Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
34.2024.16

 

RG/sc

Lugano

23 ottobre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli il 27/29 maggio 2024 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone

 

 

1. AT 1  

   rappr. da:   RA 1  

2. AT 2  

 

 

a

 

 

 

1. CV 1  

   rappr. da:   RA 2  

2. CV 2

  

 

 

 

 

 

considerato                 in fatto e in diritto

 

                           1.1  Per sentenza 9 aprile 2024, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 18 luglio 2003 tra AT 1 e CV 1 (nata __________). Al punto n. 3 del dispositivo il Pretore ha “accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato dall’altro a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla data del matrimonio (18 luglio 2003) alla presentazione di questa causa di divorzio (1° ottobre 2019)”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2   Il 27/29 maggio 2024 il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

 

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive determinazioni delle parti come pure delle risultanze degli ulteriori atti istruttori esperiti dal Tribunale e delle relative prese di posizione degli ex coniugi (IV-XIX), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                           2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica giusta l’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                           2.2  Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

 

                           2.3   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la causa di divorzio essendo stata promossa con petizione del 1. ottobre 2019 (cfr. I).

 

                                  Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 1. ottobre 2019.

 

                                  L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppo-ne, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                  A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la cau-sa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

 

                           2.4  Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

                                 

                                  Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

                                  Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

                               

                           2.5  Avere acquisito da CV 1

 

                                  Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte emerge che in data 24 giugno 2003 CV 1 ha effettuato un prelievo (dal suo conto di libero passaggio presso la __________) di complessivi fr. 17'193.85 destinato, in ragione di fr. 16'983.95, al finanziamento di quella che sarebbe divenuta l’abitazione coniugale acquistata in comproprietà con AT 1 e di cui al fondo mappale __________ RFD __________ (cfr. VII-7, IX-4, VI-C, XIX; cfr. anche II-3).

 

                                  A momento del matrimonio (18 luglio 2003) non risulta l’esistenza di averi previdenziali di pertinenza della ex moglie suscettibili di essere considerati ai fini del presente giudizio.

                                  Dal fascicolo si evince per contro che al momento dell’introduzione della procedura di divorzio la moglie disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 20'422.75 presso il CV 2 (cfr. XVI), dove risulta essere confluito l’avere previdenziale accumulato sia presso __________ (da marzo 2014 a marzo 2015, cfr. VII-6), sia presso la __________ (da aprile 2015 a giugno 2016, cfr. VII-4), sia presso l’__________ (da ottobre 2015 a febbraio 2017, cfr. VII-3).

 

                                  Ora, capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

 

                                  Per la giurisprudenza federale, anche prelievi anticipati per il finanziamento dell’abitazione effettuati prima del matrimonio vanno considerati ai fini del riparto (DTF 128 V 230), ciò che tuttavia – come evidenziato in dottrina (Bäder Federspiel, op. cit., p. 262, n. 535) – conduce al medesimo risultato che si ottiene considerando (come sostengo alcuni autori: Brunner, cit., pp. 537s, Vetterli/Keel, cit., p. 1622,  Koller, Vorbezüge für den Erwerb von Wohneigentum und Vorsorgeausgleich bei der Scheidung, ZBJV 2001, pp. 137 nota 4) detto prelievo quale avere previdenziale separato che non va incluso nel calcolo della divisione.

 

                                  L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

 

                                  Ne segue che, conformemente al sopra menzionato art. 22a cpv. 3 LFLP e richiamata la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, stante l’assenza di averi previdenziali al momento del matrimonio (18 luglio 2003), considerato il prelievo di fr. 16'983.95 (di cui fr. 0 acquisiti durante il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 20'422.75 presente il 1. ottobre 2019, l’importo accumulato in costanza di matrimonio da CV 1 e suscettibile di essere diviso va cifrato in fr. 20'422.75 (0 + 20'422.75).

 

                           2.6  Avere acquisito da AT 1

 

                                  Dall’inserto si evince che al momento del matrimonio AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 118’394 presso la __________ (cfr. II-2 verso), dove è stato assicurato sino al 31 luglio 2009 e dove il 1. ottobre 2003 ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 116’900 (II-3). è stato in seguito assicurato, sino al 31 dicembre 2015, alla __________ (cfr. sub II-1), dal 1. aprile 2018 al 31 agosto 2019 presso __________ dove alla data del riparto (1. ottobre 2019) era ancora depositato un avere quantificabile (considerati gli interessi) in fr. 186'000 (cfr. VI-B). In data 1. ottobre 2019 egli disponeva pure di un avere di fr. 203 presso la __________ (cfr. VI-A) rispettivamente di un avere di fr. 6'532.35 su un conto di libero passaggio della __________ (cfr. II-2). Da settembre 2020 al 31 dicembre 2022 è stato quindi assicurato presso la __________ (cfr. sub VI-A) ed infine, a partire da gennaio 2023 è assicurato presso l’AT 2 dove dispone di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 168'294.90 (valuta 23 agosto 2024) (cfr. XV).

 

                                  Richiamati i già citati artt. 22a cpv. 3 LFLP, 30c LPP e 331e CO e la tabella di calcolo di cui al Bollettino LPP UFAS n. 143, posto un avere al momento del matrimonio di fr. 118’394 rispettivamente di fr. 119’184.65 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 116'900 effettuato il 1. ottobre 2003 di cui fr. 0 acquisiti durante il matrimonio (stante l’avere di fr. 118'394 presente il 18 luglio 2003) e tenuto conto di un capitale previdenziale complessivo di fr. 192'735.35 (186'000 + 203 + 6'532.35) presente il 1. ottobre 2019, l’importo accumulato da AT 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso ammonta a fr. 192'735.35 (0 + 192'735.35).

 

                           2.7 Conguaglio

 

                                  Sulla scorta di quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 86'156.30 ([192'735.35 20'422.75] : 2).

 

                                  Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previden-za o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010). Le disposizioni precitate esprimono il principio fondamentale del mantenimento della previdenza; esse impediscono di compensare crediti di un coniuge con la prestazione d’uscita di cui l’altro coniuge beneficia (STFA B/131/04 del 23 febbraio 2006 consid. 4.2).

 

                                  Nelle more della presente procedura gli ex coniugi hanno congiuntamente chiesto che l’avere di spettanza della ex moglie stabilito in questa sede non venga trasferito a suo favore (presso il suo istituto di previdenza) – ciò che equivale ad una rinuncia al conguaglio di sua spettanza – ma rimanga sul conto dell’ex marito, onde permettere alla prima di rilevare la quota di comproprietà del secondo e diventare quindi proprietaria unica del fondo mappale __________ RFD di __________ (su cui è stata edificata nel 2003 l’abitazione coniugale) (cfr. VI, VII, X, XIV).

 

                                         Al riguardo è bene ricordare che alle parti non è dato di rinunciare alla divisione dinanzi al tribunale delle assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia essendo di competenza del giudice del divorzio (Baumannn/Lauterburg, in FamKomm / Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141 cpv. 3 CC; STF B 116/03 del 16 agosto 2006 consid. 2.3; DTF 129 III 481). In caso di rinuncia il giudice del divorzio deve segnatamente verificare d’ufficio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità (art. 124b cpv. 1 CC; Dupont, Nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle après divorce, in Hürzeler (ed.) Gleichstellungsrechtliche Fragen im Sozialversicherungsrecht, p. 65).

 

                                  La soluzione prospettata dagli ex coniugi non è pertanto suscettibile di essere omologata.

 

                                  Stante quanto precede, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria ed in assenza di indicazioni dalle parti interessate, l’importo di fr. 86'156.30 dovrà essere trasferito da parte dell’AT 2 a favore di CV 1 presso il CV 2.

 

                                  Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su suddetto importo a far tempo dal 1. ottobre 2019 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

 

                                  In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                           2.8  La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                            1.-  L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 192'735.35.

 

                            2.-  L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 20'422.75.

 

                            3.-  È fatto ordine all’AT 2 di versare a favore di CV 1, presso il CV 2, l’importo di fr. 86'156.30 oltre interessi compensativi dal 1. ottobre 2019.

.

                            4.-  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                            5.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti