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Incarto n.
35.1999.00119

 

grw/nh

Lugano

14 gennaio 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 novembre 1999 di

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 agosto 1999 emanata da

 

__________

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto che,                -   con ricorso 25.11.1999 __________, rappr. dal __________, ha chiesto la condanna dell'__________ a riconoscergli il diritto all'indennità giornaliera "dal 22.2.1999 fino ad avvenuta guarigione" rilevando che l'atto era stato inoltrato "onde salvaguardare i termini di ricorso"  e chiedendo l'assegnazione di un termine per la sua completazione a dipendenza dei risultati di alcuni accertamenti medici cui egli si era sottoposto (I);

 

                                     -  con atto 14.12.1999 il __________ ha chiesto che "la presente causa venga stralciata dai ruoli senza pregiudizio comunque per ogni eventuale pretesa futura, dovuta ad un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato" (II);

 

                                     -  la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare il proprio ricorso costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza  di una parte   pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.

 

                                     

Per questi motivi

 

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Giovanna Roggero-Will