Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
34.2024.11

 

BS/sc

Lugano

12 agosto 2024          

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 20 marzo 2024 formulata da

 

 

 AT 1  

 

 

contro

 

 

 

CV 1 

rappr. da:   RA 1  

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  AT 1, classe 1965, è stato assicurato per la previdenza professionale obbligatoria presso la CV 1 (in seguito: Fondazione), tramite il datore di lavoro (__________), dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2013.

 

                          1.2.  Con 5 distinte decisioni del 27 maggio 2016 l’Ufficio AI ha riconosciuto a AT 1 il diritto ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2012 (con versamento dal 1° agosto 2012 a causa della domanda tardiva), ad una rendita intera dal 1° settembre 2013, ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2014, ad una rendita intera dal 1° gennaio 2015 e nuovamente ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2015 (inc. AI pagg. 553 – 561 incarto AI).                     

 

                                  Con sentenza 32.2016.64 dell’11 aprile 2017 il TCA, confermando le decisioni succitate, ha respinto il ricorso inoltrato dell’assicurato.

 

                          1.3.  Fondandosi sulle menzionate decisioni dell’AI, con scritto 7 settembre 2017 la Fondazione ha riconosciuto a AT 1 un quarto di rendita d’invalidità (grado d’invalidità del 43%) dal 1° giugno 2012, una rendita intera (grado del 100%) dal 1° settembre 2013, un quarto di rendita (grado del 43%) dal 1° giugno 2014, una rendita intera (grado del 100%) dal 1° gennaio 2015 e, infine, un quarto di rendita (grado del 43%) dal 1° giugno 2015 (doc. 14).

 

                          1.4.  Nel corso del mese di aprile 2019 l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione, al termine della quale, con decisione del 3 settembre 2019, ha confermato il diritto ad un quarto di rendita AI (doc. D).

 

                                  Con sentenza 32.2019.181 datata 9 dicembre 2019, questa Corte, in accoglimento del ricorso inoltrato dall’assicurato, ritenuta la necessità di procedere con ulteriori accertamenti sia in ambito economico che medico, ha annullato la decisione del 3 settembre 2019 e rinviato gli atti all’amministrazione per l’espletamento di accertamenti.

 

                          1.5.  Sulla base dei nuovi atti medici raccolti, accertata dal giugno 2017 una completa incapacità lavorativa nell’abituale attività, rispettivamente del 60% in attività adeguate, con decisione 22 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 63%) dal 1° aprile 2019 (doc. F).

 

                          1.6.  Con scritto 4 febbraio 2021 la Fondazione ha informato AT 1 di non rispondere dell’aumento del grado d’invalidità in quanto, esaminati gli atti medici, “riteniamo che la causa del danno alla salute che ha comportato l’aumento del grado d’invalidità, sia da ricondurre all’insorgenza di nuove cause rispetto a quelle che hanno portato alla prima invalidità” (doc. G).

 

                          1.7.  A seguito di un’ulteriore revisione della rendita, con decisione 5 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita completa per un grado d’invalidità del 100% con decorrenza dal 1° settembre 2022 (doc. H).

 

                          1.8.  Con scritto del 2 giugno 2023, allegando la succitata decisone dell’Ufficio AI, AT 1 ha chiesto alla Fondazione il versamento di una rendita intera (doc. I);

 

In risposta, il 27 settembre 2023 la Fondazione ha respinto la richiesta, poiché “richiamati ed esaminati gli atti medici, in concreto per quanto concerne l’aspetto medico, il 24.10.2022 il servizio medico regionale (SMR) dell’assicurazione invalidità redigeva il rapporto finale dal quale emerge l’insorgenza di una recente diagnosi di polimialgia reumatica, artropatia microcristallina, artrite autoimmune, quale causa di peggioramento dello stato di salute”. Ritenuto che la causa del peggioramento dello stato di salute con aumento dell’invalidità si è manifestata fuori dal periodo assicurato, l’istituto di previdenza ha di conseguenza negato l’aumento del grado d’invalidità della prestazione previdenziale erogata.

 

In data 18 gennaio 2024 AT 1 ha chiesto alla Fondazione di inviare il rapporto medico alla base del rifiuto di riconoscere l’aggravamento delle condizioni di salute, con richiesta di emettere una decisione formale (doc. Q).

 

Il 5 febbraio 2024 la Fondazione gli ha risposto che la valutazione è stata fatta sulla base degli atti medici del suo dossier presso l’assicurazione invalidità. Ha poi rilevato che nell’ambito della previdenza professionale non “emaniamo decisioni formali” (doc. R).

 

                          1.9.  Con petizione del 20 marzo 2024 AT 1 ha chiesto la condanna della Fondazione al versamento di una rendita d’invalidità del 63% dal 1° aprile 2019 e del 100% dal 1° marzo 2021. Sostiene che dagli atti medici prodotti e da quelli richiamati dall’Ufficio AI risulta che “il peggioramento del mio stato di salute è dovuto non solo al sopraggiungere di nuove patologie ma anche ad un chiaro peggioramento delle patologie pregresse. Per questo motivo anche la Fondazione della CV 1 qui convenuta è tenuta ad adeguare il contributo assicurativo a mio favore”.

 

                        1.10.  Con la risposta di causa la convenuta, rappresentata dall’avv. RA 2 ha postulato la reiezione della petizione. Ribadisce che il peggioramento è dovuto ad affezioni non presenti durante il periodo in cui l’attore era assicurato ai fini previdenziali. La Fondazione ha inoltre chiesto la rifusione di tasse e ripetibili.

 

                        1.11.  Su richiesta del TCA, in data 8 aprile 2024 l’Ufficio AI ha inviato l’incarto relativo all’attore (VIII).

 

                        1.12.  Con scritto 24 maggio 2024 l’attore ha ribadito la propria posizione, chiedendo l’acquisizione dell’incarto AI e della lettera d’uscita 12 gennaio 2022 dell’Ospedale __________. Ribadisce come la Fondazione abbia preso la sua decisione di rifiuto senza fondarsi su un parere medico. Si mette poi a disposizione, in via subordinata, per effettuare una perizia medica volta a dimostrare come le pregresse affezioni abbiano condotto ad un aumento del grado d’invalidità (XIII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

 

                                  In concreto, oggetto del contendere è sapere se la Fondazione convenuta debba versare all’attore, assicurato tramite il datore di lavoro (__________) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2013, ulteriori prestazioni d’invalidità a seguito del peggioramento del suo stato di salute. Ritenuto che il luogo in cui l’attore è stato assunto si trova in Ticino (__________) e che la presente vertenza configura una controversia tra assicuratore LPP e (potenziale) avente diritto, la competenza di questo Tribunale risulta data (DTF 127 V 35, consid. 3b e 125 V 165, consid. 2 con ulteriori rimandi giurisprudenziali).

 

                          2.3.  L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

 

a)    nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;

b)    in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c)     diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

 

                                  Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STF B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 262 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 262 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, che riprende l’art. 29 cpv. 1 lett. b vLAI); DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 112 consid. 2b).

 

                                  Le prestazioni sono dovute dall’istituto di previdenza al quale l’interessato è – o era – affiliato al momento dell’insorgenza dell’evento assicurativo appena descritto, premesso che tra l’incapacità lavorativa e l’invalidità esista una connessione materiale e temporale (SZS 2003, pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 95, consid. 2a e seg.). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003, pag. 356).

                                  I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (SZS 2005, pag. 243; SVR 1994 BVG Nr. 18, pag. 57, BVG Nr. 14 consid. 2b, pag. 38; DTF 117 V 329, consid. 3.).

 

                          2.4.  Secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264, consid. 1c, 120 V 117, consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002, pag. 156, consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).

 

                                 Secondo la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità lavorativa rilevante deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

                                  Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

                                  La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e SZS 2002 pag. 156).

                                  In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).

 

                                  Si osservi che il requisito del nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STF B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4.).

 

                                  Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).

                                  Secondo la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber, op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29 gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con riferimenti; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und FZG, 2019, art. 23 n. 28, pag. 360).

 

                                  Da ultimo va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti difetto (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und FZG, ed. 2019, ad. art. 23, pag. 361).

                                  Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, ed. 2019, n. 36 ad art. 23, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58).

 

                          2.5.  Secondo la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità del 2° pilastro dev’essere modificata o soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali di una rendita dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni regolamentari per quanto riferito alle prestazioni sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4 pagg. 437-438 e 439-440; 138 V 409 consid. 3.2 pagg. 415 e 416 con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1 pag. 68; Hürzeler, in Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1322, pag. 425).

                                  L'istituto di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere sulla base di propri accertamenti.

                                  In questo caso, il momento in cui la soppressione prende effetto si determina in analogia all' art. 88bis cpv. 2 OAI. L'ammissibilità di una soppressione retroattiva dipende tuttavia dalla violazione dell'obbligo di informare nei confronti dell'istituto di previdenza e non dell'ufficio AI (DTF 133 V 67, consid. 4.3.5, pagg. 70-72).

 

                                  Secondo l’art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                  Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                  La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                  Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                  Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).

 

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

 

                                  Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                  L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI (DTF 138 V 409 consid. 3.3 pag. 416 con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.5 pagg. 70-72).

 

                          2.6.  Nel caso concreto, come detto (cfr. consid. 1.1.), AT 1, classe 1965, è stato assicurato per la previdenza professionale obbligatoria, tramite il datore di lavoro, presso la fondazione convenuta dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2013.

 

                                  A seguito delle decisioni 27 maggio 2016 dell’Ufficio AI, con scritto 7 settembre 2017 la Fondazione ha riconosciuto a AT 1 le seguenti rendite d’invalidità: ¼ dal 1° giugno 2012, intera dal 1° settembre 2013, ¼ dal 1° giugno 2014, intera 100% dal 1° gennaio 2015 e, nuovamente, ¼ dal 1° giugno 2015 (doc. 14; cfr. consid. 1.3).

                                  Fondamento, dal punto di vista medico, delle succitate prestazioni d’invalidità riconosciute dall’AI, e fatte proprie dalla Fondazione, è stato il rapporto finale 28 maggio 2013 in cui il SMR aveva posto, quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa le seguenti sindromi: lombo-spondilogena su degenerazione del segmento L5 –S1 su esisti da intervento per ernia discale L5 - S1 nel 1992 e canale spinale stretto con lieve stenosi del recesso L4-L5 ed L5-S1; cervicale spondilogena con discopatia cervicale C5-C6 retrolistesi C5-C6. Senza influsso sulla capacità lavorativa è stata accertata una sindrome del dolore toracale con contratture e limitazione dei movimenti rotatori (doc. 7). Tale valutazione è stata ripresa dal rapporto 10 gennaio 2013 della dr.ssa __________ (doc. 9).

 

                                  Ora, come correttamente rilevato dalla Fondazione nella risposta di causa, non vi è alcun nesso materiale tra le succitate affezioni alla colonna vertebrale e il peggioramento con aumento del grado d’invalidità definito nelle decisioni 22 ottobre 2020 e 5 gennaio 2023 dell’Ufficio AI (consid. 1.5 e 1.7).

                                  Infatti, nella perizia reumatologica 4 luglio 2020 il dr. __________, rispondendo alla domanda in merito ad un cambiamento dello stato di salute, ha rilevato una progressione della gonartrosi al ginocchio destro tale da causare un importante deficit flessorio fatto risalire a giugno 2017 (doc. 6 pag. 34). Quindi, il peggioramento dello stato di salute è dovuto alla gonartrosi destra, affezione diversa dalle problematiche lombari alla base della prestazione d’invalidità decise dall’Ufficio AI il 27 maggio 2016 (cfr. consid. 1.2) e riconosciute dalla Fondazione (cfr. consid. 1.3). La gonartrosi al ginocchio destro è da far risalire, come visto, al giugno 2017 allorquando l’attore non era più assicurato dal punto di vista previdenziale presso la convenuta. Pertanto, rettamente con scritto 4 febbraio 2021 la Fondazione (cfr. consid. 1.6) non ha dato seguito alla richiesta di aumento del grado d’invalidità.

 

                                  Infine, anche il peggioramento delle condizioni fisiche giustificanti l’aumento del grado d’invalidità, con effetto dal 1° settembre 2022, alla base della decisione 5 gennaio 2023 dell’Ufficio AI (cfr. consid. 1.7), sono da ricondurre ad una diversa affezione, insorta fuori dal periodo assicurativo previdenziale. Difatti, nel rapporto 24 ottobre 2022 del SMR viene indicata, quale nuova diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, quella di polimialgia reumatica. Non risulta alcun aggravamento della colonna vertebrale (doc. 3).

                                  Anche in questa occasione, il 27 settembre 2023 la Fondazione ha correttamente respinto l’aumento del grado della prestazione d’invalidità (cfr. consid. 1.8).

                               

                                  Certo, con recente rapporto del 9 novembre 2023 il dr. med. __________ ha fra l’altro evidenziato:

 

" (…) Egli [AT 1, ndr] si è ora ripresentato lamentando nuovamente maggiori dolori sia a livello cervicale che lombare con irradiazioni radicolari nel braccio dx e nella gamba sx. Per questo motivo ho ora dovuto fargli ripetere una MRI sia della colonna cervicale che lombare per valutare l’evoluzione delle patologie degenerative e riconsiderare le possibilità terapeutiche.” (doc. N)

 

                                  Tuttavia, non risulta che vi sia una modifica sostanziale dell’affezione assicurata – per la quale sono state riconosciute prestazioni d’invalidità dal 1° giugno 2013 (cfr. consid. 1.3) – tale da incrementare l’originaria inabilità al lavoro con conseguente aumento del grado d’invalidità (cfr. consid. 2.5).

                                  Lo stesso vale per la lettera d’uscita 12 gennaio 2022 dell’Ospedale __________ a seguito di un ricovero d’urgenza per cervicalgie, prodotto con le osservazioni del 24 maggio 2024 (XIII).

 

                                  Va poi ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                               

                                  In conclusione, ritenuto che il danno alla salute che ha portato all’aumento dell’incapacità lavorativa, con conseguente aumento del grado d’invalidità, si è manifestato in un periodo in cui l’attore non era più assicurato presso la fondazione convenuta, non vi è un nesso materiale tra le attuali affezioni e quelle alla base delle rendite previdenziali riconosciute con scritto 7 settembre 2017 (cfr. consid. 1.3). Tenuto poi conto che il presupposto di uno stretto nesso materiale è cumulativamente necessario per riconoscere l’obbligo prestativo oggetto della presente vertenza, non è necessario esaminare la presenza di un’eventuale stretto nesso temporale ai sensi della giurisprudenza.

 

                                  Ne consegue che la petizione va respinta.

 

                          2.7.  Se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

 

                                  Ne discende che la richiesta dell’attore di effettuare ulteriori accertamenti peritali va respinta.

                          2.8.  Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca) non sono accollate tasse e spese di giudizio.


Considerato poi come nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico così come agli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164), alla fondazione convenuta, benché vincente in causa, non sono assegnate ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  La petizione è respinta.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, non si assegnano ripetibili, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti