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Incarto n.
35.99.00088

 

mm

Lugano

7 settembre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

 

con redattore:

Maurizio Macchi

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 agosto 1999 di

 

 

 

__________, 

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

 

 

__________, 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           - che, con ricorso 26 agosto 1999 (denominato “istanza”), __________, rappresentato dal __________, ha                    adito questa Corte, censurando l’operato della ______________ (I);

 

                                         -  che l’art. 99 LAINF prevede che le decisioni degli assicuratori relative alle prestazioni e alle pretese di notevole importanza o             contestate dall’interessato vanno notificate per scritto. Le                             decisioni devono essere motivate e indicare il rimedio         giuridico;

 

                                         -  che, ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 LAINF, le summenzionate        decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni mediante      opposizione all’organo decisionale;

 

                                         -  che, giusta l’art. 106 LAINF, eccezion fatta per i casi in cui        l’assicuratore, malgrado la richiesta dell’interessato, non         emana alcuna decisione o decisione su opposizione (cpv. 2),                                        l’interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro                         le decisioni su opposizione emanate dagli assicuratori in virtù                                       dell’art. 105 LAINF;

 

                                         -  che, dunque, l’opposizione é una via di diritto precedente e      necessaria ad ogni ricorso giudiziario (cfr. Ghélew, Ramelet,           Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents,                                          Losanna 1992, p. 286);

 

                                         -  che, nel caso di specie, la _______________, sulla       questione portata all’attenzione del TCA, non ha ancora                provveduto ad emanare una decisione formale: tale non può                           essere considerata la comunicazione 6 luglio 1999 (doc. _)   né, tantomeno, lo scritto datato 10 agosto 1999 (doc. _).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

                                         Gli atti sono retrocessi alla _______________ affinché abbia ad esprimersi, nel più breve tempo possibile, sulla questione sollevata dall’assicurato mediante l’emissione di una decisione formale.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

 

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti