Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
34.2022.40

 

RG/sc

Lugano

8 marzo 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli il 15/18 novembre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 

 

AT 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

a

 

 

 

1. CV 1  

   rappr. da:   RA 1  

2. CV 2  

 

 

conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

 

 

 

 

 

considerato                 in fatto e in diritto

 

1.1     Per sentenza 7 novembre 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto della __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 18 luglio 2002 tra AT 1 e CV 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore aggiunto ha “accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato dall’altro a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla data del matrimonio (18 luglio 2002) alla presentazione di questa causa di divorzio (20 maggio 2022).” (doc. I).

 

1.2   Il 12/13 dicembre 2022 la Pretura di __________ ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

 

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-VIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                           2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                  Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

 

                           2.2  Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata promossa il 20 maggio 2022.

 

                                   Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu, come indicato anche dal Pretore aggiunto, il 20 maggio 2022.

                                  L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                  A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

 

                           2.3  Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

                                 

                                  Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006;     Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

                                  Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

                               

                           2.4

                        2.4.1  Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte emerge che alla data del matrimonio (18 luglio 2002) CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 8'837.80 presso la CV 2; presso la medesima Cassa alla data determinante per il riparto (20 maggio 2022) egli disponeva invece di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 133'587.45 (cfr. V-1).

 

                                  Considerati ex art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2) gli interessi maturati sull’avere presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in ragione di fr. 3'871.85 (cfr. V-1), l’avere soggetto a divisione accumulato     da CV 1 deve essere cifrato in fr. 120'877.80 (133'587.45 – 8'837.80 – 3'871.85).

 

                        2.4.2  Dagli atti all’inserto e dalle dichiarazioni di parte non risulta che nel periodo determinante (18 luglio 2002 - 20 maggio 2022) AT 1 abbia accumulato averi previdenziali suscettibili di essere divisi nella presente sede. Come risulta dall’estratto conto individuale AVS acquisito d’ufficio agli atti (cfr. VIII), in suddetto periodo le retribuzioni annue percepite dalla ex moglie non raggiungevano infatti i salari minimi assicurabili giusta gli artt. 2 e 7 LPP.

 

                        2.4.3  Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 60'438.90 (120'877.80 : 2).

 

                           2.5 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                  Ne segue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la CV 2 dovrà trasferire a favore di AT 1 – che nelle more della presente procedura nulla ha indicato quo all’eventuale apertura di un conto o polizza di libero passaggio a suo nome – la somma di fr. 60'438.90 su un conto da aprirsi presso l’Istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

 

                                  Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su suddetto importo dal 20 maggio 2022 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)

 

                                  In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                           2.6  La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                            1.-  L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 120'877.80.

 

                            2.-  È fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, su un conto da aprirsi a suo nome presso la Fondazione __________, l’importo di fr. 60'438.90 oltre interessi compensativi dal 20 maggio 2022.

 

                            3.-  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                            4.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti