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RACCOMANDATA |
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Incarto
n.
mm |
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In nome |
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La vicepresidente |
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Giudice Giovanna Roggero-Will |
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con redattore: |
Maurizio Macchi |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 agosto 1999 di
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__________, rappr. da: __________,
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contro |
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__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, - che, con ricorso 26 agosto 1999 (denominato “istanza”), __________, rappresentato dal __________, ha adito questa Corte, censurando l’operato della ______________ (I);
- che l’art. 99 LAINF prevede che le decisioni degli assicuratori relative alle prestazioni e alle pretese di notevole importanza o contestate dall’interessato vanno notificate per scritto. Le decisioni devono essere motivate e indicare il rimedio giuridico;
- che, ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 LAINF, le summenzionate decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione all’organo decisionale;
- che, giusta l’art. 106 LAINF, eccezion fatta per i casi in cui l’assicuratore, malgrado la richiesta dell’interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione (cpv. 2), l’interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emanate dagli assicuratori in virtù dell’art. 105 LAINF;
- che, dunque, l’opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 286);
- che, nel caso di specie, la _______________, sulla questione portata all’attenzione del TCA, non ha ancora provveduto ad emanare una decisione formale: tale non può essere considerata la comunicazione 6 luglio 1999 (doc. _) né, tantomeno, lo scritto datato 10 agosto 1999 (doc. _).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono retrocessi alla _______________ affinché abbia ad esprimersi, nel più breve tempo possibile, sulla questione sollevata dall’assicurato mediante l’emissione di una decisione formale.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti