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Incarto n.
35.99.00012

 

grw/tf

Lugano

4 gennaio 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 febbraio 1999 di

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 29 ottobre 1998 emanata da

 

__________

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                       -   che, con ricorso 1.2.1999, __________ __________i, rappr. dall'avv. __________ __________, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione emanata il 29.10.1998 __________ e la condanna dell'istituto "ad assumere il caso notificatogli del 27 maggio 1997 alla stregua di un infortunio e quindi ad erogare all'assicurato tutte le prestazioni di legge" (I);

 

                                     -   che, con risposta 10.2.1999, __________ ha postulato la reiezione del gravame (III);

 

                                     -   che, con atto 20 agosto 1999, il patrocinatore dell'assicurato ha comunicato quanto segue al TCA:

 

"  Con riferimento alla pratica di cui a margine ed alla richiesta del 16 corrente le comunico che soltanto negli scorsi giorni ho saputo che la __________, a modifica della precedente decisione, ha versato indennità soltanto fino al 25 ottobre 1988, chiudendo in seguito il caso.

 

Il signor __________ mi ha comunque autorizzato a ritirare il ricorso, per cui la procedura nei confronti __________ può essere stralciata."

                                          (VII);

 

                                     -   che, il 25 novembre 1999, il patrocinatore dell'assicurato ha precisato di ritirare anche l'istanza per la concessione dell'assistenza giudiziaria (X);

 

 

Per questi motivi

 

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Giovanna Roggero-Will