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redattore: |
Manuel Piazza, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 28 novembre 2025 di
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contro |
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in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. AT1, nato nel 1989, il 16 aprile 2013 ha firmato un contratto-quadro con la ______ SA, regolante le missioni che avrebbe poi adempiuto quale infografico per aziende terze ed effettivo con la conclusione di contratti complementari (Contratto-quadro sub doc. A9). Tale contratto prevedeva che egli fosse assicurato per la previdenza professionale presso la CV1 (in seguito: Fondazione), alla quale è poi stato annunciato con un pensum del 70% (doc. VIII 1).
1.2. Con decisione del 27 aprile 2016 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita con un grado d’invalidità del 50% dal 1. ottobre 2015; il problema di salute era sì sorto già il 12 novembre 2013, considerato tuttavia che la domanda era stata presentata tardivamente e che egli aveva beneficiato di provvedimenti AI, il versamento della rendita è stato posticipato (docc. 52 e 57 seg. incarto AI). La decisione è passata in giudicato, non essendo stata contestata.
1.3. Sulla base di questa decisione la Fondazione ha erogato le rendite della previdenza professionale di sua competenza, con il medesimo grado d’invalidità (cfr. i certificati di rendita di cui al doc. 2).
1.4. Con decisione dell’11 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha aumentato la rendita al 60%, avendo stabilito tale grado d’invalidità dal 1. gennaio 2024 (doc. 97 incarto AI). Anche questa decisione è passata in giudicato, non essendo stata contestata.
1.5. A seguito della succitata decisione la Fondazione, con scritto del 19 settembre 2025, ha informato l’assicurato che il grado d’invalidità – da stabilirsi, nell’ambito della previdenza professionale, autonomamente – era del 22% dal 1. ottobre 2015 (quindi al di sotto del grado minimo [40%] per ottenere una prestazione) e del 43% dal 1. gennaio 2024 (corrispondente a un grado di prestazione del 32,5%). La Fondazione avrebbe comunque rinunciato a chiedere la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente, poiché l’errore le era imputabile, mentre che a partire dal 1. novembre 2025 preannunciava una correzione delle prestazioni (doc. A8).
Con scritto del 9 ottobre 2025 l’assicurato ha contestato la preannunciata riduzione delle prestazioni (doc. A7).
Con scritto del 3 novembre 2025 la Fondazione ha comunicato all’assicurato che questi non avrebbe ricevuto alcuna rendita, azzerata per evitare una sovraindennizzazione (doc. A5).
1.6. Con il medesimo scritto di cui al punto precedente l’assicurato aveva altresì contestato la riduzione del proprio avere di vecchiaia, notata confrontando il certificato della cassa pensione (parte passiva) valevole dal 1. gennaio 2025 con quello valevole dal 1. novembre 2025 (doc. A7).
Con scritto datato 7 (ma consegnato alla Posta il 12, cfr. doc. A6) ottobre 2025 la Fondazione ha comunicato all’assicurato che, considerata “la sua uscita dalla cassa pensione al 01.11.2025”, questi “ha diritto alla seguente prestazione di uscita: CHF 3'906.75” (doc. 3.5).
Al riguardo l’assicurato ha chiesto spiegazioni con messaggio di posta elettronica del 14 ottobre 2025 (doc. A6).
In risposta, il 16 ottobre 2025, la Fondazione ha fornito le spiegazioni del caso (doc. A6).
1.7. Con scritto del 5 novembre 2025 l’assicurato ha ribadito le proprie contestazioni (doc. A4), ma la Fondazione ha confermato la correttezza del proprio operato con scritto del 26 novembre 2025 (doc. A1).
1.8. Con la presente petizione l’assicurato chiede di condannare la Fondazione al ripristino delle rendite indebitamente sospese, accertando che il calcolo dell’invalidità rispecchi quello dell’Ufficio AI, e dell’avere di vecchiaia (parte passiva) all’importo originale di fr. 10'120.45.
Ritiene innanzitutto che il reddito senza invalidità andrebbe proiettato al 100% e non limitato al 70%, il suo grado di occupazione essendo dovuto alla fluttuazione delle missioni ma non a una scelta volontaria. Rileva inoltre una violazione del principio di trasparenza e del dovere di informazione nella mancata citazione da parte della Fondazione della DTF 144 V 63, sulla quale presumibilmente si fonda il ricalcolo. Contesta poi il reddito ipotetico da invalido attribuitogli nel calcolo del sovraindennizzo, irrealistico data la sua condizione di salute e lontano dal reddito effettivo. La riduzione dell’avere di vecchiaia (parte passiva) sarebbe infine avvenuta senza preavviso né decisione e violando la buona fede, in quanto l’errore sarebbe imputabile alla Fondazione.
1.9. Con la risposta di causa la Fondazione chiede la reiezione della petizione, che eventuali spese processuali siano poste a carico dell’attore e che questi le corrisponda fr. 2'500 per ripetibili.
Adduce innanzitutto di aver stabilito il grado d’invalidità sulla base del reddito senza invalidità in funzione del grado d’occupazione assicurato al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa, il reddito utilizzato dall’Ufficio AI in funzione di un’attività a tempo pieno non essendo determinante così come non lo sarebbero la prova – comunque contestata – di un impiego superiore al suddetto grado di occupazione o attività aggiuntive. Osserva inoltre che la comunicazione del 19 settembre 2025 conterrebbe tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione, non sussistendo alcun obbligo di citare riferimenti giurisprudenziali. Indica poi che l’attore non potrebbe rimettere in discussione il reddito ipotetico con invalidità considerato dall’Ufficio AI, non avendone contestato la decisione, e di non essere vincolata al reddito – basso – effettivamente conseguito. Spiega infine che l’avere di vecchiaia sarebbe ripartito diversamente ma nell’insieme – considerando anche la parte attiva – in maniera invariata, ciò che sarebbe la conseguenza del nuovo grado di prestazione.
1.10. Con osservazioni del 24 febbraio 2026 l’attore si è confermato nelle sue domande e allegazioni, respingendo altresì la richiesta di ripetibili della Fondazione.
Allega documentazione a comprova del fatto di essere stato disponibile a lavorare al 100% e che per novembre 2013 – al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa – gli sarebbero stati assegnati turni equivalenti a un grado d’occupazione al di sopra di quello preteso dalla Fondazione. Sostiene inoltre che la correzione di un errore imputabile alla Fondazione a danno di un assicurato che ha ricevuto per anni prestazioni sulla base di comunicazioni ufficiali, sulle quali avrebbe il diritto di fare affidamento, violerebbe il principio della buona fede.
1.11. Il 4 marzo 2026 questo Tribunale ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto relativo all’attore, che le parti hanno potuto consultare presso la cancelleria.
1.12. Con scritto del 23 marzo 2026 la Fondazione ha ribadito la propria posizione, contestando gli argomenti dell’attore.
Al riguardo, egli non ha formulato osservazioni.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100).
Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Siccome il luogo dell’azienda presso la quale l’attore è stato assunto si trova in Ticino, e meglio a ______ (Contratto-quadro sub doc. A9), e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è innanzitutto la questione di sapere se la Fondazione, alla quale l’attore è stato assicurato dal 1. maggio 2013, debba continuare a versargli una prestazione d’invalidità LPP corrispondente a un grado d'invalidità del 50% anche dopo il 1. novembre 2025.
L’istituto previdenziale non contesta i periodi di inabilità lavorativa riconosciuti dall’Ufficio AI con le decisioni del 27 aprile 2016 e dell’11 febbraio 2025. Nemmeno censura i diversi gradi d’invalidità stabiliti dall’amministrazione nelle succitate decisioni. Ritiene, tuttavia, che al calcolo del grado di invalidità in ambito previdenziale si debba procedere orientandosi in funzione del grado d’occupazione assicurato al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa (70%) e non, come fatto dall’AI nell’ambito di sua competenza, a un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno. Ne scaturirebbe un grado d’invalidità del 43% dal 1. gennaio 2024, conferente il diritto a una rendita del 32,5% (dal 1. novembre 2025, a seguito dello scritto del 19 settembre 2025 della Fondazione all’attore, tuttavia azzerata per evitare una sovraindennizzazione).
Dal canto suo, l’attore ritiene che la Fondazione debba conformarsi alle decisioni dell’Ufficio AI, che ha stabilito un grado d'invalidità del 50% dal 1. ottobre 2015 e del 60% dal 1. gennaio 2024, e ripristinare la rendita di invalidità della previdenza professionale del 50% versata fino al 31 ottobre 2025.
2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:
a. nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;
b. in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c. diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.
Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2, B 95/04 del 10 gennaio 2005, B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag. 126). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria oppure il peggioramento della stessa (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). L'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).
Le prestazioni sono dovute dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è – o era – affiliato al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (DTF 118 V 98; SVR 1998 BVG n. 14, 1994 BVG n. 14).
D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356).
I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (DTF 117 V 332 consid. 3; SZS 2005 pag. 243; SVR 1994 BVG n. 18 pag. 57, n. 14 consid. 2b pag. 38).
Qualora, inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 n. 49).
Va altresì ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che l'art. 23 vLPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG n. 80).
2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI; ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. in merito DTF 140 V 470 consid. 3.3.2 pag. 474).
L'istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).
Basandosi su questa disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. Per la giurisprudenza l'art. 26 OPP 2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b; SZS 1994 pag. 236, 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che le indennità siano state effettivamente versate, un semplice diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 26 BVV 2 n. 3 pag. 396 con riferimenti; Hürzeler in: Schneider/Geiser/Gächter (edit.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 26 n. 8 pag. 387).
Il diritto ad una rendita d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne (regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26 n. 10 pag. 387).
L'istituto di previdenza non autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni cumulative previste dall'art. 26 OPP 2 (o in difetto di una specifica norma regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24 OPP 2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP, considerato come le indennità giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n. 11 pag. 388 con riferimenti).
2.5.
2.5.1. Giusta l’art. 4 LAI l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato, quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476). In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 111 V 21, 109 V 28; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989, pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse. Dalla stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità sono di principio i medesimi (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG n. 15 consid. 3c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155, 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG n. 22 pag. 57 consid. 2, 1994 BVG n. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., n. 1018 segg.). Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 118 V 39 consid. 2b, 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle constatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (DTF 132 V 1, 130 V 78). Questo vincolo vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V 308).
2.5.2. L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; SVR 1995 BVG n. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4 n. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).
D’altra parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'Ufficio AI, l'istituto LPP – che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI – non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009, B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre 2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003; vedi anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e gli art. 73bis cpv. 2 lett. f e 76 cpv. 1 lett. a OAI). La questione di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).
Secondo il TF, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009, B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (STF B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000; Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45).
In virtù dell’art. 6 LPP, gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465 seg. consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (DTF 118 V 35; SZS 1995 pag. 466 consid. 4b/aa). Se essi infatti adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1 e 1a). In altri termini, se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo (STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3). Se per esempio essi fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (DTF 115 V 208 consid. 2c, 115 V 215 consid. 4c; SZS 2002 pag. 155, 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG n. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG n. 15 consid. 3c). Se invece il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (DTF 118 V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.; SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56).
2.5.3. A proposito della questione qui rilevante degli assicurati occupati parzialmente, va innanzitutto detto che, considerato come la LPP, contrariamente all’AI, assicuri solo le persone attive professionalmente, in ambito previdenziale è determinante solo la diminuzione della capacità lavorativa riferita alla parte salariata. Richiamato il principio assicurativo valido nell’ambito della previdenza professionale per il quale un diritto a prestazioni d’invalidità della LPP è dato soltanto se e nella misura in cui esiste una copertura assicurativa, la commisurazione del grado di invalidità avviene di conseguenza in base all’effettivo grado di occupazione al momento in cui è subentrata l’inabilità lavorativa la cui causa ha poi portato all’invalidità, tenendo in considerazione anche eventuali inabilità lavorative esistenti già in precedenza (DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C_837/2017 del 7 giugno 2018 consid. 5.3 con riferimenti; STFA B 47/97 del 15 marzo 1999 pubblicata in SZS 2001 pag. 85 segg.; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, n. 489 seg. pag. 205 segg.). Se la persona assicurata esercitava un’attività a tempo parziale, non vi è quindi diritto a prestazioni, se e nella misura in cui essa, malgrado la riduzione della capacità lavorativa per motivi di salute, può o potrebbe lavorare ancora nell’originaria misura. In questo caso infatti il rischio invalidità si è realizzato unicamente nella quota di un’attività a tempo pieno non assicurata a livello previdenziale (pari al 100% meno il grado di occupazione effettivo) (DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C-25/2018 del 12 marzo 2018 consid. 3.1, 9C_821/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2, 9C_161/2007 del 6 settembre 2007 consid. 2).
Nella sentenza di principio del 7 marzo 2018 pubblicata in DTF 144 V 63 il Tribunale federale, oltre a confermare la non applicabilità nell’ambito della previdenza professionale del nuovo metodo dell’AI per il calcolo del grado di invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e per il resto svolgono mansioni consuete giusta l’art. 27bis OAI, riferendosi anche ai casi come quello che qui ci occupa, ha così descritto le modalità di calcolo delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale in caso di attività a tempo parziale (art. 23 lett. a LPP; art. 28 cpv. 1 lett. b e art. 28a cpv. 3 LAI):
" Il grado d'invalidità determinante per la previdenza professionale è stabilito sulla base del reddito senza invalidità in funzione del grado dell'attività esercitata a tempo parziale e non rispetto a un (ipotetico) tempo pieno (consid. 6.2; conferma della giurisprudenza).
Il metodo di calcolo più chiaro e semplice, nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità abbia determinato il grado d'invalidità sulla base di un'attività a tempo pieno, consiste nel tener conto da parte dell'istituto di previdenza del reddito senza invalidità fissato dall'assicurazione per l'invalidità, cui è in linea di principio legato, adeguandolo in funzione del tasso d'attività a tempo parziale, procedendo poi su questa base (come anche su quella degli altri parametri di principio vincolanti) a un nuovo confronto dei redditi (consid. 6.3.2).”
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata nella DTF 144 V 72, nella quale la Corte federale, esprimendosi sul principio dell'applicazione uniforme della nozione d'invalidità in caso di attività lucrativa esercitata a tempo parziale (art. 26 cpv. 1 LPP), ha ribadito che il grado d'invalidità stabilito dagli organi dell’AI è vincolante per l'istituto di previdenza solo per quanto attiene all'attività lucrativa (consid. 4.2 e 4.3; cfr. anche DTF 120 V 110 consid. 4b seg.; Stauffer, op. cit. n. 1025, 1068 e 1070; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 24 n. 7 e 25). In effetti, contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si prende in considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilità di guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (conferma della giurisprudenza; consid. 5.3.3 e 5.3.4; cfr. l’analisi critica della giurisprudenza federale in: Emilie Conti Morel, Nouveaux paradigmes pour le calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel en assurance-invalidité et en prévoyance professionnelle, in: SZS 62/2018 pag. 367 segg; cfr. anche Ueli Kieser, Aktuelle Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht, in: Pläydoyer 4/19 pag. 58).
Il Tribunale federale è stato nuovamente chiamato a pronunciarsi sul tema in un caso sfociato nella STF 9C_123/2023 del 1. febbraio 2024. L’Alta Corte, dopo un approfondito esame, ha confermato la propria giurisprudenza, sottolineando che non esistono motivi seri e oggettivi per modificarla. In quel caso si trattava di un’assicurata attiva a tempo parziale, che l’Ufficio AI ha considerato avrebbe lavorato a tempo pieno senza il danno alla salute. L’Ufficio AI ha quindi determinato un grado d’invalidità del 56% mentre che, per l’istituto previdenziale, il grado d’invalidità in ambito LPP, riferito al tasso d’attività del 60%, ammontava al 27%. Per un commento della sentenza federale cfr. Francesca Cometta Rizzi, Évaluation des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle en cas d’activité lucrative partielle (art. 23 let. a LPP), in: SZS/RSAS 3/2024 pag. 164.
Il grado d’invalidità determinante per la previdenza professionale si calcola, quindi, in funzione del tasso di attività lucrativa a tempo parziale e non in rapporto ad un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno. Di conseguenza il grado d’invalidità calcolato dall’AI, se basato su un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno, deve poi venir convertito per la previdenza professionale. Secondo il Tribunale federale, come detto, per l’istituto di previdenza il metodo più semplice è quello di stabilire il grado d'invalidità sulla base del reddito da valido fissato dall’Ufficio AI, al quale è di principio vincolato, convertendolo in funzione dell’effettiva percentuale dell'attività esercitata a tempo parziale, ed effettuare quindi un nuovo confronto dei redditi su questa base e su quella degli altri parametri vincolanti, in particolare del salario da invalido (DTF 144 V 63 consid. 6.3.3; Bollettino LPP UFAS n. 148 cifra 990; cfr. in merito Elisabeth Glättli, Nouvelle méthode de calcul de l’AI pour le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, Conséquences pour la prévoyance professionnelle, in: Schweizer Personalvorsorge 9-18, pag. 96 seg.).
Nella misura in cui l’attore contesta la citata giurisprudenza, asserendo che il calcolo dell’invalidità dovrebbe rispecchiare quello dell’Ufficio AI, questo Tribunale si limita a rinviare alle recenti pronunce, nelle quali il Tribunale federale ha confermato la sua prassi indicando i motivi che non permettono di apportare dei correttivi alla stessa, non essendo adempiuti i rigorosi presupposti necessari per una modifica della giurisprudenza (STF 9C_123/2023 del 1. febbraio 2024 consid. 3.2; DTF 147 V 342 consid. 5.5.1, 146 I 105 consid. 5.2.2, 144 V 72 consid. 5.3.2, 141 II 297 consid. 5.5.1). In particolare la Corte federale ha nuovamente rinviato alla differente concezione che sta alla base della previdenza professionale da un lato, e dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione contro gli infortuni (per un recente caso ticinese relativo a quest’assicurazione cfr. STF 8C_627/2024 del 13 maggio 2025 consid. 6.3.2) dall’altro, ciò che non consente di applicare per analogia i principi della commisurazione dell’invalidità vigenti in ambito LAINF o il nuovo modello in ambito AI introdotto dall’art. 27bis cpv. 2-4 OAI (in vigore dal 1. gennaio 2018), poiché una simile applicazione per analogia sarebbe contraria al sistema e contravverrebbe al principio assicurativo vigente in ambito previdenziale.
In questo senso non è rilevante il fatto che l’attore era disponibile a lavorare al 100%, né di riflesso lo sono i documenti che egli trasmette a comprova di questa sua disponibilità: il contratto di lavoro presso ______ Sagl e la conferma dell’obbligo di prestare servizio civile (entrambi sub doc. A9), il messaggio di posta elettronica del 10 aprile 2013 da parte del datore di lavoro in cui questi indica che “le prospettive (…) sono ottime” (doc. B1), i conteggi di stipendio presso ______ Sagl (doc. B4) e quelli presso la ___ (doc. B5) e il piano di servizio presso quest’ultima per novembre 2013 (doc. B11).
Infine, nella STF 9C_661/2024 dell’8 luglio 2025 riguardante il caso di una lavoratrice impiegata al 60% in un’azienda (e quindi affiliata a un istituto di previdenza) e che collaborava al 30% nella ditta del marito (senza remunerazione, che l’Ufficio AI ha quindi stimato sulla base di valori statistici), il Tribunale federale ha precisato che nell’ambito della previdenza professionale il reddito da valido determinante per l’assicurazione invalidità non può essere ripreso tale e quale quando un’attività non assicurata dalla previdenza professionale è stata esercitata parallelamente a un’attività assicurata. Sarebbe contraddittorio escludere l’attività non assicurata per quanto concerne il tasso d’occupazione ma continuare a prendere in conto il reddito che ne deriva. Di conseguenza, il reddito determinante per la previdenza professionale non può includere il reddito proveniente da un’attività non assicurata. Per un commento della sentenza federale cfr. Francesca Cometta Rizzi, Art. 23 let. a et 24 al. 1 LPP dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021: taux d’invalidité pertinent au regard du droit de la prévoyance professionnelle en cas d’exercice d’une activité non couverte par la prévoyance professionnelle parallèlement à une activité couverte par la prévoyance, in: SZS/RSAS 3/2026 pag. 156-158.
2.6. Secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media. Con il nuovo art. 24a LPP il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità nel senso dell’AI è compreso tra il 50 e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità nel senso dell’AI si pone tra il 40 e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
Nell’ambito della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24a LPP, che l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 24 n. 23 pag. 108).
2.7. Secondo la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità del 2. pilastro dev’essere modificata o soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali di una rendita dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni regolamentari per quanto riferito alle prestazioni sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4 pagg. 437-440; 138 V 409 consid. 3.2 pag. 415 seg. con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1 pag. 68; Hürzeler, in: Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1322 pag. 425).
L'istituto di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere sulla base di propri accertamenti.
In questo caso, il momento in cui la soppressione prende effetto si determina in analogia all'art. 88bis cpv. 2 OAI. L'ammissibilità di una soppressione retroattiva dipende tuttavia dalla violazione dell'obbligo di informare nei confronti dell'istituto di previdenza e non dell'Ufficio AI (DTF 133 V 67 consid. 4.3.5 pagg. 70-72).
Secondo l’art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 133 V 108 e 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI (DTF 138 V 409 consid. 3.3 pag. 416 con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.5 pagg. 70-72).
2.8. Il “Vorsorgereglement für die BVG-Basisvorsorge” della Fondazione (doc. 20, in vigore dal 1. gennaio 2012 secondo la cifra 57 n. 1 e quindi in concreto applicabile), con riferimento alle prestazioni per invalidità, alla cifra 20 prevede in particolare che:
" 2. Anspruchsvoraussetzung
(…)
Ein Anspruch auf Invaliditätsleistungen gemäss den Ziffern 22 und 23 setzt voraus, dass die versicherte Person
- im Sinne der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) zu mindestens 40% invalid ist und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, aufgrund dieses Vorsorgereglementes versichert war; oder
(…)
4. Invaliditätsgrad
Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre.
5. Leistungsbemessung
Die Leistungen werden in folgendem Ausmass ausgerichtet:
Grad der Arbeitsunfähigkeit bzw. Invalidität Leistungsgrad
in % in %
0-39 0
40-49 25
50-59 50
60-69 75
ab 70 100”.
Dal tenore di queste norme emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare della Fondazione coincide sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI. Non è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione divergente dall’art. 23 LPP, anzi la cifra 20 n. 2 del Regolamento ne conferma i principi, ragione per cui la suesposta giurisprudenza sviluppata su questa norma è in concreto applicabile.
2.9. Nella fattispecie va innanzitutto rilevato che la decisione dell'Ufficio AI del 27 aprile 2016, attribuente all’attore una mezza rendita con un grado d’invalidità del 50% dal 1. ottobre 2015, non è stata notificata alla Fondazione. Quest’ultima, però, il 22 luglio 2016 ha chiesto copia degli atti relativi all’attore all’Ufficio AI (doc. 61 incarto AI), che il 27 luglio 2016 ha ottemperato alla richiesta (doc. 60 incarto AI); oltre il termine di 30 giorni, comunque, per interporre ricorso.
Alla Fondazione è invece stata notificata la decisione dell’11 febbraio 2025 dell’Ufficio AI. Poiché la Fondazione non l’ha impugnata, questo Tribunale deve ritenere vincolanti le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione, secondo cui l’attore ha diritto ad una rendita AI con un grado d’invalidità del 60% dal 1. gennaio 2024.
In applicazione della giurisprudenza esposta al consid. 2.5.3 la Fondazione è però vincolata alle conclusioni sul grado di invalidità tratte dall’Ufficio AI solo nella misura in cui le stesse riguardano la determinazione dei salari da computare nel confronto dei redditi per la parte salariata, non invece nella misura in cui ha effettuato il calcolo del grado d’invalidità riferendosi, per quanto riguarda il reddito da valido, ad un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno. Inoltre, considerando che l’Ufficio AI ha stabilito il reddito da valido sulla base di dati statistici e qualificando l’attore come informatico (doc. 45 incarto AI, pag. 2) – non, quindi, sulla base del suo effettivo salario quale infografico presso la ______ SA –, questo Tribunale ritiene che non vi si possa fare capo. Come rammentato dal Tribunale federale nella recente STF 9C_661/2024 dell’8 luglio 2025, infatti, il reddito da valido ai sensi del diritto della previdenza professionale deve essere determinato, partendo dagli accertamenti dell’Ufficio AI, unicamente sulla base dell’attività assicurata a questo titolo, senza tenere conto del reddito proveniente dall’attività parallela non assicurata (consid. 4.2 seg.). Ciò vale a maggior ragione se, come nel caso che ci occupa, il salario da valido è stato stabilito dall’Ufficio AI sulla base di un’attività ipotetica e dati statistici. Nel caso concreto va quindi utilizzato quale reddito da valido il salario assicurato di fr. 45'000 (doc. VIII 1), annunciato dal datore di lavoro alla Fondazione nel 2013 e come tale non contestato dall’attore, tanto più che è su questo salario che sono stati calcolati i contributi LPP, corrispondenti a fr. 28.70 mensili indipendentemente dalle ore lavorate e dal salario effettivamente percepito (doc. B3). Ciò rende superfluo stabilire con esattezza quale sia stata la percentuale d’occupazione dell’attore, fonte di divergenze tra questi e la Fondazione e problematico, in quanto il rapporto di lavoro è durato troppo poco (da maggio a novembre 2013) per poter fare una media su un periodo sufficientemente lungo per avere una visione d’insieme attendibile, considerate le oscillazioni nelle ore lavorative mensili previste nella professione di infografico, così come addotto dall’attore e non contestato dalla Fondazione. La Fondazione – o il tribunale, in caso di controllo giudiziale – deve procedere, poi, ad un raffronto dei redditi sulla base dei parametri così determinati. Si noti che il reddito riportato nel certificato di salario (fr. 22'001.10; doc. B12), calcolato su un anno, è leggermente inferiore al salario assicurato. Analizzando anche solo sommariamente i conteggi di salario agli atti (tutti sub doc. B3), parrebbe comunque emergere un tasso d’occupazione minore di quello ritenuto dalla Fondazione, ciò che andrebbe a detrimento dell’attore. Senza contare il mese di novembre in cui si è manifestato il problema di salute, risulta infatti che l’attore ha lavorato 106 ore a maggio (12 giorni da 8 ore l’uno, una mezza giornata da 4,5 ore [cfr. doc. B2, p.to 2.2] e 5,5 ore di straordinari; non è invece dato sapere a cosa si riferisca il dato “salario giornaliero 2”), 48,5 ore a giugno (6 giorni e 0,5 ore di straordinari; non è invece dato sapere a cosa si riferisca il dato “notturna (giornaliero)”), 33,75 ore a luglio (4 giorni e 1,75 ore di straordinari), 59,75 ore complessive ad agosto e settembre (7 giorni e 3,75 ore di straordinari; il conteggio di settembre vale anche per agosto, cfr. la dicitura “periodo di computo dal 01.08.2013 al 30.09.2013” ivi riportata) e 113,5 ore a ottobre (12 giorni, due mezze giornate e 8,5 ore di straordinari), perciò per una media su questi sei mesi di 60,25 ore. Questa cifra, rapportata all’orario medio di lavoro settimanale di 41 ore nel 2013 per il ramo economico 58-63 (“Servizi di informazione e comunicazione”) e quindi a 177 ore mensili (41 x 52 : 12), dà un tasso d’occupazione di poco superiore al 34%.
Per il periodo da gennaio 2024 (ossia dal momento in cui l’Ufficio AI ha aumentato la rendita dell’assicurazione invalidità, considerato altresì che la rendita della previdenza professionale di cui l’attore ha chiesto il ripristino non è stata più versata da novembre 2025) fa stato, per quanto riguarda il salario da valido, un salario di fr. 48’415.65, ottenuto indicizzando il salario assicurato di fr. 45'000 nel 2013 al 2014 (+1% nel ramo economico 58-63 [“Servizi di informazione e comunicazione”]), al 2015 (+0%), al 2016 (+0.4%), al 2017 (+0.9%), al 2018 (+1.4%), al 2019 (+0.5%), al 2020 (+1.9%), al 2021 (-1.8%), al 2022 (+1.7%), al 2023 (+1.7%) e al 2024 (-0.3%). Per quanto riguarda il salario da invalido, l’Ufficio AI ha stabilito un salario, considerata un’incapacità lavorativa del 50% nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa, di fr. 36'523.78 (doc. 96 incarto AI, pag. 2). Al riguardo va precisato che a questo parametro non v’è ragione di derogare nell’ambito della previdenza professionale, che l’attore – pur avendo avuto un interesse legittimo – non ha contestato la decisione dell’Ufficio AI che poggiava su questo elemento e che egli, laddove considera irrealistico il reddito ipotetico da invalido attribuitogli data la sua condizione di salute, non comprova quest’affermazione, senza che a un esame dell’incarto AI emergano indizi in questa direzione. Trattandosi di un reddito ipotetico, è infine irrilevante che sia lontano da quello effettivo, come sostenuto dall’attore.
Il calcolo del grado di invalidità si presenta come segue:
- reddito da valido 2024: fr. 48’415.65;
- reddito da invalido 2024 (valore statistico, calcolato in applicazione del nart. 26bis cpv. 3 OAI): fr. 36'523.78.
Il grado di invalidità LPP ammonta di conseguenza al 24.56%, calcolato come segue:
(48’415.65 - 36'523.78) x 100 = 24.56%
48’415.65
Pertanto, modificatisi i parametri per il calcolo, perlomeno a partire da gennaio 2024 non si ottiene un grado d’invalidità pensionabile in ambito LPP (40% secondo la cifra 20 n. 5 del Regolamento della Fondazione). Risulta a questo punto superfluo esaminare la questione della sovraindennizzazione.
Questo Tribunale, sebbene giunga a un grado d’invalidità diverso rispetto alla Fondazione, deve quindi concludere che non sono comunque adempiuti i presupposti di cui all’art. 23 LPP per il riconoscimento all’attore di una rendita del 2. pilastro da parte della Fondazione, che con comunicazione del 19 settembre 2025 ha pertanto correttamente soppresso il diritto alla rendita d’invalidità LPP a contare dal mese di novembre 2025, considerato che non può essere imputata una violazione dell’obbligo d’informare in capo all’attore.
2.10. Per quanto riguarda la richiesta dell’attore di ripristinare l’importo originale di fr. 10'120.45 dell’avere di vecchiaia (parte passiva), la riduzione essendo avvenuta senza preavviso né decisione, la Fondazione nella risposta di causa ha spiegato che in conseguenza del nuovo grado di prestazione l’avere di vecchiaia è stato ripartito diversamente ma nell’insieme – considerando anche la parte attiva – è rimasto invariato. Dopo questa spiegazione, nel suo successivo scritto l’attore non è più tornato sulla questione.
La Fondazione ha operato sulla base della cifra 14 n. 2 primo paragrafo del proprio Regolamento, secondo il quale:
" wird eine versicherte Person teilweise arbeitsunfähig, so wird ihre Vorsorge aufgeteilt in einen «aktiven» Teil und einen «invaliden» Teil. Für die Lohnaufteilung wird derjenige Lohn zu Grunde gelegt, der unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit gültig war. Die Aufteilung erfolgt aufgrund des Leistungsgrades gemäss Ziffer 20.5. Die allenfalls im Vorsorgeplan erwähnten Grenzbeträge werden entsprechend reduziert”.
Secondo l’art. 15 cpv. 1 OPP 2, dal titolo marginale “Casi d’invalidità parziale”, “se l’assicurato beneficia di una rendita parziale d’invalidità, l’istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita e in una parte attiva”. Per il cpv. 2 prima frase del medesimo articolo, poi, “la parte dell’avere di vecchiaia fondata sull’invalidità parziale deve essere trattata secondo l’articolo 14”; mentre che, per la seconda frase, “l’avere di vecchiaia fondato su un’attività lucrativa continuata è equiparato all’avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3–5 LFLP”. L’art. 14 OPP 2 specifica infine, per quanto qui d’interesse, che “nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP” (cpv. 1) e che “se il diritto a una rendita d’invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell’invalidità, l’assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia” (cpv. 4). Cfr.al riguardo Berger, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 34 n. 25, pag. 431.
Beneficiando l’attore di una rendita parziale d’invalidità dal 2015, la Fondazione ha inizialmente e correttamente, giusta la cifra 14 n. 2 primo paragrafo del proprio Regolamento e l'art. 15 cpv. 1 OPP 2, diviso l’avere di vecchiaia in due parti: una corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita (parte passiva, ovvero 50%), trattata secondo l’art. 14 OPP 2 (a cui rinvia l’art. 15 cpv. 2 prima frase OPP 2) e relativamente alla quale la Fondazione ha quindi continuato a tenere il conto di vecchiaia dell’attore; l’altra (parte attiva) relativa alla parte di capacità lavorativa (50%), che è equiparata, come prescritto dall’art. 15 cpv. 2 seconda frase OPP 2, all’avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo pieno e che è poi stata trattata secondo gli articoli 3–5 LFLP.
Resasi conto con la notificazione della decisione dell’Ufficio AI dell’11 febbraio 2025 di non aver correttamente applicato i principi relativi al calcolo del grado d’invalidità nell’ambito della previdenza professionale, con effetto dal 1. novembre 2025, oltre a modificare la rendita, conformemente all’art. 15 cpv. 1 OPP 2 la Fondazione ha parallelamente adeguato al nuovo grado di prestazione del 32,5% (rispetto al precedente 50%) l’avere di vecchiaia dell’attore, che come da questi addotto è passato dai fr. 10'120.45 del 1. gennaio 2025 (cfr. il certificato della cassa pensione (parte passiva) valevole dal 01.01.2025 sub doc. 3.6, pag. 1) ai fr. 7'255.20 del 1. novembre 2025 (cfr. il certificato della cassa pensione (parte passiva) valevole dal 01.11.2025 sub doc. 3.6, pag. 1). Essa ha però altresì emesso conformemente all’art. 15 cpv. 2 seconda frase OPP 2 un nuovo certificato per la parte attiva, che dà atto di un avere di vecchiaia dal 1. novembre 2025 di fr. 3'906.65 (cfr. il certificato della cassa pensione (parte attiva) valevole dal 01.11.2025 sub doc. 3.6, pag. 1). La somma degli averi di vecchiaia della parte passiva e di quella attiva è di fr. 11'161.85, maggiore pertanto dell’avere di vecchiaia della parte passiva presente il 1. gennaio 2025 e di cui l’attore chiede il ripristino; ciò che si spiega con gli interessi e gli accrediti di vecchiaia maturati tra il 1. gennaio e il 1. novembre 2025.
In conclusione l’avere di vecchiaia è stato ripartito diversamente in conseguenza del nuovo grado di prestazione, ma nell’insieme – considerando anche la parte attiva – non è diminuito.
Stando così le cose, occorre concludere che le comunicazioni della Fondazione all’attore erano – sebbene di non immediata comprensione – coerenti con la modifica del grado di prestazione da essa operata, non necessitando esse peraltro di un preavviso né di rivestire la forma della decisione (che gli istituti previdenziali non sono legittimati a emanare).
2.11. Quanto alla violazione del principio di trasparenza e del dovere di informazione in capo alla Fondazione, che l’attore rileva nella mancata citazione della DTF 144 V 63, l’art. 86b LPP (“Informazione degli assicurati”) recita quanto segue:
" 1 L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:
a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;
b. l’organizzazione e il finanziamento;
c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51;
d. l’esercizio del diritto di voto in quanto azionista secondo l’articolo 71b.
2 Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sui principi dell’esercizio del diritto di voto in quanto azionista (art. 71a).
3 Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.
4 L’articolo 75 è applicabile.”
Tale normativa è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che sovraobbligatoria.
L’art. 86b LPP (cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche l’art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.
Il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato (quali appunto i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia) ai sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche l’art. 8 LFLP) può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit., art. 73 n. 7 e art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit, § 8 n. 8; Kurt Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, art. 86b n. 11). L’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza (cfr. anche l’art. 74 cpv. 2 LPP).
Le informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6). L’art. 86b LPP (così come l’art. 27 LPGA) persegue l’obiettivo di istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., art. 86b n. 9: cfr. anche DTF 131 V 472 e le STCA 34.2014.32 e 34.2015.23).
Nel caso concreto, sebbene una maggiore chiarezza espositiva sarebbe stata auspicabile e avrebbe permesso all’attore di meglio comprendere le motivazioni alla base dell’agire della Fondazione, questo Tribunale non rileva che quest’ultima abbia violato il proprio obbligo d’informazione. In effetti l’omessa citazione della DTF 144 V 63 non rappresenta una mancata informazione riguardo ai diritti alle prestazioni, al salario coordinato, all’aliquota di contribuzione o all’avere di vecchiaia ai sensi dell’art. 86b cpv. 1 lett. a LPP. Inoltre, l’attore presume che il ricalcolo operato dalla Fondazione si fondi su questa sentenza, ma a ben vedere questa conferma, puntualizzandone degli aspetti, una giurisprudenza ben anteriore che ha delimitato il campo d’applicazione dell’art. 23 lett. a LPP, che rappresenta il fondamento primo di quanto fatto dalla Fondazione; quest’articolo, nell’attuale tenore, è in vigore dal 1. gennaio 2005, quindi prima che l’attore iniziasse a percepire la rendita della previdenza professionale (nel 2015).
2.12. Quanto infine all’asserita violazione del principio della buona fede da parte della Fondazione – che consisterebbe nella correzione di un errore ad essa imputabile a danno dell’attore, che ha ricevuto per anni prestazioni sulla base di comunicazioni ufficiali sulle quali avrebbe il diritto di fare affidamento e nelle quali era riportato un avere di vecchiaia (parte passiva) di fr. 10'120.45 –, va detto che il principio della buona fede comporta che l’istituto di previdenza agisca in modo corretto, coscienzioso e rispettoso, ciò che include anche l’obbligo di consulenza degli assicurati ed il contestuale vincolo dell’istituto alle garanzie così fornite. Una comunicazione può comportare un obbligo per l’istituto che differisce da quanto previsto dal diritto materiale se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute:
1. la comunicazione è stata fatta in relazione ad una persona specifica o ad una specifica fattispecie;
2. i funzionari hanno agito conformemente alle loro competenze;
3. l’interessato non si è accorto dell’errore nella comunicazione;
4. l’interessato, basandosi sulla comunicazione ricevuta, ha effettuato disposizioni che non possono ora essere revocate senza pregiudizio;
5. dal momento in cui l’informazione è stata fornita non vi sono state modifiche legislative (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
A titolo esemplificativo, se un istituto di previdenza pubblico indica erroneamente un ammontare troppo alto della prestazione d’uscita e l’assicurato si decide, sulla base di questa informazione e non ravvisando l’errore, di andare anticipatamente in pensione, l’istituto di previdenza deve, conformemente al principio della buona fede, versargli l’ammontare indicato (Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 299; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1918 con nota a piè di pagina n. 212). Stesso discorso nel caso di notifica di un’informazione di rendita nella quale è definito nominalmente in franchi l’ammontare della prestazione e che può essere intesa in buona fede come la fissazione definitiva dell’ammontare della rendita, ritenuto però che questi presupposti sono raramente adempiuti e non lo sono mai se la comunicazione rinvia al regolamento (Vetter-Schreiber, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP).
Inoltre, secondo la dottrina e la giurisprudenza, nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria (cfr. Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, ad art. 86b n. 18), un’omissione di informazione ha le stesse conseguenze di un’informazione inesatta, ciò che significa che andrà valutata secondo i principi della protezione della buona fede, rispettivamente della protezione dell’affidamento nel diritto pubblico (Pärli, op. cit., ad art. 86b n. 9 e 18; cfr. anche DTF 136 V 338 consid. 4.3 e STF 9C-339/2013 del 29 gennaio 2014 consid. 5.5).
In concreto, l’attore fa sì valere di aver “organizzato la mia vita – le scelte familiari, abitative e finanziarie –” (doc. XII, p.to 3.5) sulla base degli importi comunicati ed erogati dalla Fondazione; non descrive tuttavia con precisione quale comportamento non revocabile senza pregiudizio avrebbe adottato né tantomeno lo comprova, senza che ciò emerga dall’incarto. Si noti altresì che la Fondazione, una volta accortasi del proprio errore nel calcolo del grado d’invalidità, ha ristabilito una situazione rispettosa della legge e del proprio regolamento pro futuro, senza quindi chiedere nulla in restituzione.
Quanto richiesto con la petizione non può pertanto nemmeno essere riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost., mancando almeno uno dei summenzionati requisiti per poterla ritenere.
2.13. In conclusione, la petizione va respinta.
2.14. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca), non vanno accollate tasse e spese di giustizia.
2.15. Considerato come nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico così come agli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni, qui comunque non ricorrenti: DTF 112 V 362; RAMI 1992 pag. 164), alla Fondazione convenuta, benché vincente in causa, non vanno assegnate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti