Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2024.12

 

MP/gm

Lugano

7 aprile 2025                      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

 

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sulla petizione dell’8 aprile 2024 di

 

 

 AT 1  

rappr. da:   RA 1

 

 

contro

 

 

 

 

 

 

 

 

chiamata in causa:

CV 1

rappr. da: RA 2  

 

 

TERZ 1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  AT 1, nato nel 1982 e domiciliato a __________ (Canton __________), è deceduto il __________ maggio 2022. Al momento del decesso era dipendente della __________ (con sede ad __________) e assicurato per il tramite del datore di lavoro presso la CV 1 (in seguito: Fondazione).

 

                          1.2.  Con messaggio di posta elettronica del 22 luglio 2022 __________, sorella dell’assicurato, ha chiesto alla Fondazione la liquidazione del secondo pilastro (doc. I E, pag. 2), allegando ai successivi messaggi la documentazione richiesta dall’istituto di previdenza (docc. I G-L).

 

                                  Con messaggio di posta elettronica dell’11 marzo 2024, la Fondazione ha respinto la richiesta. Facendo riferimento al proprio regolamento, l’istituto di previdenza ha motivato il rifiuto con l’esistenza di una partner dell’assicurato, che ha la precedenza sui genitori e i fratelli di quest’ultimo (doc. I M).

 

                          1.3.  Con petizione dell’8 aprile 2024 AT 1, madre dell’assicurato e rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che sia ordinato alla Fondazione di versarle il capitale di decesso oltre interessi dal 30 maggio 2022, che non si prelevino tasse e spese e che le siano riconosciuti fr. 4’000 a titolo di ripetibili. Ella in sostanza contesta che la relazione tra l’assicurato e la partner sia consistita in una convivenza simile a un matrimonio rispettivamente che questa relazione sia durata –ininterrottamente – per i cinque anni antecedenti al decesso dell’assicurato.

 

                          1.4.  Con la risposta di causa la Fondazione, rappresentata dal RA 2, ha postulato la reiezione della petizione, con ripetibili a carico dell’attrice. La Fondazione ritiene comprovata, sulla base dei documenti allegati, l’esistenza di una relazione e la durata ultraquinquennale della stessa; al contrario, l’asserita interruzione dei rapporti non risulterebbe dalle prove documentali.

 

                          1.5.  Dopo l’inoltro di un ulteriore scritto da parte di ciascuna delle parti, in cui hanno ribadito le rispettive posizioni, questo Tribunale ha ordinato la chiamata in causa di TERZ 1, che con scritto del 23 luglio 2024 ha in sostanza dichiarato di essere la compagna dell’assicurato.

 

                          1.6.  Dopo che le parti hanno fatto pervenire ulteriori scritti, nei quali hanno confermato le proprie posizioni, con scritto del 7 novembre 2024 questo Tribunale ha posto alcune domande alla sig.ra TERZ 1, che ha risposto con scritto dell’11 dicembre 2024.

 

                          1.7.  Alla richiesta di precisazioni di questo Tribunale del 16 gennaio 2025 la sig.ra TERZ 1 ha risposto con scritto del 21 gennaio 2025.

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

 

                                  Siccome il luogo in cui l’assicurato era stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’attrice, madre dell’assicurato, ha diritto a un capitale di decesso a seguito della scomparsa di quest’ultimo.

 

                          2.3.

                       2.3.1.  Secondo l’art. 20a cpv. 1 LPP, nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per superstiti:

 

a.     le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

b.     in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;

c.     in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione

1.     dei contributi pagati dall'assicurato, o

2.     del 50% del capitale di previdenza.

 

Nel far uso di tale facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art. 20a cpv. 1 LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all’interno di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative trattandosi, appunto, di previdenza sovraobbligatoria [cfr. in particolare la DTF 142 V 235 dove al consid. 1.1 è stato evidenziato che: “(…) Nach Art. 20a Abs. 1 BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtigten nach den Art. 19 (überlebender Ehegatte), 19a (eingetragene Partnerin oder Partner) und 20 (Waisen) begünstigte Personen für die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss (lit. a). Eine Vorsorgeeinrichtung muss nicht alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG aufgezählten Personen begünstigen und kann den Kreis der Anspruchsberechtigten enger fassen als im Gesetz umschrieben, insbesondere ist sie befugt, von einem restriktiveren Begriff der Lebensgemeinschaft auszugehen. Denn die Begünstigung der in Art. 20a Abs. 1 BVG genannten Personen gehört zur weitergehenden bzw. überobligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3 BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 3 ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu bestimmen, ob sie überhaupt und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen vorsehen wollen. Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c von Art. 20a Abs. 1 BVG aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge. Umso mehr muss es den Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa aus Gründen der Rechtssicherheit (Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder auch im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu begünstigenden Personen enger zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 137 V 383 E. 3.2 S. 388; 136 V 49 E. 3.2 S. 51, 127 E. 4.4 S. 130; 134 V 369 E. 6.3.1.2 S. 378; je mit Hinweisen auf die Lehre) (…)]”.

 

Secondo giurisprudenza, gli istituti di previdenza che fanno uso della facoltà offerta loro dall’art. 20a cpv. 1 LPP di porre delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle contenute nella stessa disposizione devono rispettare i principi della parità di trattamento ed il divieto di discriminazione (“Selon une jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V 383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes – non problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) – de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination”; STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012 consid. 4.4).

 

                        2.3.2  Tra gli aventi diritto ad una rendita per convivente di cui all’art. 20a cpv. 1 lett. a LPP vi è “la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui (l’assicurato, n.d.r.) negli ultimi cinque anni prima del decesso”.

 

                                  Secondo giurisprudenza, con “convivenza” ai sensi dell’art. 20a cpv. 1 lett. a LPP s’intende una relazione tra due persone dello stesso o diverso sesso, la quale di principio ha carattere esclusivo, dal punto di vista mentale, emotivo ed economico. Non necessaria è l’esistenza di una durevole ed indivisa comunione domestica (“ständige ungeteilte Wohngemeinschaft”), tantomeno l’assistenza preponderante di uno dei partner. Il criterio determinante è sapere se, secondo le circostanze, si può ritenere che i due partner sono disposti a darsi reciproca assistenza e fedeltà ai sensi dell’art. 159 cpv. 3 CC (DTF 137 V 383 consid. 4.1 citato in Hürzeler/Scartazzini, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 20a n. 19, pag. 299; Glanzmann-Tarnutzer, Die Lebenspartnerrente gemäss Art. 20a Abs.1 lit. a BVG, in AJP 2014, pagg. 1150-1151; Moser, Umsetzungsfragen bei Lebenspartnerleistungen, in SPV 2014, pag. 53; Amstutz, Möglichkeiten und Grenzen von Todesfallleistungen, in SPV 2014, pag. 47).

                                  Gli istituti di previdenza possono tuttavia prevedere, nell’ambito dell’art. 20a cpv. 1 lett. a LPP, che un’economia domestica in comune possa costituire una condizione supplementare alla nascita del diritto alla rendita per convivente superstite (“gemeinsamer Haushalt”: Hürzeler/Scartazzini, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., art. 20a n. 19 pag. 300 con riferimento a DTF 137 V 383 consid. 3, 138 V 86 consid. 5; cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 978 pag. 317). Chiamato a pronunciarsi sull’interpretazione e l’applicazione della nozione regolamentare «dass während mindestens fünf Jahren "ununterbrochen ein gemeinsamer Haushalt geführt wurde"», il TF ha stabilito che “(…) bei einer Lebensgemeinschaft ist in Bezug auf das zusätzliche Erfordernis eines unmittelbar vor dem Tod während mindestens fünf Jahren ununterbrochen geführten gemeinsamen Haushalts massgebend, ob die Lebenspartner den manifesten Willen hatten, ihre Lebensgemeinschaft, soweit es die Umstände ermöglichen, als ungeteilte Wohngemeinschaft im selben Haushalt zu leben (…)” (cfr. il regesto della DTF 137 V 383).

Va infine rilevato che i regolamenti non possono ridurre il periodo di cinque anni di convivenza ininterrotta (Stauffer, op. cit., n. 735, pag. 273).

 

                          2.4.  Nel caso in esame, essendo l’assicurato deceduto il __________ maggio 2022, è applicabile il “Regolamento di previdenza” edizione 1/2022 della Fondazione (Regolamento; doc. I F). Secondo giurisprudenza, infatti, per stabilire il diritto del convivente superstite va applicato il regolamento in vigore al momento del decesso della persona assicurata (vedi, ad esempio, le DTF 142 V 233 e 136 V 331).

 

                                  Gli artt. 4.5.5 cpv. 1 (dal titolo marginale “Capitale di decesso”) e 4.5.7 cpv. 1 del Regolamento (dal titolo marginale “Persone aventi diritto ai capitali di decesso”) stabiliscono:

 

" Se una persona assicurata muore prima del pensionamento, i superstiti hanno diritto all’avere di vecchiaia disponibile, a condizione che detto avere non serva per il finanziamento di una rendita per conviventi o di una rendita al coniuge divorziato. Ciò vale anche per i piani di previdenza che iniziano prima del 1° gennaio 2009 e basati su disposizioni di diverso tenore”.

 

rispettivamente

 

" Indipendentemente dal diritto successorio, hanno diritto ai capitali di decesso:

      a)  il coniuge superstite; in sua mancanza

      b)  i figli aventi diritto a una rendita; in loro mancanza

       c)  le altre persone fisiche assistite in misura preponderante dalla persona assicurata deceduta, o la persona che ha vissuto ininterrottamente negli ultimi cinque anni in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio fino al decesso della persona assicurata oppure che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli in comune; in loro mancanza

       d)  gli altri figli; in loro mancanza

       e)  i genitori; in loro mancanza

       f)   i fratelli e le sorelle; in loro mancanza

       g)  gli altri eredi legali (ad eccezione dell’ente pubblico) per la metà del capitale di decesso, al massimo tuttavia per il 50% dell’avere di vecchiaia disponibile(sottolineature del redattore).

 

                          2.5.  Nella fattispecie va esaminato se vi è una persona ai sensi dell’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. c del Regolamento che possa avere diritto al capitale di decesso. La Fondazione ha infatti respinto la richiesta formulata dall’attrice, madre dell’assicurato, con la motivazione che ha prioritariamente diritto a detto capitale la di lui partner; l’attrice, invece, nega tale qualità alla sig.ra TERZ 1.

 

                                  Questo Tribunale osserva innanzitutto che la Fondazione, all’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. c del Regolamento, non sembra aver posto delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle contenute nella LPP, contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice (doc. I n. 14). L’espressione “vissuto […] in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio” non può in effetti che equivalere a quel “convissuto” di cui all’art. 20a cpv. 1 lett. a LPP, così come interpretato dalla giurisprudenza, che come visto al consid. 2.3.2 (già) esige che i due partner siano disposti a darsi reciproca assistenza e fedeltà ai sensi dell’art. 159 cpv. 3 CC (articolo il cui titolo marginale è “Unione coniugale; diritti doveri dei coniugi” e che si trova all’interno del titolo quinto, “Degli effetti del matrimonio in generale”, del CC). Non sembra quindi corretto seguire l’attrice laddove afferma che il Regolamento impone l’esigenza di una comunione domestica rispettivamente la volontà di viverci, circostanze permettendo.

                                  L’interpretazione del Regolamento qui data è d’altronde confermata dalla definizione del termine “conviventi” che si trova all’art. 1.1 del Regolamento e dall’utilizzo che ne è poi fatto nel testo. Essa è la seguente:

 

" Nel presente regolamento sono considerate conviventi le persone seguenti:

       -    il coniuge;

       -    il partner registrato ai sensi della LUD;

       -    la persona, non coniugata e senza legame di parentela con la persona assicurata, che negli ultimi cinque anni e fino al decesso di quest’ultima ha vissuto ininterrottamente nella medesima economia domestica in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio;

                                              -    la persona, non coniugata e senza legame di parentela con la persona assicurata, che al momento del decesso di quest’ultima gestiva con lei la medesima economia domestica e che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune(sottolineatura e grassetto del redattore).

 

Mettendo a confronto l’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. c del Regolamento e la definizione di “conviventi” di cui all’art. 1.1 (e meglio la terza fattispecie elencata, l’unica che può riguardare il presente caso), si può notare che l’elemento più rilevante che li differenzia è il concetto di “medesima economia domestica”, presente solo all’art. 1.1. Il termine “conviventi” non è utilizzato all’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. c, ma lo è altrove all’interno del Regolamento. Per esempio all’art. 4.5.1, che tratta della “Rendita per conviventi in caso di decesso prima del pensionamento”. Se ne ha che la Fondazione sembra aver inteso concedere il capitale di decesso alla persona che viveva in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio con l’assicurato, ciò che come visto (cfr. supra consid. 2.3.2) non comporta l’esistenza di una medesima economia domestica; mentre che ha subordinato la concessione della rendita a quest’esigenza supplementare. Altrimenti, molto semplicemente, avrebbe utilizzato anche all’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. c del Regolamento il termine “conviventi”, senza ricorrere a una lunga espressione.

 

Con il profilo della persona avente diritto al capitale di decesso ai sensi dell’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. c del Regolamento così delineato, questo Tribunale, sulla base degli atti trasmessi in corso di procedura, concorda con la Fondazione nel ritenere la sig.ra TERZ 1 la persona che ha vissuto con l’assicurato in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio. Infatti:

-        delle dodici fotografie prodotte sub doc. VI 2, otto ritraggono sia l’assicurato che la sig.ra TERZ 1, soli, con i famigliari di lui o con terzi (in atteggiamenti o situazioni che fanno presumere si tratti di amici); parimenti, delle 22 fotografie prodotte sub doc. XV 18-39 e datate (laddove una data è presente) tra l’8 febbraio 2013 e il 16 agosto 2020, quattro ritraggono l’assicurato e la sig.ra TERZ 1 in atteggiamenti intimi/di complicità e provengono da profili Facebook, quindi – se non sono necessariamente visibili a chiunque – perlomeno non sono strettamente riservate ai due (doc. XV 20, 25, 30 e 38);

-        l’assicurato ha funto da fideiussore nei confronti del locatore del bene locato dalla sig.ra TERZ 1 (doc. VI 3), bene dove poi si è trasferito anch’egli;

-        sebbene i documenti svizzeri e italiani relativi alle residenze dei due talvolta non si concilino, emerge comunque indubitabilmente che la sig.ra TERZ 1 ha risieduto dal 24 maggio 2012 presso la famiglia dell’assicurato (doc. VI 5), dove ha lavorato quale badante dell’attrice (doc. VIII P), e che entrambi hanno vissuto nel medesimo appartamento, a __________ dal 25 gennaio 2021 (doc. XV 5, 8, 9 e 11-13) e a __________ dal 1. febbraio 2022 (doc. VI 4 e XV 9); aggiungasi che la sig.ra TERZ 1 ha affermato di recarsi con l’assicurato in Svizzera, dove restava una o due settimane prima di rientrare in Italia, e che __________, collega della sig.ra TERZ 1 e che l’ha definita la “compagna” dell’assicurato, ha riferito che nel 2018/2019 quest’ultimo “rientrava venerdì sera presso l’abitazione dei suoi genitori” (doc. XII 8);

-        in entrambi gli annunci funebri la sig.ra TERZ 1 è citata quale “compagna” (doc. VI 7 e XV 1);

-        __________ ha definito la sig.ra TERZ 1 la “compagna” dell’assicurato e riferito che quest’ultimo e la sig.ra TERZ 1 sono venuti “alcune volte a cena” da lei e dal marito e che le coppie hanno fatto “varie uscite” (doc. XII 9);

-        l’ex datore di lavoro dell’assicurato ha definito la sig.ra TERZ 1 la di lui “compagna” e riferito che capitava che rispondesse lei al telefono di lui (doc. XII 10)

-        nell’annuncio funebre del padre dell’assicurato, deceduto il 20 settembre 2021, si può leggere “__________ con TERZ 1” (doc. XV 3);

-        la fotografia sub doc. XV 16 ritrae un anello con incisi i nomi TERZ 1” e “__________”, che a detta della sig.ra TERZ 1 sarebbe una fede.

 

Tutti questi elementi, presi nel loro complesso, paiono dimostrare l’esistenza di una relazione di coppia, vissuta come tale anche in famiglia, nella cerchia di amici e verso l’esterno.

 

Se si volesse invece interpretare il Regolamento come proposto dall’attrice, va detto che difficilmente si potrebbe concludere che la coppia ha vissuto in comunione domestica. I documenti svizzeri e italiani relativi alle residenze dell’assicurato e della sig.ra TERZ 1, tranne che dal 25 gennaio 2021, danno infatti atto di domicili differenti e quest’ultima non ha mai dato una spiegazione plausibile al riguardo.

Le questioni riguardanti come va interpretato il Regolamento e di sapere se tra i due vi è stata una relazione simile al matrimonio e se la coppia ha vissuto in comunione domestica possono comunque rimanere indecise in virtù delle considerazioni che seguono.

 

                          2.6.  L’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. c del Regolamento (e già l’art. 20a cpv.1 lett. a LPP, da cui il Regolamento non si discosta) pone ulteriori condizioni: il rapporto di convivenza simile a un matrimonio deve essere durato “ininterrottamente”, “negli ultimi cinque anni”, “fino al decesso della persona assicurata”.

 

                                  Se la durata ultraquinquennale del rapporto sembra assodata, stando ai riferimenti temporali contenuti nei documenti citati al considerando precedente, problematica è invece la questione di sapere se il rapporto è durato fino al decesso dell’assicurato. La versione dell’attrice è infatti fin da subito stata che in quel momento il rapporto era interrotto, versione che ha in seguito sempre mantenuto (doc. I p.to 15, VIII ad. 26, XVII p.to 2).

 

                                  La risposta a questa domanda è decisiva, poiché il rapporto deve interrompersi con la morte dell’assicurato. Se viene interrotto prima per altri motivi, allora viene meno la protezione assicurativa del potenziale beneficiario (Amstutz, in Hürzeler/Stauffer, Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, Art. 20a BVG n. 35; Hürzeler/Scartazzini, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., art. 20a n. 20 pag. 300; Glanzmann-Tarnutzer, op. cit., pag. 1150).

 

                                  Tornando alla fattispecie, va rilevato che l’attrice ha trasmesso a questo Tribunale un messaggio Whatsapp (doc. XVII Q), che la sig.ra TERZ 1 ha confermato esserle stato inviato dall’assicurato il __________ maggio 2022 alle 12:29, quindi poche ore prima del decesso. L’assicurato ha scritto:

 

" Ho deciso di rinunciare ha tutto quello che mi spetta qua sono stato uno stupido per cercare di tenere in vita quello che mio papà aveva messo in piedi.. basta rinuncio ha tutto   se riuscirò ha riprendermi dalla tua perdita vado via non tornerò mai più qua a parte quando potrò porterò solo un fiore al mio papà sempre se non lo porterò via con me.. (al prato), come voleva lui! Addio TERZ 1 parto questa sera non vengo a casa lunedì.. addio resterai x sempre nel mio cuore”.

 

                                  Il riferimento alla “tua perdita” (cioè la perdita di te, della destinataria del messaggio), l’annuncio di rinunciare a tutto e di partire definitivamente, gli addii, la chiosa finale (“resterai x sempre nel mio cuore”) sono tutti elementi che non possono essere messi in relazione a null’altro se non alla chiusura di un rapporto.

                                  Il fatto che il rapporto si era interrotto è altresì corroborato dalla dichiarazione del datore di lavoro sub doc. XVII R, secondo il quale l’assicurato alcune settimane prima del decesso “aveva richiesto la possibilità di alloggiare presso un nostro appartamento dedicato all’alloggio degli operai”. Non se ne può che evincere che l’assicurato aveva intenzione di lasciare l’appartamento comune di __________.

                                  La presenza della sig.ra TERZ 1 nell’annuncio funebre quale compagna è peraltro facilmente spiegabile, come indicato dall’attrice (doc. VIII pagg. 8, 15 e 17), con la volontà di evitare di mettere alla pubblica berlina i fatti, perché in realtà sarebbe stata la fine della relazione ad avere portato l’assicurato al gesto estremo. Questa spiegazione – cioè che si volevano evitare dicerie – è confermata da __________ e __________ (doc. XVII S). È vero che le suddette possono unicamente riferire di quanto è stato loro detto dalla sorella dell’assicurato, non pertanto direttamente da quest’ultimo; tuttavia riferiscono di ciò che è stato detto loro “il 30 maggio 2022” rispettivamente “quando successe il suicidio”, quindi in tempi non sospetti precedenti all’avvio della presente procedura.

                                  Questo Tribunale deve pertanto concludere che la sig.ra TERZ 1 non ha vissuto ininterrottamente negli ultimi cinque anni in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio fino al decesso dell’assicurato.

 

                                  Quanto a un’eventuale interruzione precedente della relazione tra l’assicurato e la sig.ra TERZ 1, che secondo l’attrice sarebbe poi andata a vivere in __________, agli atti non v’è invece nessuna prova in tal senso.

 

                          2.7.  Visto quanto sopra, posto che l’assicurato è morto prima del pensionamento e che non vi sono né conviventi ai sensi dell’art. 1.1 del Regolamento né un coniuge (divorziato o no) né figli, considerato altresì che agli atti non v’è alcun elemento idoneo a rendere verosimile che la sig.ra TERZ 1 sia stata assistita dall’assicurato (ma soprattutto che lo sia stata in misura preponderante), non entrano in considerazione i potenziali beneficiari di cui all’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. a-d del Regolamento. Altrettanto pacifico il fatto che il padre dell’assicurato era già morto al momento del decesso di quest’ultimo e che l’attrice ne è la madre. Ai sensi dell’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. e del Regolamento ella ha quindi diritto all’avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso di cui all’art. 4.5.5 cpv. 1 del Regolamento.

 

                          2.8.  L’attrice ha chiesto anche il riconoscimento di interessi moratori sulle prestazioni dovute.

 

                                  A questo proposito va rilevato che, in materia di previdenza professionale, il Tribunale federale ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata in DTF 137 V 373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e 9C_334/2011 del 2 agosto 2011). In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo (in tema vedasi anche STF 9C_165/2022 del 16 marzo 2023, commentata da Schilter/Wyler-Schmelzer, Regelung des Verzugszinses, in: Schweizer Personalvorsorge 10-23, pagg. 112 e 113).

                                  Per la giurisprudenza, inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo alla previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e 115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte generale del codice delle obbligazioni e quindi gli artt. 102 segg. (DTF 119 V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).

 

                                  Nel caso di specie la Fondazione è in mora con il pagamento del capitale in questione sin dal decesso dell’assicurato, senza che sia necessaria una messa in mora da parte dell’attrice (cfr. STF 9C_31/2022 del 24 luglio 2023 consid. 4.2.1).

                                  L’art. 4.2.4 cpv. 1 del Regolamento prevede che si applichi l’interesse di mora secondo la LFLP. Quest’ultimo equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP, aumentato dell’uno per cento (artt. 26 cpv. 2 LFLP e 7 OLP). Essendo il tasso di interesse minimo LPP dell’1% dal 1. gennaio 2017 e dell’1.25% dal 1. gennaio 2024 (artt. 15 cpv. 2 LPP e 12 lett. j. e k. OPP 2), il tasso d’interesse applicabile alla fattispecie è del 2% dal 1. gennaio 2017 e del 2.25% dal 1. gennaio 2024.

 

                                  Visto quanto precede, sul capitale di decesso vanno computati interessi di mora del 2% dal __________ maggio 2022 e del 2.25% dal 1. gennaio 2024.

 

                          2.9.  Riguardo alle prove richieste da entrambe le parti, va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).

 

                                  Nel caso in esame, per quanto detto sopra (consid. 2.6) questo Tribunale già sulla base dell’esauriente documentazione agli atti ha potuto concludere che la sig.ra TERZ 1 non ha vissuto in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio fino al decesso dell’assicurato.

                                  Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

 

                        2.10.  In conclusione la petizione va accolta, la Fondazione deve pertanto versare all’attrice il richiesto capitale di decesso, oltre interessi del 2% dal __________ maggio 2022 e del 2.25% dal 1. gennaio 2024.

 

                        2.11.  Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca), non sono accollate tassa di giustizia e spese.

 

                        2.12.  Secondo l’art. 30 cpv. 1 Lptca, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale.

 

                                  Visto l’esito della procedura l’attrice, rappresentata dall’avv. RA 1, ha diritto al versamento di un importo a titolo di ripetibili. Nella petizione ella ha valutato il loro importo in fr. 4'000, nelle osservazioni del 23 agosto 2024 in fr. 8'000; in entrambe le occasioni non ha tuttavia allegato alcuna nota d’onorario a giustificazione di tali cifre e, quindi, dell’ingente lavoro da parte del legale che vi sarebbe alla base. Alla luce della prassi di questo Tribunale, appare giustificato quantificare le ripetibili in fr. 2’500.

                                  Il terzo chiamato in causa, che ha attivamente esercitato i diritti spettanti alle parti ed è soccombente, deve partecipare al rimborso delle ripetibili della parte che vince la causa (Volz, in Hurst/Pfiffner/Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3. ed., Zurigo/Ginevra 2024, § 14 n. 34a pag. 216). La sig.ra TERZ 1, chiamata in causa nella presente procedura, ha dichiarato “di essere la compagna del Signor __________ dalla 24 Agosto 2009 fino al decesso del Signor __________” (doc. XV).

 

                                  Le ripetibili vanno pertanto messe a carico della CV 1 e di TERZ 1, entrambe soccombenti, in ragione di 1/2 ciascuna.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  La petizione è accolta.

                                  §   È fatto ordine alla CV 1 di versare ad AT 1 l’avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso di __________, oltre interessi del 2% dal __________ maggio 2022 e del 2.25% dal 1. gennaio 2024.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 e TERZ 1 rifonderanno ad AT 1 fr. 1’250 ciascuna a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti