RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
35.2001.00045

 

rs/sc

Lugano

9 aprile 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 luglio 2001 di

 

 

__________

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 giugno 2001 emanata da

 

__________

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 10 agosto 1997, __________ - all'epoca alle dipendenze dell'Ospedale __________ in qualità di cuoco e, perciò, assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso la __________, responsabile per il versamento delle prestazioni di breve durata, e presso la __________, tenuta a garantire le prestazioni di lunga durata - è rimasto vittima di un infortunio non professionale. Egli è infatti caduto mentre stava pattinando con i Rollerskates, riportando una commozione cerebrale, una commozione labirintica destra con lesione incompleta uditiva, totale vestibolare.

 

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative di corta durata.

 

                               1.2.   Il 17 maggio 2000 l'assicurazione invalidità ha erogato all'assicurato una mezza rendita a partire dal 1° agosto 1998 (cfr. All. A2 a doc. _).

 

                               1.3.   L'__________ ha dichiarato chiuso il caso a decorrere dal 30 giugno 2000 (cfr. doc. _).

                                         Di conseguenza per tener conto dei postumi residuali dell'evento traumatico dell'agosto 1997 la __________ ha riconosciuto all'insorgente una rendita di invalidità del 50% a far tempo dal 1° luglio 2000 - calcolata su un guadagno assicurato di fr. 61'755.-- - nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del 20% (cfr. doc. _).

 

                               1.4.   In data 17 luglio 2000, __________ ha personalmente interposto opposizione avverso la decisione formale emanata dalla __________. Egli ha postulato che quale guadagno assicurato venisse preso in considerazione il salario di capo cuoco pari a fr. 70'023.--, visto che tale carriera era prevista e pianificata prima dell'infortunio. Inoltre ha chiesto l'assegnazione di un'IMI del 50% (cfr. doc. _).

 

                               1.5.   L'Istituto assicuratore, il 7 giugno 2001, ha sostanzialmente confermato il suo primo atto amministrativo (cfr.doc. _).

 

                               1.6.   Con tempestivo ricorso 31 luglio 2001, l'assicurato ha chiesto che la rendita di invalidità assegnatagli venga calcolata su un guadagno assicurato di fr. 70'023.--, che l'IMI sia fissata al 50% e che sui conguagli da effettuare venga considerato un interesse del 5% annuo a partire dal 10 agosto 1997 a titolo di interessi di ritardo (cfr. doc. _ pag. 5).

 

                                         Queste, in particolare, le considerazioni esposte dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

 

"  (…)

1.        FATTI

II 10 agosto 1997 ho subito un grave infortunio non professionale.

Ricoverato d'urgenza con autolettiga all'Ospedale __________, è stata subito diagnosticata una ferita lacero-contusa alla tempia-occhio destro con commozione cerebrale.

Dimesso dopo una decina di giorni sono stato nuovamente ricoverato all'__________ per problemi di equilibrio, perdita udito e fischio in testa (intervento chirurgico esplorativo).

 

           Ne seguirono:

           - un'incapacità lavorativa al 100%

           - su richiesta della __________: diverse visite a specialisti d'oltre Gottardo (Berna e Zurigo).

 

Constatato come dopo circa un anno dall'infortunio non vi erano speranze di guarigione, così invitato dalla __________, ho inoltrato richiesta d'invalidità.

 

II 14 agosto 2000 l'Istituto delle __________, verificato come non esistevano i presupposti per una riformazione professionale, ha emesso decisione __________ (grado 50% - all. 2).

Conseguentemente anche la __________, compagnia competente a liquidare casi d'invalidità della __________, ha emesso la sua decisione di rendita d'invalidità (50%) e dell'indennità di menomazione dell'integrità.

Non si è contestato e non si contesta il grado __________ deciso dallo __________ e dalla __________ (50%) per il calcolo della rendita.

 

II presente ricorso verte sull'importo sia della rendita che dell'indennità per menomazione dell'integrità decisi dalla __________.

 

2.        DECISIONE DELLA ________ DEL 7.6.2001, CONTESTATA (all. 1)

 

2.1      Decisione preliminare (pure contestata con opposizione)

 

II 23 giugno 2000 la __________ emetteva una prima decisione (ali. 3), contro la quale, nel termine utile, il 17.7.2000 mi opponevo (all. 4) .

Si riconfermano integralmente le osservazioni sia per quanto concerne la rendita come pure per l'indennità per menomazione.

 

2.2      Decisione della __________ del 7.6.2001, contestata (all. 1)

 

           Come già anticipato il ricorso verte su:

       a)  il calcolo della rendita, che non ha tenuto conto della perdita di carriera;

           b)  la percentuale d'invalidità che serve per il calcolo dell'indennità di menomazione dell'integrità.

 

2.2.1   Calcolo della rendita

 

Per il calcolo della rendita la __________ ha considerato lo stipendio di cuoco, quale ero al momento dell'infortunio.

Si rivendica che per il calcolo della rendita sia considerato lo stipendio di capo-cucina (perdita della carriera).

 

Dall'Ospedale __________ (Dir. avv. __________) sono stato assunto, visto il mio curricolo di cuoco (ali. 5), con la promessa non scritta che a medio termine sarei divenuto capo-cucina.

Nell'incarto originario della __________, trasmesso alla __________ per la decisione, vi era la prova scritta, seppur a posteriori, che la mia carriera di capo-cucina era prevista ma purtroppo pregiudicata dall'infortunio (ali. 6). Nella decisione

preliminare, senza motivazioni, si è ignorato tale fatto (vedi opposizione all. 4 - pag. 1).

 

Nella decisione 7.6.2001 contestata si adducono, a posteriori, altre motivazioni.

In modo particolare le domande fatte al Direttore __________ Avv. __________ il 30.8.2000. (all. 7) le cui risposte non potevano ovviamente essere diverse da quelle di cui alla lettera 19.9.2000 (all. 8). L'interpretazione data dalla __________ a queste risposte è parziale e sicuramente di parte (vedi pag. 5 decisione contestata, prime 5 righe).

 

La realtà dei fatti è che se non ho potuto effettuare corsi ecc. e divenire capo cucina, (lo sarei diventato in questi mesi - vedi all. 9) ciò è dovuto solamente all'infortunio subito.

 

II fatto che la carriera non sia stata preventivamente pianificata per iscritto (contratto) non può essere a mio avviso determinante. Credo che la dichiarazione di un direttore di ospedale pubblico, avvocato, sia prova incontrovertibile e sufficiente (all. 6).

 

           Richiamate:

           a)  la sentenza del TCA 14.7.1998 N. 35.97.00070 in re N. (all. 10);

           b)  la sentenza del TFA 13.11.2000 Tarantino/Schweizerische Unfallversicherungsanstalt che, benché nel caso concreto negativa per il ricorrente, ribadisce il principio secondo cui nel calcolo della rendita va pure tenuto conto di un futuro salario più elevato, quando la realizzazione dello stesso appariva probabile e documentata (all. 11)

 

ritengo che il mio caso debba rientrare nella fattispecie di altri analoghi già decisi dal Tribunale a favore dell'infortunato invalido.

 

2.2.2   Ammontare dell'indennità di menomazione dell'integrità

 

Si confermano integralmente le osservazioni di cui all'opposizione del 17.7.2000 (all. 4 - lett. B).

Le indennità per menomazione dell'integrità sono regolate dagli art. 24 e 25 della LAINF e 36 dell'OAINF.

Per la determinazione della percentuale di menomazione il cpv. 2 dell'art. 36 OAINF rimanda ad un allegato (3) "Calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità".

L'elenco non indica in modo esplicito la percentuale relativa la fattispecie delle mie menomazioni.

Medici incaricati dall'assicurazione hanno indicato nel 15% la menomazione all'equilibrio (all. 12 / cifra 3 pag. 4 e 5), sollevando però loro stessi il dubbio sulla validità attuale della Tabella SUVA 14.

Non corrisponde pertanto al vero l'affermazione della __________ secondo cui avrei contestato i valori della Tabella SUVA 14: ho solo fatto presente che la stessa è messa in dubbio da chi ha dovuto effettuare la perizia medica ed è da tempo superata.

Considerando pure la Tabella SUVA 14 ritengo che i disturbi a cui sono soggetto, ricordando che i medesimi hanno causato una decisione _____ del 50%, siano da inquadrare nei parametri 3 (intensità dei disturbi) e 2 (intensità dei fattori che scatenano i disturbi). Pertanto la percentuale di menomazione per la sola perdita dell'equilibrio debba realisticamente essere fissata al 40% (all. 13).

 

           Considerate inoltre le altre due menomazioni:

           - perdita dell'udito di un orecchio (la tabella OAINF indica una percentuale dell'85% per la sordità completa),

 

           - fischio permanente in testa,

 

sono dell'avviso che una percentuale complessiva del 50% per le tre menomazioni sia realistica, giusta ed equa.

 

Non solo, ma in aggiunta a quanto sopra, faccio presente a questo Tribunale che, ormai da tempo, soffro anche di disturbi neurologici ed altri, che vanno pure tenuti in considerazione.

Le tre invalidità citate (equilibrio-sordità-fischio in testa) concorrono a causarmi spesso: mali di testa, perdite di memoria, deconcentrazione, ipertensione come pure periodi di depressione.

Se quanto testé affermato non è per il momento suffragato da prove mediche (certificati) è per il semplice fatto che ho cercato di evitare, dopo una lunga assenza dal lavoro dovuta all'infortunio, ulteriori assenze che potrebbero pregiudicare il mio posto di lavoro.

Infatti la mia professione di cuoco al 50% presso l'Ospedale __________, anche se mal si concilia con le esigenze di servizio della cucina, è tollerata.

Sarebbe problematico dover ritornare ad esercitare la mia

attività nel privato.

 

 

2.2.3   Perizia

 

Sia per il calcolo della rendita che per l'indennità per menomazione si richiede, se necessario, ulteriore perizia e tutte le prove ritenute necessarie da questo Tribunale.

 

 

3.        INTERESSI DI RITARDO

 

Nel caso in cui questo lodevole Tribunale dovesse accogliere il mio ricorso, ritengo che sui relativi conguagli debba essere corrisposto un interesse del 5% annuo a far tempo dalla data dell'infortunio.

 

II tempo trascorso fra la prima decisione (23.6.2000) e la decisione contestata (7.6.2001), invariata nella sua sostanza, non si giustifica.

 

 

Ad una mia sollecitatoria del 15.2.2001 per una decisione definitiva, che fra l'altro richiamava un precedente sollecito della __________, la __________ neppure risponde (all. 14). Ulteriore sollecito telefonico del ricorrente al sig. __________ (__________) viene liquidato con un "deve attendere, prima dobbiamo trattare i casi complicati ....".

La situazione si sblocca (giugno 2001) dopo intervento del Direttore della __________, pure lui meravigliato per l'inspiegabile ritardo.

 

 

 

4         CONCLUSIONE

 

La mia vita è radicalmente e irrimediabilmente mutata dal giorno dell'infortunio.

Credo che "metà vita" (lavorativa e privata) di un uomo di trent'anni debba valere di più del minimo deciso dalla __________." (Doc. _)

 

 

                               1.7.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).

 

 

                               1.8.   In replica (cfr. doc. _) e duplica (cfr. doc. _) le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro rispettive allegazioni.

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L'oggetto della vertenza è circoscritto all'entità del guadagno annuo assicurato su cui calcolare la rendita d'invalidità assegnata a __________ e al grado della menomazione dell'integrità presentata dall'assicurato.

                                         In secondo luogo, il TCA dovrà decidere se il ricorrente ha o meno diritto agli interessi di mora.

 

                               2.3.   Guadagno assicurato

 

                            2.3.1.   A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.

                                         Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al suo cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett. c), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione.

 

                                         Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).

                                         Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

                                         L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

                                         Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Per l'assicurato esercitante un'attività stagionale la conversione è limitata alla durata normale di questa attività.

 

                                         Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.

                                         Per quanto qui d'interesse, il cpv. 3 dell'art. 24 OAINF recita che se l'infortunato, poiché seguiva una formazione professionale, non riceveva il salario di un assicurato completamente formato nello stesso tipo di professione, il guadagno assicurato è determinato, dall'epoca in cui avrebbe concluso la formazione, in base al salario completo che avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'infortunio.

                                         A mente di dottrina e giurisprudenza, la citata disposizione dell'ordinanza si applica a quell'assicurato che, al momento in cui è rimasto vittima dell'infortunio, non percepiva il pieno salario vigente nella medesima categoria professionale, giacché si trovava ancora in formazione. Per "formazione professionale" va intesa la sua formazione di base. Allorquando l'assicurato l'ha portata a termine e può quindi esercitare normalmente la sua professione, il guadagno assicurato deve venire determinato secondo il principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF. Tale disposizione legale deve essere applicata anche quando l'assicurato intende in seguito specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più elevati (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 332; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, n.d.r.] est destiné à permettre de traiter l'assuré, dès le moment où il atteint son plein développement - c'est-à-dire - dès qu'il a acquis sa formation primaire - de la même façon qu'il aurait été s'il avait terminé son apprentissage lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que l'intéressé ne subisse un préjudice" e DTF 106 V 228).

 

                                         L'art. 24 cpv. 2 OAINF recita poi che se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della malattia professionale, determinante è il salario che l'assicurato avrebbe ottenuto nell'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell'ultimo riscosso prima dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia professionale.

                                         Il TFA ha già avuto modo di precisare che la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 2 OAINF ha per scopo semplicemente l'adeguamento delle rendite all'evoluzione normale dei salari nell'abituale ambito professionale e non un cambiamento di sistema (cfr. DTF 118 V 303, confermata con la sentenza pubblicata in RAMI 1999 U340, p. 404ss.). Altrimenti detto, questa disposizione vuole mitigare, con riferimento all'art. 15 cpv. 3 lett. a LAINF, la rigidità del principio istituito dall'art. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF, ponendo mente a quell'infortunato che ha necessitato di cure mediche di lunga durata, ciò che potrebbe condurre a dei risultati insoddisfacenti se le retribuzioni, durante questo periodo, hanno subito un forte aumento in ragione di un'evoluzione salariale sopra la media (cfr. DTF succitata, consid. 3b).

                                         La nostra Alta Corte federale ha inoltre affermato che, anche se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l'infortunio, per determinare il guadagno assicurato occorre basarsi sul rapporto di lavoro esistente al momento dell'evento assicurato. Rapporti di lavoro iniziati solo dopo l'infortunio, non vengono presi in considerazione nel quadro dell'art. 24 cpv. 2 OAINF. È volontà del legislatore che modifiche relative al guadagno annuo presumibilmente realizzabile dall'assicurato senza il sinistro, non possano incidere sulla rendita corrisposta dall'assicurazione contro gli infortuni.

                                         Infatti interpretando l'art. 24 cpv. 2 OAINF non deve essere fatta totale astrazione dalla regola fondamentale per la determinazione del guadagno assicurato enunciata agli art. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 4 OAINF. In questo senso, il guadagno annuo non può venire adeguato se fra l'insorgere del sinistro e la costituzione della rendita giusta l'art. 24 cpv. 2 OAINF, l'assicurato avrebbe realizzato un reddito maggiore grazie ad un cambiamento di professione oppure ad un avanzamento. Si tratta qui di mere modifiche della situazione economica, le quali possono essere considerate in occasione del raffronto dei redditi, mentre sono irrilevanti per la determinazione del guadagno annuo assicurato (cfr. RAMI 1999 succitata, consid. 3c).

 

                            2.3.2.   Nell'evenienza concreta l'assicurato sostiene che quale guadagno assicurato debba essere considerato uno stipendio di fr. 70'023.--, corrispondente al salario di capo-cuoco presso l'Ospedale __________, visto che tale avanzamento gli era stato prospettato prima dell'infortunio (cfr. consid. 1.4.; 1.6.).

                                         L'Istituto assicuratore, per contro, ritiene che debba essere tenuto conto del salario che il ricorrente percepiva durante l'anno precedente l'evento traumatico, in quanto l'insorgente non era in formazione, bensì svolgeva la normale attività lavorativa di una persona occupata nel pieno delle proprie capacità professionali e il salario percepito corrispondeva a quello normalmente corrisposto nella professione e nel luogo. Inoltre ha asserito che la giurisprudenza citata dall'assicurato si riferisce a fattispecie diverse dalla presente vertenza, poiché in quei casi era contestata la valutazione del grado di invalidità e non il guadagno assicurato (cfr. doc. _).

 

                                         Emerge dagli atti all'incarto che __________ ha conseguito l'attestato federale di cuoco dopo aver terminato il relativo apprendistato (cfr. doc. _; all. A5 a doc. _) e che dal 1994 lavorava come cuoco presso l'Ospedale __________ (cfr. doc. _; all. A6 a doc. _).

                                         L'assicurato dunque non stava svolgendo una formazione professionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 OAINF e per di più egli aveva già conseguito una formazione primaria.

                                         Del resto nemmeno il ricorrente sostiene questa tesi. Egli, come appena esposto, ha unicamente affermato che si sarebbe dovuta considerare l'opportunità di carriera che gli era stata offerta prima dell'infortunio, ovvero diventare capo-cuoco.

                                         Pertanto nel caso di specie non trova applicazione l'art. 24 cpv. 3 OAINF.

 

                                         Neppure sono trascorsi cinque anni tra l'infortunio (10.08.1997) e la nascita del diritto alla rendita (01.07.2000), per cui anche l'art. 24 cpv. 2 OAINF non entra in considerazione in casu.

 

                                         Di conseguenza nel caso di specie va applicato l'art. 15 cpv. 2 LAINF, norma che, come visto precedentemente (cfr. consid. 2.3.1.), enuncia la regola generale relativa alla determinazione del guadagno assicurato per il calcolo delle rendite, considera unicamente il salario dell'anno precedente l'infortunio e non gli avanzamenti professionali. Questi ultimi, se esistono particolari circostanze che ne rendono il verificarsi altamente probabile, possono rientrare nella valutazione del reddito conseguibile senza invalidità, indispensabile per il raffronto dei redditi alfine di stabilire il grado di invalidità (cfr. RAMI 1993 pag. 97 segg.; STCA del 23 febbraio 2002 nella causa M., inc. 35.2001._).

                                         In casu la possibilità prospettata all'assicurato di diventare capo-cuoco configura in un avanzamento, per cui il relativo salario non deve essere considerato quale guadagno assicurato.

 

                                         In simili condizioni occorre concludere che correttamente la __________ si è fondata sullo stipendio percepito dal ricorrente nell'anno precedente l'evento traumatico pari a fr. 61'755.-- per determinare il guadagno assicurato su cui calcolare la sua rendita di invalidità.

 

                               2.4.   Indennità per menomazione dell'integrità

 

                            2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 pag. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., pag. 121).

 

                            2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

 

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 pag. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (RAMI 1991 no. U 132 pag. 308 segg. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.4.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA 7.12.1988 nella causa P.; RAMI 1989, no U 71, pag. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.4.5.   Nel caso di specie la __________ ha assegnato a __________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 20% (costituita da un'IMI del 12,5% per i disturbi del sistema funzionale d'equilibrio e del 7,5% per il danneggiamento dell'udito), facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal Dr. med. __________ dell'__________ nella perizia 31 gennaio/9 febbraio 2000 esperita su suo incarico.

 

                                         Dal referto peritale del Dr. __________ emerge:

 

"  (…)

Beantwortung Ihrer Fraqen

 

1.  Befunde

 

Die Ohrmikroskopie zeigt unauffällige Verhältnisse. Im Reintonaudiogramm zeigt sich eine Hochtonperzpeptionsschwerhörigkeit ab 1000 Hz rechts. Der Hörverlust nach CPT-­AMA-Tabelle beträgt 47%.

 

Posturographie:

 

Beim Vergleichen der zwei Untersuchungen von 1997 und 2000 zeigt sich keine wesentliche Veränderung. Die vormals beschriebenen, ungenügenden Bewegungs­richtungen sind unverändert und eher tendenziell schlechter. Aufgrund dessen, dass die Richtungen und das Ausmass der Schwergewichtsverschiebungen bei der komplexen Messung unverändert ist, kann eine Aggravation mit der nötigen Sicherheit ausgeschlossen werden.

 

Das Resultat auf dem Balance Master ist nicht typisch für eine isolierte periphere Vestibulopathie.

 

Die Alkoholprobe ergibt keinen Hinweis auf eine Beeinflussung durch Aethanol.

 

Die Videonystagmographie zeigt nach wie vor einen praktisch vollständigen Ausfall des rechten Labyrinthes mit Spontannystagmen sowie Provokationsnystagmen und damit eindeutiger, unvollständiger, zentraler Kompensation.

 

 

2.  Diagnose

 

Contusio auris rechts mit Tinnitus, hochgradige Perzeptionsschwerhörigkeit im Hochtonbereich rechts sowie subtotaler Ausfall des rechten Labyrinthes im Sinne von Triggerlabyrinth und fehlender zentraler Kompensation. Ein kausaler Zusammenhang mit dem Unfall vom 10.08.97 liegt vor.

Es handelt sich um ein Triggerlabyrinth, d. h. die noch vorhandene Aktivität des fast

vollständig ausgefallenen Labyrinthes bewirkt, dass eine zentrale Kompensation nicht erfolgen kann und der Patient somit weiterhin Schwindelbeschwerden verspürt.

 

3. Arbeitsfähigkeit

 

Der Patient ist im Moment in seinem Beruf als Koch im Spital __________ 50% arbeitsfähig geschrieben. Subjektiv ist für den Patienten diese Arbeitsfähigkeit tragbar. Ideal ist es für ihn, das Pensum von 50% auf 100% Zeitdauer auszudehnen, da er in seinen Bewegungsabläufen deutlich verlangsamt ist und zwischendurch bei brüsken Bewegungen zur Erholung Ruhezeit benötigt.

Der Hochtonabfall auf der rechten Seite und die Tinnitusbeschwerden sind für den Patienten erträglich.

 

Gemäss SUVA-Tabelle 14 zur Berechnung von Integritätsschaden bei Gleichgewichtsstörungen, findet sich eine mittel- bis schwere Störung des Gleichgewichts­funktionssystems von ca. 15% Integritätsschaden. Diese Tabelle wird aber von der otoneurologischen Gesellschaft der Schweiz in Frage gestellt, da sie den Schweregrad der Funktionsstörung zu wenig wahrheitsgetreu wiedergibt. Diese Tabelle wird zur Zeit revidiert und es ist anzunehmen; dass nach der neuen Tabelle ein wesentlich höherer Integritätsschaden ermittelt wird. Aus audiologischer Sicht findet sich ein Integritäts­schaden von 5-10%.

Unter Berücksichtigung beider Aspekte seitens des Gehörs und des Gleichgewichts­sytems, ist eine weitere 50%ige Arbeitsunfähigkeit zu befürworten. (…)" (Doc. _)

 

                                         Nell'ambito della procedura d'opposizione l'assicurato ha contestato l'IMI assegnatagli, ritenendola troppo esigua in considerazione delle menomazioni che ha subito, e postula un'indennità del 50% (cfr. doc. _).

                                         Tale richiesta è stata confermata pure nell'atto ricorsuale (cfr. consid. 1.6.). In particolare l'insorgente sostiene che, come affermato dai medici incaricati dalla __________, la Tabella 14 è superata. Inoltre ritiene che, anche applicando tale Tabella i disturbi di cui soffre debbano comunque essere inquadrati nei parametri 3 (intensità dei disturbi) e 2 (intensità dei fattori che scatenano i disturbi), per cui l'IMI per la sola perdita dell'equilibrio deve realisticamente essere fissata al 40%. Considerate poi le altre due menomazioni, ovvero la perdita dell'udito di un orecchio e il fischio permanente in testa, un 'IMI complessiva del 50% è giusta ed equa (cfr. consid. 1.6.).

 

                                         Questa Corte, relativamente alla validità della Tabella 14, segnala che essa è stata emanata dall'INSAI nel 1990 ed è ancora in vigore, perciò essa va applicata al caso di specie.

 

                                         Attentamente esaminati gli atti all'incarto, il TCA ritiene poi che l’opinione del Dr. __________ - specialista nella materia che qui interessa - possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario dare seguito al preteso provvedimento probatorio (perizia medica giudiziaria, cfr. consid. 1.6.).

 

Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle valutazioni enunciate dallo specialista consultato della _______, il cui contenuto non è stato smentito, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         La somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).

                                         Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).

 

                                         Nella presente fattispecie a torto il ricorrente mette in dubbio la fondatezza della tesi difesa dal Dr. __________. Infatti a giusta ragione lo specialista non ha assegnato un'IMI per il disturbo dovuto al fischio che l'assicurato sente in testa, in quanto la Tabella 13.3 prevede che non venga erogata nessuna indennità nell'ipotesi di fischio leggero che non pregiudica il compimento delle attività della vita quotidiana e professionale, come risulta essere il caso del ricorrente (cfr. doc. _).

                                         Per quanto concerne la disfunzione dell'equilibrio, considerando lo stato di salute del ricorrente, va osservato che un'IMI del 10/15% tiene conto in modo adeguato dei disturbi oggettivi risentiti dall'assicurato (cfr. Tabella 14.4; 14.5).

                                         Infine l'insorgente, presentando un grado di sordità del 47% (cfr. doc. _; _), è portatore di una menomazione dell'integrità del 5% (cfr. Tabella 12.4).

                                         Va peraltro segnalato che l'assicurato non ha minimamente sostanziato da un profilo medico-scientifico le sue argomentazioni.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte deve confermare la decisione impugnata anche per quanto concerne l'assegnazione di un'IMI del 20%.

 

                               2.5.   Diritto agli interessi moratori

 

                            2.5.1.   Con il proprio gravame __________ ha chiesto che gli venga riconosciuto un interesse di mora del 5% sui conguagli della rendita di invalidità e dell'IMI (cfr. consid. 1.6.).

 

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA, nel settore delle assicurazioni sociali, per principio, non vengono versati interessi di mora, a meno che la legge non lo preveda espressamente (cfr. DTF 119 V 134, 119 V 79 e 113 V 50 con riferimenti).

                                         Ad esempio, per quel che riguarda i contributi AVS, tale obbligo di versamento è previsto dall’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, che rimanda all’art. 41bis (interessi moratori) e all’art. 41ter (interessi compensativi) OAVS (cfr. SVR 1994 AHV Nr. 39 p. 106).

                                         Il motivo principale di questa regolamentazione risiede nel ruolo che riveste l’amministrazione. Quale detentrice di un potere pubblico essa ha infatti il compito di istruire, talvolta lungamente, le richieste di prestazioni e di applicare obiettivamente il diritto. Imporle, sistematicamente, il versamento di interessi moratori significherebbe penalizzarla per aver assolto con cura i propri compiti. Quanto all’assicurato, la regola dell’uguaglianza delle parti, impone di dispensarlo dal versamento di interessi moratori allorquando egli difende ciò che ritiene essere un suo diritto (DTF 108 V 15 consid. 2a e 101 V 118 citate in DTF 119 V 133 consid. 3a).

 

                                         Questo principio conosce nondimeno delle eccezioni.

                                         In effetti, la nostra Corte federale ha riconosciuto il diritto ad interessi moratori allorché si riscontrano “circostanze particolari”.

                                         Queste circostanze sono state considerate realizzate in presenza di atti od omissioni illeciti e colposi dell'amministrazione (cfr. DTF 101 V 118 ).

                                         In DTF 108 V 19 consid. 4b (= RCC 1983 p. 156 consid. 4b) l’Alta Corte - dopo avere confermato la propria prassi - ha aggiunto che per poter attribuire eccezionalmente interessi moratori in assenza di base legale, oltre all’atto illecito, è ancora

                                         necessario un agire colposo da parte dell’amministrazione (cfr., pure, DTF 117 V 352 consid. 3, 116 V 327).

                                         Il ritardo nell'applicazione del diritto è illecito se le circostanze che si trovano all'origine dell'inadeguato prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate. Poco importa quali sono le cause del ritardo in questione. Tuttavia, la sola constatazione di un ritardo oggettivo non è sufficiente: deve inoltre essere accertata una colpa.

                                         Il TFA ha rifiutato il versamento generalizzato di interessi per determinati gruppi di casi (ad esempio, per ritardata giustizia costatata in via giudiziaria). Tale impostazione è fondata sulla circostanza che nel diritto delle assicurazione sociali il riconoscimento di interessi moratori è giustificato, come nel passato, soltanto in via eccezionale e solo in casi isolati che particolarmente urtano il senso del diritto (DTF 113 V 50 consid. 2a; RCC 1990 pag. 47 consid. 3).

 

                                         La situazione giuridica cambierà con la prossima entrata in vigore della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000, la quale, al suo articolo 26, recita:

 

"  ¹I crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

 

²Sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma la più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto."

 

                                         Nel caso concreto il TCA, come sopra esposto, ha confermato la decisione impugnata sia per quanto attiene all'entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita di invalidità, sia per quanto riguarda l'IMI (cfr. consid. 2.3.2.; 2.4.5.).

                                         Pertanto nella fattispecie non vi è ragione di esaminare la questione relativa agli interessi di mora, la cui richiesta è priva di oggetto.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   La richiesta di interessi di mora è priva di oggetto.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti