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Incarto n.
35.99.00043

 

grw/nh

Lugano

26 maggio 1999

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

 

visto il ricorso del 19 aprile 1999 interposto da

 

 

__________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 marzo 1999 emanata da

 

__________ a, 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto                        -   che, con ricorso 19.4.1999, __________ __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione 18.3.1999 con cui l'__________ confermava la decisione di ridurre le prestazioni del 10% per grave negligenza dell'assicurato  (I, doc __)

 

                                     -   che, con scritto 17.5.1999, l'_____ ha comunicato quanto segue al TCA:

 

"  ... l'__________ è disposto ad accettare il ricorso del 19.4.1999, rinunciando a ridurre le prestazioni in denaro del 10% per negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.

La relativa transazione è stata firmata dalle parti il 26.4.1999.

L'__________ ha già provveduto nel frattempo a versare l'importo di fr. 289,20 al Comune di __________, datore di lavoro dell'assicurato che versa le prestazioni direttamente ai suoi dipendenti.

La preghiamo di far figurare nel decreto di stralcio dai ruoli della lite che vorrà emanare, il fatto che l'_________ fa questa concessione impregiudicata ogni questione di diritto, per deferenza a codesto lodevole Tribunale, volendo evitargli un aggravio di lavoro per un caso finanziariamente di carattere bagattellare."  (III)

 

                                     -   che, secondo la legge (cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC 1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua risposta l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione (che, in caso di accoglimento integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio del ricor­so, cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123);

 

                                     -   che la rinuncia alla riduzione delle prestazioni costituisce l'accoglimento integrale della richiesta ricorsuale (cfr anche doc IIIbis).

 

 

Per questi motivi

 

in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                 Giovanna Roggero-Will