériences, in Fountoulakis/Jungo (éd.), Entretien de l’enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 26; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im überblick, in FamPra.ch 2017, p. 151).

 

                           2.5 Stante quanto sopra, non è dato procedere a divisione.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                            1.-  Non si fa luogo a divisione.

 

                            2.-  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                            3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti