Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2024.8

 

jv/gm

Lugano

10 giugno 2024      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 22 febbraio 2024 di

 

 

 AT 1  

 

 

contro

 

 

 

Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  †__________, classe 1976, è stato alle dipendenze del __________ ed era pertanto assicurato per la previdenza professionale presso l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Ipct) al momento del decesso, avvenuto tra l’8 e il 9 novembre 2018 (VI/12 e 25-28).

 

                          1.2.  Il 24 agosto 2020 l’Ipct ha determinato un capitale di decesso di complessivi fr. 26'215.50 individuando quali beneficiari in ragione di metà ciascuno i genitori dell’assicurato, __________ e AT 1 (VI/11).

 

                                  Il 27 agosto 2020 l’istituto di previdenza ha versato alla madre dell’assicurato fr. 13'107.75 (VI/8-10), trattenendo pari importo siccome spettante al padre di cui non conosceva gli estremi (VI/7).

 

                          1.3.  Con scritto del 15 marzo 2022 AT 1 ha comunicato all’istituto di previdenza che “[…] sono stata nominata unica erede del defunto e attendo quindi il 50% restante dell’importo di mia spettanza” (VI/6), rinviando al certificato ereditario del 15 ottobre 2019 rilasciato dal Pretore del Distretto di __________ sulla base del testamento olografo del defunto datato 10 febbraio 2018 (VI/12).

 

                                  Con scritto del 25 marzo 2022 l’Ipct ha comunicato alla madre del defunto che le prestazioni previdenziali non sono vincolate al diritto successorio, ragione per cui anche se il figlio l’ha designata quale unica erede tramite dichiarazione di ultima volontà e su tale base è stato rilasciato il certificato ereditario, tale circostanza non permette il versamento a favore della madre della metà del capitale di decesso spettante al padre (VI/4).

 

                                  Il 28 giugno 2023 la “curatrice” della madre ha comunicato che __________ risultava in vita e residente in Italia, non conoscendone tuttavia gli estremi (VI/2).

 

                          1.4.  Con petizione del 22 febbraio 2024 (erroneamente denominata “opposizione della decisione ipct di Bellinzona”) AT 1 ha chiesto il versamento anche del “50% che è stato trattenuto dal ipct” con la seguente motivazione: “Il pretore del distretto di __________ […] ha dato sentenza in cui mi riconosce come unica erede di mio figlio defunto […]. Il padre biologico __________ di 85 anni, non ha mai riconosciuto il figlio e non si è mai interessato e non ha mai voluto conoscerlo, già al momento della sua nascita, per lui non siamo mai esistiti. Dalla morte di mio figlio biologico […] abbiamo inoltrato una raccomandata di avviso [al padre, n.d.r.] ma senza nessuna risposta […]. Sta di fatto che mio figlio è stato cresciuto dalla sottoscritta senza nessun aiuto finanziario da parte del padre. Ho solo ricevuto dallo stato gli assegni familiari. Dopo la lettera ipct del 25 marzo 2022 ho cercato di [far visita, n.d.r.] a casa del Signor __________ a __________ per più volte e non mi ha mai ricevuta. A questo punto mi rivolgo a voi per risolvere la questione, dato che sono stata riconosciuta come unica erede […]” (I).

 

                          1.5.  Con scritto dell’11 marzo 2024 l’attrice ha prodotto il certificato ereditario del 15 ottobre 2019 e lo scritto dell’Ipct del 25 marzo 2022 (IV/A1-A2).

                          1.6.  Con la risposta di causa l’Ipct ha postulato la reiezione della petizione, adducendo come la legge, il regolamento previdenziale e la dottrina non permettono di versare all’attrice la quota di capitale di decesso spettante al padre. Soggiunge altresì che “L’affermazione della ricorrente [recte: attrice; cfr. STCA 34.2006.37 del 25 maggio 2007 consid. 2.4. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali] secondo cui “il padre biologico ___________ […] non ha mai riconosciuto il figlio […]” stride con i contenuti del già citato certificato relativo allo stato di famiglia dove Egli vi figura esplicitamente come padre. È questo il documento decisivo, oltre al fatto che il __________ era in vita al momento del decesso del figlio, che porta IPCT ad un’unica possibile conclusione, vale a dire l’esigenza di suddividere il capitale di decesso in due parti uguali tra i genitori del defunto” (VI).

 

                          1.7.  Con scritto del 29 marzo 2024 l’attrice ha comunicato “[…] ribadisco di aver contattato più volte il signor __________ il quale non ha voluto incontrarmi né discutere della questione e ha ribadito di non volerne sapere niente del figlio”, invitando il TCA a “cercare al più presto una soluzione per questo problema […]” (VIII).

 

                          1.8.  Con ulteriore scritto dell’8 maggio 2024 l’attrice ha comunicato “Sono in attesa di avere notizie in merito all’incarto in oggetto. Non ho più avuto nessun riscontro in merito […]” (X).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                          2.2.  Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100).

                                  Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

                                  Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati).

                                  Circa la competenza personale, l’art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall’altro, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag. 195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a., 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998, pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con la prima revisione della LPP la via secondo l’art. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

 

                                  In concreto risulta pacifica la competenza territoriale del TCA, l’Ipct avendo sede Bellinzona e †__________ essendo stato da ultimo attivo presso il __________ (cfr. supra consid. 1.1.). Altrettanto pacifica è la competenza materiale, trattandosi di una controversia tra un assicuratore LPP ed un (presunto) avente diritto riguardante il capitale di decesso (DTF 127 V 29 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti; Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK BVG, 2020, n. 20 ad art. 73 LPP; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), LPP et LFLP, 2020, n. 9-12 ad art. 73 LPP; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 6 ad art. 73 LPP).

 

                          2.3.  Oggetto del contendere è sapere se, a torto o a ragione, l’Ipct ha rifiutato di versare all’attrice ulteriori fr. 13'107.75 pari alla quota parte che ritiene spetti al padre di †__________. Incontestato è invece l’ammontare del capitale di decesso di per sé, cifrato dalla Cassa in complessivi fr. 26'215.50.

 

                          2.4.  Giusta l’art. 18 lett. a in initio LPP, il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se – come in casu (cfr. supra consid. 1.1.) – il defunto era assicurato al momento del decesso.

 

                                  Il versamento di un capitale di decesso a favore dei genitori costituisce una prestazione previdenziale sovraobbligatoria (DTF 136 V 49 consid. 4.2. e seg.; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 492, 963, 977, 983 e 984).

                                 

                                  L’art. 20a LPP, che concerne le prestazioni per superstiti nella previdenza sovraobbligatoria (Amstutz, BSK BVG, n. 1 e 8 ad art. 20a LPP; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 2 ad art. 20a LPP), presenta il seguente tenore (sottolineatura del redattore):

 

"  1L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per superstiti:

 

a.      le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall’assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

b.      in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all’art. 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;

c.      in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione

1.      dei contributi pagati dall’assicurato, o

2.      del 50 per cento del capitale di previdenza.

 

2Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.

 

                                  La natura sovraobbligatoria del disposto determina innanzitutto che se esso non viene recepito nel regolamento dell’istituto di previdenza, in mancanza di aventi diritto ex artt. 19-20 LPP (ossia del coniuge superstite, del partner registrato superstite e degli orfani) il corrispondente capitale previdenziale rimane presso l’istituto e neppure gli eredi possono chiederne il versamento (DTF 113 V 287). Inoltre, nell’implementazione dell’art. 20a LPP nei regolamenti, gli istituti di previdenza dispongono di ampia autonomia, potendo prevedere condizioni e presupposti supplementari (compresi accordi individuali), decidere la tipologia di prestazioni (capitale di decesso e/o rendita); tale autonomia è limitata dalla legge in punto dalla cerchia (esaustiva) dei beneficiari e all’ordine a cascata di cui al capoverso 1 lett. a-c, come pure dalle garanzie costituzionali quali il principio di uguaglianza, il divieto di arbitrio e di discriminazione, il principio di proporzionalità e quello della buona fede (Amstutz, op. cit., n. 8, 10, 11, 15, 16, 19-21 e 64 ad art. 20a LPP; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 59 e seg.; Hürzeler/Scartazzini, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), LPP et LFLP, 2020, n. 2, 5, 6, 10, 39 e 40 ad art. 20a LPP; Moser, Überobligatorische Hinterlassenenvorsorge nach Art. 20a BVG: Was gilt es zu beachten?, in: BVG Tagung 2021 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 4 e seg., Vetter-Schreiber, op. cit., n. 3 ad art. 20a LPP).

 

                                  A differenza dello schema a cascata, l’ordine dei beneficiari di prestazioni all’interno del singolo “rango” non è sancito in modo imperativo dalla legge. Gli istituti di previdenza possono quindi definire autonomamente una gerarchia interna (ad esempio riprendendo i criteri del diritto successorio) tra i beneficiari del medesimo rango, oppure lasciare all’assicurato la libertà di privilegiare alcune persone tramite un accordo individuale. Se il regolamento di previdenza non prevede diversamente ed in mancanza di un divergente accordo individuale che privilegia alcuni beneficiari rispetto ad altri, tutti i beneficiari all’interno della medesima categoria vanno trattati in modo paritario per rapporto all’insorgenza del diritto e alla loro posizione giuridica. Ciò significa che la prestazione per i superstiti viene suddivisa in modo proporzionale tra i beneficiari (Amstutz, op. cit., n. 22, 46, 47 e 65 ad art. 20a LPP; Hürzeler/Scartazzini, op. cit., n. 26 ad art. 20a LPP; Riemer-Kafka, Stellung der Erben und des Willensvollstreckers im Sozialversicherungsrecht, in: LBR – Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft Band/Nr. 112, 2016, pag. 153 e seg.; Stauffer, op. cit., n. 967; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 4 con rinvio alla STF 9C_1044/2008 del 29 aprile 2009 consid. 2).

 

                                  Secondo la dottrina i beneficiari ex art. 20a cpv. 1 lett. b LPP, ossia i figli, i genitori e i fratelli o sorelle del defunto sono da definire in modo restrittivo sulla base delle relative definizioni vigenti nel diritto della famiglia. Pertanto, nella definizione di “genitori” non rientrano ad esempio il patrigno e la matrigna (Amstutz, op. cit., n. 45 e 50 ad art. 20a LPP).

 

                                  La prova che nel singolo caso i presupposti per ottenere prestazioni per superstiti sono adempiuti dev’essere portata da chi si prevale di tale diritto, tornando applicabile l’art. 8 CC secondo cui ove la legge non dispone altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (Amstutz, op. cit., n. 18 ad art. 20a LPP con rinvio dottrinale).

 

                          2.5.  L’art. 44 del Regolamento di previdenza dell’Ipct del 17 ottobre 2013 (di seguito: Ripct), in vigore al momento del decesso di †__________ (cfr. supra consid. 1.1.) – e pertanto in concreto applicabile (Amstutz, op. cit., n. 16 ad art. 20a LPP) – presenta il seguente tenore (sottolineatura dal redattore):

 

"  1In caso di decesso di un assicurato in servizio senza diritto a prestazioni di riversibilità di cui agli art. 37, 38, 39, 40 e 41 del presente Regolamento è assegnata una prestazione in favore dei seguenti beneficiari:

a)      al convivente non coniugato nella misura in cui l’assicurato primario abbia notificato preventivamente la convivenza, ritenuto che l’avente diritto produca la relativa documentazione scritta e che:

-         la convivenza sia durata ininterrottamente e con domicilio civile in comune per almeno 5 anni prima del decesso; o

-         vi siano uno o più figli in comune che hanno diritto a una pensione per orfani ai sensi del presente Regolamento;

b)      in assenza di beneficiari di cui al punto a), i figli;

c)      in assenza di beneficiari di cui ai punti a) e b), i genitori;

d)      in assenza di beneficiari di cui ai punti a), b) e c), i fratelli e sorelle.

 

2Il capitale decesso di cui al cpv. 1 corrisponde al 50% dell’avere di vecchiaia acquisito alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso dell’assicurato primario. Questo importo è diminuito del valore attuale di eventuali pensioni per orfani di cui agli artt. 42 e 43 del presente Regolamento. Il valore attuale è calcolato secondo il tasso tecnico valido al momento del decesso, tenendo conto di un versamento fino a 25 anni e considerando il valore della pensione per orfani di diritto valido al momento del decesso.

 

3In caso di più beneficiari la ripartizione avviene in base al loro numero.

 

4Il convivente ai sensi del cpv. 1 lett. a) che percepisce una rendita per vedove o per vedovi o per convivente da un istituto di previdenza professionale non ha diritto al capitale di decesso.”

 

                                  Si rileva innanzitutto che nell’implementare l’art. 20a cpv. 1 lett. a-c LPP, l’Ipct ne ha rispettato la cerchia dei beneficiari e l’ordine a cascata pur creando un ulteriore sott’ordine, ossia privilegiando i figli sui genitori e i genitori sui fratelli e sorelle (cfr. supra consid. 2.4.). Inoltre, all’interno del gruppo “genitori” (art. 44 cpv. 1 lett. c Ripct) l’istituto di previdenza non ha previsto un diverso trattamento tra gli stessi.

                                 

                                  Pertanto, in mancanza di un accordo individuale stipulato tra l’Ipct e †__________ che preveda altrimenti o di un esplicito rinvio al diritto successorio, il capitale di decesso, incontestato nel suo ammontare (cfr. supra consid. 2.3.), andava diviso in ragione di un mezzo a ciascun genitore (cfr. supra consid. 2.4.), ossia fr. 13'107.75 ad AT 1 e fr. 13'107.75 ad ___________, come rettamente concluso dall’Ipct (cfr. supra consid. 1.3. e 1.6.).

 

                          2.6.  L’attrice non condivide la posizione dell’istituto di previdenza e sostiene, da una parte, che il padre non abbia mai riconosciuto il figlio (cfr. supra consid. 1.6.) e, dall’altra, che conformemente al certificato ereditario menzionato in narrativa (cfr. supra consid. 1.3.-1.5.) essa è stata dichiarata unica erede del defunto figlio, circostanze che a suo modo di vedere giustificano il versamento a suo favore di tutto il capitale di decesso.

 

                                  Ora, si rileva innanzitutto che l’asserzione dell’attrice secondo cui __________ non avrebbe mai legalmente riconosciuto il figlio contraddice quanto riportato nei certificati relativi allo stato di famiglia registrato rilasciati il 25 gennaio 2019 (VI/12) e l’11 marzo 2020 (VI/11) dal Servizio circondariale dello stato civile di __________ e che indicano proprio __________ quale padre dell’assicurato. Non si può inoltre ignorare la manifesta contraddizione in cui l’attrice è incorsa, avendo definito nel ricorso __________ come “padre biologico” dell’assicurato (cfr. supra consid. 1.4. e 1.7.).

 

                                  L’attrice medesima afferma che il padre è ancora in vita e residente a __________ (cfr. supra consid. 1.4. e 1.7.), confermando quanto asserito anche dalla di lei “curatrice” (cfr. supra consid. 1.3.).

 

                                  Ne consegue che __________ è da considerare padre di †__________ ed ancora in vita al momento del decesso del figlio.

 

                                  A ben vedere, considerato il tenore degli scritti dell’attrice di cui all’inserto, questo Giudice deve concludere che con ogni verosimiglianza ella intendeva dire che il padre dell’assicurato, benché figuri come tale sul piano legale, di fatto non si era mai occupato del figlio. Tuttavia, tale asserita incresciosa situazione nulla muta al fatto che, come poc’anzi accertato, __________ è da considerare il padre di †__________ ed era ancora in vita (almeno) al momento del decesso del figlio.

                                  Per quanto concerne il certificato ereditario rilasciato il 15 ottobre 2019 attestante AT 1 quale unica erede della successione relitta del figlio, vale quanto segue.

 

                                  Per la giurisprudenza e la dottrina, la pretesa dei beneficiari di prestazioni per superstiti ex artt. 19-20a LPP costituisce un diritto proprio (iure proprio) che non deriva dal diritto successorio (iure hereditatis), bensì – nella previdenza sovraobbligatoria – da un contratto a favore di terzi ex art. 112 cpv. 2 CO, ragione per cui tali prestazioni non ricadono nella massa successoria, non sono assoggettate all’azione di riduzione, non sono toccate da un rifiuto dell’eredità e, di principio, neppure da un’indegnità ex art. 540 CC (DTF 142 V 233 consid. 2.3, 140 V 50 consid. 3.1, 131 V 27 consid. 3.1. e 129 III 305 consid. 2.1 e seg.; Amstutz, op. cit., n. 49 e 84 ad art. 20a LPP; Amstutz, Die Begünstigtenordnung der beruflichen Vorsorge, in: ZStöR Band/Nr. 215, 2014, pag. 23 e seg.; Hürzeler, Erbrecht – Schnittstellen mit der beruflichen Vorsorge, in: Schweizer Personalvorsorge 11-14, pag. 100 e seg.; Hürzeler/Scartazzini, op. cit., n. 3 ad art. 18 LPP; Moser, op. cit., pag. 2 e seg.; Riemer-Kafka, op. cit., pag. 151 e seg.).

 

                                  Ne consegue che, in applicazione della surriferita giurisprudenza e dottrina al caso in disamina, si deve concludere che quanto attestato dal certificato ereditario del 15 ottobre 2019, ossia che dal profilo del diritto successorio AT 1 è unica erede di †__________, è in concreto irrilevante, giacché la quota parte del capitale di decesso spettante ad __________, quale padre dell’assicurato, non deriva dal diritto successorio ma è un diritto proprio derivante dalla previdenza professionale, in applicazione dei combinati artt. 20a cpv. 1 lett. b LPP e 44 cpv. 1 lett. c) Ripct.

 

                          2.7.  Visto tutto quanto precede la richiesta attorea deve essere respinta.

 

                          2.8.  La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  La petizione è respinta.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti