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RACCOMANDATA |
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Incarto
n.
grw/tf |
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In nome |
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La vicepresidente |
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Giudice Giovanna Roggero-Will |
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statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1999 di
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__________
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contro |
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la decisione del 25 novembre 1998 emanata da |
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__________ rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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in relazione al caso |
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ritenuto, - che, con ricorso 25.2.1999, la __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione emessa il 25.11.1998 __________ e la condanna di quest'ultimo ad erogare a __________ __________ le prestazioni previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (I);
- che, con risposta 24.3.1999, __________ ha postulato la reiezione del gravame;
- che, l'8.7.1999, è stata ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. __________ (VII);
- che, il 16.7.1999, __________ ha prodotto copia della sentenza emanata l'8.6.1999 dal TFA (VIII, VIII1);
- che, ricevuta tale sentenza (X), la __________, con atto 10.8.1999, ha comunicato al TCA di ritirare il ricorso (XII);
- che la facoltà unilaterale del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.);
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will