Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
34.2022.9

 

RG/sc

Lugano

10 giugno 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli il 21/22 febbraio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 

 

AT 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

a

 

 

 

1.  CV 1 

   rappr. da:   RA 2  

2. CV 2  

 

 

in materia di conguaglio della previdenza professionale

 

 

 

 

 

considerato                 in fatto e in diritto

 

1.1   Per sentenza 15 ottobre 2021, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio il 13 novembre 1993. Al punto 2 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “La previdenza professionale è divisa a metà come di legge (art. 122 seg. CC), valuta 21 giugno 2018”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) (cfr. I).

 

1.2   Il 21/22 febbraio 2022 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

 

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XV), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

 

                           2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                  Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

 

                           2.2  Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

 

                                   Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Giusta l’art. 122 CC dies ad quem per il riparto è – come per altro precisato dal Pretore – il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 21 giugno 2018.

 

                                  L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                  A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

 

                           2.3  Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

                                 

                                  Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

 

                           2.4 

                        2.4.1   Dalle dichiarazioni di parte e dalla documentazione acquisita agli atti risulta che CV 1 da gennaio 1985 è assicurato alla CV 2 dove disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 15'585.65 alla data del matrimonio, rispettivamente di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 97'821.45 al momento dell’introduzione della causa di divorzio (cfr. XI).

 

                                  Dal fascicolo emerge inoltre che il 30 aprile 2009 egli ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 110’000 (cfr. XI, VII-1). Detto importo è stato rimborsato all’istituto di previdenza in data 25 febbraio 2022 (cfr. V-2), ossia successivamente alla data determinate per il riparto (21 giugno 2018).

 

                        2.4.2  Se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).

 

                                  Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora, come nella fattispecie in esame (il rimborso essendo avvenuto solamente nel febbraio 2022), l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argo-mento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, n. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

 

                                  L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

 

                                  Conformemente al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, posto un avere al momento del matrimonio di fr. 15'585.65 rispettivamente di      fr. 26’224.89 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 110’000 operato il 30 aprile 2009 di cui fr. 83'775.11 (110'000 – 26’224.89) acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 97'821.45 al momento del divorzio, l’importo accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso va cifrato in              fr. 181'596.56 (83'775.11 + 97'821.45).

 

                           2.5  Dal fascicolo non risulta che AT 1 nel periodo qui determinante abbia accumulato averi previdenziali suscettibili di essere divisi, circostanza, questa, emersa d’altronde già nell’ambito della procedura di divorzio (cfr. sentenza pretorile) e rimasta incontestata nelle more della presente procedura.  

 

                           2.6  Sulla scorta delle considerazioni che precedono e richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a AT 1 spetta a saldo un accredito di       fr. 90'798.28 (181'596.56 : 2).

                               

                           2.7  Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                  Pertanto, l’importo di fr. 90'798.28 dovrà essere trasferito da parte della CV 2 a favore di AT 1 su un conto da aprirsi presso la Fondazione Istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e art. 60 cpv. 5 LPP), l’asserita apertura di altro conto di libero passaggio (segnatamente presso “la spettabile __________”, cfr. VIII) non essendo stata comprovata dall’interessata. Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su suddetto importo a far tempo dal 21 giugno 2018 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

 

                                  In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STF B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                           2.8  La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                            1.-  L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 181'596.56.

 

                            2.-  È fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi presso la Fondazione Istituto collettore LPP, l’importo di fr. 90'798.28 oltre interessi compensativi dal 21 giugno 2018.

 

                            3.-  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                            4.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

 

                                  Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti