RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
35.2000.00024

 

grw/nh

Lugano

25 aprile 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

 

visto il ricorso del 16 marzo 2000 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 dicembre 1999 emanata da

 

__________

rappr. da: __________, 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

 

"     1)                               L'__________ verserà una rendita di invalidità del 40% a decorrere dal 1.6.1999 invece che del 35% riconosciuto, calcolata su un guadagno annuale di fr. 38'184.- che resta pertanto immutato.

 

2)  Resta confermato il 40% di indennità per menomazione dell'integrità per altro punto questo non oggetto di contenzioso.

 

3)  Il ricorrente si dichiara soddisfatto e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.

 

4)  Liquidata in separata sede ogni questione di ripetibili.

 

5)  La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio della lite ad opera dell'__________.

 

 

 

 

6)  Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa." (III1)

 

(e meglio come alla transazione inviata in data 18 aprile 2000 al Tribunale dall'avv. _________);

 

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

 

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

 

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

 

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

                                                                               La vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Giovanna Roggero-Will