RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
35.99.00039

 

mm/os

Lugano

6 ottobre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

 

visto il ricorso del 29 marzo 1999 interposto da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 28 dicembre 1998 emanata da

 

__________

rappr. da: __________

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la risposta 3 maggio 1999 della parte convenuta;

 

richiamata la perizia giudiziaria del 24 agosto 1999 del dr. __________ __________, spec. in neurologia, Medico-direttore, __________ de __________; 

 

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

 

"     1)                               L'__________ revoca la querelata decisione su opposizione 28.12.98 e di riflesso la decisione 23.3.98 e accordo una indennità per menomazione dell'integrità del 20% sulla base del        guadagno massimo assicurato di fr. 97'200.-- e pari quindi a fr. 19'440.--;

 

2)  Il ricorrente si dichiara soddisfatto, rinuncia a far valere ogni maggior pretesa fatta valere in                        causa e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.

 

3)  Eventuali spese di causa a integrale carico dell'__________, ritenuta liquidata in separata sede                 ogni questione di ripetibili.

 

4)  La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio                       per l'omologazione e lo stralcio dai ruoli della lite ad opera dell'__________.

 

5)  Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa" (XIX/1).

 

 

(e meglio come alla transazione inviata in data 1° ottobre 1999 al Tribunale dall'avv. __________);

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

 

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

 

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

 

                                                                               La vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Giovanna Roggero-Will